L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1).
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- Carmelo Sasso
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1 L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1). Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare (2). Art. 1 Per le finalità previste dall'art. 35 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 700 milioni. Art. 2 Il limite massimo di intervento, indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, si applica alle cooperative edilizie, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni inserite nei progetti biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, ai programmi di cui all'art. 38 della stessa legge n. 457 del 1978, ai programmi ammessi ai contributi ai sensi della legge 27 maggio 1975, n. 166 e dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché alle cooperative edilizie che usufruiscono dei contributi e dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, nella misura prevista dagli eventuali aggiornamenti apportati a norma dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, sino all'ultimazione dei lavori (3). Per la determinazione del limite massimo di intervento di cui al comma precedente il costo convenzionale previsto nel quadro tecnico-economico può essere aggiornato ai valori dei costi vigenti al momento della presentazione delle apposite istanze per l'ottenimento del nuovo limite di intervento, sino all'ultimazione dei lavori (4). Non possono essere ammessi a contributo o finanziamenti integrativi istanze presentate dopo la data di ultimazione dei lavori (5). Il limite massimo di intervento indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, con le eventuali variazioni apportate a norma dell'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 si applica alle cooperative edilizie, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni inserite nei progetti biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 nonché ai programmi di cui all'art. 38 della stessa legge 457 (6). Per tali interventi è assunta a carico della Regione la spesa per la concessione dei contributi, previsti dal titolo III della predetta legge n. 86 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni, dipendenti dal nuovo limite massimo dei mutui agevolati. (7).
2 Alla concessione del finanziamento provvede l'assessore regionale per i lavori pubblici su richiesta delle cooperative, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, comprovante che per i programmi costruttivi, per i quali si chiede l'ammissione ai benefici previsti dal presente articolo, non è stato ancora rilasciato, alla data del 31 dicembre 1981, il certificato di fine lavori. Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire 6 mila milioni. Art. 3 Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1982, il limite venticinquennale di impegno di lire milioni, da iscriversi quanto a lire milioni al cap e quanto a lire milioni al cap del bilancio della Regione. Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo con gli istituti di credito. Art. 4 Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, il fondo di rotazione istituito presso l'istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è incrementato di lire milioni, da iscriversi al cap del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario Alla concessione dei finanziamenti integrativi provvede l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su richiesta delle cooperative che non hanno ultimato i programmi costruttivi e che, comunque, non hanno stipulato il contratto definitivo di mutuo. La disposizione di cui al precedente comma non si applica per quelle cooperative che, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79, e 5 dicembre 1977, n. 95, abbiano contratto mutui definitivi sin dall'inizio della realizzazione del programma costruttivo. Art. 5 Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire milioni che si iscrive al cap del bilancio della Regione da destinare prioritariamente per il completamento dei programmi già finanziati. Art. 6
3 (8). Art. 7 Il penultimo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è abrogato. Art. 8 (9). Art. 9 (giurisprudenza) [Le norme di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, si applicano in Sicilia anche nel caso in cui le aree dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare siano esaurite per precedenti localizzazioni o assegnazioni] (10). I termini, relativi alla localizzazione degli alloggi per le cooperative edilizie e loro consorzi che non risultino proprietari dell'area di impianto, di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e i termini di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono prorogati sino al 31 dicembre Art. 10 L'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è abrogato. Art. 11 (11). Art. 12 (12). Art. 13 Per i programmi di edilizia convenzionata da realizzarsi in Sicilia in attuazione del secondo programma quadriennale di intervento di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, continua ad applicarsi il regime transitorio previsto dal terzo comma dell'art. 41 della predetta legge relativamente alla localizzazione dei fondi, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della
4 realizzazione dei programmi medesimi. Art. 14 Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi di annualità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1982, il limite di impegno venticinquennale di lire milioni che si iscrive al cap del bilancio della Regione. Art. 15 L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere un sussidio una tantum di lire 300 milioni in favore della cooperativa di produzione e lavoro Muratori, con sede in Villafrati, per la promozione e il potenziamento delle attività produttive e per il risanamento economico. Il sussidio sarà erogato in unica soluzione sulla base di un piano di attività presentato dalla cooperativa per la realizzazione dei fini di cui al precedente comma. Art. 16 (13). Art. 17 (14). Art. 18 (15). (16). Art. 19 Il contratto di cessione in proprietà degli alloggi popolari, ai sensi della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, modificata ed integrata con la legge regionale 12 marzo 1975, n. 21, viene stipulato anche nelle more delle procedure amministrative dirette al rilascio della certificazione di abitabilità. Il contratto viene stipulato con riferimento allo stato materiale esistente al momento dell'assegnazione, prescindendo, pertanto, dalle eventuali modifiche e addizioni apportate dagli inquilini degli alloggi, per le quali restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità di coloro che le hanno disposte.
5 Art. 20 (17) Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche alla stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi costruiti dal disciolto Ente siciliano per le case ai lavoratori ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive integrazioni in qualsiasi modo assegnati anche a propri dipendenti (18). Art. 21 Gli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione siciliana utilizzano il personale, in servizio ai sensi delle disposizioni legislative concernenti l'occupazione giovanile, per lo svolgimento dei compiti riguardanti l'attuazione della cessione in proprietà degli alloggi allo scopo di accelerare al massimo il corso: essi sono anche autorizzati ad affidare a liberi professionisti il compimento di attività occorrenti per la definizione delle pratiche relative. Gli Istituti predetti sono tenuti ad inviare, ogni tre mesi, all'assessorato regionale dei lavori pubblici e alla competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della cessione in proprietà degli alloggi. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 200 milioni in favore degli Istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione. Art. 22 All'onere di lire milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma (Fondi speciali - parte), progetto prioritario casa, mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità. Art. 23 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. (1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 26 giugno 1982, n. 28. (2) Si veda il Dec.Ass. 6 dicembre 1982 e il Dec.Ass. 13 novembre (3) L'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 ha sostituito l'originario primo comma con gli attuali primi tre commi. Per l'elevazione del limite massimo di costo, si veda l'art. 22 della legge regionale
6 24 luglio 1997, n. 25. Si veda Circ.Ass. 25 gennaio 1986, n. 1/02460/XIV, nonché il Dec.Ass. 14 aprile 1998, art. 2. (4) L'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 ha sostituito l'originario primo comma con gli attuali primi tre commi. Per l'elevazione del limite massimo di costo, si veda l'art. 22 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25. Si veda Circ.Ass. 25 gennaio 1986, n. 1/02460/XIV, nonché il Dec.Ass. 14 aprile 1998, art. 2. (5) L'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37 ha sostituito l'originario primo comma con gli attuali primi tre commi. Per l'elevazione del limite massimo di costo, si veda l'art. 22 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25. Si veda Circ.Ass. 25 gennaio 1986, n. 1/02460/XIV, nonché il Dec.Ass. 14 aprile 1998, art. 2. (6) Si vedano anche gli artt. 131 e 135 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. (7) Comma abrogato dall'art. 28 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36. (8) Sostituisce l'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86. (9) Sostituisce l'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35. (10) Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22. (11) Aggiunge alcune parole alla fine del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. (12) Sostituisce l'art. 53 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86. (13) Aggiunge, dopo il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, le seguenti parole: «I vincoli di cui sopra non si applicano nel caso in cui siano trascorsi almeno venti anni dalla data di assegnazione dell'alloggio». (14) Sostituisce il primo comma dell'art. 50 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86. (15) Sostituisce alcune parole al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79. (16) Sopprime alcune parole nel primo e secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, modificato dall'art. 40 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86. (17) L'art. 31 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, ha disposto che: «L'art. 20 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, come modificato dall'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, si applica anche gli alloggi in qualsiasi modo ceduti con patto di futura vendita dal disciolto Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL) ai propri dipendenti, anche in difetto di valido provvedimento di assegnazione». (18) Le parole "in qualsiasi modo assegnati anche ai propri dipendenti" sono state aggiunte dall'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37.
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