Legge 17 Gennaio 2000, n. 7
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- Teodoro Longo
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1 Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000 "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998" Articolo 1 (Commercio dell'oro) 1. Ai fini della presente legge con il termine "oro" si intende: - l'oro da investimento, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri; - il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. 2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'italia. 3. L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: - forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni; - oggetto sociale che comporti il commercio di oro; - possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n / 19
2 4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui al comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni. 6. I contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dall'ufficio italiano dei cambi con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'Ufficio italiano dei cambi concorda con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa. 7. La verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 è demandata, per gli intermediari diversi dalle banche, all'ufficio italiano dei cambi. 8. L'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna" nel mercato nazionale. 9. L'Ufficio italiano dei cambi: - sulla base di tariffe e modalità predefinite certifica con apposito provvedimento l'idoneità alla "buona consegna" delle aziende che ne facciano richiesta e risultino in grado, anche sul piano della capacità tecnica, dell'affidabilità e dell'onorabilità, di rispettare gli standard di cui al comma 8; - vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento; - individua sulla base di criteri predefiniti i soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione. 10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di titoli e marchi dei metalli preziosi. 11. Fatta eccezione per la Banca d'italia, per l'ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro. Articolo 2 (Operazioni finanziarie in oro) 1. L'esercizio in via professionale di attività aventi ad oggetto operazioni finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi comprese le monete d'oro, è riservato alle banche e agli intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione dei servizi di investimento. 2. Quando le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna materiale dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2. Articolo 3 (Disposizioni fiscali) 1. All'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 / 19
3 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "di cui siano parti la Banca d'italia, l'ufficio italiano dei cambi o le banche agenti" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate dalla Banca d'italia e dall'ufficio italiano dei cambi". 2. Le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. 3. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: - al numero 9), le parole: "effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'italia e l'ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'italia e dall'ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto"; - il numero 11) è sostituito dal seguente: "11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: - l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; - le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;". 4. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonchè per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se 3 / 19
4 soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25". 5. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: - al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;"; - dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonchè per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento". 6. All'articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano" sono soppresse. 7. All'articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "e alle importazioni" sono aggiunte le seguenti: ", computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma". 8. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: - la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;" - la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorchè i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;". 9. All'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per l'importazione di materiale d'oro, nonchè dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, 4 / 19
