REGIONE CALABRIA. Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

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1 REGIONE CALABRIA Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE DEL D.M. N DEL 25/01/2017 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale MISURE A SUPERFICIE 1

2 Sommario 1 Premessa....3 Parte generale Inadempienze relative a tardiva presentazione delle domande di aiuto/sostegno e delle domande di pagamento ed a sovradichiarazioni Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali Riduzioni per mancata dichiarazione di tutte le superfici Dichiarazione corretta dell effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda d aiuto/pagamento Sanzioni in caso di sovra dichiarazione Sanzioni in caso di sovradichiarazione di superfici per le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vicoli specifici Misura Dichiarazione corretta degli animali richiesti con la domanda di aiuto/pagamento - Sanzioni in caso di sovradichiarazione Rispetto dei criteri di ammissibilità e impegni di condizionalità Metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni dai premi relativamente al mancato rispetto degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all attività agricola minima Violazione contemporanea di impegni di misura e relativi impegni pertinenti di condizionalità Ripetizione di inadempienza ed inadempienza grave ai sensi dell articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/ Recupero di importi erogati in annualità pregresse Esclusione di un beneficiario dalla misura per l anno civile dell accertamento e per l anno successivo Forza maggiore e circostanze eccezionali Sospensione del sostegno su disposizione dell organismo pagatore OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

3 1 Premessa. Il presente atto disciplina, a livello regionale, l applicazione di quanto stabilito dall articolo 24 del D.M. n del 25 gennaio 2017 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale il quale demanda alle Regioni ed alle Provincie Autonome ovvero alle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale l emanazione di propri provvedimenti che individuano: a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità; b) i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6 del D.M. n del 25 gennaio 2017; c) i requisiti minimi relativi all uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari; d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi; e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l esclusione o il recupero dal sostegno previsto per l operazione stessa. La metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni, da applicare nel caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, è individuata dallo stesso D.M. n. 2490/2017. Il presente atto disciplina l applicazione di quanto previsto dall art. 24 del D.M. n. 2490/2017 con riferimento: Alla Misura 10 Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali ; Alle tipologie di interventi Pagamenti per l introduzione di metodi e pratiche biologiche e Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica Alle tipologie di interventi Indennità compensative a favore delle zone montane e Indennità compensative a favore di altre aree con vincoli naturali, diverse dalle aree montane ; Alla tipologia di intervento Pagamento per il benessere degli animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR ). 3

4 Parte generale. 2 Inadempienze relative a tardiva presentazione delle domande di aiuto/sostegno e delle domande di pagamento ed a sovradichiarazioni. Il presente paragrafo stabilisce gli obblighi derivanti dalla normativa europea applicabili al sostegno FEASR per le misure connesse alla superficie ed agli animali, soggette al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui all articolo 67 del Reg. (UE) n. 1306/2014. OBBLIGO Presentazione della domanda di pagamento entro la scadenza dei termini (art. 13, par. 1, Reg. (UE) n. 809/2014) Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par.1, Reg. (UE) n. 1306/2013 Dichiarazione corretta dell effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda d aiuto/pagamento Dichiarazione corretta degli animali richiesti con la domanda di aiuto/pagamento SANZIONE AMMINISTRATIVA IN CASO DI INADEMPIENZA Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 13 Reg. (UE) n. 640/2014) MONTANTE RIDUCIBILE Domanda Riduzione (art. 16 Reg. (UE) n. 640/2014) Domanda/Misura/sottomisura/tipologia di intervento/gruppo di colture/intervento Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 19 Reg. (UE) n. 640/2014) Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 31 Reg. (UE) n. 640/2014 e smi) Gruppo colture Razza/Tipo di intervento 2.1 Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento. Entro il 15 maggio di ogni anno devono essere presentate da parte dei beneficiari le domande annuali di aiuto (sostegno)/pagamento (articolo 13, Reg. (UE) n. 809/2014). Eventuale altro termine può essere stabilito dalla Commissione Europea. Qualora il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, sia un sabato o un giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Nel caso di presentazione tardiva della domanda di aiuto (sostegno)/pagamento, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, si applica una riduzione, pari all 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utili. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile ed all interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno (art. 13, par. 1, Reg. (UE) n. 640/2014). 4

