Divieto di gettare rifiuti nei cassonetti, previste multe. Scritto da Carlo Picca Giovedì 18 Ottobre :09
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1 Cari Amici di NoicattaroWeb come molti di voi hanno gia constatato e segnalato alla nostra redazione, Noicattaro si sta riempiendo di rifiuti a margine dei cassonetti. La situazione al momento è questa: la discarica di Conversano che abitualmente accoglie i nostri rifiuti è stata sequestrata, trattasi di sequestro probatorio e tecnicamente potrebbero volerci dieci giorni per sbloccare questa situazione, nel frattempo i rifiuti dovevano essere dirottati a Trani, ma la discarica di Trani al momento non accoglie ancora i rifiuti per motivi tecnici. La situazione dovrebbe sbloccarsi in breve tempo ma nel frattempo è fatto divieto di conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani nei cassonetti stradali "sino a quando non saranno ripristinate le condizioni di normalità circa la raccolta e lo smaltimento in discarica". Bisognerà quindi " mantenere, ben chiusi, i sacchetti dei rifiuti indifferenziati nelle proprie abitazioni". 1 / 7
2 L' Amministrazione ha deciso ciò per fronteggiare l emergenza in atto, avendo cura quindi "di salvaguardare e tutelare la salute pubblica e l ambiente". Tutti i cittadini sono invitati a rispettare l'ordinanza qui di seguito riportata. Sono previste multe per i trasgressori da 25 euro a 500 euro, ovvero per coloro che getteranno rifiuti nei cassonetti. Questa l'ordinanza da poco comunicataci da parte del Comandante dei Vigili Urbani Oscar Rubino. Vi terremo aggiornati su futuri sviluppi. Ordinanza n. 79/2012 Reg. Gen. - N. 53/2012/P.M. OGGETTO: Divieto di conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani nei cassonetti stradali. IL SINDACO PREMESSO che la Società Progetto Gestione Bacino BARI 5 S.r.l., concessionaria del servizio di gestione del sistema pubblico impiantistico complesso per R.S.U., a servizio dell ex Bacino di utenza BA/5, in agro di Conversano, ha sospeso, a decorrere dal e per effetto del sequestro penale delle vasche di discarica a servizio dell impianto di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR, le attività del predetto impianto, in quanto è venuta meno la possibilità di smaltire il rifiuto biostabilizzato da discarica (RBD) 2 / 7
3 , derivante dal trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, nell annessa discarica di servizio/soccorso. VISTA l Ordinanza n. 1 del , emessa dall Assessore regionale alla qualità dell ambiente, con la quale si ordina, alla Società Progetto Gestione Bacino BARI 5 S.r.l., nella sua qualità di gestore del precitato sistema pubblico impiantistico complesso per R.S.U., l avvio a smaltimento del rifiuto biostabilizzato presso la discarica di Trani. CHE detta delocalizzazione delle attività di smaltimento ha causato una situazione emergenziale in tutti i 21 Comuni, ivi compreso Noicàttaro, costituenti l ex A.T.O. BA/5, ingenerando, di fatto, il blocco del conferimento dei rifiuti in discarica e, pertanto, la sospensione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani da parte della Ditta Ecologica Pugliese S.r.l., quale gestore del Servizio di Igiene Urbana e Complementari presso questo Comune. CHE per effetto della mancata raccolta dei rifiuti indifferenziati su tutto il territorio comunale i relativi contenitori risultano stracolmi di sacchetti di spazzatura, i quali sono stati abbandonati anche in spazi adiacenti agli stessi. CHE detta situazione, fonte di rischi per la salute pubblica e per l ambiente, determina l emissione di miasmi derivanti dalla decomposizione dei rifiuti organici, nonché intralcio al traffico veicolare causato dallo spargimento degli stessi sulla sede stradale. CHE la situazione innanzi evidenziata potrebbe protrarsi per diversi giorni, per cui questa Amministrazione deve farsi carico di adottare gli opportuni provvedimenti tesi a fronteggiare l emergenza in atto, avendo cura di salvaguardare e tutelare la salute pubblica e l ambiente. VISTA l Ordinanza dell Assessore regionale alla qualità dell ambiente, n. 1 del , avente ad oggetto: Ciclo di trattamento dei Rifiuti urbani prodotti dai Comuni ex A.T.O. BA/5. Delocalizzazione delle attività di smaltimento. 3 / 7