5 accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonchè, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25". 10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo. 11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.(1) 12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonchè per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n Note (1) Comma così modificato dall'art. 42, Legge 21 novembre 2000, n. 342 Articolo 4 (Sanzioni) 1. Chiunque svolge l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, senza averne dato comunicazione all'ufficio italiano dei cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 2, comma 1, senza esservi legittimato. 2. Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato. Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge. Articolo 5 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo 5 / 19
6 comma. 2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e Il limite di importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge può essere modificato con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n Articolo 6 (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogati l'articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, l'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n IL SISTEMA DI GARANZIA PER I METALLI PREZIOSI LA DISCIPLINA DEI METALLI PREZIOSI Norme nazionali D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 D.Lgs. 22 Maggio 1999, n. 251 D.P.C.M. 06 Luglio 1999 D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 150 La disciplina dei titoli e dei marchi preziosi è contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 22/05/1999 e nel regolamento attuativo adottato con DPR 30/05/2002 n Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio in Italia devono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione (art. 4, D.Lgs. 251/99). Tale obbligo è alla base del sistema italiano della garanzia del titolo. Adottando tale sistema lo Stato affida in gestione fiduciaria il marchio di garanzia al produttore, il quale assume la piena responsabilità sull esattezza del contenuto dichiarato di metallo prezioso negli oggetti prodotti, rispondendone sia nei confronti dell acquirente che della collettività. Nella maggior parte dei Paesi UE i titoli degli oggetti vengono garantiti dagli Assay Office. Le Camere di Commercio sono state delegate dallo Stato a vigilare sul rispetto delle norme che regolano la produzione e la commercializzazione dei metalli preziosi attraverso ispezioni, prelievi di campioni e saggi. La marchiatura deve avvenire prima che le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso siano posti in commercio (art. 4.4, DPR 150/02). Le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso sono considerati pronti per la vendita quando recano il marchio ed il titolo ed hanno ultimato il ciclo produttivo o quando lasciano la sede del fabbricante - importatore - commerciante per essere consegnati all acquirente. 6 / 19
7 Marchio di identificazione: impronta poligonale recante all interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all azienda e la sigla della provincia in cui l azienda ha la propria sede legale. Individua il produttore responsabile dell oggetto. Titolo: rapporto espresso in millesimi tra il peso del fino ed il peso del complesso dei metalli componenti la lega. Materie prime: le materie prime sono esclusivamente metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme: - i lingotti - i pani - le verghe - i bottoni - i granuli - i prodotti ricavati da fusione - i laminati e i trafilati in barre, lamine, fili e ogni altro prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione - i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, che pur presentando una struttura finita o semifinita non possono essere direttamente utilizzati ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che ne opera il montaggio - le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature ad argento destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi. Il D.Lgs. 251/99 riconosce e disciplina i seguenti metalli preziosi: PLATINO (Pt) PALLADIO (Pd) ORO (Au) ARGENTO (Ag) Altri metalli come ad esempio il Rodio o il Rutenio, sebbene molto costosi e quindi preziosi per gli operatori, non sono invece considerati dalla legge italiana metalli preziosi. TITOLI LEGALI I titoli legali da garantire a fusione (indipendentemente dalla eterogeneità della lega o della natura compositiva delle diverse parti del manufatto), per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti (art. 3 comma 2, D.Lgs. 251/99): per il PLATINO per il PALLADIO per l ORO per l ARGENTO 950, 900 e 850 millesimi; 950 e 500 millesimi 750, 585 e 375 millesimi; 925 e 800 millesimi; E ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi (art. 3 comma 3, D.Lgs. 251/99). E inoltre ammesso in via eccezionale il titolo 753 millesimi esclusivamente per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa con iniezione centrifuga. Gli oggetti in 7 / 19
