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1 57123 Livorno, Tel/Fax.0586/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Livorno e-mai! certificata:dm.livorno@pec.mit.gov.it e-mai!: cplivorno@mit.gov.it Capitaneria M.:.-TRA - CPLI di Porto di Livorno CPU REGISTRO UFFICIALE Data 08/01/20-13 Prat.: 10/03/03 / g6 i /? Ali' ASAMAR Via Pieroni nr LIVORNO SPEDIMAR Via Strozzi nr LIVORNO Argomento: Porto di Livorno - Tariffe per il servizio di pilotaggio - Decreto della Direzione Marittima di Livorno n. 71/2012 in data 31 dicembre (Spazio riservato protocolli, visti e decretazioni) a Per la massima diffusione presso i propri associati, si invia copia del Decreto in oggetto, con il quale sono state approvate e rese esecutive le , tariffe del servizio di pilotaggio nel porto di Livorno e nell'approdo di Vada.- DISTRIBUZIONE IN COPIA: r A SSo c.: ATI IN DATA d'ordine IL CAPO REPARTO f 11 GEN, 2013 TECNICO C.V. (CP) A;~~~rATIVO U,~ ARSILI Per estensione di copia Direzione Marittima - sede

2 j DIREZIONE MARITTIMA DELLA TOSCANA DECRETO N 71/2012 (,, Il Contrammiraglio,(CP) sottoscritto, Direttore Marittimo della Toscana:,, VISTO il precedente Decreto n 79/2010 in data 31 dicembre 2010, relativo alle tariffe di pilotaggio nel porto di Livorno; VISTA la nota n DIV3/M_IT/PORTI/16651 in data 21 dicembre 2012 del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per i porti, avente ad oggetto: tariffe per il servizio dipilotaggio nei porti nazionali per il biennio 2013/2014; VISTI gli articoli 91 e 96 del Codice della Navigazione e gli articoli 130, 132, 133, 134 e 137 del relativo Regolamento di esecuzione; 'VISTE le leggi 27 maggio 1949 n 260, 31 marzo 1954 n 90, 5 marzo 1977 n 54 e n 336 del 20 novembre 2000;, D E C R E'TA " ARTICOLO 1 Le tariffe per ilserviziò di pilotaggio nel porto di Livorno sono così determinate: A) Porto di Livorno,1) Servizio reso a bordo: 1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S. B.T.), Reg. CE n 2978/94: Scaglioni in G. T. delle navi pilotate Tariffa base in Euro o ,72,160,24 204,84 223,84 269,26 Pagina 1 di lo

3 '. 5; \ ; ,60 410,52 500,54 643,44 698,78 760,74 854,07 Per ogni ulteriore scaglione di G.T. EurQ 90, Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CEn 2978/94: Scaglion/ in G. T. delle navi pilotate Tariffa base io Euro o ' ' : , ,05 246,79 269,68 3?4:, ,86 494,59 603,05 775, ; , ,99 Per ogryi ulteriore scaglione di G. T. Euro'. '..,. 1.3 Alle'navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di èarichi, disposti su pianali o.contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata: Scaglioni-in G. T. delle navi pilotate -Tariffa base in Euro o ,70 134,58 172,04 188,00 226, ,53 344,78 Pagina 2 di 10

4 ,39 540,40 586,88 638,92 717,31 Per ogni ulteriore scaglione di G. T. Euro...75,61 2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF): 2.1 Per le navi che possono awalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa. base è la seguente: Scaglioni in G. T. delle navi pilotate. Tariffa base in Euro o ,00 47,08 54, Per le navi che possono avvalersi, limitatamente alla partenza, del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente: Scaglioni in G. T. delle navipilotate Tariffa base in Euro :000 10: ,44 54,52 71,86. 82,61 99, Per le navi che possono 'awalersi del servizio tramite stazione VHF, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente: Scaglioni in G. T. delle navi pilotate o Tariffa base in euro 5,79 Pagina 3 di lo

5 ~-, B) Tariffa approdo di Vada 1) Servizio reso a bordo: '1.1 ' Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S. B.T.), Reg., CE n 2978/94: Scaglioni in G. T. delle navi pilotate Tariffabase";n Euro O", ' Q~Q01? ~qo1 3D: , p 5.'000, QOO 3q:OPO, ,80 426,80 545,60 596,20 717,22 965, , , ,85 " 1.861ì , , , ,40,. 1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n 2978/94: Scaglioni in G. T. delle navi pilotate Tariffa base in Euro, ~ o '1 5.00,1 7.Pp ' ' " ' ,20 514,21 657,34 71[3,30 864; , , , ,' , ; , , ,51 Pagina 4 di lo

