PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
|
|
|
- Norma Lupi
- 9 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Pagina: 1 di 6 UNITÀ - NOME FIRMA DATA PREPARATO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO SDG Manuela Di Dio PCF Bruno Tribioli GRU Guido Rossetti SDG - Luciana Cecchetti Direttore Generale Luigi De Magistris Presidente Sergio Vetrella Firme e date depositate in originale presso l Archivio Centrale dei documenti Registro delle modifiche Data Sezione del documento / Motivo della revisione Revisione Emissione formale A ALLEGATI: --- DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO: Server pubblico
2 Pagina: 2 di 6 SOMMARIO 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA E FONTI NORMATIVE UFFICIO COMPETENTE PER I E COMMISSIONE CONSULTIVA SANZIONI CONTESTAZIONI DELLE INFRAZIONI AUDIZIONE DEL DIPENDENTE IRROGAZIONE DELLE SANZIONI RIDUZIONE DELLE SANZIONI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E SUA ESTINZIONE IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI RAPPORTO TRA SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRE RESPONSABILITÀ...6
3 Pagina: 3 di 6 1. OGGETTO DELLA PROCEDURA E FONTI NORMATIVE 1.1 La presente procedura contiene disposizioni per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale di livello non dirigenziale appartenente all Agenzia Spaziale Italiana, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, con particolare riferimento all art. 55, e dalle norme risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca, con particolare richiamo a ciò che concerne i doveri del dipendente, le sanzioni e le procedure disciplinari, il codice disciplinare e la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare o la sospensione in caso di procedimento penale. La presente procedura fa altresì riferimento alle disposizioni relative al comportamento dei dipendenti di cui al documento Nuovo codice di comportamento del personale dell Agenzia Spaziale Italiana 1.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente procedura, e fatte salve le norme vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, si rinvia inoltre, alle norme di cui all art del Codice Civile, all art. 7 commi 5 e 8 della legge , n. 300, alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. 2. UFFICIO COMPETENTE PER I E COMMISSIONE CONSULTIVA 2.1 Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui alla presente procedura è l Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 in data 11 maggio 2006 nell ambito dell Unità Gestione Risorse Umane. 2.2 Responsabile del procedimento è, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Dirigente dell'unità Gestione Risorse Umane. Ai sensi della predetta delibera, detta responsabilità non è delegabile. 2.3 Nell ambito dei procedimenti disciplinari di volta in volta instaurati il Direttore Generale può avvalersi, a fini consultivi, di una commissione da lui nominata. La commissione consultiva, composta di tre membri scelti tra il personale in servizio e dotati di adeguata competenza e professionalità, dura in carica un anno ed è rinnovabile. La commissione, nell ambito del procedimento disciplinare, formulerà al Direttore Generale pareri in forma scritta; in particolare, la commissione consultiva può proporre con proprio parere al Direttore Generale la richiesta di ulteriori accertamenti, o le specifiche sanzioni da adottare od anche l archiviazione del procedimento.
