2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 6 luglio 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 52 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 luglio 2015 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento n. 728/2015 della Commissione, del 6 maggio 2015, che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (15CE1065)... Pag. 1 Regolamento n. 729/2015 della Commissione, del 6 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1066)... Pag. 3 Regolamento n. 730/2015 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (15CE1067)... Pag. 5 Decisione n. 731/2015 della Commissione, del 6 maggio 2015, che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d informazione visti (VIS) nella diciassettesima e nella diciottesima regione (15CE1068)... Pag. 20 Indirizzo n. 732/2015 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica l Indirizzo (UE) 2015/510 sull attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2015/20) (15CE1069)... Pag. 22 Pubblicati nel n. L 116 del 7 maggio 2015 Decisione n. 733/2015 del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa alla firma, a nome dell Unione europea e dei suoi Stati membri, e all applicazione provvisoria del protocollo addizionale dell accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall altro, per tener conto dell adesione della Repubblica di Croazia all Unione europea (15CE1070)... Pag. 25 Regolamento n. 734/2015 del Consiglio, del 7 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (15CE1071)... Pag. 35 Regolamento n. 735/2015 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (15CE1072)... Pag. 37

2 Regolamento n. 736/2015 della Commissione, del 7 maggio 2015, che vieta l introduzione nell Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (15CE1073)... Pag. 49 Regolamento n. 737/2015 della Commissione, del 7 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1074)... Pag. 69 Decisione n. 738/2015 del Parlamento europeo e Consiglio, del 29 aprile 2015, sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EFG/2014/017 FR/Mory-Ducros, presentata dalla Francia) (15CE1075)... Pag. 71 Decisione PESC n. 739/2015 del Consiglio, del 7 maggio 2015, recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (15CE1076)... Pag. 73 Decisione n. 740/2015 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (15CE1077)... Pag. 76 Pubblicati nel n. L 117 dell 8 maggio 2015 Regolamento n. 741/2015 della Commissione, dell 8 maggio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 della Commissione relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico (15CE1078)... Pag. 83 Regolamento n. 742/2015 della Commissione, dell 8 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1079)... Pag. 86 Regolamento n. 743/2015 della Commissione, dell 8 maggio 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 al 5 maggio 2015 nell ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l olio d oliva originario della Tunisia e che sospende la presentazione delle domande per tali titoli per il mese di maggio 2015 (15CE1080)... Pag. 88 Decisione n. 744/2015 della Commissione, dell 8 maggio 2015, che autorizza la misura provvisoria adottata dai Paesi Bassi a norma dell articolo 52 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda prescrizioni supplementari in materia di imballaggio e di etichettatura per le sigarette elettroniche contenenti nicotina e per i contenitori di liquido di ricarica (15CE1081)... Pag. 90 Pubblicati nel n. L 118 del 9 maggio 2015 Regolamento n. 745/2015 della Commissione, del 4 maggio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hollandse geitenkaas (IGP)] (15CE1082)... Pag. 92 Regolamento n. 746/2015 della Commissione, dell 11 maggio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell Atlantico nordorientale (15CE1083)... Pag. 94 Regolamento n. 747/2015 della Commissione, dell 11 maggio 2015, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all aiuto o di aumento del valore di diritti all aiuto nell ambito del regime di pagamento di base per l anno 2015 (15CE1084)... Pag. 112 Regolamento n. 748/2015 della Commissione, dell 11 maggio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE1085)... Pag. 114 II

3 Decisione n. 749/2015 della Commissione, del 7 maggio 2015, che abroga la decisione 2007/410/CE relativa a misure per impedire l introduzione e la diffusione all interno della Comunità del viroide dell affusolamento dei tuberi di patata [notificata con il numero C(2015) 3023] (15CE1086)... Pag. 116 Decisione n. 750/2015 della Commissione, dell 8 maggio 2015, relativa all armonizzazione della banda di frequenza MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell Unione [notificata con il documento C(2015) 3061] (15CE1087)... Pag. 118 Pubblicati nel n. L 119 del 12 maggio 2015 III

4 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee».

5 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2015/728 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2015 che modifica la definizione di materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 ), in particolare l'articolo 23, primo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione in commercio di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in alcuni casi specifici, alla loro esportazione. (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che il materiale specifico a rischio sia rimosso e distrutto conformemente all'allegato V del medesimo regolamento. In conformità di tale allegato, il materiale specifico a rischio comprende gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età. (3) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE 2 a edizione Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo » ( 2 ), del 16 luglio 2010, afferma che eventuali modifiche dell'elenco del materiale specifico a rischio vigente di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 (nel seguito elenco del materiale specifico a rischio) deve basarsi sulle nuove conoscenze scientifiche in costante evoluzione, mantenendo il livello elevato di protezione di cui godono già i consumatori nell'unione. (4) Il 13 febbraio 2014, l'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico sul rischio di BSE nell'intestino e nel mesentere dei bovini ( 3 ) (in prosieguo «parere dell'efsa»), che indica, in termini quantitativi, il carico infettivo di diverse parti dell'intestino e del mesentere dei bovini. Secondo il parere dell'efsa, nei bovini affetti da BSE, i) fino a 36 mesi d'età l'infettività è principalmente associata (in media più del 90 %) con gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e il cieco; ii) sopra i 36 e sotto i 60 mesi d'età, esiste una sostanziale variabilità interindividuale nel contributo relativo delle strutture intestinali e mesenteriche all'infettività totale; iii) dai 60 mesi d'età l'infettività è prevalentemente associata (in media più del 90 %) ai nervi mesenterici e al complesso dei gangli celiaco e mesenterico; iv) in un animale infetto indipendentemente dall'età alla macellazione il contributo all'infettività totale del duodeno, del colon e dei nodi linfatici mesenterici è inferiore allo 0,1 %. Il parere dell'efsa afferma inoltre che l'infettività totale associata a tali tessuti varia con l'età dell'animale infetto, con un picco in animali più giovani di 18 mesi, per raggiungere progressivamente un minimo in animali più vecchi di 60 mesi. ( 1 ) GU L 147 del , pag. 1. ( 2 ) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Piano per le TSE 2 a edizione Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo »; COM(2010) 384 final. ( 3 ) EFSA Journal 2014; 12(2):

6 (5) I nervi mesenterici e il complesso dei gangli celiaco e mesenterico sono tessuti associati al mesenterio e al grasso mesenterico e pertanto non vi è un modo pratico per separarli efficacemente gli uni dagli altri. (6) Al fine di garantire che le norme relative alla rimozione del materiale specifico a rischio siano effettivamente applicabili e non inutilmente complesse, e al fine di facilitare i controlli, è opportuno evitare differenze in base all'età dell'animale macellato. Per preservare un elevato livello di protezione della salute umana, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesenterio (che non può essere separato dai nervi mesenterici, il complesso dei gangli celiaco e mesenterico e i grassi mesenterici) dovrebbero pertanto essere mantenuti nell'elenco del materiale specifico a rischio per gli animali di tutte le età. (7) Il parere scientifico dell'efsa sulla revisione della valutazione quantitativa del rischio (QRA) del rischio di ESB dovuto alle proteine animali trasformate (PAT), pubblicato nel 2011 ( 1 ), afferma che in un caso clinico di BSE il contributo all'infettività totale dei tessuti del sistema nervoso centrale e periferico è del 90 %, mentre quello dell'ileo distale è circa del 10 %. L'infettività residuale nelle parti dell'intestino diverse dagli ultimi quattro metri dell'intestino tenue e del cieco può essere considerata trascurabile. L'eliminazione completa del rischio non è un obiettivo realistico per qualsiasi decisione di gestione dei rischi. (8) L'esclusione dall'elenco del materiale specifico a rischio del duodeno, del colon e dell'intestino tenue, fatta eccezione per gli ultimi quattro metri avvicinerebbe l'elenco del materiale specifico a rischio dell'ue agli standard internazionali. Infatti, per quanto riguarda l'intestino e il mesentere dei bovini, l'articolo del Codice sanitario dell'oie per gli animali terrestri raccomanda che l'ileo distale (l'ultima parte dell'intestino tenue) dei bovini di ogni età provenienti da paesi con un rischio di BSE controllato o un rischio di BSE indeterminato non siano messi in commercio. Pertanto, non vi è alcuna raccomandazione dell'oie che impedisca gli scambi delle rimanenti parti dell'intestino o del mesentere di un bovino. (9) In base al parere dell'efsa e alle raccomandazioni del Codice sanitario degli animali terrestri dell'oie, l'elenco del materiale specifico a rischio riguardante i bovini dovrebbe essere modificato includendo gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere (che non posso essere separati dai nervi mesenterici, dal complesso dei gangli celiaco e mesenterico e dal grasso mesenterico), ma escludendo le restanti parti dell'intestino dei bovini, vale a dire il duodeno, il colon e l'intestino tenue, ad eccezione degli ultimi quattro metri. (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n 999/2001. (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 1, lettera a), punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentere dei bovini di qualunque età». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) EFSA Journal 2011;9(1): CE1065 2

7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/729 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag. 1. 3

8 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 84,3 TN 392,6 TR 94,0 ZZ 190, AL 49,4 TR 109,0 ZZ 79, MA 112,6 TR 136,7 ZZ 124, EG 51,0 IL 76,8 MA 45,1 MO 59,6 ZZ 58, BR 107,1 MA 69,8 TR 56,0 ZZ 77, AR 101,6 BR 93,3 CL 119,5 MK 32,8 NZ 138,8 US 161,3 ZA 117,7 ZZ 109,3 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE1066 4

9 REGOLAMENTO (UE) 2015/730 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 aprile 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5, visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ( 1 ), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4, visto il parere della Commissione europea ( 2 ), considerando quanto segue: (1) Al fine di fornire alla Banca centrale europea (BCE) statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro»), il regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) ( 3 ) ha introdotto nuovi obblighi di segnalazione statistica per le imprese di assicurazione. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) ( 4 ) dovrebbe essere modificato per stabilire obblighi di segnalazione statistica sulle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione. Al fine di minimizzare l'onere di segnalazione, alle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1374/2014. (2) Sussiste uno stretto legame tra i dati in merito alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione raccolti dalle BCN per fini statistici ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e i dati raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ). L'articolo 70 della direttiva 2009/138/CE prevede che le ANC possono trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie. Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono, nei limiti del possibile, ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in meccanismi di cooperazione tra la BCN e l'anc competenti. (3) Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di minimizzare gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati che devono essere segnalati dalle imprese di assicurazione (IA) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le disponibilità in titoli delle succursali delle IA le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. In tale caso, si dovrebbero raccogliere informazioni limitate relative a succursali di IA ai fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali conseguenti scostamenti rispetto al principio della residenza del SEC (4) Pertanto, il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dovrebbe essere modificato di conseguenza, ( 1 ) GU L 318 del , pag. 8. ( 2 ) GU C 72 del , pag. 3. ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del , pag. 36). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell' , pag. 6). ( 5 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del , pag. 1). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'unione europea (GU L 174 del , pag. 1). 5

10 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue: 1) all'articolo 1 è inserita la seguente definizione: «8a. il termine impresa di assicurazione (IA) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE /2014/50) (*). (*) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del , pag. 36).»; 2) l'articolo 2 è modificato come segue: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM, FI, SV, IA, custodi e imprese a capo di gruppi bancari residenti, identificati dal Consiglio direttivo come gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 4 e a cui sono stati notificati i propri obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito collettivamente soggetti dichiaranti effettivi e individualmente soggetto effettivamente dichiarante ). 2. Se un FCM, un FI, una SV o una IA non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formale, le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile rispondono del loro agire, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.»; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione tra le IA sono costituiti da: a) IA registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso; b) succursali di IA specificate al punto a) che siano residenti al di fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato; c) succursali di IA residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE. A scanso di dubbi, le succursali di IA residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.»; 3) L'articolo 3 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. IFM, FI, SV, IA e custodi forniscono alla BCN competente i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, in conformità al paragrafo 5, i dati sulle operazioni finanziarie relative al mese o al trimestre di riferimento o le informazioni statistiche necessarie per calcolare tali operazioni, in relazione alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN, ai sensi della parte 2 dell'allegato I. Tali dati sono segnalati con frequenza trimestrale o mensile in conformità alle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti.»; b) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter: «2 bis. La BCN competente richiede che i custodi segnalino con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo e le informazioni sugli investitori rispetto alle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai titoli con codice ISIN che tengono in custodia per conto di IA; 6

11 2 ter. Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le IA devono fornire alla BCN competente, con frequenza annuale, i dati aggregati o titolo per titolo sulle posizioni alla fine dell'anno di titoli con codice ISIN, ulteriormente suddivisi per le disponibilità totali nazionali dell'ia e le disponibilità totali delle sue succursali in ogni paese SEE e al di fuori del SEE, ai sensi della parte 8 dell'allegato I. In tale caso, le IA che contribuiscono alla segnalazione annuale devono rappresentare una quota pari almeno al 95 % del totale delle disponibilità da parte di IA di titoli con codice ISIN nello Stato membro dell'area dell'euro interessato.»; c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti a) nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); b) nel regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8); c) nel regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30); e d) nel regolamento (UE) n. 1374/2014 (ECB/2014/50).»; d) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 8 a 11: «8. La BCN competente richiede che le imprese a capo di gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione forniscano, con frequenza trimestrale, le informazioni richieste nella parte 6 dell'allegato I con l'indicatore l'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione (titolo per titolo), sui titoli con codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 e sui titoli senza codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo Le BCN possono ottenere i dati sulle disponibilità in titoli delle IA che devono essere segnalati ai sensi del presente regolamento dai seguenti dati raccolti nel quadro stabilito dalla direttiva 2009/138/CE: a) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e la ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione tra i due enti; ovvero b) dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza, trasmessi da soggetti dichiaranti direttamente e contemporaneamente ad una BCN e ad una ANC. 10. Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica per le IA ai sensi del presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello per garantire la qualità dei dati. 11. Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata da parte dell'anc competente di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati stabiliti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE.»; 4) L'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, lettera a), la prima frase del punto i) è sostituita dalla seguente: «le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 40 %;»; b) al paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente: «i) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 5 %;»; 7

12 c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, gli EC dagli obblighi di segnalazione, a condizione che il contributo complessivo all'ammontare totale dei titoli detenuti dagli EC esentati nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, in termini di posizioni, non ecceda il 5 %; tale soglia può tuttavia essere innalzata al 15 % per i primi due anni successivi all'inizio dell'attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;» d) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IA nel modo seguente: a) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che il contributo complessivo dei titoli detenuti dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 5 %; o b) le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che: i) il contributo complessivo detenuto dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 20 %; e ii) i dati segnalati direttamente dalle IA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.»; e) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutti i FCM, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dai FCM dell'area dell'euro. 4. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutte le SV, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dalle SV dell'area dell'euro.»; f) al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera c): «c) Le BCN hanno facoltà di esentare i custodi, del tutto o in parte, dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, a condizione che i dati segnalati direttamente dalle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.»; g) è inserito il seguente paragrafo 6 bis: «6 bis. Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 8, a favore delle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione, a condizione che le BCN possano ricavare da dati raccolti da altre fonti i dati che devono essere segnalati dalle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione.»; h) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, qualora i soggetti dichiaranti effettivi segnalino gli stessi dati ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8), del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), o del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), ovvero qualora le BCN possano ricavare gli stessi data in altro modo, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.»; 8

13 5) è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Fusioni, scissioni e riorganizzazioni In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'anc competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.»; 6) è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/ 2015/18) (*) 1. La prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2015, se non diversamente specificato nel presente articolo. 2. La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo La prima segnalazione da parte dei custodi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 ter, inizia con i dati annuali relativi all'anno di riferimento (*) Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del , pag. 5).» Articolo 2 Modifiche degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sono modificati in conformità agli allegati I e II del presente regolamento. Articolo 3 Disposizione finale Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati. Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile Per il Consiglio direttivo della BCE Il Presidente della BCE Mario DRAGHI 9