8 metallo prezioso aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, devono essere marchiati con il titolo legale inferiore (es. oro 700 millesimi deve essere marcato 585 millesimi) (art. 4.1, DPR 150/02). Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l indicazione del loro titolo reale (art. 4.3, DPR 150/02). La forma geometrica e le dimensioni dell impronta del marchio del titolo, contenente le cifre del titolo legale, devono essere a norma di legge (art. 16 comma 1,DPR 150/02). Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull oggetto e non impresse a rilievo (art. 16 comma 2, DPR 150/02). Per motivi tecnici e pratici l impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze (art. 16 comma 3, DPR 150/02). Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, nelle forme normalizzate e sotto la propria responsabilità, alla fabbricazione dei punzoni recanti le impronte dei titoli legali (art. 16, comma 4, DPR 150/02). L indicazione del titolo reale sulle materie prime si appone con l impiego di impronte ormalizzate nei soli casi in cui il titolo predetto corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi dal decreto (art. 17 comma 1, DPR 150/02). In tutti gli altri casi il titolo reale si appone con l impiego di impronte non normalizzate, con l indicazione dei millesimi in cifre, del relativo simbolo Pt, Pd, Au oppure Ag e del simbolo oppure della frazione con denominatore 1000 (art. 17.2, DPR 150/02). Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben in vista, i relativi titoli (art. 4.6, DPR 150/02). Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati nonché su quelli legali, con la sola eccezione dei casi elencati dall art. 3.4, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 251/99, ovvero: a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 ; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 ; b) negli oggetti di platino a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 ; negli oggetti di palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 ; c) per gli oggetti in oro eseguiti con il metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi. Per la determinazione del titolo effettivo nell ambito del saggio viene tenuto conto solamente del fattore d incertezza del metodo d analisi. Per l oro e l argento detto fattore d incertezza non è superiore a +/- 1,0. IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE I metalli preziosi e le loro leghe, prima di essere posti in vendita, devono portare impresso il marchio di identificazione. Il marchio ha forma poligonale recante all interno la sagoma di una stella a 5 punte, il numero caratteristico attribuito dalla Camera di Commercio all azienda assegnataria e la sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede legale (vedi all. III DPR150/2002). E vietato l uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalle norme vigenti (art. 2, D.Lgs. 251/99). I punzoni recanti l impronta del marchio di identificazione possono essere ordinati nelle 8 / 19
9 quattro grandezze legali: 1) altezza mm 0,6 larghezza mm 1,8 2) altezza mm 0,8 larghezza mm 2,7 3) altezza mm 1,2 larghezza mm 3,8 4) altezza mm 1,6 larghezza mm 5,6 Sono tuttavia ammesse forme e dimensioni per punzoni di tipo speciale (autorizzati dalla Camera di Commercio competente per territorio, previa motivata richiesta accompagnata da un disegno quotato dei punzoni). È altresì autorizzato dalla Camera di Commercio, sempre previa motivata richiesta accompagnata da un disegno quotato dei punzoni, l allestimento di punzoni che, oltre a quelle del marchio di identificazione e del titolo, rechino l impronta anche di marchi tradizionali di fabbrica o di sigle particolari. I punzoni in uso alle aziende sono sottoposti a rigoroso rendiconto e sono oggetto di controllo ispettivo. Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività (art. 26, DPR 150/02): a. vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; b. fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; c. importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. In riferimento al punto b), il marchio di identificazione deve anche essere richiesto da quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metallo prezioso (art. 7 D.Lgs. 251/99). La concessione è comunque subordinata all accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell azienda interessata, dalla Camera di Commercio competente per territorio. Esenzioni dall obbligo di marchiatura: non sono soggetti all obbligo del marchio di identificazione e dell indicazione del titolo (art. 12, D.Lgs. 251/99): a. gli oggetti di peso inferiore ad un grammo; b. i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria; c. gli oggetti di antiquariato; l autenticità degli stessi deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, tenuti dalla camera di commercio; d. i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale; e. gli strumenti ed apparecchi scientifici; f. le monete; g. le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di identificazione, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima; h. gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; la prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con regio decreto , n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente; 9 / 19
10 i. i residui di lavorazione; j. le leghe saldanti a base argento, platino o palladio Le materie prime in piccoli grani, in polvere e i semilavorati in genere di struttura particolare o di particolari dimensioni per i quali non è possibile eseguire bollatura, devono essere vendute in involucri chiusi, sigillati e autodistruttivi; i sigilli sono apposti su laminette in metallo o plastica recanti la parola sigillo seguita dall indicazione del titolo e dal marchio di identificazione del produttore (art. 19 DPR 150/2002). Lo stesso vale per gli oggetti preziosi di peso inferiore ad un grammo, nonché per i residui di lavorazione quando sono ceduti a terzi e quando provengono da materie prime di titolo omogeneo (art. 23 DPR 150/2002). Modalità di marchiatura per oggetti particolari (art. 20 DPR 150/2002) Oggetti delicati o con forma complessa o in cui siano presenti perle, pietre preziose o smalti: possono essere marchiati dal produttore ancora prima di essere finiti (allo stato grezzo o non ancora montati); il marchio è impresso su parte principale dell oggetto (di peso o volume prevalente) se tecnicamente idonea alla punzonatura oppure in qualsiasi altra parte se la principale rischia il danneggiamento per effetto della punzonatura (art. 20 DPR 150/2002) Oggetti composti di più parti dello stesso metallo smontabili manualmente: i marchi sono apposti su ciascuna di tali parti salvo il caso che alcune di queste sono di peso inferiore a un grammo (art. 20 c. 3 DPR 150/2002); in tal caso il marchio sulla parte principale garantisce anche le parti di peso inferiore. Catenine: marchio apposto sugli anellini terminali che possono essere asportati senza deformare le maglie contigue Oggetti che non consentono una diretta marchiatura o di particolare pregio artisticoo i gioielli con pietre preziose : il marchio e l impronta del titolo legale sono apposti su piastrina dello stesso metallo dell oggetto, unita ad esso mediante saldatura con tale metallo (il valore aggiunto incluso il valore delle pietre preziose deve superare di almeno 10 volte il valore del metallo (art. 20 DPR 150/2002); l accertamento viene fatto sulla base delle relative fatturazioni e in caso di dubbio è affidato ad esperti debitamente riconosciuti a norma dell art. 12 c. 3 del DPR 150/2002). Casse da orologio: marchiatura apposta esclusivamente sul fondello, sia nella parte esterna, sia in quella interna a condizione che il fondello sia apribile agevolmente, senza danno, per ogni possibile controllo. Le parti non marchiate sono allo stesso titolo del fondello e si intendono garantite dalla indicazione apposta su questo. I braccialetti ed ogni altro complemento o ornamento accessorio, applicato agli orologi, sono considerati a tutti gli effetti parti staccabili e sono sottoposti a specifica marchiatura. Oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi: marchio e titolo vanno apposti su ciascuno dei metalli componenti nei casi in cui ciascun elemento sia di peso maggiore di un grammo e costituisca una parte nettamente distinta da ogni altra parte dell oggetto e risulti tecnicamente atta a ricevere l impronta. Negli altri casi le impronte del marchio e del titolo del metallo prezioso di peso prevalente vanno apposte su quest ultimo (art. 22 DPR 150/2002) Marchi dati in uso (contrattualizzato) a produttori assegnatari di marchio: i produttori su 10 / 19
