Diritto del Lavoro. Le mansioni

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1 Diritto del Lavoro Mario GALLO Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell Lazio Meridionale Cassino, 12 novembre Le mansioni 2 Principi generali: l oggetto della prestazione lavorativa Nel contratto di lavoro non può essere dedotta un attività imprecisata: l oggetto della prestazione lavorativadeve essere, quindi, determinatoin quanto il contratto sarebbe nullo In altri termini nel contratto devono essere specificate le mansioni, ossia le parti devono pattuire i compiti che il prestatore di lavoro deve svolgere (art c.c.) 3 1

2 Qualifiche e categorie Qualifica: l insieme di mansioni pattuito viene indicato con il termine «qualifica» che solitamente s identifica con una figura professionale prevista dai CCL e individua la posizione occupata dal prestatore nell organizzazione aziendale Categorie: la legge raggruppa le diverse qualifiche nelle 4 grandi categorie degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, prevedendo che i requisiti di appartenenza alle indicate categorie sono stabiliti dai contratti collettivi (art c.c.) Per il personale marittimo invece il codice della navigazione prevede una specifica classificazione (art ss. CdN) Il principio dello jus variandi Per jus variandi s intende il potere del datore di lavoro di modificare unilateralmente il contenutodel contratto, ossia di le mansioni che il lavoratore deve svolgere In materia i principi sono contenuti nell art c.c. che detta specifiche limitazioni a tale potere datoriale Il D.Lgs. n.81/2015 ha apportato profonde modifiche all art cod. civ. 5 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Pertanto il principio è che il datore di lavoro non può demansionare il lavoratore, ossia adibirlo a mansioni inferiori a quelle pattuite 6 2

3 Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Inoltre, il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo 7 Nel nostro ordinamento, tuttavia, sono previste alcune eccezioni al divieto di assegnazione di mansioni inferiori, per salvaguardare la salute della lavoratrice gestante(d.lgs. 151/2001), per il licenziamento collettivoe quello degli invalididivenuti tali durante il rapporto di lavoro (L. 68/1999) A queste deroghe espresse previste, quindi,dalla legge, si aggiunge un orientamento giurisprudenziale che considera legittimi i patti di spostamento a mansioni non equivalenti per la salvezza dell occupazione oppure in base a clausole collettive per valorizzare la professionalità potenziale o per temporanee esigenze 8 aziendali (Cass. Sezioni Unite n del 2006) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo' essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale. 9 3

4 Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. 10 Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni e' comunicato per iscritto, a pena di nullita', e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalita' di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. 11 Nelle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c. o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalita' o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 12 4

5 Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unitaà produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario e nullo. 13 5

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