Università degli Studi Guglielmo Marconi
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- Erica Di Giovanni
- 9 anni fa
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1 Le sanzioni disciplinari è potere strumentale a rendere più solido la possibilità di adempimento degli obblighi del lavoratore. Il datore può irrogare una pena privata per inadempimento: Il controllo sulla pena privata viene effettuata successivamente dall autorità giudiziaria È potere eccezionale.
2 Tale potere si giustifica con l impossibilità per l organizzazione di impresa di attendere la verifica giudiziale di una eventuale inadempienza del lavoratore. Il codice civile si è limitato a fissare un principio di proporzionalità tra inadempienza e sanzione (licenziamento disciplinare per giusta causa) Prima della Legge 300/1970 esisteva solo questo principio di proporzionalità Art. 7 Statuto dei Lavoratori disciplina le modalità in cui il datore di lavoro può esercitare il suo potere disciplinare e sanzionatorio. Essenzialmente si basa su garanzie costituzionali (le stesse del processo penale): 1. conoscerepreviamentelemancanzeincuiillavoratorepuòincorrereele relative sanzioni (conoscenza del reato e della pena) 2. diritto di conoscere il fatto per il quale si è imputati 3. diritto di difendersi
3 1. Pubblicità costitutiva: «Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti» (art. 7 comma 1 L.300/1970) Tale pubblicità condiziona la stessa applicabilità della sanzione penale Tuttavia tale valenza non riguarda l infrazione di norme generali di legge civile o penale. 2. Conoscenza del fatto addebitato: «Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa» (art. 7 comma 2 L.300/1970) La contestazione si specifica in un atto scritto
4 3.Diritto di difesa: «Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato» (art. 7 comma 3 L.300/1970) Termine minimo di difesa è di 5 giorni. L avvocato può svolgere un diritto di consulenza ma è il rappresentante sindacale a difendere il lavoratore. Di solito la difesa è scritta. Il lavoratore ha il diritto di essere sentito personalmente, dietro sua richiesta. In ogni caso i tempi di audizione o di risposta devono essere brevi per garantire l immediatezza dell eventuale irrogazione della sanzione (dalla conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro e non dalla commissione del fatto da parte del lavoratore). Anche la sanzione deve essere irrogata nel rispetto del principio di immediatezza. Tale immediatezza non è tuttavia assoluta il Legislatore indica un termine di 5 giorni per l erogazione della sanzione per garantire al lavoratore il diritto di difesa
5 L art. 7 non indica la tipologia delle sanzioni disciplinari (materia rimessa ai contratti collettivi). L articolo introduce una previsione limitativa per due tipi di sanzioni: La multa: non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base La sospensione dal servizio e dalla retribuzione: non può essere disposta per più di dieci giorni. In ogni caso «non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro». (degradazione disciplinare, retrocessione e il trasferimento disciplinare) L elencazione completa delle sanzioni si ritrova nei contratti collettivi: le sanzioni sono graduate dalla sanzione più lieve: rimprovero verbale, rimprovero scritto, la multa da versare ad una cassa aziendale, la sospensione dal servizi e dalla retribuzione, licenziamento disciplinare.
6 Successivamente alla sanzione disciplinare sono previsti alcuni rimedi Il lavoratore ha disposizione il rimedio del ricorso ad una speciale commissione di conciliazione e arbitrato istituita presso le direzioni provinciali del lavoro per far valutare la legittimità delle sanzioni Si determina una temporanea sospensione della sanzione fino al suo eventuale annullamento L arbitrato si conclude con un lodo impugnabile davanti al giudice Nel 1970 il Legislatore ha comunque previsto la possibilità per ciascuna delle parti di ricorrere al giudice anche se il lavoratore è ricorso all arbitrato. In sostanza il datore di lavoro può sempre ricorrere al giudice per far confermare la sua sanzione disciplinare.
7 Il Legislatore ha posto un limite alla considerazione dei precedenti disciplinari per l irrogazione di una nuova sanzione: art. 7 legge 300/1970 ultimo comma «Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione». Secondo la giurisprudenza, però, i fatti imputati al lavoratore possono essere presi in considerazione dal giudice nel valutare la giusta causa di licenziamento anche se risalenti a più di due anni precedenti. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n Copyright UNIMARCONI
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