11 richiesta dei committenti hanno la facoltà di apporre l indicazione del nominativo dei medesimi e della loro ragione sociale od apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti; anche in questo caso i produttori devono presentare formale dichiarazione alla Camera di Commercio competente per territorio (art. 33 comma 2, DPR 150/02). Tali marchi dovranno essere depositati presso la Camera di Commercio su supporto cartaceo o informatico. ALCUNE TIPOLOGIE DI MARCATURE ESTERE IRLANDA: GARANZIA E CONTROLLI METODI DI ANALISI PER L EFFETTUAZIONE DEL SAGGIO Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono eseguite con doppia determinazione del titolo, per 11 / 19
12 ciascun campione di analisi prelevato dalla lega in esame (art. 11.2, DPR 150/02). Si procede alla fusione completa quando il primo (o eventualmente anche il secondo) saggio presenta dubbi o quando il possessore dell oggetto lo richiede esplicitamente. Le analisi sono eseguite presso i laboratori di analisi o presso l officina (idonea) del titolare del marchio in presenza e sotto le direttive del personale camerale. Metodi ufficiali di analisi per l accertamento dei titoli sono: Platino: (3 metodi): norma UNI EN ISO 11210, norma UNI EN ISO 11489, coppellazione e spartimento (quest ultimo per le sole materie prime) Grado di precisione: incertezza! ± 3,0 Palladio: norma UNI EN ISO Grado di precisione: incertezza! ± 2,0 Oro: norma UNI EN ISO Grado di precisione: incertezza! ± 1,0 Argento: (2 metodi): norma UNI EN 31427, norma UNI EN 3753 Grado di precisione: incertezza! ± 1,0 Possono essere considerati metodi ufficiali di analisi tutti quei metodi previsti da norme emanate da enti di normazione nazionale o internazionale il cui grado di precisione comporti una incertezza eguale o minore a quelli dettati nell allegato II del DPR 150/02. Un elenco dei laboratori delle camere di commercio che effettuano il saggio dei metalli preziosi è disponibile presso la Camera di Commercio. TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI ORAFI I metalli preziosi possono essere lavorati seguendo svariate tecniche; le più comuni sono: Oggetti in lastra ciondoli, medaglie piatte o accoppiate Microfusione utilizzata nella produzione di anelli, statuette, chiusure, croci e medagliette senza nsaldatura Oggetti pieni e massicci lavorazione tipica, quasi sempre eseguita a mano, dei gioielli più preziosi Canna vuota questa lavorazione (detta anche in filo vuoto ) è eseguita chiudendo una canna di metallo prezioso, quasi sempre oro, sopra un filo di rame. Il tutto viene poi immerso in un bagno di acido nitrico che scioglie il rame. Con questa tecnica, ad esempio, vengono spesso realizzati gli orecchini, affinché siano più leggeri. Si distingue dalla lavorazione a canna piena (o in filo pieno ) per un rigo laterale più scuro, simile ad una saldatura senza rilievi. Oggetti elettroformati vengono realizzati per elettrolisi, utilizzando una forma in Zama, una lega a bassissimo grado di fusione composta da Zinco, Alluminio, Magnesio adoperata, dopo pressofusione, anche per la realizzazione di rubinetterie, maniglie, corpi di pompe e carburatori. Si distinguono dalle altre 12 / 19
13 lavorazioni per un forellino che serve per lo svuotamento della struttura utilizzata per il processo di elettrodeposizione; si usa per oggetti piuttosto grandi. SAGGIO FACOLTATIVO I metalli preziosi e gli oggetti contenenti metalli preziosi possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati ed a proprie spese, da parte della Camera di Commercio attraverso le loro Aziende Speciali. Le relative analisi vengono eseguite presso un laboratorio autorizzato in rispetto dei metodi ufficiali. Anche in questo caso non sono ammesse tolleranze negative sui titoli. La Camera di Commercio appone sul metallo o sull oggetto saggiato apposito marchio (art. 13, D.Lgs. 251/99 e art. 34 c. 2 DPR 150/2002) con le impronte normalizzate con le dimensioni di cui all allegato VII DPR 150/2002. Nel caso in cui dall analisi di oggetti destinati ad essere posti in vendita risulti un titolo reale inferiore a quello impresso sugli oggetti stessi, essi sono resi all interessato e non sono rimessi in vendita se non previo adeguamento alle norme di legge. Il marchio facoltativo si appone, altresì, sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di saggio provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio. L apposizione di tale marchio facoltativo è, in ogni caso, subordinato alla preventiva apposizione da parte del produttore del proprio marchio di identificazione e del titolo. Se è presentato al saggio facoltativo un considerevole numero di oggetti, al fine di garantire modalità omogenee di prelevamento, il numero degli esemplari da cui estrarre i campioni di analisi, per ogni tipologia produttiva e lega utilizzata