14 ALLEGATO I L'allegato I del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue: 1) la parte 1 è modificata come segue: a) la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «IFM, FI e custodi, nel segnalare i dati relativi alle proprie disponibilità in titoli o ai titoli che tengono in custodia per conto di investitori residenti, devono fornire le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:»; e b) la prima frase del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente: «Le SV e IA forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:»; 2) la parte 2 è sostituita dalla seguente: «PARTE 2 Dati relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da IFM, FI, SV, IA e custodi Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie titoli di credito (F.3), azioni quotate (F.511) o quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi in relazione alle proprie disponibilità in titoli. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II: a) sono segnalati i dati relativi ai campi 1 e 2; b) sono segnalati i dati ai sensi del punto i) o del punto ii), come segue: i) qualora IFM, FI, SV, IA e custodi segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 6; o ii) qualora IFM, FI, SV, IA e custodi non segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 6, ove richiesto dalla BCN competente. La BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1 e 3, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 7. La BCN competente ha altresì facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 4. Campo Descrizione 1 Codice ISIN 2 Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato 2b Base di quotazione 3 Valore di mercato 4 Investimenti di portafoglio o investimenti diretti 5 Operazioni finanziarie 10

15 Campo Descrizione 6 Altre variazioni di volume al valore nominale 7 Altre variazioni di volume al valore di mercato»; 3) la parte 3 è modificata come segue: a) la frase seguente è aggiunta prima della tavola: «I custodi che segnalano le disponibilità delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, devono segnalare i dati relativi al campo 9 o al campo 10.»; b) la tavola è sostituita dalla seguente: «Campo Descrizione 1 Codice ISIN 2 Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato 2b Base di quotazione 3 Settore del detentore: Imprese di assicurazione (S.128) Fondi pensione (S.129) Altri intermediari finanziari (S.125), escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, gli ausiliari finanziari (S.126), prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S.125) Società non finanziarie (S.11) Amministrazioni pubbliche (S.13) ( 1 ) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) ( 2 ) 4 Valore di mercato 5 Investimenti di portafoglio o investimenti diretti 6 Operazioni finanziarie 7 Altre variazioni di volume al valore nominale 8 Altre variazioni di volume al valore di mercato 9 Istituzione detentrice 10 Istituzione detentrice soggetta a obblighi di segnalazione diretta ( 1 ) Ove disponibili, i sottosettori amministrazione centrale (S.1311), amministrazioni di Stati federati (S.1312), amministrazioni locali (S.1313) ed enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) sono segnalati con identificazione separata. ( 2 ) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori famiglie (S.14) e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15).»; 4) la parte 6 è modificata come segue: a) l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «La BCN competente può anche scegliere di richiedere che le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 6»; 11

16 b) la tavola è sostituita dalla seguente: «Campo Descrizione Opzioni di segnalazione alternative 1 Codice ISIN 2 Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato 2b Base di quotazione 3 Valore di mercato i) a livello di gruppo ii) individuazione separata degli organismi residenti e dei non residenti iii) per organismo» 4 Organismi residenti/organismi non residenti 5 Organismo del gruppo 6 L'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione 5) la parte 7 è modificata come segue: a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Per ciascun titolo cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie titoli di credito a breve termine (F.31), titoli di credito a lungo termine (F.32), azioni quotate (F.511) o quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente possono essere segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:»; b) i punti i) e ii) della lettera a) sono sostituiti dai seguenti: «i) i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6, 7 e da 9 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; o ii) i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6, 7 e da 9 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento.»; c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Per i custodi che segnalino dati in merito ai titoli che tengono in custodia per conto di investitori finanziari residenti non soggetti all'obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli e per conto di investitori non finanziari, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue: i) i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6 e da 8 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; o ii) i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6 e da 8 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento. I custodi che segnalino le disponibilità di IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis non devono segnalare i dati relativi ai campi 22 o 23.»; d) è aggiunta la seguente lettera c): «c) Per le imprese a capo di gruppi bancari che segnalino dati sui titoli detenuti dal loro gruppo, inclusi gli organismi non residenti, i dati trimestrali possono essere segnalati come segue: i) i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4) e i dati relativi ai campi 6 e da 9 a 15, per il trimestre di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; o 12

17 ii) i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4) e i dati relativi ai campi 6 e da 9 a 15, per il trimestre di riferimento. I dati di cui ai punti i) e ii) sono segnalati in conformità ad una delle seguenti opzioni: i) aggregati per l'intero gruppo; o ii) separatamente per gli organismi residenti e per gli organismi non residenti del gruppo. In questo caso, sono segnalati anche i dati relativi al campo 19; o iii) separatamente da ciascun organismo del gruppo. In questo caso, sono segnalati anche i dati relativi al campo 20. La BCN competente può richiedere che le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino anche i dati relativi al campo 21.»; e) la tavola è sostituita dalla seguente: «Campo Descrizione 1 Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro) 2 Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato ( 1 ) 3 Base di quotazione 4 Valore di prezzo 5 Valore di mercato 6 Strumenti: Titoli di credito a breve termine (F.31) Titoli di credito a lungo termine (F.32) Azioni quotate (F.511) Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52) 7 Settori o sottosettori di investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli: Autorità bancaria centrale (S.121) Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) Fondi comuni monetari (S.123) Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S.125) Imprese di assicurazione (S.128) 8 Settori o sottosettori degli investitori segnalati dai custodi: Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127) Imprese di assicurazione (S.128) Fondi pensione (S.129) Società non finanziarie (S.11) Amministrazioni pubbliche (S.13) ( 2 ) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) ( 3 ) 13

18 «Campo Descrizione 9 Settore o sottosettore dell'emittente: Autorità bancarie centrali (S.121) Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) Fondi comuni monetari (S.123) Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127) Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S.125) Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.128+S.129) ( 4 ) Società non finanziarie (S.11) Amministrazioni pubbliche (S.13) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) ( 5 ) 10 Investimenti di portafoglio o investimenti diretti 11 Disaggregazione per paese dell'investitore 12 Disaggregazione per paese dell'emittente 13 Valuta di denominazione dei titoli 14 Data di emissione 15 Data di scadenza 16 Operazioni finanziarie 17 Aggiustamenti da rivalutazione 18 Altre variazioni di volume 19 Organismi residenti/organismi non residenti 20 Organismo del gruppo 21 L'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione 22 Istituzione detentrice 23 Istituzione detentrice soggetta a obblighi di segnalazione diretta ( 1 ) Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4). ( 2 ) Ove disponibili, i sottosettori amministrazione centrale (S.1311), amministrazioni di Stati federati (S.1312), amministrazioni locali (S.1313) ed enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) sono segnalati con identificazione separata. ( 3 ) Ove disponibili, i sottosettori famiglie (S.14) e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) sono segnalati con identificazione separata. ( 4 ) Ove disponibili, i settori imprese di assicurazione (S.128) e fondi pensione (S.129) sono segnalati con identificazione separata. ( 5 ) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori famiglie (S.14) e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15).»; 14

19 6) è aggiunta la seguente parte 8: «PARTE 8 Segnalazione annuale da parte delle IA delle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie titoli di credito (F.3), azioni quotate (F.511) o quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dalle IA in relazione alle proprie disponibilità in titoli, con frequenza annuale. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle seguenti disposizioni e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II: a) se le IA segnalano dati titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2 e 4; b) la BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IA segnalino anche i dati relativi ai campi 2b e 3; c) se le IA segnalano dati aggregati, sono segnalati i dati relativi ai campi 3 e da 4 a 8. Campo Descrizione 1 Codice ISIN 2 Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato 2b Base di quotazione 3 Valore di mercato 4 Disaggregazione geografica del detentore (singoli paesi SEE, paesi non-see) 5 Strumenti: Titoli di credito a breve termine (F.31) Titoli di credito a lungo termine (F.32) Azioni quotate (F.511) Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52) 6 Settore o sottosettore dell'emittente: Autorità bancarie centrali (S.121) Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) Fondi comuni monetari (S.123) Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127) Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S. 125) Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.128+S.129) ( 1 ) Società non finanziarie (S.11) Amministrazioni pubbliche (S.13) Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) ( 2 ) 7 Disaggregazione per paese dell'emittente 8 Valuta di denominazione dei titoli ( 1 ) Ove disponibili, i settori imprese di assicurazione (S.128) e fondi pensione (S.129) sono segnalati con identificazione separata. ( 2 ) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori famiglie (S.14) e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15).» 15

20 ALLEGATO II L'allegato II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue: 1) la tavola della parte 1 è sostituita dalla seguente: «Categoria Descrizione delle caratteristiche principali 1. Titoli di credito (F.3) I titoli di credito sono strumenti negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito. Essi presentano le seguenti caratteristiche: a) data di emissione: la data in cui il titolo è stato emesso; b) prezzo di emissione: il prezzo al quale gli investitori acquistano il titolo al momento dell'emissione; c) data di rimborso o data di scadenza: la data in cui, secondo il contratto, sarà effettuato il rimborso definitivo del capitale; d) prezzo di rimborso o valore facciale: l'importo che l'emittente pagherà al detentore del titolo alla scadenza di questo; e) scadenza originaria: periodo che intercorre tra la data di emissione e la data del pagamento finale stabilita nel contratto; f) vita residua: periodo che intercorre tra la data di riferimento e la data del rimborso definitivo stabilita nel contratto; g) tasso cedolare: il tasso di interesse che l'emittente versa ai detentori dei titoli di credito; il tasso può essere fisso per tutta la durata del titolo o variare in funzione dell'inflazione, dei tassi di interessi o dei prezzi di talune attività; le cambiali e le obbligazioni a tasso zero non comportano il pagamento di interessi; h) data della cedola: la data alla quale l'emittente versa gli interessi ai detentori dei titoli di credito; i) denominazione: il prezzo di emissione, il prezzo di rimborso e il tasso cedolare possono essere espressi (o rimborsati) in moneta nazionale o in valuta estera. Il rating dei titoli di credito, cioè la valutazione dell'affidabilità creditizia delle single emissioni di titoli, è assegnato da agenzie riconosciute sulla base delle varie classi di rating. Con riguardo alla lettera c), la data di scadenza può coincidere con la data di conversione di un titolo di credito in azioni. In questo caso per convertibilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni ordinarie dell'emittente. Per scambiabilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni di un'altra società diversa dall'emittente. I titoli di credito perpetuo, che non hanno una scadenza prestabilita, sono classificati come titoli di credito. 1a. Titoli di credito a breve termine (F.31) Titoli di credito la cui scadenza originaria sia pari o inferiore a un anno e titoli di credito a vista, rimborsabili su richiesta del creditore. 1b. Titoli di credito a lungo termine (F.32) Titoli di credito la cui scadenza originaria sia superiore a un anno o a scadenza indeterminata. 2. Azioni e altre partecipazioni (F.51) Le azioni e le altre partecipazioni sono attività finanziarie rappresentative del diritto sul valore residuo di una società, dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori. La proprietà di partecipazioni in organismi giuridici è normalmente comprovata da azioni, quote, ricevute di deposito, partecipazioni o documenti simili. Le azioni e le altre partecipazioni sono suddivise in: azioni quotate (F.511); azioni non quotate (F.512); e altre partecipazioni (F.519). 16

21 «Categoria Descrizione delle caratteristiche principali 2a. Azioni quotate (F.511) Le azioni quotate sono i titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. L'esistenza di quotazioni per le azioni incluse nel listino di borsa implica che sono in genere prontamente disponibili prezzi correnti di mercato. 3. Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52) Le quote di fondi di investimento sono partecipazioni in fondi costituiti in forma di società o di trust. I fondi di investimento sono organismi d'investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie. Le quote di fondi di investimento sono suddivise in: quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521); e quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522).» 2) la tavola nella parte 2 è sostituita dalla seguente: «Settore Definizione 1. Società non finanziarie (S.11) Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore comprende anche le quasi- società non finanziarie. 2. Autorità bancarie centrali (S.121) Il sottosettore delle autorità bancarie centrali (S.121) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese. 3. Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) 4. Fondi comuni monetari (FCM) (S.123) 5. Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) Il sottosettore degli istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, (S.122) è costituito da tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e degli FCM, la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o prossimi sostituti dei depositi da unità istituzionali, cioè non soltanto da IFM, e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto. Il sottosettore dei fondi comuni monetari (S.123) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e delle istituzioni di credito. La loro attività consiste nell'emettere quote o partecipazioni in fondi di investimento come prossimi sostituti dei depositi di unità istituzionali e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in quote o partecipazioni in fondi comuni monetari, titoli di credito a breve termine e/o depositi. I fondi di investimento del tipo di fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni sono prossimi sostituti dei depositi. Il sottosettore dei fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) è costituito da tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel sottosettore dei fondi comuni monetari. La loro attività consiste nell'emettere quote o partecipazioni in fondi di investimento che non sono prossimi sostituti dei depositi e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in attività finanziarie diverse dalle attività finanziarie a breve termine e in attività non finanziarie (generalmente immobiliari). I fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni non sono considerate prossimi sostituti dei depositi. 17

22 «Settore 6. Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) 7. Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione ( SV ) Definizione Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, (S.125) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi o quote in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e garanzie standard. Le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. Se rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali sono classificate nel sottosettore S.125, altrimenti sono considerate parte integrante della società madre. 8. Ausiliari finanziari (S.126) Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. 9. Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) 10. Imprese di assicurazione (S.128) Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi. 11. Fondi pensione (S.129) Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasisocietà finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità. 12. Amministrazioni pubbliche (S.13) Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese. Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosettori: amministrazioni centrali (S.1311); amministrazioni di Stati federati (S.1312); amministrazioni locali (S.1313); enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314). 13. Famiglie (S.14) Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale. 14. Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale.» 18

23 3) la parte 3 è modificata come segue: a) la frase seguente è aggiunta al paragrafo 2: «In particolare, le operazioni finanziarie includono la cancellazione del debito di comune accordo tra il debitore e il creditore (cancellazione o remissione di debiti).»; b) il primo trattino del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «Le rivalutazioni del prezzo comprendono le modifiche che avvengono nel periodo di riferimento sul valore delle posizioni di fine periodo a causa di modifiche del valore di riferimento al quale sono registrate, cioè i guadagni o le perdite in conto capitale. Esse includono anche le variazioni di crediti finanziari a seguito di cancellazioni parziali che rispecchiano valori reali di mercato di crediti finanziari negoziabili.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le altre variazioni di volume si riferiscono alle variazioni di volume delle attività che possono verificarsi dal lato dell'investitore, a causa di uno dei seguenti fattori: a) un'alterazione nella copertura statistica della popolazione (ad esempio la riclassificazione e la ristrutturazione di unità istituzionali (*); b) la riclassificazione delle attività; c) errori di segnalazione corretti in relazione a dati segnalati solo per un arco temporale ridotto; d) la cancellazione, in tutto o in parte, di crediti inesigibili, quando questi sono in forma di titoli, da parte dei creditori; o e) variazione di residenza dell'investitore. (*) Ad esempio, nel caso di fusioni ed acquisizioni la trasmissione alla società incorporante delle attività e passività finanziarie esistenti tra la società incorporata e terzi.» 15CE