6 NOTE: a) Per le, navi dotate di certificato di stazzatura ' internazionale,, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, dovranno intendersi riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso. ' b) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lòrda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata convenzione: GT = K1V (dove V = 2,832 VL T e K1 = 0,2 + 0,002 LOglOV) Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elab'orata dall'imo nella circolare n 653/94, che consente,' sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale: GT=VExad~eVE=LxBxH L = lunghezza in metri risultante dal. certificato internazionale di bordo libero; B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o atte stata dai documenti a bordo della nave; H = altezz,a a murata dal fondo fino al ponte più alto, in metri, come pubblicata sui registri o atte stata dai documenti a bordo della nave; " a ~ F (VE) da calcolare con /'interpolazione lineare secondo la seguente tabella: ', 0.58 VEa, c)' Per le navi traghetto, il sistema, di commisurazione delle tariffe. sarà articolato, nell'ambito dei singoli servizi, secondo le modalità di seguito indicate: il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti: Pagina 5 di lo

7 \,- Traghetti passeggeri 0,75, (Passenger,Ro-Ro Cargo Ferries) Traghetti merci 0.78 (Ro-Ro 'Cargo G~neral Cargo, Ro-RoCargoContainer Ships,,Ho-Ro Cargo Ferries", BÒ::'Rò"Carg'Q VehiCles Carrie'rs) 'ARTICOLO 2 ' AHe,Il$l:yi,,~pP?r"teI1Emtia,,0, Dol~ggi?tE1' dp., 4n $oggi3ttq che, n~,a$sume resercizio,iridividueilmente"o" in 'forma associata,' che fiel,trimestre 'di calendario' effettuano' più approdi, si applica."o le tariffe di segu,itospecificate: ' ' dal 1 al1 0 approdo dal 11 al 20 approdo dal 21,al30 approdo d\iil 31 a,l 40 approdo oltre il 400appròd6 " 100% tariffa base di cui all'arti,colo 1 punto 1) 85% tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).~ ','.'.- "r' -"",.. ' 70%iariffa base di cui all'articolo 1 pt.mto 1) 50% tariffa bàse dlcuiall'articòlod punto 1) 35%JéÙiffabase 'di cui'all'articdlo'1 punto'1) QUéilora,la cqmpagnia. di navigazione marittima interessataas9iquri'e, garantisca" per J'int~roarco solare dèll'anno e con almeno un 'mese di"anticipori$p~ttq'all'inizio dell'anno 'solare 'ril~vante,;:una programmaziçme'difrafficj"regol~rj di.lin~a,''con'1'tinèrario ed orario prestabiiitò, oltrechè cadenza peùiodica'in "ogni, trimèstre' di,caleri~,ario ' di 'almeno 75, approcji;si,/appliqaalle'navi interessate dalla predetta prograrrrnazìor1~ una tariffa pari al 25% dell~'t~riffabasedicui all'articolp 1 punto 1). : ' " " "",, 'Le ~ventualimaggiorazì9ni, espresse in, percentuale, 'dovranrioessere calcolate sulla tariff~l base"ridotta.' ",,,' '_,," ",,", ' ", Le,c,om8agnie'pi'navigàzioI1E3: marittirn~avenii titq!o ali'appljcazione d~jle condizioni di cui 1~'ce>m'madenpresenteafticolo,in occasione aellarichiestadel:serytzio,di pilotaggio,per l'approdo'd~liaprima nave edì ogni successiva nave élyenteqiritto auestesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di :permanenza di' ogni singola nave in porto,' dovran~lqrichiedere per iscritto'alla Corporazione Piloti, direttaitlente o tramite il proprio agente raccòmand*àrio che agirà in loro,nonie e per conto, l'applicazione delle condizioni diculàl présemteéhticolo. ' ' " Tale richiesta dovrà in,ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate all'applicazione, delle condizioni di cui al, presente articolo; analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singolènavi interessate hanno.diritto alle'... condizioni di cui al 'presente articolo; noncné del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e,la nave. " mancato rispetto delle condizioni' previste dal presente articolo per 'l'applicazione delle tariffe ad esse relative comporterà l'applicazione della tariffa intera'di cui all'articolo 1. Pagina 6 di lo

8 Analogamente, il Corpo dei Piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate. Per approdo si intende. un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo e Ùna partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo. " "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.. ARTICOLO 3 Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilota, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1. ARTICOLO 4 AI!a tariffa base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe VHF) vanno addizionate' le sottonotate maggiorazioni: A. - per fuori orario 1. il 50%. della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore e le ore 06.00; 2. il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica; 3. il ~50% della tariffa base perle. prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1 gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre, 1'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella al punto 2);. 4. il 100% della tariffa base per le prestazioni eseguite nella prima domenica di novembre (data' in cui ha luogo la celebrazione della festa dell'unità nazionale) eventualmente cumulabile con quella di cui al punto 3) nel caso in cui. il 1 novembre (festa Ognissanti) cada di domenica. B. - per carichi pericolosi 1. il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 dell'lmdg Code adottato con D.P.R. 6 giugno 2005 n 134 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65 C. Tale maggiorazioneva applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della. nave (DWT). 2. il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono. rese: Pagina 7 di lo