è fissato dal regolamento D.P.R. 150/02 (vedasi allegato VIII al DPR 150/02). In presenza di esito positivo delle analisi si procede, in alternativa su richiesta dell interessato, all applicazione del marchio su tutti gli oggetti, ovvero, alla certificazione dell intera partita. Attualmente la certificazione aggiuntiva è disponibile solo presso le Camere di Arezzo e Vicenza. Le modalità di prelievo dei campioni di analisi - sono indicate nell art. 7 del DPR 150/2002 (vedi sopra al punto 4) - per ogni tipologia produttiva e tipo di lega utilizzata il numero di esemplari che costituisce il campione di saggio è individuato nell allegato VIII del DPR 150/2002 Una copia dei certificati di analisi dei campioni sono inviati all azienda interessata che li conserva per almeno 5 anni. Il laboratorio o l organismo prescelto effettua una prima visita presso l azienda per verificare che i prodotti siano conformi, con particolare riguardo all apposizione dei marchi, ed effettua il prelevamento di un campione di analisi. Se l esito è positivo viene rilasciata all azienda, entro 60 gg. dalla visita, la facoltà di avvalersi della certificazione aggiuntiva. Su richiesta degli interessati può essere concesso l uso di un logo le cui caratteristiche e modalità d uso sono 13 / 19
14 stabilite dal laboratorio o dall organismo che ha rilasciato la certificazione, il cui uso è subordinato alla permanenza della certificazione e la cui impronta, depositata presso la Camera di Commercio competente per territorio, è riprodotta sul registro degli assegnatari dei marchi a fianco dell indicazione del laboratorio o dell organismo che ha certificato l azienda. Se l esito è negativo perché i campioni saggiati non sono conformi alle disposizioni di legge o perché il titolo reale degli oggetti è inferiore a quello indicato l autorizzazione non viene rilasciata o viene revocata (in caso di controllo periodico). Di ciò deve esserne data immediata comunicazione alla Camera di Commercio competente, che provvederà alla cancellazione dell azienda quale azienda certificata dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione. L azienda può richiedere nuovamente la certificazione aggiuntiva non prima di sei mesi. La certificazione aggiuntiva diventa sempre più un fattore di rilievo per molti grandi fornitori orafi, poiché questo garantisce maggiormente i produttori loro clienti che, marchiando il prodotto, si assumono in ultima istanza tutte le responsabilità previste dalla normativa. PRELIEVO DEI CAMPIONI(ex art. 21 D.Lgs. 251/99) I prelievi vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall art. 7 (materie prime) e dall art. 9 (oggetti finiti) del D.P.R. 150/02, acquisendo la quantità di campione di analisi necessaria per l effettuazione di almeno quattro saggi (almeno 4 grammi). L interessato, qualora lo preferisca, può chiedere il prelievo dell intero oggetto (art. 44 comma 2, DPR 150/02). Tecniche di prelievo: - trapanatura (qualsiasi tipo di oggetto) - cesoiatura (qualsiasi tipo di oggetto) - unghiatura (semilavorati e materie prime) - raschiatura (solo per i semilavorati) SCELTA DEI PUNTI DI PRELEVAMENTO I prelievi dovranno essere effettuati in più punti, compatibilmente con le caratteristiche e le dimensioni dell oggetto, dopo aver pulito le porzioni di superficie prescelte, avendo cura che materiali estranei eventualmente aderenti al metallo prezioso o agli utensili impiegati non abbiano a mescolarsi col campione prelevato. MATERIE PRIME(art. 7, c. 4 DPR 150/2002) - Lingotti, verghe e simili: 3 prelievi di cui 2 alle opposte estremità del pezzo ed una in profondità del corpo medesimo - Bottoni e pezzi tondeggianti in genere: 2 prelievi di cui uno nel corpo del pezzo; nel caso di bottoni di piccole dimensioni si procede al ritiro di uno o più esemplari scelti a caso - Lastre, profilati ecc.: 2 prelievi in punti convenientemente distanti dal pezzo - Semilavorati: a) se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di 2 o più esemplari scelti a caso b) se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di almeno un grammo di metallo su ciascun esemplare, da un gruppo di almeno 3, scelti a caso - Polveri ed affini: 14 / 19
