REGIONE LOMBARDIA L.R.
|
|
|
- Viola Rocco
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 REGIONE LOMBARDIA L.R. 31 gennaio 1992, n. 3: Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale. (Pubblicata nel Suppl. Ord. del B.U.R. n. 6 del 4 febbraio 1992) Art. 1 - Finalità della legge 1. La regione, con la presente legge, disciplina l'attività dell'agriturismo, in attuazione della legge 5 dicembre 1985, n. 730 "Disciplina dell'agriturismo" e nel rispetto del programma regionale di sviluppo e del piano agricolo regionale, allo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l'aspetto sociale, territoriale ed economico le comunità rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali, per un più armonico sviluppo dell'intera comunità lombarda. Art. 2 - Definizione dell'attività agrituristica e iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici [1] 1. L'attività agrituristica, intesa quale attività integrata tra agricoltura e turismo, è considerata agricola quando è esercitata dai soggetti di cui all'art del codice civile con un numero massimo di 15 camere e/o per un numero massimo di 30 ospiti al giorno. 2. Presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA) di ogni provincia è istituito l'elenco degli operatori agrituristici. 3. Previa iscrizione nell'elenco sono operatori agrituristici le persone fisiche o giuridiche che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art del codice civile ed i loro familiari ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. 4. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al precedente secondo comma, a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche nella provincia stessa. 5. L'iscrizione all'elenco è concessa previo accertamento del possesso dei requisiti degli aspiranti nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n Alle commissioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18 concernente "Istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli" competono le funzioni amministrative concernenti la tenuta, l'aggiornamento dell'elenco e l'esame dei ricorsi, secondo le procedure ivi previste. (1) Vedi l'art. 4, comma1, L.R. 22 luglio 2002, n. 15. Art. 3 - Autorizzazione comunale 1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica gli operatori agrituristici, iscritti nell'elenco di cui al secondo comma del precedente art. 2, devono presentare domanda di autorizzazione al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile destinato all'attività agrituristica. 2. La domanda deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli edifici e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che si intendono praticare. 3. Alla domanda devono essere allegati: a) documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttivi diretti"; 1
2 b) copia del libretto sanitario rilasciato alle persone che esercitano l'attività; c) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività; d) certificato di iscrizione all'elenco di cui al secondo comma del precedente art. 2; e) certificato del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione (SPAFA) attestante il rapporto di complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola attraverso l'indicazione del numero massimo di ospiti/giorno per i quali è concedibile l'autorizzazione stessa in relazione alla consistenza dell'azienda agricola. 4. Il sindaco provvede sulle domande di autorizzazione nei modi e nei termini di cui all'art. 8 della legge 5 dicembre 1985, n Entro il 31 luglio di ciascun anno i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui ai precedenti commi devono comunicare al comune le tariffe che intendono praticare nell'anno successivo. Art. 4 - Incentivi - Piani aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico 1. La regione, anche in attesa del programma regionale di cui al successivo art. 5, concede incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell'ambito dei quali possono essere previsti interventi sugli immobili, l'acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche. 2. Gli incentivi di cui al comma precedente, che interessano attività agrituristiche su terreni demaniali, svolte da operatori convenzionati con l'azienda regionale delle foreste, per una durata non inferiore a dieci anni, sono erogati a quest'ultima. 3. Ai fini della concessione e dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le norme procedurali per la programmazione e l'attuazione degli interventi finanziari ed economici della regione a favore delle imprese agricole e zootecniche singole o associate di cui alla legislazione vigente. Art. 5 - Programma regionale agrituristico 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, approva il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali. 2. Tale programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, determina le zone a prevalente interesse agrituristico, con particolare riguardo al patrimonio demaniale regionale gestito dall'azienda regionale delle foreste, individua i comuni di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e coordina inoltre le iniziative di cui al precedente art. 4 ed ai successivi articoli 6 e 8 della presente legge. 3. Il programma è redatto sentite le proposte delle amministrazioni provinciali che acquisiscono il parere delle comunità montane, degli enti gestori dei parchi, delle associazioni professionali agricole e agrituristiche operanti nella regione e delle aziende di promozione turistica. 4. Le proposte devono contenere: a) la perimetrazione delle zone; b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto; c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica; 2