9 a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti' alla 1/\ classe dell'lmdg Code adottato con D.P.R. 6 giugno 2005 n 1340 ad esse assimilabili;... b) a navi vuote o non munite del certificato generale di "gas-free", valido al momento del pilotaggio,che siano.state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nell'lmdg Code adottato con D.P.R. I 6 giug'no 2005 n C. - per prestazioniesequite con un secondo pilota, il 50% per prestazioni eseguite con un secondo pilot~ a bordo. j,. ARTICOLO 5 I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132 e 133 del regolamento di. esecuzione al codice della navigazione sono disciplinati come segue:.,.'.\,. 1. quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi -. fuori dei limiti territoriali" previsti dalregolamento locale per il servizio di pilotaggio,, qualora la nave stessa ne faccia: richiesta" il compenso è il seguente: -.,- J'.,.,. A. se la -prestazione viene effettuata entro le tre miglia al di fuori del limite, suddetto: '. /, ', " ' ' 'Scaglioni in GT delle rlàvi pilotate" 0':"' ()O1 inpoi t "Euro 30,06 '32,33 B. se la prestazione'viene effettuata ad una distanza supe'rigre alle tre miglia al,di fuori del limite suddetto: ' ',, Scaglioni in GTdelle navigilotate in poi Euro 43,61 45,85 2., quando,il 'pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da, parte.diuna, nave o abbia,previa'aùtorizzazione' del Comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente: Scaglioni in GT delle navi pilotate in poi Euro 72,17 78,17.3. quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze 'a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle tre ore, è dovuto un compenso Pagina 8 di lo

10 uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto ed alloggio riservato agli ufficiali. 4. quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, il compenso è il seguente: Scaglioni in GT delle navi pilotate' in poi Euro 30,06 32,33 Tale compenso è dovuto per ogni ora e frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere nel porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto. AI pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro. 5. q!jalora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza ò( il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti.importi:....50% della tariffa base nel Porto Vecchio e 75% della tariffa base nel Canale Industriale e nel Porto Nuovo. La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi, quando il pilota abbia atteso a bordo fino. ad un massimo d: mezz'ora, senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre mezz'ora, sarà dovuto un compenso ugùale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attes? a bordo.prima dell'inizio della manovra. 6. quando il pilota venga inviato çjagli interessati. incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura 'del compen?o spettante è uguale all'importo della tariffa base. Tale compenso è doyuto quando il pilota abbia atteso fino ad un massimo di un'ora dal momento in cuiè iniziato il servizio. 7. qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa, quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. _ Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della' tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima della manovra. ARTICOLO 6 Per l'assistenza alle prove a mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc..., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di piloùlggio, un compenso: Pagina 9 di lo

11 Scaglioni in GT delle navi pilotate in poi Euro 72,17 78,17 ARTICOLO 7.\. " I compensi di cui agli articoli 5 e 6 hanno carattere forfettario'e non soggetti pertanto alle maggiorazioni di cui all'articolo ARTICOLO 8 (Termini per il pagamento e, conseguenze del loro mancato rispetto) Il pagamento delle fatture rel~tive alle prestaziòne di pilotaggio deve awenire 'nel rispetto.,di quanto :previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in partico.laredel decreto legislativo n del 20P2 come modificato dal decreto legislativo.nr.. 19~del 2012; a, tenendo conto del fatto che la Corpo"razion~ dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio'legale, nel rispetto da.. parte di,quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti dàl servizio. I termini superiori' a trenta giorni stabiliti per il pagamento' delle fatture devono essere immediatamente comunicati:all'a~torità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'oqbjigo.deliaparità di trattàmemto... Ferme.restando' le conseguenze previste dalla citata normativa, nel caso di mancato rispetto dei termini,.i soggetti chè, ai sensi dell'articolo;. 2 possono usufruire.della tariffa.' ridotta in ragione della frequenza degli approdi, perdono il beneficio ~jella riduzione dal trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura.nei termini stabiliti e fino al. trimestre successivo a quello in cui la,predetta' fattura' venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento. ARTICOLO 9 Il presente decreto, che abroga il precedente decreto n 79/2010 del 31 dicembre 2010, entra in vigore con decorrenza'1 gennaio ' Livorno, 31/1L12012 Pagina lodi 10

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