5 Ai sensi dell art. 13, par. 3, Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di presentazione in ritardo di una modifica della domanda ai sensi dell art. 15, Reg. (UE) n. 809/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, si applica una riduzione del contributo pari all 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la modifica della domanda in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la modifica della domanda è irricevibile. 2.2 Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali Riduzioni per mancata dichiarazione di tutte le superfici. Il beneficiario, ogni anno, nella domanda di aiuto(sostegno)/pagamento, dichiara tutte le parcelle agricole dell azienda e la superficie non agricola. Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall altro, è superiore al 3% della superficie dichiarata, l importo complessivo dei pagamenti che gli spettano per l anno considerato, ai sensi dell articolo 16, Reg. (UE) n. 640/2014, è ridotto fino al 3% in funzione della gravità dell omissione. Per cui: [Superficie totale dichiarata (Superficie totale dichiarata + Superficie totale delle parcelle non dichiarate)] = X Se X / Superficie totale dichiarata <= 3%: Nessuna riduzione Se X / Superficie totale dichiarata > 3% e <= 15%: riduzione del 1% Se X / Superficie totale dichiarata >15%: riduzione del 3% 2.3 Dichiarazione corretta dell effettiva estensione della superficie richiesta con la domanda d aiuto/pagamento Sanzioni in caso di sovra dichiarazione. Se, nella domanda di aiuto (sostegno)/pagamento, la superficie dichiarata per un gruppo di colture 1 supera la superficie determinata, tramite i controlli, l aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture. Per le domande di aiuto (sostegno)/pagamento, se si accerta che la superficie occupata da gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata, ai fini del calcolo dell aiuto è utilizzata la superficie dichiarata. Se per un gruppo di colture, la superficie dichiarata nella domanda di aiuto (sostegno)/pagamento supera la superficie determinata, in conformità ai criteri suddetti, l aiuto, come detto, è calcolato sulla base della superficie determinata dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% o a 2 ettari ma non superiore al 20% della superficie determinata. 1 Ai sensi dell articolo 17, par. 1, del Reg (UE) n. 640/2014 5

6 Se la differenza constatata è superiore al 20%, ma non superiore al 50%, della superficie determinata non è concesso alcun aiuto/sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Se la differenza constatata è superiore al 50%, oltre a non essere concesso alcun aiuto/sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi, è applicata una sanzione supplementare pari all importo dell aiuto/sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità ai criteri suddetti. Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risulti inferiore o uguale a 2 ettari oppure inferiore o uguale al 3% della superficie determinata, il premio viene riconosciuto esclusivamente sulla superficie determinata, senza ulteriori sanzioni amministrative. Sovradichiarazione riscontrata (Superficie dichiarata Superficie determinata) > 2 ettari oppure (Superficie dichiarata Superficie determinata) / Superficie determinata > 3% e <= 20% (Superficie dichiarata Superficie determinata) / Superficie determinata > 20 <= 50% (Superficie dichiarata Superficie determinata) / Superficie determinata > 50% Sanzione applicata La superficie determinata, sulla quale base della quale si calcola l aiuto, viene ridotta di un valore pari 2 volte la differenza constatata. Non è concesso alcun aiuto/sostegno per il gruppo di colture. Non è concesso alcun aiuto/sostegno per il gruppo di colture + Sanzione supplementare pari all importo dell aiuto/sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se l importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all anno civile dell accertamento, il saldo restante è azzerato Ai sensi dell art. 18, par. 6, del Reg. (UE) n. 640/2014, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata o se la superficie complessiva dichiarata è inferiore o uguale a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata Sanzioni in caso di sovradichiarazione di superfici per le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vicoli specifici Misura 13 Ai sensi dell art. 19 bis, del Reg. (UE) n. 640/2014, se per un gruppo di colture (di cui all art. 17, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014), se la superficie dichiarata è superiore a quella determinata il sostegno è 6