3 d) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande; e) l'individuazione di centri interaziendali di promozione e servizi. 5. Il programma è trasmesso al ministero dell'agricoltura e delle foreste e al ministero del turismo e dello spettacolo. Art. 6 - Interventi degli enti locali e piani integrati per interventi straordinari 1. Le amministrazioni provinciali, le comunità montane, i comuni compresi in ciascuna delle zone a prevalente interesse agrituristico, sentite le associazioni professionali agricole e agrituristiche, possono associarsi, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove necessario per le caratteristiche delle zone, contenente l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali, nonchè la specificazione delle iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni locali e del patrimonio culturale indispensabili alla realizzazione dell'attività agrituristica. 2. Le amministrazioni provinciali competenti coordinano le iniziative associative di cui al precedente comma. 3. Il piano integrato degli interventi straordinari di cui al precedente primo comma è approvato dal consiglio regionale che ne determina il relativo finanziamento con specifica legge di spesa. Art. 7 - Studio, ricerca, assistenza tecnica e formazione professionale 1. La giunta regionale, in conformità con il programma di cui al precedente art. 5, promuove attività di studio e ricerca sull'agriturismo, nonchè attività di assistenza tecnica e formazione professionale degli addetti in collaborazione con le associazioni professionali agricole e agrituristiche nonchè con gli enti locali e l'ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia (ERSAL). 2. La giunta regionale sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative agrituristiche aziendali e interaziendali a carattere sperimentale. Art. 8 - Promozione 1. La giunta regionale, in conformità col programma di cui al precedente art. 5, incentiva e coordina, attraverso idonee forme di pubblicità, di diffusione nonchè di promozione - da effettuare anche ai sensi della legge regionale n. 28/73 - la formazione della domanda, in particolare da parte di giovani ed anziani, e dell'offerta agrituristica, in collaborazione con le associazioni professionali agricole e agrituristiche nonchè con gli enti locali e l'ersal. Art. 9 - Marchio di riconoscimento e di qualificazione delle aziende agrituristiche 1. La giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il sistema delle aziende agrituristiche lombarde, istituisce un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato, nell'esercizio della loro attività e nei rapporti con terzi, dagli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui al precedente art L'utilizzo del marchio è riservato esclusivamente agli operatori agrituristici. 3. Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica l'agriturismo, deve essere apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica, il numero di autorizzazione, il periodo di attività e l'eventuale divieto a terzi dell'esercizio venatorio in periodi determinati. Art Strutture e infrastrutture edilizie 3
4 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche, a norma della presente legge, gli immobili ubicati in aggregati abitativi rurali nonchè quelli esistenti sul fondo. 2. La sistemazione degli immobili da destinare ad uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento, ed eccezionalmente attraverso possibili ampliamenti commisurati alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui alla lett. e), terzo comma del precedente art L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali. 4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola, è ammesso l'approntamento di spazi per sosta di mezzi da campeggio e realizzazione di impianti tecnologici e servizi igienici accessori da destinare a sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui alla lett. e), terzo comma del precedente art Per il rilascio della concessione edilizia ai fini della sistemazione degli immobili di cui al presente articolo, si applicano il primo comma e la lett. a) del secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 concernente "Norme in materia di edificazione nelle zone agricole". Art Regolamento di attuazione 1. L'attività agrituristica deve essere organizzata in modo tale da garantire la sicurezza personale degli ospiti. 2. IL regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, determina in particolare: a) le norme igieniche, che devono comunque rispettare il regolamento comunale di igiene e quello edilizio relativo alle civili abitazioni; b) i requisiti delle aree attrezzate per la ricezione di turisti forniti di mezzi di trasporto autonomi; c) i criteri relativi alla somministrazione e vendita dei prodotti alimentari e tipici anche in relazione alla capacità produttiva aziendale. 3. Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agrovenatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla giunta regionale perchè venga vietato a terzi l'esercizio della caccia in periodi determinati. Art Norma transitoria 1. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n Art Abrogazione 1. E' abrogata la legge regionale 19 gennaio 1979, n. 16 concernente "Incentivazione dell'attività agrituristica nella regione Lombardia". Art Norma finanziaria 1. Per l'esercizio finanziario 1991 sono autorizzate: a) la concessione di contributi in capitale di L per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico di cui al precedente art. 4; b) la spesa di L per attività di studio e di ricerca sull'agriturismo, si assistenza tecnica e formazione professionale degli addetti di cui al precedente art. 7, 1 comma; 4
5 c) la spesa di L per la promozione della domanda e dell'offerta agrituristica di cui al precedente art Alla autorizzazione delle altre spese previste dagli articoli precedenti, si provvederà con successivo provvedimento di legge. 3. Agli oneri derivanti dal precedente I comma, pari a L , si provvede per L mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento del piano agricolo regionale derivante da assegnazioni statali vincolate" iscritto al capitolo dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1991 e per L mediante impiego delle quote spettanti alla regione delle assegnazioni previste dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 "Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura)" relative alle attuazioni del piano agricolo nazionale. 4. Al bilancio per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione delle entrate La dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo Quota regionale dei fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione del piano agricolo nazionale 1986/1992, è incrementata di L Stato di previsione delle spese da parte II All'obiettivo "Sostegno delle aziende" sono istituiti i seguenti capitoli: a) "Contributi in capitale per l'attuazione dei piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L ; b) "Spese per studi, ricerche, assistenza tecnica e formazione professionale sull'agriturismo" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L ; c) "Spese per la promozione della domanda e dell'offerta agrituristica" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. 5
Preambolo. a) SVILUPPARE L'USO DELLA BICICLETTA QUALE MEZZO DI TRASPORTO ALTERNATIVO AI MEZZI MOTORIZZATI; b) AGEVOLARE IL TRAFFICO CICLISTICO.