15 prelievo nella massa, previo rimescolamento della stessa - Leghe brasanti: 2 prelievi in punti convenientemente distanti OGGETTI FINITI(art. 9, c. 4 DPR 150/2002) - Oggetti stampati o microfusi o a canna vuota a diametro costante o elettroformati di grandi dimensioni: 3 prelievi in zone convenientemente distanti l una dall altra. - Oggetti a canna vuota a diametro variabile: 3 o più prelievi in zone convenientemente distanti in punti di diametro diverso. - Oggetti elettroformati di piccola pezzatura: fusione completa - Oggetti assemblati tramite saldature: un prelievo in parti lontane dalle saldature stesse. Ove questo non sia possibile (punti di saldatura non visibili), il titolo dell'oggetto é dato dalla media matematica dei risultati dei 3 prelievi. - Oggetti formati da leghe di colore diverso: ove possibile è fatto almeno un prelievo per ogni colore. Il titolo dell oggetto è dato dalla media aritmetica dei risultati dei prelievi per ogni colore; il numero dei prelievi non è inferiore a 3; - Lavori in filigrana, a piccole maglie e oggetti in genere ottenuti dalla lavorazio ne di un filo continuo: 3 prelievi compatibilmente con l estensione dell oggetto, ritagliati in più punti dell oggetto stesso. Il titolo effettivo dell oggetto è dato dalla media aritmetica dei singoli saggi. Gli oggetti in platino, palladio, oro e argento di piccole dimensioni o di scarso peso sono prelevati in due o più esemplari. Il produttore/importatore/commerciante ha facoltà di effettuare direttamente o con l ausilio di persona di sua fiducia i prelievi seguendo le indicazioni fornite dal personale della Camera di Commercio Il verbale di prelievo, sottoscritto dal funzionario camerale che opera il prelievo e dal titolare dell azienda (o dal suo rappresentante), deve indicare: - luogo e circostanze del prelievo - eventuali altre indicazioni utili - dichiarazioni dell interessato o suo rappresentante Se il prelievo è effettuato presso aziende commerciali o che partecipano al processo produttivo ed autorizzate all utilizzo di marchio altrui, il titolare può richiedere nel verbale che i referti siano trattenuti presso la Camera di Commercio per almeno 5 giorni (per informare il titolare del marchio). Gli oggetti prelevati sono chiusi in plichi sigillati dal funzionario camerale e consegnati a chi ha in affidamento l azienda (con redazione di apposito verbale di consegna) con obbligo di presentare il plico alla Camera di Commercio entro le 24 ore successive. I campioni prelevati sono inviati al laboratorio chiusi in involucri sigillati e firmati dal funzionario che ha operato il prelievo e dal proprietario o rappresentante. Il laboratorio di saggio invia il risultato del saggio alla Camera di Commercio mediante certificato unitamente ai residui dei campioni; il risultato può essere rilasciato, in copia e dietro richiesta, all interessato. Il proprietario dell oggetto può richiedere, 15 / 19
16 a sue spese, l esecuzione della fusione completa da effettuarsi nel laboratorio di saggio o presso l officina del titolare del marchio, se idoneamente attrezzata, alla presenza e secondo le direttive dei funzionari camerali. Se il titolo risulta conforme, il proprietario provvede entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione al ritiro dei residui e dei campioni (trascorso tale periodo la consegna verrà effettuata d ufficio). Qualora il titolo non risulti conforme si procederà con l irrogazione delle sanzioni previste e ne verrà data notizia al Questore. I residui e i campioni non usati sono trattenuti dalla Camera di Commercio per gli ulteriori adempimenti di legge. In base all art. 7, comma 3 (materia prima) nonché all art. 9, comma 3 (prodotti finiti), del DPR 150/03, l interessato può usufruire della possibilità che una parte della materia prelevata, sigillata dal personale della camera di commercio, venga lasciata in consegna all interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni dei saggi. I saggi dei campioni non danno luogo ad indennizzo. STRUMENTI PER PESARE Per la vendita diretta al pubblico possono essere usate, ai sensi dell art. 2 e 3 comma 2 del D.Lgs , n. 517, esclusivamente bilance di tipo legale, che rispettano cioè le previsioni dell art. 3 comma 2 del D.Lgs. 517/92. Gli strumenti per pesare non legali NON possono essere messi in servizio. Le bilance soggette a verifica devono inoltre essere sottoposte a verifica periodica con scadenza triennale (art. 10 D.Lgs. 517/92 - D.M , n. 182). SANZIONI AMMINISTRATIVE Fatti salvi i casi di esenzione previsti dall art. 12 nonché quelli previsti dall art. 5 del D. Lgs. 251/1999 (oggetti preziosi prodotti e marcati in Paesi UE): - E fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale; - E fatto divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale; Salva l applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme di cui al D.Lgs. 251/99 ed al D.P.R. 150/02 si applicano le seguenti sanzioni (art. 25, D.Lgs. 251/99): Chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti in metalli preziosi senza aver ottenuto l assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri (ad eccezione del caso in cui il titolare di marchio di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, fa apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo), ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 a 1.549,00 (pagamento in misura ridotta previsto in 258,00 ); Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti in metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa da 154,00 a 1.549,00 (pagamento in misura ridotta previsto in 258,00 ) 16 / 19