7 calcolato sula base della superficie determinata ridotta di 1,5 volte la differenza constatata (tra la superficie dichiarata e quella determinata) se questa è superiore al 3% della superficie determinata o a 2 ha. Se tale differenza è uguale o inferiore al 3% non è irrogata alcuna sanzione. La sanzione non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. A. [ SANZIONE PIENA: Importo del sostegno calcolato su sup. determinata 1,5 * (sup. dichiarata sup. determinata) ]. B. SOVRADICHIARAZIONE PRESENTATA PER LA PRIMA VOLTA - Al beneficiario si applica una sanzione ridotta del 50% se: nessuna sanzione è stata irrogata in precedenza; e la differenza constatata (tra la superficie dichiarata e quella determina) è inferiore al 10% della superficie determinata. [ SANZIONE RIDOTTA: Importo del sostegno calcolato su sup. determinata 0,75 * (sup. dichiarata sup. determinata) ]. C. Se per un determinato anno di domanda al beneficiario è stata irrogata la sanzione ridotta (sovradichiarazione presentata la prima volta) e per l anno di domanda successivo deve essere irrogata un altra sanzione (cioè è ripetuta la sovradichiarazione), esso paga la sanzione piena per l anno di domanda successivo e, inoltre, versa l importo di cui la sanzione relativa all anno precedente è stata ridotta (versa la sanzione piena per l anno N+1 e, inoltre, versa il restante 50% della sanzione dell anno precedente N). Se l importo calcolato in ottemperanza ai punti A, B e C non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all anno civile dell accertamento, in conformità all articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato. Ai sensi dell art. 18, par. 6, del Reg. (UE) n. 640/2014, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata o se la superficie complessiva dichiarata è inferiore o uguale a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Sovradichiarazione riscontrata (Superficie dichiarata Superficie determinata) <= 2 ettari oppure (Superficie dichiarata Superficie determinata) / Superficie determinata <= 3% (Superficie dichiarata Superficie determinata) > 2 ettari oppure (Superficie dichiarata Superficie determinata) / Sanzione applicata Il premio viene calcolato esclusivamente sulla superficie determinata, senza ulteriori sanzioni. Il premio viene calcolato sulla base della superficie determinata ridotta di una quota 7

8 Superficie determinata > 3% Se: nessuna sanzione è stata irrogata in precedenza; e la differenza constatata (tra la superficie dichiarata e quella determina) è inferiore al 10% della superficie determinata. In un dato anno (N) è stata irrogata una sanzione ridotta e nell anno successivo (N+1) viene riscontrata una nuova sovradichiarazione per cui deve essere irrogata una sanzione pari a 1,5 volte la differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata per ogni gruppo di colture. SANZIONE PIENA La sanzione di cui la rigo precedente è ridotta del 50%. SANZIONE RIDOTTA Il premio viene calcolato sulla superficie determinata ridotta di una quota pari a 0,75 volte la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per ogni gruppo di colture. Il premio dell anno successivo (N+1) viene calcolato sulla base della superficie determinata ridotta di una quota pari a 1,5 volte la differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata per ogni gruppo di colture (SANZIONE PIENA). Inoltre, il beneficiario deve versare l importo di cui la sanzione relativa all anno precedente è stata ridotta 2.4 Dichiarazione corretta degli animali richiesti con la domanda di aiuto/pagamento - Sanzioni in caso di sovradichiarazione Ai sensi dell articolo 31 del Reg. (UE) n 640/2014 e s.m.i., qualora il beneficiario, nella domanda di aiuto/sostegno dichiari un numero di animali superiore rispetto al numero di capi accertati nel corso dei controlli (sovradichiarazione), il sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati (art. 30, par. 3 del Reg. (UE) n. 640/2014), a cui si applicano le seguenti riduzioni: Differenza tra animali dichiarati in domanda e quelli accertati nel corso dei controlli Inferiore o uguale a 3 animali Superiore a 3 animali con scostamento accertato inferiore o uguale al 10% Riduzione dell importo spettante Importo dell aiuto/sostegno calcolato sulla base dei capi accertati e ridotto della percentuale pari allo scostamento accertato*. Importo dell aiuto/sostegno calcolato sulla base dei capi accertati e ridotto della percentuale pari allo scostamento accertato*. 8