24 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/731 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2015 che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) nella diciassettesima e nella diciottesima regione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ( 1 ), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione di esecuzione 2013/493/UE ( 2 ) della Commissione, la diciassettesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina; la diciottesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione dei dati al VIS per tutte le domande di visto comprende: Russia. (2) Gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 riguardanti tutte le domande in tali regioni, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro. (3) La condizione di cui alla prima frase dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulta pertanto soddisfatta; è quindi ora necessario stabilire la data a partire dalla quale il sistema VIS entra in funzione nella diciassettesima e nella diciottesima regione. (4) Atteso che il regolamento (CE) n. 767/2008 sviluppa l'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha deciso di dare attuazione al regolamento (CE) n. 767/2008 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ( 3 ); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione. (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ( 4 ); l'irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione. (7) Per quanto riguarda l'islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'unione europea con la Repubblica d'islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 5 ) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ( 6 ). ( 1 ) GU L 218 del , pag. 60. ( 2 ) Decisione di esecuzione 2013/493/UE della Commissione, del 30 settembre 2013, che determina il terzo e ultimo gruppo di regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS) (GU L 268 del , pag. 13). ( 3 ) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell' , pag. 43). ( 4 ) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del , pag. 20). ( 5 ) GU L 176 del , pag. 36. ( 6 ) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'unione europea con la Repubblica d'islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del , pag. 31). 20

25 (8) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 1 ) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ( 2 ). (9) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ( 3 ) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ( 4 ). (10) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del (11) In considerazione della necessità di stabilire la data d'inizio del VIS nella diciassettesima e nella diciottesima regione nell'immediato futuro, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il sistema di informazione visti entra in funzione a partire dal 23 giugno 2015 nella diciassettesima regione determinata con decisione di esecuzione 2013/493/UE e a partire dal 14 settembre 2015 nella diciottesima regione determinata con decisione di esecuzione 2013/493/UE. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. La presente decisione si applica conformemente ai trattati. Articolo 3 Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2015 Per la Commissione Dimitris AVRAMOPOULOS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 53 del , pag. 52. ( 2 ) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del , pag. 1). ( 3 ) GU L 160 del , pag. 21. ( 4 ) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'unione europea, del protocollo tra l'unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del , pag. 19). 15CE

26 INDIRIZZO (UE) 2015/732 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 aprile 2015 che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2015/20) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo, considerando quanto segue: (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. (2) Alla luce dell'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la BCE è investita dell'autorità di formulare la politica monetaria unica dell'unione e di adottare gli indirizzi necessari ad assicurarne la corretta attuazione. In conformità all'articolo 14.3 dello statuto del SEBC, le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità a tali indirizzi. L'Eurosistema pertanto è il destinatario del presente Indirizzo. Le norme dettate dal presente Indirizzo saranno attuate dalle BCN mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. Alle controparti è imposta l'osservanza di tali norme come attuate dalle BCN mediante tali disposizioni contrattuali o regolamentari. (3) Il primo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC attribuisce all'eurosistema la facoltà di operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi. Il secondo trattino dell'articolo 18.1 attribuisce all'eurosistema la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato. (4) Al fine di tutelare l'eurosistema dal rischio di controparte, il secondo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC dispone che quando l'eurosistema effettua operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato dovrebbe erogare i prestiti sulla base di adeguate garanzie. (5) Al fine di assicurare la parità di trattamento delle controparti, nonché di accrescere l'efficienza operativa e la trasparenza, le attività, per risultare idonee quali garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'eurosistema, devono soddisfare determinati criteri uniformi negli Stati membri la cui moneta è l'euro. (6) L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione del presente Indirizzo in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. (7) L'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ( 1 ) dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche apportate alla disciplina delle garanzie dell'eurosistema in relazione alle strutture cedolari accettabili per le attività negoziabili. ( 1 ) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del , pag. 3). 22

27 (8) Pertanto, è opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 L'articolo 63 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è sostituito dal seguente: «Articolo 63 Strutture cedolari accettabili per attività negoziabili 1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate: a) cedola a tasso fisso, cedola zero (zero coupon) o cedola a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati che non possono dar luogo a flussi di cassa negativi; ovvero b) cedola variabile che non può dar luogo a flussi di cassa negativi ed ha la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = (tasso di riferimento * l) ± x, con f tasso cedolare c, in cui: i) il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato: un tasso del mercato monetario in euro, quale ad esempio gli indici EURIBOR, LIBOR o indici analoghi, un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio gli indici CMS, EIISDA, EUSA, il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale, un tasso di inflazione dell'area dell'euro; e ii) f (tasso cedolare massimo), c (tasso cedolare minimo), l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono numeri che sono predeterminati all'emissione o sono suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione, in cui f e c sono maggiori o uguali a zero ed l è maggiore di zero durante l'intero ciclo di vita dell'attività. Per le cedole variabili con un tasso di inflazione quale tasso di riferimento, l sarà pari a uno. 2. Strutture cedolari non conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 non sono idonee, incluse strutture in cui solo parte della struttura della remunerazione, quale un premio, risulta non conforme. 3. Ai fini del presente articolo, se la cedola è a variazioni predefinite, di tipo fisso o variabile, la verifica della struttura cedolare è basata sull'intero ciclo di vita dell'attività in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica. 4. Strutture cedolari accettabili non devono presentare opzioni a favore dell'emittente, ossia non devono consentire modifiche nella definizione della struttura cedolare dipendenti da una decisione dell'emittente, durante l'intero ciclo di vita dell'attività, in un'ottica sia retrospettiva sia prospettica.» Articolo 2 Efficacia e attuazione 1. Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. 2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente Indirizzo e le applicano a partire dal 1 o maggio Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 24 aprile

28 Articolo 3 Destinatari Tutte le banche centrali dell'eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo. Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015 Il presidente della BCE Mario DRAGHI 15CE

29 DECISIONE (UE) 2015/733 DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome dell'unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Sud Africa, a nome dell'unione, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, al fine di concludere un protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro ( 1 ), per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'unione europea («protocollo»). (2) Tali negoziati si sono conclusi positivamente il 19 maggio (3) È opportuno firmare il protocollo a nome dell'unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva. (4) È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La firma a nome dell'unione e dei suoi Stati membri del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione. 1 ) Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L 311 del , pag

30 Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'unione e dei suoi Stati membri. Articolo 3 Il protocollo è applicato a titolo provvisorio in conformità del suo articolo 6, paragrafo 3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica prevista dal protocollo all'articolo 6, paragrafo 3. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 4 Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2014 Per il Consiglio Il presidente A. ALFANO 26

31 PROTOCOLLO ADDIZIONALE dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Sud Africa, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'unione europea IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, L'UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sull'unione europea e del trattato sul funzionamento dell'unione europea, in prosieguo «Stati membri dell'unione europea», rappresentati dal Consiglio dell'unione europea, e L'UNIONE EUROPEA, da un lato, e LA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA, in prosieguo «Sud Africa», dall'altro, in prosieguo insieme denominati «parti contraenti», 27

32 CONSIDERANDO CHE l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (Agreement on Trade, Development and Cooperation «TDCA»), è stato firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2004, CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1 o luglio 2013, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Repubblica di Croazia diventa parte contraente del TDCA e di conseguenza adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'unione europea, dei testi del TDCA nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni accluse all'atto finale. CAPO I MODIFICHE DEL TESTO DEL TDCA, COMPRESI GLI ALLEGATI E I PROTOCOLLI 1. L'articolo 108 del TDCA è sostituito dal seguente: «Articolo 108 Articolo 2 Lingue e numero delle copie originali Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sud Africa diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isindebele, isixhosa e isizulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.» 2. L'Unione europea comunica al Sud Africa la versione in lingua croata dell'accordo. Articolo 3 Norme d'origine Il protocollo n. 1 del TDCA è così modificato: 1) all'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: BG ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ ES EXPEDIDO A POSTERIORI CS VYSTAVENO DODATEČNĚ DA UDSTEDT EFTERFØLGENDE DE NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT ET EL TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ EN ISSUED RETROSPECTIVELY FR DÉLIVRÉ A POSTERIORI HR IZDANO NAKNADNO IT RILASCIATO A POSTERIORI 28

33 LV LT IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS HU KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL MT MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT NL AFGEGEVEN A POSTERIORI PL PT WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE EMITIDO A POSTERIORI RO EMIS A POSTERIORI SL IZDANO NAKNADNO SK VYDANÉ DODATOČNE FI ANNETTU JÄLKIKÄTEEN SV UTFÄRDAT I EFTERHAND.»; 2) all'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: BG ДУБЛИКАТ ES DUPLICADO CS DUPLIKÁT DA DUPLIKAT DE DUPLIKAT ET EL DUPLIKAAT ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ EN DUPLICATE FR DUPLICATA HR DUPLIKAT IT LV LT DUPLICATO DUBLIKĀTS DUBLIKATAS HU MÁSODLAT MT DUPLIKAT NL DUPLICAAT PL PT DUPLIKAT SEGUNDA VIA RO DUPLICAT SL DVOJNIK SK DUPLIKÁT FI KAKSOISKAPPALE SV DUPLIKAT.»; 29

34 3) l'allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение ( 1 )] декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход ( 2 ). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento autorización aduanera n o ( 1 )] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ( 2 ). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu [číslo povolení ( 1 )] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ( 2 ). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. ( 1 )], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ( 2 ). Versione tedesca Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ( 1 )] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ( 2 ) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija [tolli kinnitus nr ( 1 )] deklareerib, et need tooted on ( 2 ) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ( 1 )] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ( 2 ). Versione inglese The exporter of the products covered by this document [customs authorisation No ( 1 )] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ( 2 ) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ( 1 )] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ( 2 ). Versione croata Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br ( 1 )] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ( 2 ) preferencijalnog podrijetla. 30

35 Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ( 1 )] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ( 2 ). Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas atļauja Nr. ( 1 )], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ( 2 ). Versione lituana Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas [muitinės liudijimo Nr. ( 1 )] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ( 2 ) preferencinės kilmės produktai. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre [vámfelhatalmazási szám: ( 1 )] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális ( 2 ) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id dokument [awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ( 1 )] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali ( 2 ). Versione neerlandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. ( 1 )], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële oorsprong zijn ( 2 ). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem [upoważnienie władz celnych nr ( 1 )] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ( 2 ) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ( 1 )], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ( 2 ). Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. ( 1 )] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā ( 2 ). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom [pooblastilo carinskih organov št. ( 1 )] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ( 2 ) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia ( 1 )] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ( 2 ). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupa n:o ( 1 )] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja alkuperätuotteita ( 2 ). 31

36 Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. ( 1 )] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung ( 2 ). Versioni sudafricane Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye [Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo ( 1 )] ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa ( 2 ) ka tlhago. Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena [tumello ya thepa naheng No ( 1 )] e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa tshimoloho e kgethilweng ( 2 ). Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le [lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No ( 1 )] o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa dinaga tse di thokegang ( 2 ). Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu [ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo ( 1 )] lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito ngeyendzabuko lebonelelwako ( 2 ). Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, [zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u neamaanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu ( 1 )], li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa ( 2 ). Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri [Xibalo xa switundziwa xa Nomboro ( 1 )] u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene ( 2 ). Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument [doeanemagtiging No ( 1 )] verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van voorkeuroorsprong ( 2 ) is. Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi [inomboro ( 1 )] egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine mwelaphi enconyiswako ( 2 ). Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu [iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo ( 1 )] ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye ( 2 ). Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu inombolo yokugunyaza yentela yempahla ( 1 ) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka endaweni ekhethekileyo ( 2 ).... ( 3 ) (Luogo e data)... ( 4 ) (Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) ( 1 ) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia lo spazio in bianco. ( 2 ) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento cui si riferisce la dichiarazione mediante la sigla CM. ( 3 ) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso. ( 4 ) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.» 32

37 CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 4 Merci in transito o in custodia temporanea 1. Le disposizioni del TDCA si applicano alle merci esportate dalla Repubblica del Sud Africa nella repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nella Repubblica del Sud Africa, purché esse risultino conformi al protocollo n. 1 del TDCA e al 1 o luglio 2013 siano state già spedite o si trovino in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nel Sud Africa o in Croazia. 2. In casi simili, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore. CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Il presente protocollo è parte integrante del TDCA. Articolo 5 Articolo 6 1. Il presente protocollo è approvato dall'unione europea e dai suoi Stati membri e dalla Repubblica del Sud Africa secondo le rispettive procedure interne. 2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'unione europea. 3. Fino all'entrata in vigore del protocollo le parti contraenti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente protocollo a partire da 10 giorni dopo la data più remota tra il ricevimento dall'unione europea della notifica dell'applicazione provvisoria e la ratifica da parte della Repubblica del Sud Africa. L'applicazione provvisoria è notificata al segretario generale del Consiglio dell'unione europea e al ministro del Commercio e dell'industria della Repubblica del Sud Africa o al suo successore. 4. In caso di applicazione provvisoria, tutti i riferimenti nel presente protocollo all'«entrata in vigore» del presente protocollo si considerano fatti alla data in cui ha effetto l'applicazione provvisoria. Articolo 7 1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. 2. In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare gli articoli 3 e 4 del presente protocollo a decorrere dal 1 o luglio Articolo 8 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sud Africa diverse dall'inglese, cioè le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isindebele, isixhosa e isizulu, tutti i testi facenti ugualmente fede. 33

38 Съставено в Кейп Таун на дванадесети март и в Рига на двадесет и седми март две хиляди и петнадесета година. Hecho en Ciudad del Cabo el doce de marzo y en Riga el veintisiete de marzo de dos mil quince. V Kapském Městě dne dvanáctého března a v Rize dne dvacátého sedmého března dva tisíce patnáct. Udfærdiget i Cape Town den tolvte marts og i Riga den syvogtyvende marts to tusind og femten. Geschehen zu Kapstadt am zwölften März und zu Riga am siebenundzwanzigsten März zweitausendfünfzehn. Sõlmitud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta märtsikuu kaheteistkümnendal päeval Kaplinnas ja kahekümne seitsmendal päeval Riias. Έγινε στο Κέιπ Τάουν τη δωδέκατη ημέρα του Μαρτίου και στη Ρίγα την εικοστή έβδομη ημέρα του Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε. Done at Cape Town on the twelfth day of March and at Riga on the twenty-seventh day of March in the year two thousand and fifteen. Fait au Cap, le douze mars, et à Riga, le vingt-sept mars deux mille quinze. Sastavljeno u Cape Townu dana dvanaestog ožujka te u Rigi dana dvadeset sedmog ožujka godine dvije tisuće petnaeste. Fatto a Città del Capo il dodici marzo e a Riga il ventisette marzo dell'anno duemilaquindici. Keiptaunā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divpadsmitajā martā, un Rīgā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā martā. Priimta Keiptaune du tūkstančiai penkioliktųjų metų kovo dvyliktą dieną ir Rygoje kovo dvidešimt septintą dieną. Kelt Fokvárosban, a kétezer-tizenötödik év március havának tizenkettedik napján, illetve Rigában, március havának huszonhetedik napján. Magħmul f'cape Town fit-tnax-il jum ta' Marzu u f'riga fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Marzu tas-sena elfejn u ħmistax. Gedaan te Kaapstad, de twaalfde maart, en te Riga, de zevenentwintigste maart tweeduizend vijftien. Sporządzono w Cape Town dnia dwunastego marca oraz w Rydze dnia dwudziestego siódmego marca dwa tysiące piętnastego roku. Feito na Cidade do Cabo aos doze dias do mês de março e em Riga aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze. Întocmit la Cape Town, la doisprezece martie și la Riga, la douăzeci și șapte martie, în anul două mii cincisprezece. V Kapskom Meste dvanásteho marca a v Rige dvadsiateho siedmeho marca roku dvetisíc pätnásť. V Cape Townu, dvanajstega marca, in v Rigi, sedemindvajsetega marca dva tisoč petnajst. Tehty Kapkaupungissa kahdentenatoista päivänä maaliskuuta ja Riiassa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista. Som skedde i Kapstaden den tolfte mars och i Riga den tjugosjunde mars år tjugohundrafemton. 15CE

