La competenza del giudice penale
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- Renzo Volpi
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1 La competenza del giudice penale (prima parte) Prof. Giuseppe Santalucia La competenza in generale Il codice di procedura penale distingue: incompetenza per materia; Incompetenza per territorio; Incompetenza per connessione. 1
2 La competenza in generale In generale la competenza è un concetto attinente solo al giudice, inerendo al concetto di giurisdizione. Art. 1 cpp - Giurisdizione penale. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. Per i pubblici ministeri si parla invece di legittimazione. La competenza in generale Le regole di esercizio della giurisdizione sono le regole del codice di procedura penale. Il riferimento alle leggi di ordinamento giudiziario richiama tutte le previsioni costituzionali che delineano i caratteri fondamentali della giurisdizione, in particolare la precostituzione e la naturalità del giudice. Art. 25 Cost. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 2
3 La competenza in generale Il giudice deve essere naturale e precostituito. Il giudice deve essere naturale e precostituito. In dottrina si discute della portata e della combinazione di tali attributi. La costituzione vieta l istituzione di giudice speciali e straordinari (art. 102 comma II). La naturalità esprime un complesso di valori e di garanzie (indipendente, imparziale, neutrale) ulteriori rispetto alla precostituzione. Nel concetto di naturalità vi è particolare attenzione anche al luogo in cui è commesso il reato. La competenza in generale La competenza è concetto legato alla giurisdizione: la dottrina ne fa misura della distribuzione del potere di jusdicere. Il potere di jusdicere è frazionato in più uffici: sia riguardo alle materie, sia riguardo ai territori, sia riguardo ai rapporti tra procedimenti. Il giudice incompetente è un giudice con potere di giurisdizione, ma non può esercitarlo in quel determinato affare: deve astenersi. 3
4 La competenza in generale Per gli atti compiuti in difetto di giurisdizione: Se l atto è emesso da soggetto privo di giurisdizione si ha il caso del quisque de populo e l atto sarà inesistente Se l atto è emesso da giudice che difetta di giurisdizione (giudice civile che interviene in materia penale): l atto è inesistente. La competenza funzionale Il codice conosce 3 tipi di competenza: Per materia. Per territorio. Per connessione. Il codice non regola la competenza funzionale, pur riconosciuta da una sentenza delle Sezioni Unite n.14/1994. Tale competenza inerisce alla distribuzione del potere ai vari giudici che intervengono nelle diverse fasi del processo: tiene conto cioè dell ordine processuale. 4
5 La competenza funzionale Cass. Pen. Sez. U, 20/07/1994 L incompetenza funzionale proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende tale provvedimento non più conforme a parametri normativi di riferimento. La conseguenza dell incompetenza funzionale è la nullità assoluta ed insanabile con un limite di deducibilità nel passaggio in giudicato del provvedimento. La competenza per materia Venendo a mancare la figura del pretore, la competenza riguarda solo la corte di Assisi e il Tribunale. Si è poi aggiunto il giudice di pace: art. 4 d.lgsl. 274/2000 Art. 4 cpp - Regole per la determinazione della competenza. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. 5
6 La competenza per materia Art. 6 cpp - Competenza del tribunale Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace. La competenza della Corte di Assise è delineata dall utilizzo di 3 criteri: (art. 5 cpp) Qualitativo (lettera b). Quantitativo (lettera a). Misto (lettera d). Per il giudice di pace vi è una individuazione specifica di vari reati. La competenza per territorio Tribunali, Corte di Assise e giudice di pace esistono in tutto il territorio dello Stato. Dunque sussiste la necessità di individuare un altro criterio di distribuzione del potere di giurisdizione: quello territoriale. Art. 8 cpp - Regole generali. 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il il reato è stato consumato. 6
7 La competenza per territorio 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione. Il verbo derivare potrebbe far pensare solo ai reati aggravati dall evento morte, ma in realtà il riferimento è a tutti i casi in cui la morte qualifica come dato di evento la fattispecie incriminatrice. La competenza per territorio 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto. Tali atti possono anche snodarsi in luoghi diversi, ma diversamente dal reato permanente, si guarda al luogo in cui è stato compiuto l ultimo atto. 7
8 La competenza per territorio Vi sono casi in cui le regole generali sono insufficienti: il Legislatore prevede allora ulteriori regole. Art. 9 cpp - Regole suppletive. 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. La competenza per territorio Riguardo al III comma dell art. 9 in giurisprudenza si è posto un problema La notizia è un fatto che riceve una qualificazione giuridica dal pubblico ministero. Se i fatti oggetto di iscrizione sono diversi, seppure facenti riferimento ad un unica vicenda storica, non si può utilizzare il criterio della prima iscrizione, ma guardare ai singoli fatti iscritti. Se il medesimo fatto riceve una medesima qualificazione giuridica, vale il criterio della precedenza di iscrizione. 8
9 La competenza per territorio L art. 10 presuppone che il giudice italiano abbia competenza giurisdizionale per i reati commessi all estero Art. 10 cpp - Competenza per reati commessi all'estero. 1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. 2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9. La competenza per territorio Particolare attenzione viene riservata alla competenza riguardante i procedimenti con soggetto un magistrato: art. 11 cpp Si vuole principalmente tutelare l imparzialità di un ufficio giudiziario: occorre spostare di ufficio il processo, ma tale spostamento non deve dipendere dal caso o dall arbitrarietà, ma occorre la precostituzione, preservando anche il principio di naturalità del giudice. 9
10 Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n Copyright UNIMARCONI 10
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