REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

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1 Direzione per la gestione amministrativa del personale Area personale tecnico amministrativo Settore affari generali Riferimenti normativi e contrattuali: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Artt. da 55 a 55- sexies del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, così come sostituiti e introdotti dagli artt. 68 e 69 del D.Lgs. 27/10/2009, n.150. Artt. da 44 a 50 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Università, sottoscritto in data 16/10/2008. Art. 1 - RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA L'ufficio per i procedimenti disciplinari, costituito presso la Direzione Amministrativa dell'università degli Studi di Cagliari con Decreto del Rettore n 937 del 17/2/1997, è competente per l'istruzione dei procedimenti e l'applicazione di tutte le sanzioni disciplinari di cui all' art. 45 del CCNL con la seguente esclusione: -nel caso di infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, è competente ciascun Dirigente delle Direzioni Centrali per il personale di propria competenza. Per il personale afferente alle Facoltà, ai Dipartimenti ed ai Centri Interdipartimentali, il procedimento disciplinare è sempre di competenza del Direttore Amministrativo di questa Università. Nel caso di infrazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, il procedimento disciplinare è sempre di competenza del Direttore Amministrativo. Per il personale universitario assegnato all Azienda Ospedaliero Universitaria, nel caso in cui siano applicabili le sanzioni fino alla sospensione dal servizio fino ad un massimo di dieci giorni, sono competenti i Dirigenti dell Azienda responsabili dell unità organizzativa ove presta servizio il dipendente. Nel caso in cui il responsabile della unità organizzativa dell Azienda ove il dipendente presta servizio non rivesta la qualifica di dirigente, ovvero siano applicabili sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un massimo di dieci giorni, la competenza è del Direttore Amministrativo di questa Università. Art. 2 - SANZIONI DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE 1) RIMPROVERO VERBALE Ove la sanzione applicabile sia il rimprovero verbale non occorre la contestazione scritta e il procedimento si esaurisce nell'unico atto con cui il Dirigente irroga direttamente la sanzione. 2) RIMPROVERO SCRITTO (CENSURA) MULTA DI IMPORTO VARIABILE DA UNA AD UN MASSIMO DI QUATTRO ORE DI RETRIBUZIONE- SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A DIECI GIORNI.

2 Procedura: CONTESTAZIONE DELL ADDEBITO Qualora la sanzione applicabile sia una di quelle sopra indicate, il Dirigente provvede direttamente a contestare l'addebito al dipendente. La contestazione, che deve contenere la enunciazione precisa dei fatti ritenuti disciplinarmente perseguibili in riferimento alla violazione di norme di comportamento obbligatorie per il dipendente, deve essere fatta per iscritto e deve essere effettuata senza indugio e comunque non oltre i 20 giorni dalla conoscenza dei fatti da contestare. TERMINI PER LA DIFESA Il dipendente deve essere sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l esercizio della sua difesa. TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Dopo l espletamento dell eventuale ulteriore attività istruttoria, il Dirigente conclude il procedimento, con l atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione dell addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. Art. 3 SANZIONI DI COMPETENZA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO. 1) PER IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO AFFERENTE ALLE FACOLTA, DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI: TUTTE LA SANZIONI PREVISTE DAL CCNL E DAL D.LGS. N.165/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. Procedura Il Preside di Facoltà, il Direttore di Dipartimento ed il Direttore di Centro Interdipartimentale sono tenuti senza indugio a dare comunicazione all Ufficio per i procedimenti disciplinari delle eventuali inosservanze agli obblighi del dipendente commesse dal personale di propria competenza. L Ufficio per i procedimenti disciplinari valuterà le comunicazioni e deciderà se avviare il procedimento nei modi e termini previsti dal presente Regolamento, in relazione alla gravità della sanzione applicabile. 2) PER IL PERSONALE AFFERENTE ALLE DIREZIONI CENTRALI E PER IL PERSONALE UNIVERSITARIO ASSEGNATO ALL AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA: SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 11 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI SEI MESI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E LE ALTRE SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N.165/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

3 SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE DI GARANZIA Procedura Nell'ipotesi in cui si possano applicare sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, il Dirigente trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, dandone contestuale comunicazione all interessato. CONTESTAZIONE DELL' ADDEBITO, TERMINI PER LA DIFESA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO Il predetto Ufficio contesta l addebito al dipendente, lo convoca per il contradditorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto dall art.2 di questo Regolamento, con applicazione di termini pari al doppio di quelli stabiliti dal detto articolo. Il termine per la contestazione dell addebito, non oltre 40 giorni, decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi nei termini di cui sopra, ovvero dalla data nella quale l Ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell infrazione Il dipendente deve essere sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve essere effettuata con un preavviso di almeno venti giorni. La decorrenza del termine per la conclusione del procedimento, pari ad un massimo di 120 giorni, resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell infrazione, anche se avvenuta da parte del Dirigente. Per le infrazioni punibili con la sanzioni previste dal presente articolo, l Ufficio per i procedimenti disciplinari, se il procedimento disciplinare è connesso con un procedimento penale, nei casi di particolare complessità dell accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all esito dell istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente previsti dal vigente CCNL. Il procedimento disciplinare è ripreso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza a questa Amministrazione ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa. La ripresa avviene mediante il rinnovo della contestazione dell addebito ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto dal presente articolo. Art. 4 VIOLAZIONE DEI TERMINI La violazione dei termini stabiliti negli artt. 2 e 3 del presente Regolamento comporta, per l Amministrazione, la decadenza dall azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall esercizio del diritto di difesa. Art. 5 COMUNICAZIONI AL DIPENDENTE Ogni comunicazione al dipendente, nell ambito del procedimento disciplinare, sarà effettuata, una volta attiva presso questa Amministrazione, tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano.

4 Per le comunicazioni successive alla contestazione dell addebito, il dipendente può indicare un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all uso della posta elettronica certificata, del fax e della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Art. 6 -ACCESSO AI DOCUMENTI Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. Art. 7 -ERRORE DI COMPETENZA SULLA SANZIONE APPLICABILE Nell'ipotesi in cui il Dirigente, presupponendo erroneamente la propria competenza per la sanzione da irrogare, proceda, nella contestazione e nell'istruttoria, rispetto a fatti che devono invece essere rimessi alla competenza dell'ufficio procedimenti disciplinari, deve trasmettere gli atti a quest ultimo 'Ufficio. Se i fatti addebitabili corrispondono con precisione a quelli già contestati dal Dirigente non è necessaria da parte dell'ufficio una nuova contestazione; se invece i fatti addebitabili non corrispondono occorrerà una nuova contestazione, nel rispetto dei termini previsti dal presente Regolamento. Art. 8 -IRROGAZIONE DELLA SANZIONE I Dirigenti e l'ufficio procedimenti disciplinari irrogano la sanzione applicabile sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente. Art. 9 -ARCHIVIAZIONE Quando i Dirigenti e l'ufficio ritengono che non si debba procedere alla irrogazione della sanzione, dispongono l'archiviazione del procedimento e ne danno notizia all'interessato. Art. 10 -IRRILEVANZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art. 11 -RESPONSABILITA' L'applicazione di una delle sanzioni previste dall' art.46 del CCNL e dal D.Lgs. n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Art.12 DIMISSIONI DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE In caso di dimissioni del dipendente, se per l infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni di cui all art.3 del presente Regolamento e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Art. 13 MANCATO ESERCIZIO O DECADENZA DELL AZIONE DISCIPLINARE Il mancato esercizio o la decadenza dell azione disciplinare, dovuti all omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull insussistenza

5 dell illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i Dirigenti, l applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione.

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