39 REGOLAMENTO (UE) 2015/734 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ( 1 ), vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio ( 2 ) attua determinate misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC. (2) Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) del 5 dicembre 2013 e 2134 (2014) del 28 gennaio 2014, e la decisione 2013/798/PESC prevedono l'imposizione di un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica centrafricana e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana. (3) Il 22 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2196 (2015), che estende la portata dei criteri per la designazione di persone ed entità. Con la decisione (PESC) 2015/739 ( 3 ), il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza il campo di applicazione dei criteri. (4) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, al fine, in particolare, di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'unione. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Articolo 1 In deroga all'articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione: a) destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), della task force regionale dell'unione africana (UA-RTF), delle missioni dell'unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana; ( 1 ) GU L 352 del , pag. 51. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell' , pag. 1). ( 3 ) Decisione (PESC) 2015/739 del 7 maggio 2015 che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale). 35

40 b) relativi all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica centrafricana da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»; 2) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza: a) che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'unscr 2127 (2013) o che hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana; b) che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati; c) che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile; d) che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito o il commercio delle risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e i suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana; e) che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana; f) che sono coinvolte nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese MINUSCA, le missioni dell'unione e le operazioni francesi che le sostengono; g) che sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni oppure che hanno fornito sostegno a o hanno agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di una persona, entità od organismo designati dal comitato delle sanzioni o un'entità posseduta o controllata da una persona, entità od organismo designati.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. RINKĒVIČS 15CE

41 REGOLAMENTO (UE) 2015/735 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio ( 1 ) attua la decisione 2014/449/PESC del Consiglio ( 2 ), che dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone che ostacolano il processo politico in Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan. (2) Il 3 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2206 (2015), che dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan o che sono coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche. (3) Con la decisione (PESC) 2015/740 ( 3 ), il Consiglio ha deciso di integrare in un unico strumento giuridico le misure restrittive previste dall'unscr 2206 (2015) e le misure restrittive imposte dalla decisione 2014/449/PESC. (4) Poiché alcune di queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. (5) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti. (6) Il potere di modificare l'elenco di cui agli allegati I e II del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale nella regione posta dalla situazione in Sud Sudan e al fine di garantire la coerenza con il processo di modifica e revisione degli allegati della decisione (CFSP) 2015/740. (7) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conformealla direttiva 95/46/CE ( 4 ) e al regolamento (CE) n. 45/2001 ( 5 ). ( 1 ) Regolamento (UE) n. 748/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (GU L 203 dell' , pag. 13). ( 2 ) Decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (GU L 203 del , pag. 100). ( 3 ) Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (Cfr. pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale) ( 4 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del , pag. 31). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del , pag. 1). 37

42 (8) Il regolamento (UE) n. 748/2014 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «servizi di intermediazione»: i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, da un paese terzo a qualsiasi altro paese terzo, o ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie, o di servizi finanziari e tecnici, ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; b) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare: i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; iv) una domanda riconvenzionale; v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi; c) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata; d) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato III; e) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; g) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; h) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a: i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi; iii) titoli e prestiti obbligazionari negoziati a livello pubblico e privato, comprese azioni, certificati azionari, obbligazioni, pagherò, warrant, obbligazioni ipotecarie e contratti finanziari derivati; iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione, e vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; 38

43 i) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; j) «territorio dell'unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. È vietato: Articolo 2 1) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan; 2) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan. Articolo 3 1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e tecnica e servizi di intermediazione in relazione: a) all'equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, al controllo del rispetto dei diritti umani o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell'unione africana (UA), dell'unione europea (UE) o dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD); b) al materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ue, delle Nazioni Unite e dell'ua; c) alle attrezzature per lo sminamento e al materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento; d) al sostegno del processo di riforma del settore della sicurezza in Sud Sudan. 2. Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo. Articolo 4 L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sud Sudan da personale dell'ue o dei suoi Stati membri, da dipendenti delle Nazioni Unite o dell'igad, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale. Articolo 5 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato I. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato del Consiglio di sicurezza dell'onu istituito a norma del paragrafo 16 dell'unscr 2206 (2015) («comitato per le sanzioni») come responsabili o complici di azioni o politiche tali da minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan o che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, a norma dei paragrafi 6, 7, 8 e 12 dell'unscr 2206 (2015). 2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 6, lettera b), della decisione (PESC) 2015/740, come responsabili degli ostacoli al processo politico in Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, le persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a essi associati. 39

44 3. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati I e II, o destinarli a loro vantaggio. Articolo 6 In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché: a) l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono: i) necessari per soddisfare le necessità di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; e b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione. Articolo 7 In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché: a) l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie; b) lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni dell'accertamento e il comitato per le sanzioni l'abbia approvato. Articolo 8 1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1. 40

45 Articolo 9 In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data di adozione dell'unscr 2206 (2015) o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencata/o negli allegati I o II; d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato; e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni. Articolo In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nell'elenco dell'allegato II, oppure di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa in uno Stato membro o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I o II; d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1. Articolo 11 In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'onu o del comitato per le sanzioni, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che: a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I; b) il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 3; c) lo Stato membro interessato ha informato il comitato per le sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. Articolo In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato II, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che 41

46 ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che: a) i fondi o le risorse economiche devono essere usati per un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II; b) il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1. Articolo L'articolo 5, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano senza indugio le autorità competenti in merito a tali operazioni. 2. Purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su tali conti; o b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 5 sono stati inseriti nell'allegato I o II. 3. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II, l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Articolo Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti: a) a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 5, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e b) a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni. 2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri. 3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. Articolo 15 È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 2 e 5. Articolo Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza. 42

47 2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento. Articolo Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da: a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I o II; b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a). 2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto. 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento. Articolo La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti: a) i fondi congelati a norma dell'articolo 5 e le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3 e degli articoli da 6 a 12; b) problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. 2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento. Articolo 19 La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Articolo Qualora il Consiglio di sicurezza dell'onu o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo e abbia fornito motivazioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni. 2. Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo. 3. Qualora l'onu decida di espungere dall'elenco una persona, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I. 43

48 Articolo 21 L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'onu o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'onu o del comitato delle sanzioni. Articolo Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza. 2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni. 3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di conseguenza. 4. L'elenco di cui all'allegato II è riesaminato a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Articolo L'allegato II indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati. 2. L'allegato II include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Articolo Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica. Articolo Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato III. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato III. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica. 3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III. 44

49 Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell'unione, compreso il suo spazio aereo; Articolo 26 b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'unione; d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'unione e sia costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'unione. Articolo 27 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. RINKĒVIČS 45

50 ALLEGATO I Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 A. PERSONE FISICHE B. PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI ALLEGATO II Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. Santino DENG (pseudonimo: Santino Deng Wol) 2. Peter GADET (pseudonimo: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka) Comandante della terza divisione di infanteria dell'esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA) Leader della milizia antigovernativa Nuer. Luogo di nascita: Mayom County Unity State Santino Deng è il comandante della terza divisione di infanteria dell'spla che ha preso parte alla riconquista di Bentiu nel maggio Santino Deng è quindi responsabile di violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. Peter Gadet è il leader della milizia antigovernativa Nuer che ha compiuto un attacco contro Bentiu tra il 15 e il 17 aprile 2014, in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. L'attacco ha provocato la morte di oltre 200 civili. Peter Gadet è dunque responsabile di alimentare il ciclo di violenza, ostacolando così il processo politico nel Sud Sudan, e di gravi violazioni dei diritti umani

51 ALLEGATO III Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO BULGARIA REPUBBLICA CECA DANIMARCA GERMANIA ESTONIA IRLANDA GRECIA SPAGNA ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf FRANCIA CROAZIA ITALIA CIPRO LETTONIA LITUANIA 47

52 LUSSEMBURGO UNGHERIA MALTA %20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx PAESI BASSI AUSTRIA POLONIA PORTOGALLO medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx ROMANIA SLOVENIA SLOVACCHIA FINLANDIA SVEZIA REGNO UNITO INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA: Commissione europea Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) EEAS 02/309 B-1049 Bruxelles Belgio 15CE

53 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/736 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2015 che vieta l'introduzione nell'unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di esemplari di alcune specie nell'unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). (2) L'elenco delle specie di cui è vietata l'introduzione nell'unione è stato da ultimo stabilito nell'agosto 2014 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014 della Commissione ( 2 ). (3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune altre specie, figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse vietata l'introduzione nell'unione in provenienza da alcuni paesi di origine. Occorre pertanto vietare l'introduzione di esemplari del seguente genere: Scolymia spp. dal Tonga. (4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di vietare l'introduzione nell'unione delle seguenti specie: Hippopotamus amphibius da Camerun, Gambia, Niger, Nigeria, Sierra Leone e Togo, Crocodylus niloticus dal Madagascar, Catalaphyllia jardinei, Euphyllia cristata, Plerogyra sinuosa, Plerogyra turbida, Eguchipsammia fistula, Heliofungia actiniformis, Hydnophora microconos, Blastomussa wellsi, Scolymia vitiensis e Trachyphyllia geoffroyi dall'indonesia. (5) Inoltre, sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che è opportuno modificare la portata del divieto di introdurre nell'unione esemplari delle specie seguenti, rendendolo applicabile unicamente ai coralli vivi, fatta eccezione per gli esemplari allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali: Euphyllia divisa, Euphyllia fimbriata, Euphyllia paraancora, Euphyllia paradivisa e Euphyllia yaeyamaensis dall'indonesia. (6) Sono stati consultati tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nell'unione. (7) È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle specie di cui è vietata l'introduzione nell'unione e, a fini di chiarezza, sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014. (8) È stato consultato il gruppo di consulenza scientifica istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 338/97. ( 1 ) GU L 61 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014 della Commissione, del 14 agosto 2014, che vieta l'introduzione nell'unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (GU L 243 del , pag. 21). 49

54 (9) Le domande di licenza di importazione per esemplari di specie la cui importazione è soggetta a restrizioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 sono trattate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione ( 1 ). (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È vietata l'introduzione nell'unione di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche elencate nell'allegato del presente regolamento in provenienza dai paesi di origine ivi indicati. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2014 è abrogato. Articolo 2 I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del , pag. 1). 50

55 ALLEGATO Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 di cui è vietata l'introduzione nell'unione Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: FAUNA CHORDATA MAMMALIA ARTIODACTYLA Bovidae Capra falconeri Selvatica Trofei di caccia Uzbekistan a) CARNIVORA Canidae Canis lupus Selvatica Trofei di caccia Bielorussia, Mongolia, Tagikistan, Turchia a) Ursidae Ursus arctos Selvatica Trofei di caccia Canada (Columbia britannica), Kazakhstan a) Ursus thibetanus Selvatica Trofei di caccia Russia a) PROBOSCIDEA Elephantidae Loxodonta africana Selvatica Trofei di caccia Camerun a) AVES FALCONIFORMES Falconidae Falco cherrug Selvatica Tutti Bahrein a) Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 di cui è vietata l'introduzione nell'unione Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: FAUNA CHORDATA MAMMALIA ARTIODACTYLA Bovidae Ovis vignei bocharensis Selvatica Tutti Uzbekistan b) Saiga borealis Selvatica Tutti Russia b) 51

56 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Cervidae Cervus elaphus bactrianus Selvatica Tutti Uzbekistan b) Hippopotamidae Hexaprotodon liberiensis (sinonimo Choeropsis liberiensis) Selvatica Tutti Nigeria b) Hippopotamus amphibius Selvatica Tutti Mozambico b) Moschidae Moschus moschiferus Selvatica Tutti Russia b) CARNIVORA Eupleridae Cryptoprocta ferox Selvatica Tutti Madagascar b) Felidae Panthera leo Selvatica Tutti Etiopia b) Profelis aurata Selvatica Tutti Tanzania, Togo b) Mustelidae Hydrictis maculicollis Selvatica Tutti Tanzania b) Odobenidae Odobenus rosmarus Selvatica Tutti Groenlandia b) MONOTREMATA Tachyglossidae Zaglossus bartoni Selvatica Tutti Indonesia, Papua Nuova Guinea b) Zaglossus bruijni Selvatica Tutti Indonesia b) PHOLIDOTA Manidae Manis temminckii Selvatica Tutti Repubblica democratica del Congo b) Manis tricuspis Selvatica Tutti Guinea b) PRIMATES Atelidae Alouatta guariba Selvatica Tutti Tutti b) Ateles belzebuth Selvatica Tutti Tutti b) Ateles fusciceps Selvatica Tutti Tutti b) Ateles geoffroyi Selvatica Tutti Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama b) 52

57 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Ateles hybridus Selvatica Tutti Tutti b) Lagothrix lagotricha Selvatica Tutti Tutti b) Lagothrix lugens Selvatica Tutti Tutti b) Lagothrix poeppigii Selvatica Tutti Tutti b) Cercopithecidae Cercopithecus dryas Selvatica Tutti Repubblica democratica del Congo b) Cercopithecus erythrogaster Selvatica Tutti Tutti b) Cercopithecus erythrotis Selvatica Tutti Tutti b) Cercopithecus hamlyni Selvatica Tutti Tutti b) Cercopithecus mona Selvatica Tutti Togo b) Cercopithecus petaurista Selvatica Tutti Togo b) Cercopithecus pogonias Selvatica Tutti Nigeria b) Cercopithecus preussi (sinonimo C. lhoesti preussi) Selvatica Tutti Nigeria b) Colobus vellerosus Selvatica Tutti Nigeria, Togo b) Lophocebus albigena (sinonimo Cercocebus albigena) Selvatica Tutti Nigeria b) Macaca cyclopis Selvatica Tutti Tutti b) Macaca sylvanus Selvatica Tutti Algeria, Marocco b) Piliocolobus badius (sinonimo Colobus badius) Selvatica Tutti Tutti b) Galagidae Euoticus pallidus (sinonimo Galago elegantulus pallidus) Galago matschiei (sinonimo G. inustus) Selvatica Tutti Nigeria b) Selvatica Tutti Ruanda b) Lorisidae Arctocebus calabarensis Selvatica Tutti Nigeria b) Perodicticus potto Selvatica Tutti Togo b) 53

58 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Pitheciidae Chiropotes chiropotes Selvatica Tutti Guyana b) Pithecia pithecia Selvatica Tutti Guyana b) RODENTIA Sciuridae Callosciurus erythraeus Tutti Vivi Tutti d) Sciurus carolinensis Tutti Vivi Tutti d) Sciurus niger Tutti Vivi Tutti d) AVES ANSERIFORMES Anatidae Oxyura jamaicensis Tutti Vivi Tutti d) CICONIIFORMES Balaenicipitidae Balaeniceps rex Selvatica Tutti Tanzania b) FALCONIFORMES Accipitridae Accipiter erythropus Selvatica Tutti Guinea b) Accipiter melanoleucus Selvatica Tutti Guinea b) Accipiter ovampensis Selvatica Tutti Guinea b) Aquila rapax Selvatica Tutti Guinea b) Aviceda cuculoides Selvatica Tutti Guinea b) Gyps africanus Selvatica Tutti Guinea b) Gyps bengalensis Selvatica Tutti Tutti b) Gyps indicus Selvatica Tutti Tutti b) Gyps rueppellii Selvatica Tutti Guinea b) Gyps tenuirostris Selvatica Tutti Tutti b) Hieraaetus ayresii Selvatica Tutti Camerun, Guinea, Togo b) Hieraaetus spilogaster Selvatica Tutti Guinea, Togo b) Leucopternis lacernulatus Selvatica Tutti Brasile b) 54

59 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Lophaetus occipitalis Selvatica Tutti Guinea b) Macheiramphus alcinus Selvatica Tutti Guinea b) Polemaetus bellicosus Selvatica Tutti Camerun, Guinea, Tanzania, Togo b) Spizaetus africanus Selvatica Tutti Guinea b) Stephanoaetus coronatus Selvatica Tutti Costa d'avorio, Guinea, Tanzania, Togo b) Terathopius ecaudatus Selvatica Tutti Tanzania b) Torgos tracheliotus Selvatica Tutti Camerun, Sudan, Tanzania b) Trigonoceps occipitalis Selvatica Tutti Costa d'avorio, Guinea b) Urotriorchis macrourus Selvatica Tutti Guinea b) Falconidae Falco chicquera Selvatica Tutti Guinea, Togo b) Sagittariidae Sagittarius serpentarius Selvatica Tutti Camerun, Guinea, Tanzania, Togo b) GRUIFORMES Gruidae Balearica pavonina Selvatica Tutti Guinea, Mali, Sud Sudan, Sudan Balearica regulorum Selvatica Tutti Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Ruanda, Sud Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe b) b) Bugeranus carunculatus Selvatica Tutti Sud Africa, Tanzania b) PSITTACIFORMES Loriidae Charmosyna diadema Selvatica Tutti Tutti b) Psittacidae Agapornis fischeri Selvatica Tutti Tanzania b) Agapornis nigrigenis Selvatica Tutti Tutti b) Agapornis pullarius Selvatica Tutti Repubblica democratica del Congo, Costa d'avorio, Guinea, Mali, Togo b) Aratinga auricapillus Selvatica Tutti Tutti b) Coracopsis vasa Selvatica Tutti Madagascar b) Deroptyus accipitrinus Selvatica Tutti Suriname b) 55

60 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Hapalopsittaca amazonina Selvatica Tutti Tutti b) Hapalopsittaca pyrrhops Selvatica Tutti Tutti b) Leptosittaca branickii Selvatica Tutti Tutti b) Poicephalus gulielmi Selvatica Tutti Camerun, Costa d'avorio, Congo, Guinea Poicephalus robustus Selvatica Tutti Repubblica democratica del Congo, Costa d'avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Togo, Uganda Psittacus erithacus Selvatica Tutti Benin, Guinea equatoriale, Liberia, Nigeria b) b) b) Psittacus erithacus timneh Selvatica Tutti Guinea, Guinea-Bissau b) Psittrichas fulgidus Selvatica Tutti Tutti b) Pyrrhura caeruleiceps Selvatica Tutti Colombia b) Pyrrhura pfrimeri Selvatica Tutti Brasile b) Pyrrhura subandina Selvatica Tutti Colombia b) STRIGIFORMES Strigidae Asio capensis Selvatica Tutti Guinea b) Bubo lacteus Selvatica Tutti Guinea b) Bubo poensis Selvatica Tutti Guinea b) Glaucidium capense Selvatica Tutti Ruanda b) Glaucidium perlatum Selvatica Tutti Camerun, Guinea b) Ptilopsis leucotis Selvatica Tutti Guinea b) Scotopelia bouvieri Selvatica Tutti Camerun b) Scotopelia peli Selvatica Tutti Guinea b) REPTILIA CROCODYLIA Alligatoridae Palaeosuchus trigonatus Selvatica Tutti Guyana b) 56

61 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: SAURIA Agamidae Uromastyx dispar Selvatica Tutti Algeria, Mali, Sudan b) Uromastyx geyri Selvatica Tutti Mali, Niger b) Chamaeleonidae Brookesia decaryi Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma ambreense Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma capuroni Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma cucullatum Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma furcifer Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma guibei Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma hilleniusi Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma linota Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma peyrierasi Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma tarzan Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma tsaratananense Selvatica Tutti Madagascar b) Calumma vatosoa Selvatica Tutti Madagascar b) Chamaeleo africanus Selvatica Tutti Niger b) Chamaeleo gracilis Selvatica Tutti Benin, Ghana, Togo b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Tutti Benin b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm Togo b) Chamaeleo senegalensis Selvatica Tutti Benin, Ghana, Togo b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm Benin, Togo b) Furcifer angeli Selvatica Tutti Madagascar b) Furcifer balteatus Selvatica Tutti Madagascar b) Furcifer belalandaensis Selvatica Tutti Madagascar b) Furcifer labordi Selvatica Tutti Madagascar b) 57

62 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Furcifer monoceras Selvatica Tutti Madagascar b) Furcifer nicosiai Selvatica Tutti Madagascar b) Furcifer tuzetae Selvatica Tutti Madagascar b) Trioceros camerunensis Selvatica Tutti Camerun b) Trioceros deremensis Selvatica Tutti Tanzania b) Trioceros eisentrauti Selvatica Tutti Camerun b) Trioceros feae Selvatica Tutti Guinea equatoriale b) Trioceros fuelleborni Selvatica Tutti Tanzania b) Trioceros montium Selvatica Tutti Camerun b) Trioceros perreti Selvatica Tutti Camerun b) Trioceros serratus Selvatica Tutti Camerun b) Trioceros werneri Selvatica Tutti Tanzania b) Trioceros wiedersheimi Selvatica Tutti Camerun b) Cordylidae Cordylus mossambicus Selvatica Tutti Mozambico b) Cordylus rhodesianus Selvatica Tutti Mozambico b) Cordylus tropidosternum Selvatica Tutti Mozambico b) Cordylus vittifer Selvatica Tutti Mozambico b) Gekkonidae Phelsuma abbotti Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma antanosy Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma barbouri Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma berghofi Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma breviceps Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma comorensis Selvatica Tutti Comore b) Phelsuma dubia Selvatica Tutti Comore, Madagascar b) Phelsuma flavigularis Selvatica Tutti Madagascar b) 58

63 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Phelsuma guttata Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma hielscheri Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma klemmeri Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma laticauda Selvatica Tutti Comore b) Phelsuma malamakibo Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma masohoala Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma modesta Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma mutabilis Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma pronki Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma pusilla Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma seippi Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma serraticauda Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma standingi Selvatica Tutti Madagascar b) Phelsuma v-nigra Selvatica Tutti Comore b) Uroplatus ebenaui Selvatica Tutti Madagascar b) Uroplatus fimbriatus Selvatica Tutti Madagascar b) Uroplatus guentheri Selvatica Tutti Madagascar b) Uroplatus henkeli Selvatica Tutti Madagascar b) Uroplatus lineatus Selvatica Tutti Madagascar b) Uroplatus malama Selvatica Tutti Madagascar b) Uroplatus phantasticus Selvatica Tutti Madagascar b) Uroplatus pietschmanni Selvatica Tutti Madagascar b) Uroplatus sameiti Selvatica Tutti Madagascar b) Uroplatus sikorae Selvatica Tutti Madagascar b) Scincidae Corucia zebrata Selvatica Tutti Isole Salomone b) 59

64 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Varanidae Varanus albigularis Selvatica Tutti Tanzania b) Varanus beccarii Selvatica Tutti Indonesia b) Varanus dumerilii Selvatica Tutti Indonesia b) Varanus exanthematicus Selvatica Tutti Benin, Togo b) Varanus jobiensis (sinonimo V. karlschmidti) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Lunghezza totale superiore a 35 cm Benin, Togo b) Selvatica Tutti Indonesia b) Varanus niloticus Selvatica Tutti Benin, Togo b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Prelevati dalla natura e allevati in cattività Lunghezza totale superiore a 35 cm Benin b) Tutti Togo b) Varanus ornatus Selvatica Tutti Togo b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Tutti Togo b) Varanus salvadorii Selvatica Tutti Indonesia b) Varanus spinulosus Selvatica Tutti Isole Salomone b) SERPENTES Boidae Boa constrictor Selvatica Tutti Honduras b) Calabaria reinhardtii Selvatica Tutti Togo b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Tutti Benin, Togo b) Candoia carinata Selvatica Tutti Indonesia b) Elapidae Naja atra Selvatica Tutti Laos b) Naja kaouthia Selvatica Tutti Laos b) Naja siamensis Selvatica Tutti Laos b) Pythonidae Liasis fuscus Selvatica Tutti Indonesia b) Morelia boeleni Selvatica Tutti Indonesia b) Python bivittatus Selvatica Tutti Cina b) Python molurus Selvatica Tutti Cina b) Python natalensis Prelevati dalla natura e allevati in cattività Tutti Mozambico b) Python regius Selvatica Tutti Benin, Guinea b) 60

65 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Python reticulatus Selvatica Tutti Malaysia (peninsulare) b) Python sebae Selvatica Tutti Mauritania b) TESTUDINES Emydidae Chrysemys picta Tutti Vivi Tutti d) Trachemys scripta elegans Tutti Vivi Tutti d) Geoemydidae Batagur borneoensis Selvatica Tutti Tutti b) Cuora amboinensis Selvatica Tutti Indonesia, Malaysia b) Cuora galbinifrons Selvatica Tutti Cina, Laos b) Heosemys annandalii Selvatica Tutti Laos b) Heosemys grandis Selvatica Tutti Laos b) Heosemys spinosa Selvatica Tutti Indonesia b) Leucocephalon yuwonoi Selvatica Tutti Indonesia b) Malayemys subtrijuga Selvatica Tutti Indonesia b) Notochelys platynota Selvatica Tutti Indonesia b) Siebenrockiella crassicollis Selvatica Tutti Indonesia b) Podocnemididae Erymnochelys madagascariensis Selvatica Tutti Madagascar b) Peltocephalus dumerilianus Selvatica Tutti Guyana b) Podocnemis lewyana Selvatica Tutti Tutti b) Podocnemis unifilis Selvatica Tutti Suriname b) Testudinidae Geochelone sulcata Prelevati dalla natura e allevati in cattività Tutti Benin, Togo b) Gopherus agassizii Selvatica Tutti Stati Uniti b) Gopherus berlandieri Selvatica Tutti Tutti b) Indotestudo forstenii Selvatica Tutti Tutti b) Indotestudo travancorica Selvatica Tutti Tutti b) Kinixys belliana Selvatica Tutti Benin, Ghana, Mozambico b) 61

66 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Prelevati dalla natura e allevati in cattività Lunghezza del carapace superiore a 5 cm Benin b) Kinixys erosa Selvatica Tutti Repubblica democratica del Congo, Togo b) Kinixys homeana Selvatica Tutti Benin, Ghana, Togo b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Tutti Benin b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Lunghezza del carapace superiore a 8 cm Togo b) Kinixys spekii Selvatica Tutti Mozambico b) Manouria emys Selvatica Tutti Indonesia b) Manouria impressa Selvatica Tutti Vietnam b) Stigmochelys pardalis Selvatica Tutti Repubblica democratica del Congo, Mozambico, Uganda b) Testudo horsfieldii Selvatica Tutti Kazakhstan b) Trionychidae Amyda cartilaginea Selvatica Tutti Indonesia b) Chitra chitra Selvatica Tutti Malaysia b) Pelochelys cantorii Selvatica Tutti Indonesia b) AMPHIBIA ANURA Conrauidae Conraua goliath Selvatica Tutti Camerun b) Dendrobatidae Hyloxalus azureiventris Selvatica Tutti Perù b) Ranitomeya variabilis Selvatica Tutti Perù b) Ranitomeya ventrimaculata Selvatica Tutti Perù b) Mantellidae Mantella aurantiaca Selvatica Tutti Madagascar b) Mantella bernhardi Selvatica Tutti Madagascar b) Mantella cowani Selvatica Tutti Madagascar b) Mantella crocea Selvatica Tutti Madagascar b) 62

67 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Mantella expectata Selvatica Tutti Madagascar b) Mantella milotympanum (sin. M. aurantiaca milotympanum) Selvatica Tutti Madagascar b) Mantella pulchra Selvatica Tutti Madagascar b) Mantella viridis Selvatica Tutti Madagascar b) Microhylidae Scaphiophryne gottlebei Selvatica Tutti Madagascar b) Ranidae Lithobates catesbeianus Tutti Vivi Tutti d) ACTINOPTERYGII PERCIFORMES Labridae Cheilinus undulatus Selvatica Tutti Indonesia b) SYNGNATHIFORMES Syngnathidae Hippocampus barbouri Selvatica Tutti Indonesia b) Hippocampus comes Selvatica Tutti Indonesia b) Hippocampus erectus Selvatica Tutti Brasile b) Hippocampus histrix Selvatica Tutti Indonesia b) Hippocampus kelloggi Selvatica Tutti Indonesia b) Hippocampus kuda Selvatica Tutti Cina, Indonesia, Vietnam b) Hippocampus spinosissimus Selvatica Tutti Indonesia b) ARTHROPODA ARACHNIDA SCORPIONES Scorpionidae Pandinus imperator Selvatica Tutti Benin, Ghana, Togo b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Tutti Benin, Togo b) 63

68 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: INSECTA LEPIDOPTERA Papilionidae Ornithoptera croesus Selvatica Tutti Indonesia b) Ornithoptera victoriae Selvatica Tutti Isole Salomone b) Prelevati dalla natura e allevati in cattività Tutti Isole Salomone b) MOLLUSCA BIVALVIA VENEROIDA Tridacnidae Hippopus hippopus Selvatica Tutti Nuova Caledonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam Tridacna crocea Selvatica Tutti Cambogia, Figi, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam Tridacna derasa Selvatica Tutti Figi, Nuova Caledonia, Filippine, Palau, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam Tridacna gigas Selvatica Tutti Isole Marshall, Isole Salomone, Tonga, Vietnam Tridacna maxima Selvatica Tutti Cambogia, Figi, Isole Marshall, Micronesia, Mozambico, Nuova Caledonia, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam b) b) b) b) b) Tridacna rosewateri Selvatica Tutti Mozambico b) Tridacna squamosa Selvatica Tutti Cambogia, Figi, Mozambico, Nuova Caledonia, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam b) Tridacna tevoroa Selvatica Tutti Tonga b) GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae Strombus gigas Selvatica Tutti Grenada, Haiti b) CNIDARIA ANTHOZOA HELIOPORACEA Helioporidae Heliopora coerulea Selvatica Tutti Isole Salomone b) 64

69 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: SCLERACTINIA Scleractinia spp. Selvatica Tutti Ghana b) Agariciidae Agaricia agaricites Selvatica Tutti Haiti b) Caryophylliidae Catalaphyllia jardinei Selvatica Tutti Isole Salomone b) Euphyllia divisa Selvatica Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali Euphyllia fimbriata Selvatica Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali Euphyllia paraancora Selvatica Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali Euphyllia paradivisa Selvatica Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali Euphyllia yaeyamaensis Selvatica Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali Plerogyra discus Selvatica Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei) Faviidae Selvatica Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali Indonesia b) Indonesia b) Indonesia b) Indonesia b) Indonesia b) Indonesia b) Indonesia b) Favites halicora Selvatica Tutti Tonga b) Platygyra sinensis Selvatica Tutti Tonga b) Mussidae Acanthastrea hemprichii Selvatica Tutti Tonga b) Blastomussa merleti Selvatica Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali Indonesia b) 65

70 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Cynarina lacrymalis Selvatica Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali Indonesia b) Scolymia spp. Selvatica Tutti Tonga b) Pocilloporidae Seriatopora stellata Selvatica Tutti Indonesia b) Trachyphylliidae Trachyphyllia geoffroyi Selvatica Tutti Figi b) FLORA Amaryllidaceae Galanthus nivalis Selvatica Tutti Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Ucraina b) Apocynaceae Pachypodium inopinatum Selvatica Tutti Madagascar b) Pachypodium rosulatum Selvatica Tutti Madagascar b) Pachypodium sofiense Selvatica Tutti Madagascar b) Cycadaceae Cycadaceae spp. Selvatica Tutti Mozambico b) Euphorbiaceae Euphorbia ankarensis Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia banae Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia berorohae Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia bongolavensis Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia bulbispina Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia duranii Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia fianarantsoae Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia guillauminiana Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia iharanae Selvatica Tutti Madagascar b) 66

71 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Euphorbia kondoi Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia labatii Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia lophogona Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia millotii Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia neohumbertii Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia pachypodioides Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia razafindratsirae Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia suzannae-marnierae Selvatica Tutti Madagascar b) Euphorbia waringiae Selvatica Tutti Madagascar b) Orchidaceae Anacamptis pyramidalis Selvatica Tutti Turchia b) Barlia robertiana Selvatica Tutti Turchia b) Cypripedium japonicum Selvatica Tutti Cina, Corea del Nord, Giappone, Corea del Sud b) Cypripedium macranthos Selvatica Tutti Corea del Sud, Russia b) Cypripedium margaritaceum Selvatica Tutti Cina b) Cypripedium micranthum Selvatica Tutti Cina b) Dactylorhiza romana Selvatica Tutti Turchia b) Dendrobium bellatulum Selvatica Tutti Vietnam b) Dendrobium nobile Selvatica Tutti Laos b) Dendrobium wardianum Selvatica Tutti Vietnam b) Myrmecophila tibicinis Selvatica Tutti Belize b) Ophrys holoserica Selvatica Tutti Turchia b) Ophrys pallida Selvatica Tutti Algeria b) Ophrys tenthredinifera Selvatica Tutti Turchia b) Ophrys umbilicata Selvatica Tutti Turchia b) Orchis coriophora Selvatica Tutti Russia b) 67

72 Specie Provenienza Esemplari Paese d'origine In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera: Orchis italica Selvatica Tutti Turchia b) Orchis mascula Selvatica/Prelevati dalla natura e allevati in cattività Tutti Albania b) Orchis morio Selvatica Tutti Turchia b) Orchis pallens Selvatica Tutti Russia b) Orchis punctulata Selvatica Tutti Turchia b) Orchis purpurea Selvatica Tutti Turchia b) Orchis simia Selvatica Tutti Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia b) Orchis tridentata Selvatica Tutti Turchia b) Orchis ustulata Selvatica Tutti Russia b) Phalaenopsis parishii Selvatica Tutti Vietnam b) Serapias cordigera Selvatica Tutti Turchia b) Serapias parviflora Selvatica Tutti Turchia b) Serapias vomeracea Selvatica Tutti Turchia b) Primulaceae Cyclamen intaminatum Selvatica Tutti Turchia b) Cyclamen mirabile Selvatica Tutti Turchia b) Cyclamen pseudibericum Selvatica Tutti Turchia b) Cyclamen trochopteranthum Selvatica Tutti Turchia b) Stangeriaceae Stangeriaceae spp. Selvatica Tutti Mozambico b) Zamiaceae Zamiaceae spp. Selvatica Tutti Mozambico b) 15CE

73 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/737 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

74 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 83,5 TN 392,6 TR 94,0 ZZ 190, AL 49,4 TR 109,0 ZZ 79, MA 112,6 TR 138,9 ZZ 125, EG 48,2 IL 75,0 MA 48,6 MO 59,6 ZA 60,1 ZZ 58, BR 107,1 MA 73,0 TR 56,0 ZZ 78, AR 99,8 BR 100,9 CL 124,4 MK 32,8 NZ 157,4 US 234,9 ZA 118,4 ZZ 124,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

75 DECISIONE (UE) 2015/738 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EFG/2014/017 FR/Mory-Ducros, presentata dalla Francia) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ( ) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4, visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ( 2 ), in particolare il punto 13, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), o a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (2) L'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 4 ) consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011). (3) Il 6 ottobre 2014 la Francia ha presentato domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso la Mory-Ducros SAS, in Francia, integrandola con ulteriori informazioni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario del FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per concedere un contributo finanziario di EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2015, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU C 373 del , pag. 1. ( 3 ) Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del , pag. 26). ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo (GU L 347 del , pag. 884). 71

76 Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 15CE

77 DECISIONE (PESC) 2015/739 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2015 recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 29, considerando quanto segue: (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC ( 1 ) a seguito dell'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013). (2) Il 22 gennaio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2196 (2015). (3) La UNSCR 2196 (2015) prevede alcune modifiche dei criteri per le restrizioni all'ammissione e il congelamento di fondi e risorse economiche per le persone o entità designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della UNSCR 2127 (2013). (4) È necessaria un'ulteriore azione dell'unione per attuare alcune modifiche. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: La decisione 2013/798/PESC è così modificata: 1) è inserito l' articolo seguente: «Articolo 1 bis Articolo 1 Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano, registrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1.»; 2) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla relativa prestazione di assistenza tecnica, al relativo finanziamento o alla relativa prestazione di assistenza finanziaria destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella CAR (MINUSCA), della task force regionale dell'unione africana (UA-RTF) e delle missioni dell'unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR;»; 3) all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) ( comitato ) quali persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone: a) che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'unscr 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno fornito, venduto o trasferito direttamente o indirettamente a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR; ( 1 ) Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 352 del , pag. 51). 73

78 b) che sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati; c) che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile; d) che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR; e) che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR; f) che sono implicate nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'onu o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi MINUSCA, le missioni dell'unione e le operazioni francesi che le sostengono; g) che sono leader di un'entità designata dal Comitato o hanno fornito sostegno, o hanno agito per conto o a nome o sotto la direzione di una persona o di entità designata dal Comitato o un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal Comitato; elencate nell'allegato della presente decisione.»; 4) all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, compresa una transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone ed entità: a) che violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'unscr 2127 (2013) e all'articolo 1 della presente decisione, o che hanno fornito, venduto o trasferito direttamente o indirettamente a gruppi armati o a reti criminali nella CAR, o che sono stati destinatari di armi o qualunque materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella CAR; b) che sono implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella CAR, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e i sequestri e i trasferimenti forzati; c) che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile; d) che forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR; e) che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla CAR, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella CAR; f) che sono implicate nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'onu o la presenza di forze di sicurezza internazionali, inclusi MINUSCA, le missioni dell'unione e le operazioni francesi che le sostengono; g) che sono leader di un'entità designata dal comitato o hanno fornito sostegno, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal Comitato o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata dal Comitato. L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.» 74

79 Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. RINKĒVIČS 15CE

80 DECISIONE (PESC) 2015/740 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato dell'unione europea, in particolare l'articolo 29, considerando quanto segue: (1) Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/449/PESC ( 1 ), dato il perdurare delle serie preoccupazioni da esso nutrite per la situazione in Sud Sudan. (2) Il 3 marzo 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fortemente allarmato e preoccupato per il conflitto in atto dal dicembre 2013 tra il governo della Repubblica del Sud Sudan e le forze di opposizione, preoccupato per le grandi sofferenze umane che ne derivano e condannando risolutamente le violazioni e gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto umanitario internazionale, passati e in atto, nonché preoccupato per lo sfollamento su larga scala della popolazione e per l'aggravarsi della crisi umanitaria, ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2206 (2015). Il Consiglio di sicurezza ha sottolineato la responsabilità di tutte le parti del conflitto per le sofferenze del popolo del Sud Sudan. Ha altresì stabilito che la situazione nel Sud Sudan rappresenta una minaccia per la pace internazionale e la sicurezza nella regione. (3) I punti 9 e 12 dell'unscr 2206 (2015) prevedono misure restrittive sotto forma di restrizioni di viaggio e congelamento dei beni che potrebbero essere applicate a persone ed entità designate dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma del punto 16 dell'unscr 2206 (2015) («il Comitato»). I punti 6, 7 e 8 dell'unscr 2206 (2015) prevedono altresì criteri per designare le persone ed entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 12 di detta risoluzione. (4) A fini di chiarezza, le misure restrittive imposte dalla decisione 2014/449/PESC e le misure restrittive previste dall'unscr 2206 (2015) dovrebbero essere raggruppate in un unico strumento giuridico. (5) La decisione 2014/449/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata di conseguenza. (6) È necessaria un'ulteriore azione dell'unione per attuare determinate misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sud Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio. 2. È inoltre vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alla lettera a) o b). ( 1 ) Decisione 2014/449/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan (GU L 203 dell' , pag. 100). 76

81 1. L'articolo 1 non si applica: Articolo 2 a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente a un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale dell'onu, dell'unione africana (UA), dell'ue o dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), o di materiale destinato a operazioni di gestione delle crisi da parte dell'onu, dell'ua e dell'ue; b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sud Sudan, da parte del personale dell'ue o dei suoi Stati membri o del personale dell'onu, dell'ua o dell'igad; c) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); d) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); e) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento; f) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nel Sud Sudan, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza tecnica connessi a tale materiale, purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato. 2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan dal personale dell'ue o dei suoi Stati membri, dal personale dell'onu o dell'igad, o da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale. 3. Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 1 ). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento. Articolo 3 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone: a) designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 9 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione; b) non contemplati dalla lettera a) che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e delle persone ad esse associate, il cui elenco figura nell'allegato II. 2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio. Articolo 4 1. Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato I. 2. L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica quando: a) il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato; b) l'ingresso o il transito è necessario per lo svolgimento di un procedimento giudiziario; c) il viaggio contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nel Sud Sudan e di stabilità nella regione, secondo quanto determinato caso per caso dal Comitato. ( 1 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del , pag. 99). 77

82 Articolo 5 1. Il presente articolo si applica alle persone elencate nell'allegato II. 2. L'articolo 3, paragrafo 1, lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'onu o sotto gli auspici di questa organizzazione; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; d) in base al trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'italia. 3. Si ritiene che il paragrafo 2 si applichi anche qualora uno Stato membro ospiti l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 4. Il Consiglio è debitamente informato in tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 2 o Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse od ospitate dall'ue o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'osce, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nel Sud Sudan. 6. Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 7. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate. Articolo 6 1. Tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da, direttamente o indirettamente: a) persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 12 della UNSCR 2206 (2015), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione; b) persone che ostacolano il processo politico nel Sud Sudan, anche mediante atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, nonché persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e persone fisiche o giuridiche, entità o organismi a esse associati, il cui elenco figura nell'allegato II, sono congelati. 2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I o II ovvero destinarli a loro vantaggio. Articolo 7 1. Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato I. 78

83 2. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; b) esclusivamente per il pagamento di onorari congrui e il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; c) diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati. Lo Stato membro interessato notifica preventivamente al Comitato l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati. Le autorizzazioni possono essere concesse qualora il Comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 3. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato tale decisione al Comitato e quest'ultimo l'abbia approvata. 4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono altresì autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale e che i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo abbia effetto o detta decisione sia stata emessa anteriormente alla data di adozione della UNSCR 2206 (2015), vale a dire il 3 marzo 2015, non vada a favore di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I o II e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al Comitato. 5. L'articolo 6, paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 6, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo L'articolo 6 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato I, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o II e previa notifica dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, il rilascio di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche a tal fine, data dallo Stato membro interessato al Comitato 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. Articolo 8 1. Il presente articolo si applica alle persone e alle entità elencate nell'allegato II. 2. Alle condizioni che ritiene appropriate, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; 79

84 c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; oppure d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica almeno due settimane prima dell'autorizzazione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nell'allegato II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei titolari di tali crediti; c) la decisione non va a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato I o II, e d) il riconoscimento della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 4. L'articolo 6, paragrafo 1, non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data dell'inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'elenco di cui all'allegato II, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencato nell'allegato I o nell'allegato II. 5. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 6; oppure c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Articolo 9 1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il Comitato inseriscano in elenco una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato I. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, decide di stabilire e modificare l'elenco riportato nell'allegato II. 3. Il Consiglio trasmette le sue decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni. 4. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le sue decisioni e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato. 80

85 Articolo Gli allegati I e II riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità di cui agli articoli 3, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato in relazione all'allegato I e dal Consiglio in relazione all'allegato II. 2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone e le entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato in relazione all'allegato I e dal Consiglio in relazione all'allegato II. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data della designazione. Articolo 11 Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione. Articolo La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti e in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza. 2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone e entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all'articolo 9, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte. La decisione 2014/449/PESC è abrogata. Articolo 13 Articolo 14 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per il Consiglio Il presidente E. RINKĒVIČS 81

86 ALLEGATO I Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) ALLEGATO II Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) Nome Informazioni identificative Motivi Data di inserimento nell'elenco 1. Santino DENG (pseudonimo: Santino Deng Wol) Comandante della terza divisione di infanteria dell'esercito di liberazione del popolo sudanese (SPLA) Santino Deng è il comandante della terza divisione di infanteria dell'spla che ha preso parte alla riconquista di Bentiu nel maggio Santino Deng è quindi responsabile di violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio Peter GADET (pseudonimo: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka) Leader della milizia antigovernativa Nuer. Luogo di nascita: Mayom County Unity State Peter Gadet è il leader della milizia antigovernativa Nuer che ha compiuto un attacco contro Bentiu tra il 15 e il 17 aprile 2014, in violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 23 gennaio. L'attacco ha provocato la morte di oltre 200 civili. Peter Gadet è dunque responsabile di alimentare il ciclo di violenza, ostacolando così il processo politico nel Sud Sudan, e di gravi violazioni dei diritti umani CE

87 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/741 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 della Commissione relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ( 1 ), in particolare l'articolo 45, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), la politica comune della pesca mira a eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali. (2) A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, qualora la conservazione degli stock di organismi marini richieda un intervento immediato, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie a complemento o in deroga al suddetto regolamento. (3) In linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno incoraggiare il miglioramento della selettività sulla base dei risultati. (4) Uno stock con un'ampia gamma di classi di età e una sufficiente riserva riproduttiva è maggiormente in grado di resistere allo sfruttamento e quindi di raggiungere e mantenere il livello di rendimento massimo sostenibile. A causa dell'inadeguata selettività degli attrezzi, nel Mar Celtico livelli molto alti di reclutamenti hanno dato luogo a una quota molto elevata di rigetti; una migliore selettività consentirà di favorire lo sviluppo di strutture composte da classi pluriennali. (5) Il parere trasmesso dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel giugno 2013 indica che le misure fino ad ora adottate per migliorare lo stato di conservazione dei gadidi non sono sufficienti e raccomanda drastiche riduzioni delle possibilità di pesca. Per l'eglefino, ad esempio, il CIEM afferma che «nel 2012 il reclutamento ha raggiunto il livello più basso dell'intera serie temporale». (6) Per il merlano nel Mar Celtico il CIEM segnala che i rigetti rimangono estremamente elevati per i pesci della prima e della seconda classe di età. Nel caso del merluzzo bianco le reclute del 2014, superiori alla media, entreranno a far parte dello stock sfruttabile all'inizio del Per l'eglefino il CIEM riferisce che, in assenza di ulteriori misure volte a ridurre i rigetti, l'abbondante coorte del 2013 darà luogo a rigetti molto elevati nel 2014 e ) GU L 125 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22). 83

88 (7) Nel caso specifico dell'eglefino il reclutamento è notoriamente soggetto a forti oscillazioni e sarebbe quindi opportuno sfruttare i periodi di maggiore abbondanza. Secondo il CIEM, «la gestione dovrebbe puntare a migliorare la selezione dell'eglefino nella pesca multispecifica» e «occorrerebbe valutare ulteriori misure tecniche volte a ridurre i rigetti di catture accessorie della classe di età Tali misure potrebbero comprendere l'aumento dell'apertura di maglia nei pannelli a maglie quadrate e/o l'aumento dell'apertura di maglia nelle attività di pesca dei gadidi che comportano la cattura di eglefini». In altre parole, in assenza di un'azione immediata non sarà possibile porre fine ai rigetti di giovani reclute di merluzzo bianco e di eglefino. (8) È quindi necessario, in aggiunta alle misure già adottate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 ( 1 ) della Commissione, adottare senza indugio misure di selettività più rigorose che permettano di ridurre drasticamente i tassi di rigetto e consentano al novellame di crescere, riprodursi e contribuire alle catture future. (9) La conservazione degli stock di eglefino, merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico richiede pertanto un intervento immediato. (10) È quindi opportuno prevedere la possibilità di utilizzare un attrezzo diverso da quello contemplato dal regolamento (CE) n. 850/98, se la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che ciò garantisce una selettività equivalente o maggiore per i gadidi (in particolare merluzzo bianco, eglefino e merlano) catturati nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifiche nel Mar Celtico (divisioni CIEM VIIf e VIIg e la parte della divisione VIIj situata a nord di 50 di latitudine nord e a est di 11 di longitudine ovest). (11) Analisi scientifiche rivelano che l'utilizzo di un pannello a maglie quadrate con un'apertura di maglia superiore a quella attualmente in uso danneggerebbe in misura sproporzionata la pesca artigianale del merlano a est di 8 longitudine ovest. A motivo della limitata sovrapposizione delle zone di distribuzione del merluzzo bianco e dell'eglefino nel Mar Celtico, il mantenimento delle misure di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 ha dimostrato di avere un impatto contenuto su tali specie, consentendo al tempo stesso di preservare le attività di pesca in questo particolare comparto. (12) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla necessità di rafforzare le misure in materia di selettività previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012. (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 è così modificato: 1) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm.»; 2) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4, 5 e 6: «3. In deroga al paragrafo 2, il pannello a maglie quadrate può essere collocato a una maggiore distanza dal sacco se la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dimostra che una diversa combinazione di attrezzi e dispositivi ha caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano. 4. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm possono utilizzare, anziché un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm, attrezzi o dispositivi per i quali la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dimostri che hanno caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano. ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico (GU L 218 del , pag. 8). 84

89 5. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm, le cui catture in ogni bordata di pesca nella zona a est di 8 di longitudine ovest del Mar Celtico comprendono almeno il 55 % di merlano, possono utilizzare un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm se operano con reti a strascico o sciabiche con una dimensione unica di maglia pari o superiore a 100 mm. 6. I pescherecci che si avvalgono delle deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono disporre di una specifica autorizzazione di pesca rilasciata dal loro Stato membro di bandiera prima dell'uscita in mare. Lo Stato membro di bandiera esamina ogni domanda di autorizzazione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*) e degli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (**). (*) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del , pag. 1). (**) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del , pag. 1).» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 29 maggio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 15CE

90 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/742 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 86

91 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 90,6 MA 88,9 MK 136,1 TN 392,6 TR 94,0 ZZ 160, AL 46,1 TR 110,1 ZZ 78, MA 110,7 TR 131,3 ZZ 121, EG 50,3 IL 71,1 MA 51,4 MO 59,6 ZA 60,1 ZZ 58, BR 107,1 MA 73,0 TR 83,5 ZZ 87, AR 99,8 BR 102,4 CL 129,4 MK 28,2 NZ 166,1 US 197,6 ZA 121,2 ZZ 120,7 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

92 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/743 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2015 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 al 5 maggio 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1918/2006 per l'olio d'oliva originario della Tunisia e che sospende la presentazione delle domande per tali titoli per il mese di maggio 2015 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione ( 2 ) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di olio d'oliva vergine dei codici NC e , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'unione. L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 prevede massimali mensili per il rilascio dei titoli d'importazione. (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 4 al 5 maggio 2015 per il mese di maggio 2015 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ( 3 ). Occorre sospendere la presentazione di ulteriori domande per il mese di maggio (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1918/2006 dal 4 al 5 maggio 2015 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento. 2. La presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per il mese di maggio 2015 è sospesa a partire dal 6 maggio Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del , pag. 84). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell' , pag. 13). 88

93 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ALLEGATO Numero d'ordine Coefficiente di attribuzione domande presentate dal 4 al 5 maggio 2015 per il mese di maggio 2015 (in %) , CE

94 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/744 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2015 che autorizza la misura provvisoria adottata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda prescrizioni supplementari in materia di imballaggio e di etichettatura per le sigarette elettroniche contenenti nicotina e per i contenitori di liquido di ricarica (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 52, considerando quanto segue: (1) Il 10 marzo 2015 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, di avere fondati motivi di ritenere che le sigarette elettroniche e le ricariche contenenti nicotina, seppure conformi alle prescrizioni di tale regolamento, comportino un grave rischio per la salute umana per ragioni inerenti all'etichettatura e all'imballaggio. Il 24 novembre 2014 i Paesi Bassi hanno adottato un provvedimento provvisorio in materia di regolamenti temporanei per quanto riguarda le sigarette elettroniche. Tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi il 28 novembre 2014 («il decreto») ( 2 ). I Paesi Bassi hanno informato gli altri Stati membri e l'agenzia europea per le sostanze chimiche del decreto in data 12 marzo (2) L'articolo 4, paragrafo 1, del decreto stabilisce che le sigarette elettroniche contenenti nicotina e i relativi contenitori contenenti liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e l'articolo 4, paragrafo 2 dispone che i contenitori contenenti liquido di ricarica devono essere forniti di una chiusura di sicurezza per i bambini, anche se il regolamento (CE) n. 1272/2008 non lo richiede. In tale contesto è opportuno rilevare che, ai fini del regolamento (CE) n. 1272/2008, le sigarette elettroniche possono essere considerate una miscela in un contenitore. Applicando sia alle sigarette elettroniche che ai contenitori di liquido di ricarica la prescrizione relativa alla chiusura di sicurezza per i bambini indipendentemente dal limite di concentrazione di nicotina nella miscela, il decreto impone requisiti supplementari che vanno al di là delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008. L'articolo 7, paragrafo 2, del decreto prevede che, sebbene la raccomandazione di tenere un prodotto al di fuori della portata dei bambini non sia obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'imballaggio e sull'eventuale imballaggio esterno deve figurare tale raccomandazione. Pertanto il decreto va al di là degli obblighi di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Per tali ragioni, i requisiti supplementari fissati dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 7, paragrafo 2, del decreto sono potenzialmente in grado di ostacolare l'immissione sul mercato dei Paesi Bassi di prodotti conformi alle norme applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. (3) I Paesi Bassi hanno addotto motivazioni fondate in base alle quali ritengono che le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina rappresentino un grave rischio per la salute umana. Nella prima metà del 2013 sono stati registrati solo 2 casi di avvelenamento, ma il numero è aumentato nella seconda metà dell'anno, portando il totale a 33 casi segnalati per il 2013 e a 43 per il Nel 2013, in 27 casi le miscele sono state ingerite per via orale, fra l'altro da 8 bambini di età compresa tra 0 e 4 anni. Le misure del decreto relative a etichettatura e imballaggio sono tali da poter impedire l'accesso dei bambini a tali miscele e di conseguenza sono atte a ridurre i rischi per la salute dei bambini. ( 1 ) GU L 353 del , pag. 1. ( 2 ) Besluit van 24 novembre 2014 houdende tijdelijke regels met betrekking tot de Elektronische sigaret (tijdelijk Warenwetbesluit Elektronische sigaret), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 28 novembre 2014, n. 456, pag

95 (4) Le disposizioni del decreto rispecchiano quelle dell'articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio (5) Il decreto è una misura temporanea che può restare in applicazione fino a quando diventeranno applicabili le misure adottate dai Paesi Bassi per recepire la direttiva 2014/40/UE nel diritto nazionale dei Paesi Bassi. Le misure dovrebbero pertanto essere autorizzate fino al 19 maggio (6) Affinché la Commissione possa rispettare il termine di 60 giorni per prendere la decisione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. (7) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La misura provvisoria di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 7, paragrafo 2, del decreto del 24 novembre 2014 recante regolamenti temporanei per quanto riguarda le sigarette elettroniche, notificata dai Paesi Bassi alla Commissione il 10 marzo 2015, è autorizzata fino al 19 maggio Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1). 15CE

96 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/745 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Hollandse geitenkaas (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Hollandse geitenkaas» presentata dai Paesi Bassi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 2 ). (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Hollandse geitenkaas» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Hollandse geitenkaas» (DOP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU C 443 dell' , pag. 11. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del , pag. 36). 92

97 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione 15CE

98 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/746 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'atlantico nordorientale LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 ( 1 ), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 45, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1236/2010 istituisce una serie di misure specifiche di controllo volte a monitorare le attività di pesca dell'unione nella zona della Commissione per la pesca nell'atlantico nordorientale (NEAFC) e integra le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 2 ). (2) Le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono state adottate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione ( 3 ). (3) Nella sua riunione annuale del novembre 2013 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 9:2014 che modifica l'articolo 22 e gli allegati XV e XVI del regime relativi ai moduli di controllo e ai modelli di rapporto di ispezione dello Stato di approdo. Nel corso della stessa riunione annuale la NEAFC ha adottato le raccomandazioni 12:2014, 13:2014 e 14:2014 che modificano l'allegato IX del regime relativo ai formati e ai protocolli per lo scambio dei dati, nonché la raccomandazione 16:2014 che modifica l'appendice 1 dell'allegato IX del regime relativa al trattamento riservato dei dati elettronici. Nella sua riunione annuale del novembre 2014 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 16:2015 che modifica l'appendice 2 dell'allegato II del regime relativa ai codici per i principali tipi di attrezzi. Nel corso della stessa riunione la NEAFC ha adottato la raccomandazione 12:2015 che modifica la raccomandazione 9:2014 relativamente agli articoli 22 e 23 e agli allegati XV e XVI del regime per quanto riguarda i moduli di controllo dello Stato di approdo. (4) A norma degli articoli 12 e 15 della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'atlantico nordorientale, approvata con decisione 1981/608/CEE del Consiglio ( 4 ), le raccomandazioni 12:2014, 13:2014, 14:2014 e 16:2014 sono entrate in vigore il 7 febbraio 2014 e la raccomandazione 16:2015 è entrata in vigore il 6 febbraio (5) Conformemente alle sue disposizioni, la raccomandazione 9:2014, quale modificata dalla raccomandazione 12:2015, entrerà in vigore il 1 o luglio (6) È necessario recepire tali raccomandazioni nel diritto dell'unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012. ( 1 ) GU L 348 del , pag. 17. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'atlantico nordorientale (GU L 136 del , pag. 41). ( 4 ) Decisione 1981/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'atlantico nord-orientale (GU L 227 del , pag. 21). 94

99 (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è così modificato: 1) all'articolo 12, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave trasporta le proprie catture; b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave effettua operazioni di trasbordo (le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascuna nave cedente).», 2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di bandiera compila la parte B del modulo PSC riportato nell'allegato VIII. 2. Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di approdo compila la parte C del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.», 3) all'articolo 16 la prima frase è sostituita dalla seguente: «I formati per lo scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC, sono conformi alle norme generali fissate nell'allegato X;», 4) l'allegato VIII è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento, 5) l'allegato IX è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento, 6) l'allegato X è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «FORMATO PER LO SCAMBIO DI DATI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEI DATI» b) la parte B è sostituita dall'allegato 3 del presente regolamento; c) nella parte D.2, la lettera b) è sostituita dall'allegato 4 del presente regolamento; d) nella parte D.2 è aggiunta una nuova lettera c) il cui testo figura nell'allegato 5 del presente regolamento, 7) l'allegato XI è così modificato: a) la parte C è sostituita dall'allegato 6 del presente regolamento; b) è aggiunta una nuova parte G il cui testo figura nell'allegato 7 del presente regolamento, 8) l'allegato XII è sostituito dall'allegato 8 del presente regolamento. 95

100 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 1, 2, 4, 5 e paragrafo 7, lettera b), si applica a decorrere dal 1 o luglio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 96

101 ALLEGATO 1 L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO VIII MODULI DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO Le notifiche e la compilazione delle parti A, B e C a norma degli articoli 22, 23 e 39 del regime di controllo e di coercizione della NEAFC sono effettuate tramite un'applicazione online predisposta dal segretariato della NEAFC nel sito web della NEAFC. Nel caso in cui il sito web della NEAFC sia offline si ricorrerà a un sistema di trasmissione via fax utilizzando i moduli riportati nel presente allegato. 97

102 98

103 99

104 100

105 ALLEGATO 2 L'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IX 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 ALLEGATO 3 Nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, la parte B è sostituita dalla seguente: «B. Sistemi di comunicazione dei dati La trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra gli Stati membri e il segretariato è effettuata mediante sistemi di comunicazione dei dati debitamente collaudati.» 106

111 ALLEGATO 4 Nell'allegato X, parte D.2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Codici degli errori di ricezione Codici degli errori di ricezione Oggetto/Allegato Respinti (NAK) Azione di follow-up richiesta Accettati e archiviati (ACK) Azione di follow-up richiesta Accettati e archiviati (ACK) con avvertimento Causa dell'errore Comunicazione 101 Messaggio illeggibile 102 Valore o dimensione dati fuori dall'intervallo 104 Dati obbligatori mancanti 105 Questo rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente respinto 106 Fonte di dati non autorizzata 150 Errore di sequenza 151 Data/ora nel futuro 155 Questo rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente accettato Allegato II 250 Tentativo di nuova notifica di una nave 251 Nave non notificata 252 Specie non AUT, LIM o SUS Allegato VIII 301 Catture anteriori alle catture in entrata 302 Trasbordo anteriore alle catture in entrata 303 Catture in uscita anteriori alle catture in entrata 304 Nessuna posizione ricevuta (CAT, TRA, COX) 350 Posizione senza catture in entrata Allegato X 401 Sorveglianza all'uscita anteriore alla sorveglianza all'entrata 450 Osservazione senza sorveglianza all'entrata 451 Ispettori o mezzo di ispezione non notificati» 107

112 ALLEGATO 5 Nell'allegato X, parte D.2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è aggiunta la seguente lettera c): «c) Identificazione di messaggi e rapporti duplicati: Messaggi/rapporti Elementi di dati TM AD SQ RC LA/ LT LO/ LG SP CO DA TI OB CA RA DF KG TT TF PD PT CS PO CR YR Posizione POS y y y y y y Entrata ENT y y y y y y Uscita EXI y y y y y y Manuale MAN y y y y y y Catture in entrata COE y y y y y Catture CAT y y y y y y y Catture in uscita COX y y y y y y y Trasbordo TRA y y y y y y y y y Porto di sbarco POR y y y y y y y y y y Annullare CAN y y y y y y Per ciascun messaggio, se i dati negli elementi di dati contrassegnati con Y sono identici, il messaggio deve essere identificato come duplicato» 108

113 ALLEGATO 6 Nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, la parte C è sostituita dalla seguente: «C. Principali tipi di attrezzi Codice alpha FAO Tipo di attrezzo Reti da circuizione PS PS1 PS2 Rete da circuizione a chiusura Cianciolo azionato da 1 natante Cianciolo azionato da 2 natanti Sciabiche SSC Sciabica scozzese Reti a strascico OTB PTB TBN TBS OTT Reti a strascico a divergenti Reti a strascico a coppia Rete a strascico per scampi Rete a strascico per gamberi Reti da traino gemelle a divergenti Reti da traino pelagiche OTM PTM Rete da traino pelagica a divergenti Rete da traino pelagica a coppia Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti GNS GND GEN Reti da posta fisse Reti da posta derivanti Reti da imbrocco e da posta impiglianti (non specificate) Trappole FPO Nasse 109

114 Codice alpha FAO Tipo di attrezzo Ami e palangari LHP LHM LLS LLD LL LTL LX Lenze a mano Lenza a mano meccanizzata Palangaro fisso Palangaro derivante Palangaro Lenze trainate Ami e palangari Macchine per la raccolta HMP Pompe Nessun attrezzo NIL Nessun attrezzo da comunicare» 110

115 ALLEGATO 7 Nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è aggiunta la seguente parte G: «G. Tipo di trasformazione Codice Tipo FRZ FRE OTH Congelato Fresco Altra trasformazione» ALLEGATO 8 L'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO XII TRATTAMENTO RISERVATO DEI DATI ELETTRONICI Ai fini della trasmissione e della ricezione dei dati elettronici, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza stabilite nelle raccomandazioni adottate dalla Commissione NEAFC.» 15CE

116 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/747 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ), in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b), e l'articolo 78, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base. (2) Gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'applicazione pratica dei nuovi regimi di pagamenti diretti e delle misure di sviluppo rurale. Di conseguenza, si sono verificati ritardi nella gestione della domanda unica, delle domande di aiuto e di pagamento, nonché delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base. (3) Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. (4) In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2015 termini ultimi per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché la data di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è collegata al termine ultimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento. (5) Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica, o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto per l'anno 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all'anno (6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2015 il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del , pag. 69). 112

117 Articolo 2 In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora gli Stati membri si avvalgano della deroga prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, per l'anno 2015 le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità al paragrafo 1 di tale articolo sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno. Articolo 3 In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2015 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica alle domande relative all'anno Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 15CE

118 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/748 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

119 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 88,1 MA 59,0 MK 106,3 TR 94,0 ZZ 86, AL 43,1 TR 110,1 ZZ 76, MA 110,7 TR 133,4 ZZ 122, EG 55,7 IL 70,7 MA 61,8 MO 59,6 ZA 60,1 ZZ 61, MA 83,0 TR 83,5 ZZ 83, AR 99,2 BR 90,5 CL 134,2 MK 28,2 NZ 158,3 US 163,4 ZA 120,3 ZZ 113,4 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

120 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/749 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2015 che abroga la decisione 2007/410/CE relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata [notificata con il numero C(2015) 3023] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase, considerando quanto segue: (1) Malgrado le misure stabilite dalla decisione 2007/410/CE della Commissione ( 2 ), il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata è ora diffuso all'interno dell'unione sulle piante che rientrano nel campo di applicazione di tale decisione (di seguito «le piante specificate»), come risulta dalle ispezioni ufficiali eseguite dagli Stati membri a norma della medesima decisione. (2) Da quando è applicata la decisione 2007/410/CE non sono stati tuttavia osservati sintomi della presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sulle piante specificate e, in base ad un parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare ( 3 ), l'impatto dei pospiviroidi su tali piante dovrebbe essere minimo. La presenza di tale organismo sulle piante specificate non ha inoltre portato alla sua diffusione nell'unione su piante diverse da quelle specificate. (3) Si conclude quindi che le misure stabilite dalla decisione 2007/410/CE non sono idonee a impedire la diffusione all'interno dell'unione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sulle piante specificate e che non esiste alcun rischio fitosanitario che giustifichi tali misure. (4) La decisione 2007/410/CE dovrebbe pertanto essere abrogata. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2007/410/CE è abrogata. ( 1 ) GU L 169 del , pag. 1. ( 2 ) Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata (GU L 155 del , pag. 71). ( 3 ) EFSA Scientific Opinion on the assessment of the risk of solanaceous pospiviroids for the EU territory and the identification and evaluation of risk management options (Parere scientifico dell'efsa sulla valutazione del rischio dei pospiviroidi nelle solanacee nel territorio dell'ue e individuazione e valutazione delle opzioni di gestione del rischio), EFSA Journal 2011;9(8):

121 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 15CE

122 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/750 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2015 relativa all'armonizzazione della banda di frequenza MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'unione [notificata con il documento C(2015) 3061] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Le norme radio dell'unione internazionale delle telecomunicazioni ( 2 ) assegnano la banda di frequenza MHz ai servizi fissi e mobili (fatta eccezione per il servizio di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili), di radiodiffusione e di radiodiffusione via satellite su base co-primaria nella regione 1, che comprende l'unione. Esse limitano l'uso della banda da parte del servizio di radiodiffusione e di radiodiffusione via satellite alla trasmissione audio digitale (DAB). (2) L'Accordo speciale di Maastricht del 2002, modificato nel 2007 ( 3 ), istituisce il quadro di riferimento tecnico e normativo per la diffusione del DAB terrestre (T-DAB) nella banda ,5 MHz nei paesi firmatari, inclusi tutti gli Stati membri. Esso stabilisce inoltre le procedure relative al coordinamento transfrontaliero fra i servizi T-DAB e i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. (3) La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio inteso a identificare entro il 2015 almeno MHz di spettro idonei alla banda larga senza fili nell'unione, compreso lo spettro già in uso, sulla base dell'inventario dello spettro. (4) La banda MHz è stata designata per essere usata nella radiodiffusione negli Stati membri, ma il suo uso è stato alquanto limitato. La relazione della Commissione relativa all'inventario dello spettro radio definito nell'ambito del programma strategico in materia di spettro radio ( 5 ) conclude che tale banda nell'unione è sottoutilizzata e che dovrebbe essere riassegnata ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con l'obiettivo del suddetto programma strategico. I sistemi di radiodiffusione terrestre esistenti dovrebbero essere protetti nel lungo termine, anche qualora le relative autorizzazioni siano rinnovate. (5) Nel suo parere sulle sfide strategiche che l'europa deve affrontare per quanto riguarda le crescenti necessità di spettro per la banda larga senza fili ( 6 ), il gruppo «Politica dello spettro radio» ha raccomandato che la Commissione consideri l'adozione di misure complementari per promuovere ulteriormente l'uso della banda MHz per un downlink aggiuntivo, consentendo nel contempo agli Stati membri di destinare parte di tale banda ad altri usi, come la radiodiffusione. (6) Il 19 marzo 2014, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, la Commissione ha conferito alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato inteso a elaborare condizioni tecniche armonizzate per la banda MHz relativamente ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'unione. (7) Il 28 novembre 2014, facendo seguito a tale mandato, la CEPT ha pubblicato la relazione 54, nella quale propone di armonizzare la banda MHz per l'uso del downlink supplementare nella banda larga senza fili, consentendo nel contempo agli Stati membri di adeguare parti della banda (come ,5 MHz) ( 1 ) GU L 108 del , pag. 1. ( 2 ) Consultabili all'indirizzo ( 3 ) Accordi speciali della conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») relativi all'uso della banda ,5 MHz per la radiodiffusione audio digitale terrestre (T-DAB), Maastricht, 2002, Constanta, 2007 (MA02revCO07). ( 4 ) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del , pag. 7). ( 5 ) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'inventario dello spettro radio [COM(2014) 536 final]. ( 6 ) Documento RSPG rev1. 118

123 alle specificità nazionali per la radiodiffusione terrestre. Il downlink supplementare consiste nell'uso esclusivamente in downlink per mezzo del quale lo spettro della banda è usato per la trasmissione unidirezionale della stazione di base che eroga servizi di comunicazione elettronica, in abbinamento con l'uso dello spettro in un'altra banda di frequenza. (8) L'uso armonizzato solo in downlink della banda MHz per i servizi di comunicazione elettronica senza fili a banda larga nell'unione è importante per affrontare l'asimmetria del traffico dati rafforzando la capacità di downlink di un sistema a banda larga senza fili. Tenuto conto inoltre del principio della neutralità della tecnologia e dei servizi, esso agevola anche la coesistenza con i servizi di radiodiffusione terrestre già esistenti nella stessa banda, che possono non essere conformi alle condizioni tecniche stabilite dalla presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero quindi assegnare la banda su base non esclusiva a tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica e garantire la coesistenza dei servizi secondo le specificità nazionali e in linea con gli accordi internazionali. (9) La fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda MHz dovrebbe essere basata su un accordo di ripartizione armonizzata del canale e condizioni tecniche minime comuni (meno rigorose) per promuovere il mercato unico, ridurre le interferenze dannose e garantire il coordinamento delle frequenze. (10) Le condizioni tecniche e i principi comuni sono necessari per garantire la coesistenza e un'adeguata protezione fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi T-DAB nella banda MHz nonché fra tali servizi nella banda e altri usi nelle bande adiacenti, fra cui i relais radio tattici, i collegamenti fissi coordinati e la telemetria aeronautica. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure nazionali per garantire la coesistenza con gli usi nelle bande adiacenti, come i collegamenti fissi non coordinati. (11) Può essere necessario concludere accordi transfrontalieri fra le amministrazioni per garantire l'attuazione dei parametri stabiliti dalla presente decisione, al fine di evitare interferenze perniciose e migliorare l'efficienza e la convergenza nell'uso dello spettro. La relazione 54 della CEPT stabilisce le condizioni tecniche e i principi del coordinamento transfrontaliero fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi T-DAB e di telemetria aeronautica nella banda MHz, anche ai confini dell'unione. (12) L'uso della banda MHz per altre applicazioni in paesi terzi, oggetto di accordi internazionali, può limitarne l'introduzione e l'uso da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili in taluni Stati membri. Questi ultimi dovrebbero adottare tutte le azioni necessarie al fine di ridurre quanto prima la durata e la portata geografica di tali limitazioni, chiedendo se del caso l'assistenza dell'unione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del programma strategico relativo alla politica in materia di spettro radio. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, essi notificano alla Commissione tali limitazioni, e pubblicano le informazioni a norma dell'articolo 5 della decisione sullo spettro radio. (13) Pertanto le misure di cui alla presente decisione devono essere applicate in tutta l'unione e attuate dagli Stati membri al fine di garantire la diffusione della banda MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con l'obiettivo del programma strategico in materia di spettro radio. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione in merito all'attuazione della decisione e all'uso della banda, al fine di agevolare la valutazione del relativo impatto a livello unionale nonché il riesame tempestivo, se del caso. (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenza MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica all'interno dell'unione. Articolo 2 1. Entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, la banda MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato. 119

124 2. Gli Stati membri si accertano che i sistemi terrestri di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata: a) ai sistemi nelle bande adiacenti e b) ai sistemi di trasmissione terrestre che funzionano nella banda di frequenza ,5 MHz in virtù di un'autorizzazione valida il giorno della notifica della presente decisione o del successivo rinnovo di tale autorizzazione, conformemente ai parametri fissati dall'accordo speciale di Maastricht del 2002, modificato nel Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali. Articolo 3 Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui all'articolo 2 nelle zone geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi rende necessario discostarsi dai parametri stabiliti nell'allegato. Essi si prefiggono di ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tale scostamento. Articolo 4 Entro nove mesi dalla data di notifica gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione della presente decisione. Gli Stati membri monitorano l'uso della banda di frequenza MHz e, su richiesta o di propria iniziativa, riferiscono i dati rilevati alla Commissione, al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 5 Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2015 Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della Commissione 120

125 ALLEGATO PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 A. PARAMETRI GENERALI 1. La modalità di funzionamento nella banda di frequenza MHz è limitata alla trasmissione della stazione di base («solo downlink»). 2. I blocchi nella banda di frequenza MHz sono assegnati per multipli di 5 MHz. Il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dall'estremità inferiore della banda di MHz. 3. La trasmissione della stazione di base deve essere conforme alla Block Edge Mask di cui al presente allegato. B. CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI DI BASE «BLOCK EDGE MASK» I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti «block edge mask» (BEM), sono usati per garantire la coesistenza fra reti limitrofe in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti. È possibile utilizzare parametri tecnici meno vincolanti purché siano concordati tra le amministrazioni o gli operatori interessati e conformi alle condizioni tecniche applicabili alla protezione degli altri servizi o applicazioni, anche nelle bande adiacenti o subordinatamente agli obblighi transfrontalieri. Una BEM è una maschera di emissione definita, in funzione della frequenza, rispetto all'estremità di un blocco di frequenze i cui diritti d'uso sono stati concessi ad un operatore. Essa consiste in limiti di potenza interni ed esterni al blocco. Il limite di potenza interno al blocco si applica a un blocco assegnato a un operatore. In appresso sono fissati i requisiti facoltativi all'interno del blocco. I limiti di potenza esterni al blocco sono applicati allo spettro nella banda di frequenza MHz esterna a un blocco assegnato a un operatore e sono elencati nella tabella 1. Inoltre, si definiscono limiti di potenza di coesistenza per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda MHz al fine di garantire la compatibilità fra tali servizi e altri servizi o applicazioni radio nella banda di frequenza MHz o nelle bande di frequenza adiacenti MHz o MHz. I limiti di potenza di coesistenza relativi a servizi o applicazioni nelle bande adiacenti sono elencati nella tabella 2. Ulteriori misure tecniche e/o procedurali ( 1 ) possono essere applicate a livello nazionale per garantire la coesistenza con servizi e applicazioni nelle bande adiacenti. I limiti di coesistenza relativi ai servizi T-DAB nella banda MHz sono elencati nella tabella 3. Requisiti all'interno del blocco Per le stazioni di base non è obbligatorio un limite EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power, potenza isotropa irradiata equivalente) ( 2 ) all'interno del blocco. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un limite EIRP non superiore a 68 dbm/5 MHz, che può essere aumentato per impieghi specifici, per esempio per l'uso aggregato dello spettro nella banda MHz e dello spettro nelle bande di frequenza inferiori. Requisiti all'esterno del blocco Tabella 1 Limiti EIRP fuori blocco della BEM della stazione di base nella banda di frequenza MHz per antenna Gamma di frequenze delle emissioni fuori blocco EIRP media massima fuori blocco Larghezza di banda Da 10 a 5 MHz dall'estremità inferiore del blocco 11 dbm 5 MHz Da 5 a 0 MHz dall'estremità inferiore del blocco 16,3 dbm 5 MHz da + 0 a + 5 MHz dall'estremità superiore del blocco 16,3 dbm 5 MHz ( 1 ) A titolo di esempio, una o più delle seguenti misure: coordinamento della pianificazione delle frequenze, coordinamento dei siti, limiti di potenza interni alla banda più rigorosi per le stazioni di base, limiti per la potenza isotropa irradiata equivalente per le stazioni di base più rigorosi rispetto a quelli che figurano nella tabella 2. ( 2 ) L'EIRP all'interno del blocco è pari alla potenza totale irradiata in qualsiasi direzione in un'unica ubicazione, indipendentemente dalla configurazione della stazione di base. 121

126 Gamma di frequenze delle emissioni fuori blocco EIRP media massima fuori blocco Larghezza di banda da 5 a + 10 MHz dall'estremità superiore del blocco 11 dbm 5 MHz Frequenze nella banda MHz a oltre 10 MHz di distanza dall'estremità inferiore o superiore del blocco 9 dbm 5 MHz Requisiti di coesistenza per bande adiacenti Tabella 2 Limiti EIRP fuori banda della stazione di base per bande adiacenti Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda EIRP media massima fuori banda Larghezza di banda Inferiore a MHz 20 dbm 1 MHz MHz 14 dbm 3 MHz MHz 14 dbm 3 MHz Superiore a MHz 20 dbm 1 MHz Nota esplicativa per la tabella 2: tali requisiti mirano a garantire la compatibilità con i collegamenti fissi coordinati, i servizi mobili e i servizi di telemetria aeronautica, limitatamente alle stazioni di terra, impiegati nelle bande di frequenza adiacenti al di sotto di MHz o al di sopra di MHz. Requisiti di coesistenza nella banda di frequenza MHz Tabella 3 Limiti EIRP fuori blocco della stazione di base per la coesistenza dei canali adiacenti con il T-DAB nella banda di frequenza MHz Gamma di frequenze delle emissioni fuori blocco EIRP media massima fuori blocco Larghezza di banda 15CE1087 Da 0 a 1,3 MHz dall'estremità del blocco 9,3 dbm 1 MHz Da 1,3 a 1,5 MHz dall'estremità del blocco 2,8 dbm 1 MHz Da 1,3 a 1,8 MHz dall'estremità del blocco 6,7 dbm 1 MHz Da 1,8 a 2 MHz dall'estremità del blocco 12,4 dbm 1 MHz Da 2 a 2,3 MHz dall'estremità del blocco 13,7 dbm 1 MHz Da 2,3 a 5 MHz dall'estremità del blocco 14,9 dbm 1 MHz Frequenze residue usate per il T-DAB 14,9 dbm 1 MHz Nota esplicativa per la tabella 3: tali requisiti si applicano solo se il T-DAB è in funzione a livello nazionale e mirano a garantire la compatibilità con i servizi T-DAB nei canali adiacenti nella banda di frequenza MHz, ipotizzando una banda di guardia di almeno 1,5 MHz fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi T-DAB. LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 052 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 122

127 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

128 * * 8,00

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