9 Superiore a 3 animali con scostamento accertato superiore al 10% ma inferiore o uguale al 20% Percentuale di scostamento superiore al 20% e inferiore o uguale al 50% Importo dell aiuto/sostegno calcolato sulla base dei capi accertati e ridotto di due volte la percentuale dello scostamento accertato*. Non è concesso alcun aiuto/sostegno per l anno di domanda considerato. Non è concesso alcun aiuto/sostegno per l anno di domanda considerato + Percentuale di scostamento superiore al 50% Sanzione supplementare pari all importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati ed il numero di animali accertati. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all anno civile di accertamento il saldo restante è azzerato. *Per la determinare la percentuale di scostamento, il numero di animali dichiarati, per i quali sono state riscontrate delle inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati con riferimento alla domanda di aiuto/pagamento relativo all anno di domanda considerato. 3 Rispetto dei criteri di ammissibilità e impegni di condizionalità Le condizioni di ammissibilità previste dal bando di misura, per le singole tipologie di intervento, devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo). Ai fini e per gli effetti dell art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. I beneficiari sono tenuti al rispetto degli impegni di condizionalità previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013. Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda alla Circolare pubblicata dall Organismo Pagatore della Regione Calabria ARCEA relativa all anno di riferimento del controllo. 9

10 4 Metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni dai premi relativamente al mancato rispetto degli impegni di misura, dei requisiti minimi relativi all uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e all attività agricola minima. In caso di inadempienza a impegni e altri obblighi previsti dalla normativa dell Unione europea, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l attività agricola minima, si applicano delle riduzioni fino all esclusione dell importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo. Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato alla misura, sottomisura, tipologia di intervento, intervento, coltura o gruppo di coltura, secondo la pertinenza. Supponiamo che il tipo di impegno AA sia riferito alla tipologia di intervento, mentre il tipo di impegno BB sia riferito solo ad uno specifico gruppo di coltura. Nel caso di violazione del tipo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell importo complessivo della tipologia di intervento, mentre nel caso di infrazione del tipo di impegno BB sarà ridotto o escluso l importo corrispondente al gruppo di coltura. Per ogni impegno è fissato un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3;alto = 5) e sono fissati i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (GED), secondo la seguente matrice: Livello di infrazione dell impegno Basso (1) Medio (3) Alto (5) Gravità Entità Durata A norma dell articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014: - la gravità dell inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni e degli obblighi che non sono rispettati; - l entità dell inadempienza dipende dai suoi effetti sulla operazione nel suo insieme - la durata dell inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l effetto o dalla possibilità di eleminarne l effetto con mezzi ragionevoli. Ove nel corso controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, si procederà a quantificarne il livello(basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio X. Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni impegno, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: 10

11 Punteggio Percentuale di riduzione 1,00 <= x < 3,00 3% 3,00 <= x < 5,00 5% x => 5,00 10% Nella parte specifica sono riportate, per ciascuna tipologia di intervento, le schede che stabiliscono i casi in cui ricorre l esclusione e/o la decadenza e ove previsto, identificano i parametri di entità, gravità e durata al fine di calcolare la riduzione del premio. 4.1 Violazione contemporanea di impegni di misura e relativi impegni pertinenti di condizionalità Nel caso si accertino violazioni di uno o più impegni di misura e contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, la percentuale di decurtazione del premio, calcolata a livello di gruppo di impegni, viene raddoppiata (6%, 10%, 20%). L Organismo pagatore, qualora si verifichi tale casistica informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave e si applica quanto previsto dall articolo 35, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 640/ Ripetizione di inadempienza ed inadempienza grave ai sensi dell articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 La ripetizione di un inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l intero periodo di programmazione per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione , per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall anno dell accertamento. Un inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo (5) e l inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di gravità, entità, durata, sia accertata un inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l anno civile dell accertamento e per l anno civile successivo. In presenza di ripetizioni di un inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10% (quindi 6%, 10% e 20%). La ripetizione, durante il periodo di impegno, della stessa violazione che abbia comportato l esclusione secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 5.1 comporta di nuovo l esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi nell anno della domanda. Il 11