4 VISTA la nota della Società Progetto Gestione Bacino BARI 5 S.r.l., prot. 169/12- C.C. del , avente ad oggetto: Ordinanza n. 1/ Organizzazione del trasporto dei residui (RBD) del trattamento dell impianto di biostabilizzazione, selezione e produzione CDR di Conversano, per lo smaltimento nella discarica dell AMIU di Trani, in località Puro Vecchio. VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l art. 191, comma 1, il quale testualmente dispone: omissis... qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, Il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della tutela della salute e dell ambiente. Omissis.... VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e segnatamente l art. 50, comma 5, il quale testualmente recita: omissis... in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. DATO ATTO che la situazione che si è verificata in questo Comune è riconducibile alle fattispecie innanzi indicate, in quanto sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell ambiente che impongono di intervenire con apposito provvedimento extra ordinem, qual é l Ordinanza contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità e la salute dei cittadini. Per tutto quanto precede, O R D I N A ü Il divieto, con effetto immediato, di conferire i rifiuti solidi urbani indifferenziati nei cassonetti 4 / 7
5 stradali, collocati su tutto il territorio comunale, sino a quando non saranno ripristinate le condizioni di normalità circa la raccolta e lo smaltimento in discarica; ü di mantenere, ben chiusi, i sacchetti dei rifiuti indifferenziati nelle proprie abitazioni, privilegiando il ricorso a procedure di differenziazione di determinate tipologie di rifiuti, quali: carta, cartone, plastica, vetro e pile esauste, i cui servizi di raccolta, dai cassonetti all uopo destinati, rimangono attivi; D I S P O N E che la presente Ordinanza sia pubblicata sul sito informatico dell Ente, nella Sezione Albo Pretorio, avendo cura di renderla nota anche attraverso i siti web di informazione locale. Di incaricare il Comando di Polizia Municipale - Controllo del Territorio dell inoltro della presente Ordinanza, con valore di notifica e per gli atti che ne conseguono, in favore: A del Presidente della Regione Puglia c/o Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica, Via delle Magnolie, nn. 6/8, Zona Industriale MODUGNO - (BA); A dell Assessore Regionale alla qualità dell Ambiente c/o Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica, Via delle Magnolie, nn. 6/8, Zona Industriale MODUGNO - (BA); A della Provincia di Bari - Assessorato all'ambiente - Rifiuti - P.A.I. - Via Spalato, n BARI; A del Prefetto di Bari - Piazza Prefettura - BARI -; A del Presidente del Consorzio A.T.O. Comuni Bacino Bari/5, c/o Comune di Conversano - Piazza XX Settembre, n CONVERSANO - (BA); 5 / 7
6 A della Società Progetto Gestione Bacino BARI 5 S.r.l., con sede sulla S.P. Triggiano - Carbonara, al km CAPURSO - (BA), in persona del legale rappresentante pro-tempore Antonio ALBANESE; A della Ditta "Ecologica Pugliese S.r.l.", con sede alla Via Ognissanti, n.c., CAPURSO - (BA), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Damiano ROSSINI; A dell A.S.L. BA - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica NOICÀTTARO - (BA); A del Comando Stazione Carabinieri NOICÀTTARO - (BA). A V V E R T E A che in caso di inottemperanza verrà applicata, a norma dell art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs , n. 267 e ss.mm.ii., salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria, per violazione alla presente Ordinanza Sindacale, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, fatto salvo il deferimento all Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato; A che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione, nei termini e nei modi previsti dall art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n Si comunica, ai sensi del combinato disposto di cui all art. 3, quarto comma, in uno con il successivo art. 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Magg. RUBINO Dott. Oscar, quale 6 / 7
7 Dirigente - Comandante P.M.. Dalla Residenza Comunale, addì 18 ottobre IL SINDACO Dott. Giuseppe SOZIO 7 / 7
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