4 Pagina: 4 di 6 3. SANZIONI 3.1 Il dipendente che viola i doveri di ufficio e i doveri del dipendente di cui al CCNL è soggetto, secondo la gravità dell infrazione, previo procedimento disciplinare, all applicazione delle seguenti sanzioni previste dal CCNL: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto (censura); c) multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. 4. CONTESTAZIONI DELLE INFRAZIONI 4.1 I soggetti responsabili del controllo del corretto comportamento del personale dell ASI sono, nell ambito delle proprie strutture di competenza, i responsabili delle Unità Organizzative. Essi, ove vengano a conoscenza di specifici fatti censurabili commessi da un proprio collaboratore, compiono i primi accertamenti del caso e, sentito l interessato, qualora ne ricorrano le condizioni, provvedono a muovere rimprovero verbale allo stesso; ovvero, qualora ritengano che la sanzione applicabile sia superiore al rimprovero verbale o che siano necessari ulteriori accertamenti, provvedono a segnalare il fatto contestato all UPD. Il Presidente ed il Direttore Generale, ove a conoscenza di specifici fatti censurabili, possono sollecitare i competenti responsabili di Unità ad avviare le opportune istruttorie. 4.2 La segnalazione di cui al comma 4.1 è trasmessa dal Responsabile dell'unità all UPD entro venti giorni dalla conoscenza del fatto, unitamente a una relazione scritta sugli accertamenti svolti; di tale segnalazione è data contestualmente notizia all interessato. Sulla base della segnalazione l UPD effettua tempestivamente e in ogni caso nei venti giorni successivi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, la contestazione scritta degli addebiti al dipendente, con copia al Direttore Generale. Con la contestazione degli addebiti è altresì fissato un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a quindici per la presentazione da parte del dipendente delle controdeduzioni scritte e per la sua convocazione per la difesa (audizione del dipendente, vedere articolo 5). 4.3 Qualora l UPD ritenga opportuni ulteriori accertamenti di natura tecnica, stabilisce un termine per tali accertamenti. Le risultanze degli accertamenti sono portate tempestivamente a conoscenza del dipendente interessato, con la contestuale fissazione di un termine, non inferiore a cinque giorni, per esporre le sue valutazioni. Nel caso di cui al presente comma, il termine massimo di quindici giorni per la convocazione del dipendente per la sua difesa decorre dal giorno del ricevimento da parte dell UPD delle valutazioni del dipendente. 4.4 Ricevuta l informazione di cui al comma 2, il Direttore Generale, per casi ritenuti di particolare rilevanza, può richiedere il parere della commissione consultiva di cui
5 Pagina: 5 di 6 all art.2. In tal caso, l UPD su richiesta del Direttore Generale trasmette alla commissione consultiva: la relazione del responsabile dell Unità, una propria relazione sulle risultanze degli eventuali accertamenti di natura tecnica e copia delle controdeduzioni presentate dal dipendente. 5. AUDIZIONE DEL DIPENDENTE 5.1 Il dipendente deve comunicare l eventuale designazione di un proprio rappresentante previsto dal vigente CCNL, ossia un procuratore o un rappresentante dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, almeno due giorni prima del giorno fissato per la convocazione a difesa. 5.2 Nella seduta, che si svolge in forma non pubblica, il Responsabile di Unità e il Responsabile dell UPD riferiscono in presenza del dipendente senza prendere decisioni in merito al provvedimento da adottare. Il dipendente svolge oralmente la propria difesa, eventualmente anche per il tramite del soggetto che lo assiste, ed ha per ultimo la parola. Il Responsabile di Unità e il Responsabile dell UPD possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Alle audizioni relative a procedimenti di particolare rilevanza può presenziare altresì il Direttore Generale o un suo delegato. 5.3 Dell audizione del dipendente viene redatto apposito verbale scritto. Il verbale, dopo che ne è stata data lettura, viene immediatamente sottoscritto dal dipendente e controfirmato dal Responsabile di Unità e dal Responsabile dell UPD. L eventuale rifiuto opposto dal dipendente alla sottoscrizione è annotato in calce al verbale. 