17 ; Chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 309,00 a 3.098,00 (pa gamento in misura ridotta previsto in 618,00 ) ; Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa da 77,00 a 774,00, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione (pagamento in misura ridotta previsto in 144,00 ); Chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli legali, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle legali, è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 a 309,00 (pagamento in misura ridotta previsto in 60,00 ) ; Chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla Camera di Commercio è punito con la sanzione amministrativa da 30,00 a 309,00 (pagame nto in misura ridotta previsto in 60,00 ) ; una sanzione amministrativa da 30,99 a 309,87 si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni sulla marchiatura di oggetti particolari (vedi punto 1) nonché per l inosservanza delle altre disposizioni previste dal D.Lgs. 251/99 e del D.P.R. 150/02 (pagamento in misura ridotta previsto in 61,98 ); Salvo i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell art. 36 del codice penale (art. 26.1, D.Lgs. 251/99). In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall esercizio dell attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6mesi (art. 26.2, D.Lgs. 251/99). Nella determinazione della misura della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni 17 / 19
18 della Legge , n SEQUESTRO DI OGGETTI IN METALLO PREZIOSO Il sequestro degli oggetti preziosi è obbligatorio in caso di dubbio sull autenticità dei marchi, in caso di incompletezza, assenza o illeggibilità delle impronte del marchi e del titolo. I campioni di materie prime, semilavorati e oggetti finiti sequestrati - sono racchiusi in involucri autosigillanti firmati dal funzionario che ha effettuato il prelevamento e dal proprietario dello stesso materiale prelevato o da chi lo ha rappresentato durante le operazioni - sono successivamente inviati all autorità giudiziaria. Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la firma del capo dell ufficio o del soggetto di cui al secondo comma dell art. 7 del DPR 571 del 1982 (art. 5 comma 1 DPR 571/82). Qualora siano stati sequestrati atti o documenti, coloro che li avevano in deposito possono chiedere all autorità indicata nel primo comma dell art. 18 della legge 689/1981 con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche. La predetta autorità, nel caso in cui autorizzi il rilascio, ne informa il capo dell ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, il quale provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l autenticità. Sulle copie deve in ogni caso essere fatta menzione del sequestro esistente. Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente (art. 6 DPR 571/1982). REATI PENALI CONNESSI ALLA NORMATIVA SUI METALLI PREZIOSI Nel campo dei metalli preziosi sono previste le seguenti ipotesi di reato con relativesanzioni penali: Contraffazione di pubblici sigilli o utilizzo di sigilli contraffatti ex art. 468 C.P. Reclusione da uno a cinque anni multa da Euro 103,00 a 1033,00 Messa in vendita o altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati tali da produrre nocumento all industria nazionale ex art. 514 C.P. Reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a Euro 516,00 Reato di frode in commercio ex art. 515 C.P. (titolo inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura) Reclusione fino a tre anni e multa da Euro 103,00 a 2066 Messa in vendita o altrimenti in circolazione di opere dell ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità dell opera o del prodotto ex art. 517 C.P. 18 / 19
19 Reclusione fino a un anno o multa fino a Euro 1032,00 Una copia del processo verbale, contenente anche l indicazione dell autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell art. 19 della legge 689/1981, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate (art. 4 comma 2 DPR 571/1982). 19 / 19
Capo I I metalli preziosi e i loro titoli legali
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