REGIONE: PIEMONTE LEGGE REGIONALE 17 APRILE 1990, n. 33 (G.U. n. 040 SERIE SPECIALE N. 3 del 13/10/1990 - BU n. 017 del 24/04/1990) INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA BICICLETTA COME MEZZO DI TRASPORTO,
Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.
LEGGE 5 dicembre 1985, n. 730 (pubblicata sulla G.U. 16 dicembre 1985, n. 295) Disciplina dell'agriturismo.
LEGGE 5 dicembre 1985, n. 730 (pubblicata sulla G.U. 16 dicembre 1985, n. 295) Disciplina dell'agriturismo. Testo coordinato e aggiornato alla legge 27 luglio 1999, n. 268 Attività agrituristiche Si intendono
N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.
REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con
CITTA' di TERMINI IMERESE
CITTA' di TERMINI IMERESE Secondo Settore: Territorio, Ambiente e Attività Produttive S.U.A.P. CARTA DELLA QUALITA DEI SERVIZI Sportello unificato per la ricettivita turistica: ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
Le strutture agrituristiche. la domanda reale ALBERGHI 75% AGRITURISMI 10% ALTRE STRUTTURE RICETTIVE 15%
Le strutture agrituristiche la domanda reale ALBERGHI 75% AGRITURISMI 10% ALTRE STRUTTURE RICETTIVE 15% Finalità dell agriturismo Legge 5.12.1985 n.730 Disciplina dell agriturismo Sostegno all agricoltura
Regione Piemonte. Legge regionale del 23 marzo 1995, n. 38. Bollettino Ufficiale Regionale del 24 marzo 1995, n. 12. Disciplina dell'agriturismo.
Regione Piemonte Legge regionale del 23 marzo 1995, n. 38 Bollettino Ufficiale Regionale del 24 marzo 1995, n. 12 Disciplina dell'agriturismo. Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL COMMISSARIO
LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 24-05-1985 REGIONE LAZIO Norme in favore dei rom.
LEGGE REGIONALE N. 82 DEL 24-05-1985 REGIONE LAZIO Norme in favore dei rom. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 16 del 10 giugno 1985 Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della
Art. 1 Finalità. Art. 2 Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale.
Regione Puglia L.R. 29 luglio 2008, n. 20 (1). Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale. (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 1 agosto 2008, n. 124. Art. 1 Finalità. 1. La Regione Puglia promuove la costituzione
Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98
Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente
LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo
LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LOMBARDIA n 38 del 21 settembre
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.
LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio 2004 SUPPLEMENTO
Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale.
Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale. Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali
Le medesime attività non possono svolgersi in forma ambulante.
L. 14 febbraio 1963, n. 161 (1). Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 marzo 1963, n. 66. (2) Per la professione di estetista, vedi ora
LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997
LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 Anno legislazione:1997 Oggetto legislazione: promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a
D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art.
D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Preambolo IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto
Titolo I. Generalita' Art. 1. (Finalita')
Legge regionale 23 marzo 1995, n. 38. (Testo coordinato) Disciplina dell'agriturismo. (B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12) Modificata da l.r. 38/2009 Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Titolo I. Generalita'
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIR
SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ai sensi dell art. 4 comma 3 del
VÉÇá zä É exz ÉÇtÄx wxäät câzä t
LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2014, N. 26 Disposizioni per favorire l accesso dei giovani all agricoltura e contrastare l abbandono e il consumo dei suoli agricoli 2 LEGGE REGIONALE Disposizioni per favorire
LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 08 AGOSTO 2014
LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 08 AGOSTO 2014 RICONOSCIMENTO E COSTITUZIONE DEI DISTRETTI RURALI, DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ E DEI DISTRETTI DI FILIERA IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE
L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1).
L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1). Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione
Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
LEGGE 24 DICEMBRE 1957, n. 1295 (GU n. 009 del 13/01/1958) COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CON SEDE IN ROMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.9 DEL 13 GENNAIO 1958) URN: urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1295
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO
LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N.