5.4 Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente senza che questi si sia presentato, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 6. IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 6.1 Il Responsabile dell UPD, entro 15 giorni dalla audizione del dipendente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente presenta al Direttore Generale, con apposita relazione scritta, proposta motivata di archiviazione del procedimento qualora ritenga che non sussista responsabilità disciplinare del dipendente, ovvero proposta motivata di applicazione di una sanzione tra quelle previste dal CCNL. 6.2 Il Direttore Generale, valutata la proposta di cui al comma 6.1, valutati gli eventuali pareri e le proposte espresse in forma scritta dalla commissione consultiva di cui all art. 2, e verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento finale e ne dispone l immediata comunicazione all interessato a cura dell UPD. Il Direttore Generale non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. Il Direttore Generale e l UPD possono avvalersi del supporto dell Unità Affari Legali. 6.3 Il provvedimento di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento deve essere comunicato al dipendente entro 15 giorni dalla sua adozione con le stesse modalità
6 Pagina: 6 di 6 previste per la contestazione degli addebiti. Copia di tale provvedimento è inserita, a cura del Dirigente Gestione Risorse Umane, nel fascicolo personale del dipendente. 7. RIDUZIONE DELLE SANZIONI 7.1 Il Direttore Generale, acquisita la relazione del Responsabile dell UPD e l eventuale parere scritto della commissione consultiva di cui all art. 2, esercita altresì il potere riduttivo di cui all art. 55, comma 6, del D.Lgs 165/2001, secondo le modalità e per gli effetti di cui a tale disposizione e secondo quanto disposto dal CCNL. Detto potere riduttivo è applicabile per le sanzioni: multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione e sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni. 7.2 Il Direttore Generale, prima di comunicare la sanzione, può proporre all interessato la riduzione della stessa. Il dipendente dovrà accettare per iscritto entro il termine assegnato dalla lettera di proposta di patteggiamento. La sanzione patteggiata non è più suscettibile di impugnazione né soggetta a tentativo di conciliazione. 8. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E SUA ESTINZIONE 8.1 Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d addebito; superato tale termine il procedimento si estingue. 8.2 Per conclusione del procedimento deve intendersi l irrogazione della sanzione da parte del Direttore Generale o l archiviazione del procedimento stesso da parte del Direttore Generale. 9. IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 9.1 Il dipendente può impugnare in sede arbitrale la sanzione disciplinare irrogata entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del CCNL. 10. RAPPORTO TRA SANZIONI DISCIPLINARI E ALTRE RESPONSABILITÀ 10.1 Le sanzioni disciplinari non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso per il medesimo fatto.
Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.
Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,
CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
COMUNE DI SPRESIANO (Provincia di Treviso) CODICE DISCIPLINARE E NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - Delibera G.C. n.111 del 27.09.2001: Costituzione Ufficio competente
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Direzione per la gestione amministrativa del personale Area personale tecnico amministrativo Settore affari generali Riferimenti normativi e contrattuali: REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Artt.
REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO Comune di PAULARO REGOLAMENTO UNICO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Allegato E - Regolamento comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione organica Norme di accesso REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Approvato con deliberazione G.C. n.
COMUNE DI PALLARE PROVINCIA DI SAVONA PROCEDIMENTI DISCIPILNARI COMPETENZE E PROCEDURE
COMUNE DI PALLARE PROVINCIA DI SAVONA PROCEDIMENTI DISCIPILNARI COMPETENZE E PROCEDURE Approvato con deliberazione di G.C. N 73 del 02/12/2008 ART. 1 - CONTENUTO e FONTI NORMATIVE DISPOSZIONI GENERALI
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.
Sistema Disciplinare
1 INDICE Premessa... 3 I principali riferimenti normativi nel Sistema Disciplinare... 3 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti... 4 Misure nei confronti dei dirigenti... 5 Misure nei confronti
Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob
Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile
CONVENZIONE UFFICIO UNICO PERSONALE
CONVENZIONE UFFICIO UNICO PERSONALE (Comuni convenzionati Castel Frentano Mozzagrogna Paglieta Treglio) Ente capofila Comune di Castel Frentano Corso Roma n.25 66032 Castel Frentano (CH) Codice fiscale
Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. ancora.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ancora. D.Lgs 150/09 e Codice disciplinare! Modifiche all art. 55 del D.Lgs 165/01:! Pubblicità necessaria del codice disciplinare realizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale
Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.
REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Comuni di ARQUA PETRARCA-BAONE-CINTO EUGANEO REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI DELL UNIONE E DEI COMUNI ADERENTI Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione
IL POTERE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO E SANZIONI CONSERVATIVE
IL POTERE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO E SANZIONI CONSERVATIVE Lunedì 14 aprile 2014 Slides a cura dell Avv. Rosario Salonia (Salonia Associati Studio Legale) 1 LE FONTI DEL POTERE DISCIPLINARE IL CODICE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre
ALLEGATO A - SISTEMA DISCIPLINARE
ALLEGATO A - SISTEMA DISCIPLINARE relativo alla violazione dei principi e delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e gestione, ai sensi del D. Lgs. n.231/2001. SOMMARIO PREMESSA 3 1. DISPOSIZIONI
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Le sanzioni disciplinari è potere strumentale a rendere più solido la possibilità di adempimento degli obblighi del lavoratore. Il datore può irrogare una pena privata per inadempimento: Il controllo sulla
COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011
Città di Cinisello Balsamo
Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INDICE Art. 1 Art. 2 Contenuto del Regolamento Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti Art. 3
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE. ancora.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ancora. D.Lgs 150/09 e Codice disciplinare Modifiche all art. 55 del D.Lgs 165/01: Pubblicità necessaria del codice disciplinare realizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale
REGOLAMENTO SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GSE
REGOLAMENTO SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GSE INDICE ART.1 PRINCIPI 3 ART.2 AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 3 ART.3 TERMINI DEL PROCEDIMENTO
COMUNE DI VAIE Provincia di Torino
COMUNE DI VAIE Provincia di Torino REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E ALLE ORDINANZE COMUNALI. Delib. C.C. n. 50 del 30.11.2004 REGOLAMENTO SULLA
AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA
AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA Regolamento Procedimenti Disciplinari Approvato con Delibera n. 23 del 19.12.2012 Rev. 0.0 14/12/2016 1 INDICE TIT. I PRINCÌPI E DISCIPLINA GENERALE ART. 1 -
SETTORE AA.LL. e ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PER I
SETTORE AA.LL. e ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PER I Deliberazione di Giunta Provinciale n.7 del 08.01.2013 1 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Quadro normativo Articolo 2 - Contenuto del
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.
Polizia Locale LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI Con tutti gli aggiornamenti della legge 120/2010 e della sentenza n. 24457 del 02 dicembre 2010 la Cassazione Civile, sezione II All'atto del rilascio della
IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone
Prot. n. 2010/130264 Approvazione delle Avvertenze relative al nuovo modello di cartella di pagamento, ai sensi dell art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 IL DIRETTORE
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Città di CERNUSCO SUL NAVIGLIO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO D INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...2
COMUNE DI SEMINARA Provincia di Reggio Calabria
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DI REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento... 1 Art. 2 - Definizioni... 2 Art. 3 - Applicazione
Il Procedimento Disciplinare Assistente Sociale Dott.ssa Monica Frezzotti
Il Procedimento Disciplinare Assistente Sociale Dott.ssa Monica Frezzotti Consiglio Territoriale di Disciplina Ordine Assistenti Sociali Regione Marche I presupposti normativi... Delibera CNOAS N.175 del
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Data: 26/03/2015 Pag. 1 di 8 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Data: 26/03/2015 Pag. 2 di 8 Rev Data Descrizione delle modifiche Pagine 00 29/09/2010 Prima edizione. - - - 01 26/03/2015 Inserito
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE INDICE - ART. 1 Campo di applicazione e oggetto del regolamento - ART. 2 Ufficio sanzioni amministrative - ART. 3 Pagamento in misura
Dlgs 165/2011 Artt. 54-55
Dlgs 165/2011 Artt. 54-55 Articolo 54 Codice di comportamento (Art.58-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.26 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente sostituito dall'art.27 del d.lgs n.80
COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo
Modello Organizzazione Gestione e Controllo. OMS S.r.l.
OMS S.r.l. Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. Allegato 3 Prima Emissione: Approvato dall Amministratore Unico OMS S.r.l. in data
LEZIONE N.4 IL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED IL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI. D.LGS N.
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale LEZIONE N.4 IL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED IL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI. D.LGS N.165/2001 QUESITI A RISPOSTA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
Allegato 2 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21/1/2015. 1 Art.1 Ambito di