12 beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l anno civile dell accertamento e per l anno civile successivo. Qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l anno civile dell accertamento e per l anno civile successivo. 4.3 Recupero di importi erogati in annualità pregresse In caso di impegni o pagamenti pluriennali, i recuperi si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione, ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti 4.4 Esclusione di un beneficiario dalla misura per l anno civile dell accertamento e per l anno successivo Di seguito si esplicitano le casistiche che comportano l esclusione di un beneficiario dalla misura o tipologia di operazione per l anno civile dell accertamento e per l anno successivo con relativa revoca degli importi già erogati: 1. il beneficiario che ha commesso la ripetizione di una inadempienza grave ai sensi dell art. 35 del reg. (UE) 640/2014; 2. il beneficiario che ha commesso, nel corso del residuo periodo di impegno, la ripetizione della stessa infrazione relativa ad una violazione di uno o più impegni di misura e contemporaneamente di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili; 3. il beneficiario che ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. 4.5 Forza maggiore e circostanze eccezionali Nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali trova applicazione l articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/ Sospensione del sostegno su disposizione dell organismo pagatore A norma dell art. 36, Reg. (UE) n. 640/2014, l organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata una inadempienza che comporta una sanzione. La sanzione è annullata dall organismo pagatore appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell autorità 12

13 competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può essere superiore a tre mesi. La sospensione del sostegno può essere disposta solo nel caso in cui l inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito. 5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ I beneficiari sono tenuti all adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità a norma di quanto previsto dall Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014 di cui all art. 13 dello stesso Regolamento. Nel caso in cui siano riscontrate delle inadempienze verranno applicate riduzioni sulla base della seguente scheda: 13

14 (1) Programma Sviluppo Rurale Regione Calabria (5)Categoria e descrizione dell impegno Disposizioni attuative di misura (6) Base giuridica (relativa all impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (7) Livello di disaggregazione dell impegno (determinazione del montante riducibile) (2) Misura (3) Sottomisura (4) Tipologia Intervento Adeguata pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo in situ, in loco ed ex post IC1437 IC227 IC12085 PSR e Disposizioni attuative dell intervento (8) Misura (10)Sottomisura X (9) Tipologia Intervento (11)Operazione (Domanda di Sostegno) (12) tipologia di penalità (13) decadenza totale (14) esclusione (16) Campo di applicazione X (17)(100%) tutte le domande (controllo amministrativo) X (15) riduzione graduale X (18)(5%) solo campione (controllo in loco) (22) CLASSE DI VIOLAZIONE (23) ENTITA (24) GRAVITÀ (25) DURATA Basso (1) Medio (3) Violazione dell elemento di controllo: 1. Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni EC1676 (le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile) Violazione di uno dei seguenti elementi di controllo: 2. Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a e inferiore o uguale a EC Azioni informative collegate agli interventi - siti web EC1675 Uguale all entità Uguale all entità Sempre bassa Sempre media per il controllo in loco Sempre bassa Sempre media per il controllo in loco Alto (5) Violazione di uno dei seguenti elementi di controllo: 4. Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a EC Visibilità delle targhe e cartelloni EC189 Uguale all entità Sempre bassa Sempre media per il controllo in loco (26) * Descrizione di altre eventuali condizione di applicazione In merito all elemento di controllo 2.: in caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a ,00 e inferiore o uguale a ,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento. Verrà verificato che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali. In merito all elemento di controllo 3.: qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'unione. Tali informazioni dovranno 14

15 occupare almeno il 25% della pagina web. In merito all elemento di controllo 4.: in caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a ,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguente informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni. Verrà verificato che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali. In merito all elemento di controllo 5.: Verifica che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio. 15

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