Legge Regionale 9 settembre 1991, n. 47 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Legge Regionale 9 settembre 1991, n. 47 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche. La Regione Toscana con la modifica alla L.R. n. 47/91 permette di superare le disomogeneità territoriali
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri
LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19
LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2010 N.1. INDICE 1. Premessa 2. Riferimenti normativi
Disposizioni per favorire l accesso dei giovani all agricoltura e contenere il consumo di suoli agricoli
Atti consiliari CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA *********************************************************************************************** IX LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA AGRITURISTICA
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA AGRITURISTICA Legge regionale 21 novembre 2007 n.37 art. 19 L. 241/1990 modificato dalla L. 122/2010 AL SINDACO DEL COMUNE e p.c. Alla Regione Liguria Servizio
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.
Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17
OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO
Comune di Modena Politiche Economiche, Società Partecipate e Sportello Unico L Assessore 22 settembre 2005 Prot. Gen. 2005/125195 IE 11299 OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato
LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO
Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Legge 09-01-1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Legge 09-01-1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità 1. La regione del Veneto promuove
Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca
Alberghi e altre attività ricettive Residenze d'epoca Descrizione 1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza. 2. I complessi di cui al devono mantenere l'originaria
LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente
Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
REGIONE: MARCHE LEGGE REGIONALE
REGIONE: MARCHE LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1996, n.16 (G.U. n. 036 SERIE SPECIALE N. 3 del 14/09/1996 - BU n. 032 del 09/05/1996) INTERVENTI PER INCENTIVARE L'USO DELLA BICICLETTA E PER LA CREAZIONE DI
LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.
LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO Norme in materia di opere e lavori pubblici. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 21 del 30 luglio 1980 Il Consiglio regionale ha approvato.
L.R. 26 Giugno 1980, n. 88
L.R. 26 Giugno 1980, n. 88 Norme in materia di opere e lavori pubblici (1). TITOLO I OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI Capo I PROGRAMMAZIONE Art. 1 (Ambito di applicazione della legge) I programmi
LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
Regolamento di contabilità
Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento dà applicazione
Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici
Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Decreto 28 febbraio 2002, n. 70 Servizi di telefonia per anziani Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Preambolo IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005
Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere
Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia
Legge Regionale 26 maggio 2008, N. n. 16 Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia (BURL n. 22, 1 suppl. ord. del
IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni di programmazione
IL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI (legge regionale 2/2003) Funzioni amministrative e i compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete ed erogano
LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.
Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO
LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.
Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni. Art. 1.
L. 1 luglio 1977, n. 403. Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni. (G.U.R.I. 16-07-1977, n. 194). Art. 1. Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo
L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1).
L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista. (1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 novembre 2007, n. 104. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della
COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa
COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NELLE FRAZIONI DEL COMUNE ED ALLE ATTIVITA ECONOMICHE IVI SVOLTE Art.
REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE
REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I
REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento, emanato
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 N. 53 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (BOLLETTINO UFFICIALE
( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del 19 gennaio 2010 )
Legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007 ( B. U. REGIONE BASILICATA n. 2 del
Albo Comunale delle Associazioni Regolamento
COMUNE DI NICOTERA Prroviinciia dii Viibo Valenttiia REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Nicotera 01 Marzo 2013 1 Albo Comunale delle Associazioni Regolamento Premesso che: L articolo 3, dello
LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2011, N. 8
BILANCIO E CONTABILITÀ LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 2011, N. 8 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige (legge finanziaria)
Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62
Pagina 1 di 5 Leggi Regionali d'italia Abruzzo L.R. 18-12-2012 n. 62 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 «Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011,
Date di vigenza che interessano il documento:
Documento vigente Date di vigenza che interessano il documento: 01/03/2007 entrata in vigore Regione Umbria LEGGE REGIONALE 6 Febbraio 2007, n. 3 Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria. Pubblicazione:
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI. Disciplina degli itinerari turistici denominati «percorsi delle castagne»
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4645 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NASTRI Disciplina degli itinerari turistici denominati «percorsi delle castagne» Presentata
Toscana: Insediamento giovani agricoltori Misura 112 PSR 2007-2013 - Pacchetto Giovani
Toscana: Insediamento giovani agricoltori Misura 112 PSR 2007-2013 - Pacchetto Giovani Descrizione In breve La misura è finalizzata a favorire l occupazione e il ricambio generazionale nel settore agricolo.
IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. 2007/120811 Disposizioni in materia di individuazione dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati di cui all articolo 1, comma 307 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001 REGIONE LAZIO Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA
