LEGGE REGIONALE N. 25 DEL REGIONE SICILIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 24-07-1997 REGIONE SICILIA"

Transcript

1 Legge Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 25 DEL REGIONE SICILIA Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l' utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 38 del 26 luglio 1997 Indice: Articoli della Legge: Riferimenti Normativi PASSIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: Legge Regionale SICILIA Numero 21 del 1998 Regione Siciliana L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Riferimenti Normativi PASSIVI Legge Regionale SICILIA Numero 21 del 1998 Articolo 6 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: Legge Regionale SICILIA Numero 10 del 1999 Articolo 34 Legge Regionale SICILIA Numero 19 del 2000 Articolo 4 Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 2001 Articolo 56 Programmi costruttivi e promesse di finanziamento 1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano prive di aree di proprietà, ovvero non hanno avuto assegnato le aree dai comuni, possono ugualmente usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l' acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione. 2. Per il recupero degli immobili che insistono nei.../&testo=cooperative%20edilizie&simplesearch=1&simplesmode=0&leggi=4813/09/2002

2 Legge Pagina 2 di 9 centri storici, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali per la tutela degli edifici in essi ricadenti. 3. Le cooperative edilizie incluse utilmente nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, relativi agli anni 1989 e precedenti, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. 4. Le cooperative edilizie incluse utilmente nel piano degli stanziamenti approvato con decreto assessoriale 17 giugno 1994 che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno rispettato i termini di cui all' articolo 11, lettera a), del bando di concorso di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate decadute dai benefici, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. 5. Sono fatti salvi i diritti delle successive cooperative inserite nella graduatoria di cui al decreto assessoriale 17 giugno Per le finalità dei commi 4 e 5 è autorizzato per l' anno finanziario 1997 il limite di impegno venticinquennale di lire milioni. Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Note all'art. 1, commi 1 e 2: - La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, reca: "Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative della Regione". - La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, reca: "Interventi in favore delle cooperative edilizie". Nota all'art. 1, comma 4: - L'articolo 11, lettera a), del decreto assessoriale 20 giugno 1991 subordina la concessione del contributo in conto interessi, di cui agli articoli 1 ed 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79: "a) alla presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa, che sarà indicata nella comunicazione dell'inclusione e entro e non oltre due anni dalla stessa data della comunicazione dell'inclusione; tale termine potrà essere prorogato una sola volta di sei mesi, su richiesta motivata della cooperativa da presentarsi prima della scadenza del biennio. Trascorso infruttuosamente il termine utile, il sodalizio sarà considerato decaduto. Il suddetto termine di due anni deve intendersi ridotto a trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, qualora le opere siano state avviate entro il biennio previsto".

3 Legge Pagina 3 di 9 Legge Regionale SICILIA Numero 79 del 1975 Legge Regionale SICILIA Numero 95 del 1977 ARTICOLO 3 Individuazione delle aree destinate agli interventi costruttivi 1. Le cooperative edilizie, per la realizzazione degli alloggi di cui alla presente legge, possono realizzare i relativi interventi costruttivi in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa anche in presenza di piani per l' edilizia economica e popolare (PEEP), nonchè, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in aree destinate a piani di edilizia economica e popolare o in aree di proprietà site in zone destinate ad edlizia abitativa dal piano regolatore generale adottato e trasmesso per l' approvazione di legge. 2. In ogni caso gli interventi medesimi sono attuati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche previste, rispettivamente, nel piano approvato o adottato e trasmesso per l' approvazione di legge, per la zona interessata. 3. Il comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall' articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, deve intendersi nel senso che, decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell' istanza, in caso di silenzio, il programma si intende approvato, non operando la proroga di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. Note all'art. 3, comma 3: - Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 22, così dispone: "2. Il programma è sottoposto ad approvazione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Decorsi 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato". - L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 prevede una proroga di 90 giorni dei termini assegnati all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica.

4 Legge Pagina 4 di 9 Legge Regionale SICILIA Numero 86 del 1981 Articolo 2 Legge Regionale SICILIA Numero 9 del 1993 Articolo 6 ARTICOLO 7 Riferimenti Normativi PASSIVI Legge Regionale SICILIA Numero 21 del 1998 Articolo 6 Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 2001 Articolo 56 Modalità per l' accesso ai benefici 1. Le cooperative edilizie di cui all' articolo 1 della presente legge incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono accedere ai benefici contemplati nei precedenti articoli presentando all' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, relazione tecnico - finanziaria di massima del progetto che si intende attuare e documentazione comprovante l' assegnazione o la proprietà dell' area, ovvero promessa di vendita stipulata da notaio, registrata presso l' Ufficio del Registro. 2. Gli Istituti di credito e l' IRCAC, in presenza delle promesse di vendita di cui al comma 1, curano la stipula dell' atto di vendita tra le parti interessate e contestualmente il contratto di mutuo con la cooperativa edilizia beneficiaria. 3. Le cooperative di abitazione, che entro la data di scadenza prevista al comma 1 non presentino l' istanza e la documentazione ivi prescritta si intendono decadute dalle promesse di finanziamento e le relative somme sono utilizzate per incrementare la copertura finanziaria del bando previsto dal successivo articolo 8. Legge Regionale SICILIA Numero 79 del 1975 Legge Regionale SICILIA Numero 95 del 1977

5 Legge Pagina 5 di 9 ARTICOLO 8 Limite di impegno venticinquennale 1. E' autorizzato, per l' anno finanziario 1997, il limite di impegno venticinquennale di lire milioni per la concessione, attraverso apposito bando di concorso da emanarsi dall' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca, dei contributi in annualità previsti dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 a favore di società cooperative edilizie. Nota all'art. 8: L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone: "L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie e ai loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, contributi in annualità costanti sino a 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree di cui al successivo art. 2 e per la costruzione degli alloggi, con il limite massimo di intervento per ogni organismo abitativo di lire 40 milioni. Tale limite è elevato di lire 3 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della legge regionale n. 95 del 1977" Legge Regionale SICILIA Numero 79 del 1975 Articolo 1 ARTICOLO 9 Modalità per l' assegnazione delle aree 1. L' assegnazione delle aree da parte dei comuni alle cooperative edilizie per la realizzazione di programmi costruttivi di competenza dell' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca avviene con deliberazione del consiglio comunale, o della giunta comunale quando trattasi di assegnazione in forza di strumento urbanistico attuativo, entro sessanta giorni dalla richiesta. 2. Ove il termine fissato per l' assegnazione delle aree di cui al comma 1 non venga rispettato dai comuni, l' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca, su istanza degli interessati, provvede in via sostitutiva, a mezzo di un commissario, all' assegnazione delle aree medesime. Il commissario adotta i provvedimenti

6 Legge Pagina 6 di 9 relativi entro trenta giorni dalla sua nomina. 3. Alle spese derivanti dall' applicazione del comma 2 provvede il comune interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili. 4. Ai fini della espropriazione delle aree assegnate valgono le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell' articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n Al primo comma dell' articolo 8 della legge 6 maggio 1981, n. 86 è abrogato l' inciso << o l' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianeto e la pesca secondo la rispettiva competenza >>. 6. Al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 sono abrogate le parole << e dell' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca >> nonchè la lettera d) del medesimo comma. 7. Scaduto il termine fissato dal comma 1, le cooperative di abitazione e le imprese possono presentare i programmi costruttivi di cui al comma 5 dell' articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall' articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 ed il comune dovrà provvedere alle relative approvazioni secondo quanto previsto dall' articolo 3 della presente legge. Nota all'art. 9, commi 4, 5 e 6: L'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, per effetto delle abrogazioni disposte, è il seguente: "Ove i termini fissati per l'assegnazione delle aree, sia nell'ambito dei piani di zona che nei programmi costruttivi, non vengano rispettati dai comuni, l'assessore regionale per i lavori pubblici provvede, su istanza degli interessati, all'assegnazione delle aree stesse entro trenta giorni dalla richiesta. Le aree vengono scelte su indicazione di una apposita commissione. La commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici ed è così composta: a) un dirigente tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici; b) un dirigente tecnico dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; c) un dirigente tecnico dell'assessorato regionale della sanità. L'espropriazione delle aree assegnate può essere affidata, con deliberazione del consiglio comunale, agli enti beneficiari su loro richiesta, sia per quelle ricadenti nel piano di zona sia per quelle contenute nel programma costruttivo. Le determinazioni del comune in ordine alle richieste di cui al precedente comma devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale entro 60 giorni, decorsi i quali, in assenza di determinazioni comunali, la richiesta si intende accolta. Nota all'art. 9, comma 7: Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, così dispone: "Gli enti ed i soggetti interessati all'edilizia di cui al comma 1 possono presentare al comune programmi costruttivi muniti di studi geologici ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni".

7 Legge Pagina 7 di 9 MODIFICA TESTUALE: Legge Regionale SICILIA Numero 86 del 1981 Articolo 8 Legge Regionale SICILIA Numero 86 del 1981 Articolo 2 ARTICOLO 26 Norma finanziaria 1. All' onere di lire milioni, derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario medesimo. 2. Per gli esercizi successivi la spesa derivante dall' applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice Ai sensi del secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, lire milioni della spesa prevista nell' esercizio finanziario 1997 dall' articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e sucessive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) sono poste a carico del fondo di cui all' articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, quale parziale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alle leggi 1 agosto 1981, n. 423, 22 dicembre 1984, n. 887, 26 aprile 1983, n. 130, articolo 20, 26 febbraio 1982, n. 53 (parte). 4. In relazione a quanto disposto nel presente articolo, nel bilancio della Regione siciliana per l' esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni: BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 SPESA ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE Cap Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque, ecc milioni di lire B Cap (Nuova istituzione) Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato). ( ). LR n. 24/ 86, art. 1, n. 6/ 97, art. 9, L. n. 662/ 96, art. 1, comma 148. Milioni di lire E ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE Cap Fondo per la riutilizzazione in interventi nel settore cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato, ecc (Interventi dello Stato). Milioni di lire ASSESSORATO COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA Cap Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o dai loro consorzi, ecc milioni di lire D

8 Legge Pagina 8 di 9 Note all'art. 26, comma 3: - I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, attuativi del disposto del comma 148 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così dispongono: "1. Le assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 e quelle per le quali, entro la stessa data, non sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di identificazione dei beneficiari, con esclusione dei finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze. 2. Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sarà approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662." - L'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche e integrazioni, così dispone: "Al fine di completare le opere rivolte alla formazione delle risorse idriche, concernenti le dighe di ritenuta e gli allacciamenti dei bacini contermini, nonchè per consentire l'immediata ripresa dell'attività lavorativa e dell'occupazione nei cantieri già istituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire milioni, di cui lire milioni nell'anno 1986, lire milioni nell'anno 1987 e lire milioni nell'anno 1988, così ripartita: a) lire milioni per il completamento della diga Rosmarina sul fiume San Leonardo; b) lire milioni per il completamento della diga Furore sul torrente Burraito; c) lire milioni per il completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo; d) lire milioni per il completamento della diga Castello sul fiume Magazzolo e per l'allacciamento del torrente Gebbia; e) lire milioni per interventi integrativi necessari nella fase di avvio all'esercizio delle dighe San Giovanni sul fiume Naro e Santa Rosalia sul fiume Irminio." - La legge 1 agosto 1981, n. 423, reca: "Interventi per l'agricoltura". - La legge 22 dicembre 1984, n. 887, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". - L'articolo 20 della legge 26 aprile 1983, n. 130, cosi dispone: "Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari e di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n Si applica l'ultimo comma dell'art. 61 della legge 7 agosto 1982, n Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano

9 Legge Pagina 9 di 9 d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, è altresì autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si applica il secondo comma dell'art. 60 della legge 7 agosto 1982, n Per gli interventi di competenza nazionale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste." - La legge 26 febbraio 1982, n. 53, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale." Legge Regionale SICILIA Numero 24 del 1986 Articolo 1 Legge Statale Numero 662 del 1996 Articolo 1 Profilo di visualizzazione

L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1).

L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1). L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1). Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione

Dettagli

Legge Regionale n. 37 del 30 05 1984 - -

Legge Regionale n. 37 del 30 05 1984 - - (IX Legislatura) Legge Regionale n. 37 del 30 05 1984 - - Ulteriori provvedimenti a favore delle cooperative di abitazione. (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 02 06 1984 n. 24) la seguente legge: Regione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 24 LUGLIO 2007 ECONOMIA SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 Legge regionale 16 novembre 2012, n. 13. Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 1-02-1977 REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 1-02-1977 REGIONE PUGLIA Legge 1977003 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 1-02-1977 REGIONE PUGLIA

Dettagli

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152 Art. 18. 1. Per favorire la mobilita' del personale e' avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento a dipendenti

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE

Dettagli

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni. Art. 1.

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni. Art. 1. L. 1 luglio 1977, n. 403. Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni. (G.U.R.I. 16-07-1977, n. 194). Art. 1. Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it

Documento scaricato da www.gestione-rifiuti.it Regione Sicilia Legge Regionale n. 40 del 21 aprile 1995 Provvedimenti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali inerti. Disposizioni varie in materia urbanistica. L'Assemblea

Dettagli

Interventi finanziari urgenti per l anno 2009 e disposizioni per l occupazione. Autorizzazione per l esercizio provvisorio per l anno 2010.

Interventi finanziari urgenti per l anno 2009 e disposizioni per l occupazione. Autorizzazione per l esercizio provvisorio per l anno 2010. LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 29-12-2009 REGIONE SICILIA Interventi finanziari urgenti per l anno 2009 e disposizioni per l occupazione. Autorizzazione per l esercizio provvisorio per l anno 2010. Fonte: BOLLETTINO

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

-gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge 5.8.1978, n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata;

-gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge 5.8.1978, n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata; REGIONE PIEMONTE BU38 24/09/2015 Codice A15010 D.D. 23 luglio 2015, n. 604 Contributi semestrali a favore degli Istituti mutuanti a copertura dei mutui agevolati disposti ai sensi delle Leggi 457/78, 94/82

Dettagli

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione

Dettagli

-gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge 5.8.1978, n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata;

-gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge 5.8.1978, n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata; REGIONE PIEMONTE BU7 19/02/2015 Codice DB0803 D.D. 26 novembre 2014, n. 638 Contributi semestrali a favore degli Enti Mutuanti a copertura dei mutui agevolati disposti ai sensi delle leggi 457/78, 94/82

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 09-08-2006 REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 09-08-2006 REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 09-08-2006 REGIONE BASILICATA Crediti di conduzione nel settore agricolo Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 47 del 10 agosto 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE ha

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari) L.R. 01 Settembre 1999, n. 19 Istituzione del prestito d'onore (1) Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la

Dettagli

Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62

Epigrafe. Premessa. Art. 2. L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 Pagina 1 di 5 Leggi Regionali d'italia Abruzzo L.R. 18-12-2012 n. 62 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 2012, n. 49 «Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011,

Dettagli

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>. Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

- gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge 5.8.1978, n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata;

- gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge 5.8.1978, n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata; REGIONE PIEMONTE BU41 09/10/2014 Codice DB0803 D.D. 13 giugno 2014, n. 379 Contributi semestrali a favore dell'istituto Bancario "Banca Popolare di Milano Scarl" a copertura dei mutui agevolati disposti

Dettagli

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 Anno legislazione:1997 Oggetto legislazione: promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 08-09-1999 REGIONE BASILICATA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

RISOLUZIONE N. 215/E. OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601. RISOLUZIONE N. 215/E Roma, 09 agosto 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello imposta di registro, ipotecaria e catastale art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.

Dettagli

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001 REGIONE LAZIO Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale Triennio 2009 2011 (B. U. Regione Basilicata N. 60 del 29 dicembre 2008) Articolo 1 Stato di Previsione dell Entrata 1.

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU50 12/12/2013

REGIONE PIEMONTE BU50 12/12/2013 REGIONE PIEMONTE BU50 12/12/2013 Codice DB0803 D.D. 8 ottobre 2013, n. 468 Edilizia Residenziale Pubblica. "Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012" - Secondo biennio - misura AGEVOLATA. Impegno di

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

Legge 09-01-1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Legge 09-01-1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Legge 09-01-1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità 1. La regione del Veneto promuove

Dettagli

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA Legge Regionale: Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2009 2011. * * * * * * * * * * * * Articolo 1 Stato

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. n. 542 del 19 dicembre 2012 VISTO l art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto,

Dettagli

CREDITO LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1991, N. 3

CREDITO LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1991, N. 3 LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1991, N. 3 Costituzione di un fondo a favore del Credito fondiario Trentino-Alto Adige - Sezione opere pubbliche - o di altro istituto di credito speciale destinato all'erogazione

Dettagli

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario Pagina 1 di 5 LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (14G00161) (GU n.246 del 22-10-2014)

Dettagli

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato

Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato Direzione Legislazione Mercato Privato Il Decreto del Fare : le novità per il settore privato CAGLIARI, 27 settembre 2013 Semplificazioni in materia edilizia Art. 30 Semplificazioni per la ristrutturazione

Dettagli

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico

Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 (BUR n. 50/2011) - Testo storico MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2009, N. 14 INTERVENTO REGIONALE A SOSTEGNO DEL SETTORE EDILIZIO E PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2007,

Dettagli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art. LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (14G00161) (GU n.246 del 22-10-2014) Vigente al:

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007

Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007 Gazzetta Ufficiale N. 178 del 2 Agosto 2007 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DECRETO 21 Maggio 2007 Definizione dei criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A D I S E G N O D I L E G G E N. 2418 presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) di concerto

Dettagli

COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA

COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMUNE DI ALBIOLO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU Comune di Albiolo REGOLAMENTO IMU Pag.. 1 INDICE: ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 IMPOSTA RISERVATA

Dettagli

Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34

Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34 CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34 Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2011 2013. * * * * * * * * * *

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014 REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014 Codice DB0803 D.D. 27 marzo 2014, n. 119 Cooperativa "Soc. Cooperativa Mutuo Soccorso Vigili del Fuoco" autorizzazione alla cessione in proprieta' ai soci assegnatari del

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga REGIONE PIEMONTE BU12 26/03/2015 Legge regionale 23 marzo 2015, n. 5. Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2015. Il Consiglio

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

NEWSLETTER n. 18 del 18 gennaio 2013

NEWSLETTER n. 18 del 18 gennaio 2013 SOMMARIO Pag. 2. CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: MODIFICATO IL BANDO E LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO Pag. 3. RINNOVABILI TERMICHE: PUBBLICATO IL DECRETO IN GAZZETTA

Dettagli

Provvedimenti straordinari per l'occupazionein Sicilia

Provvedimenti straordinari per l'occupazionein Sicilia Disegno di legge n. '649 Provvedimenti straordinari per l'occupazionein Sicilia presentato dagli o~.lila Torre, Rossitto, Tucca:ri, Manara, La Porta, Varvaro, Giacalone Vito, Nicastro, Cortese, Carbone,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (N. 2123) DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) dal Ministro del Tesoro (GORIA) e dal Ministro dell'interno (SCALFARO) di

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni; Oggetto: Approvazione del protocollo d intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati concernente la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell

Dettagli

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88 L.R. 26 Giugno 1980, n. 88 Norme in materia di opere e lavori pubblici (1). TITOLO I OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI Capo I PROGRAMMAZIONE Art. 1 (Ambito di applicazione della legge) I programmi

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 95 DEL 5-12-1977 REGIONE SICILIA. Interventi in favore delle cooperative edilizie.

LEGGE REGIONALE N. 95 DEL 5-12-1977 REGIONE SICILIA. Interventi in favore delle cooperative edilizie. Legge 1977095 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 95 DEL 5-12-1977 REGIONE SICILIA Interventi in favore delle cooperative edilizie. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 55 del 10 dicembre

Dettagli

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari

art. 1 oggetto e finalità art. 3 presentazione della domanda oggetto e finalità art. 2 beneficiari Regolamento per la concessione dei contributi di cui all articolo 3, commi da 27 a 34 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni

Dettagli

Regolamento per l assegnazione dei contributi per "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali

Regolamento per l assegnazione dei contributi per edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi e per centri civici e sociali Regolamento per l assegnazione dei contributi per "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali attrezzature culturali e sanitarie." (Deliberazioni del Consiglio

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 22/10/2013 Numero 87 Supplemento

Dettagli

Legge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Legge 30 aprile 1999, n. 130.  Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente

Dettagli

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e

Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e Il provvedimento che si pubblica - emanato del Direttore dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d intesa con il Ragioniere Generale dello Stato e sentita la Banca d Italia - contiene le istruzioni operative

Dettagli

DGR 5 febbraio 2010, n. 74

DGR 5 febbraio 2010, n. 74 DGR 5 febbraio 2010, n. 74 OGGETTO: Attuazione art. 14 Lr 11 agosto 2009, n. 21 - Misure a sostegno dei soggetti che hanno contratto o contrarranno mutui per l acquisto, costruzione e recupero o autorecupero

Dettagli

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal

Aldrovandi. Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal Circolare n. 24 Marzo 2013 Oggetto: I recenti provvedimenti che interessano i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 Con precedenti informative, alle quali si rinvia, avevamo dato conto della possibilità,

Dettagli

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DEL 10 LUGLIO 2006 REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 giugno 2006 - Deliberazione N. 786 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione

Dettagli

' & ( ' & ( ' & ( ) *+ &!!!" #!$"%

' & ( ' & ( ' & ( ) *+ &!!! #!$% &( &( &()+ & " "# "$$$"&$( "# $ & (( " ) ## # # ( # # #+, - ) - # #, ) # # ## + +# (# 1 ( + ( 1 ## (# # ( # # )# ( 3# #+ #( #, - + $ 4(( ## 1 (( 1 (( & (( 5 Regione Autonoma della Sardegna LEGGE REGIONALE

Dettagli

ART. 1 (Finalità) ART. 2 (Requisiti di localizzazione)

ART. 1 (Finalità) ART. 2 (Requisiti di localizzazione) ART. 1 (Finalità) 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di incentivi per i lavori di manutenzione straordinaria che i privati proprietari di fabbricati effettueranno sulle facciate confinanti

Dettagli

Ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013

Ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 20 del 19 febbraio 2013 Programmazione

Dettagli

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno 2014 degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale.

Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno 2014 degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale. REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 Codice DB0803 D.D. 20 dicembre 2013, n. 676 Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno 2014 degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale

Dettagli

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni; MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del

Dettagli

Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009

Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo 2009 Regolamento per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali degli studenti dell Università degli Studi della Basilicata Emanato con D.R. n. 170 del 26 marzo

Dettagli

COMUNE DI RIOLUNATO. (Provincia di Modena)

COMUNE DI RIOLUNATO. (Provincia di Modena) COMUNE DI RIOLUNATO (Provincia di Modena) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI A TASSO AGEVOLATO PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, URBANISTICO ED AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE Approvato con

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

A relazione dell'assessore Sacchetto:

A relazione dell'assessore Sacchetto: REGIONE PIEMONTE BU13 28/03/2013 Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2013, n. 11-5559 Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti

Dettagli

ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PENSIONISTICA. ( sesta salvaguardia ) Art. 1

ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PENSIONISTICA. ( sesta salvaguardia ) Art. 1 25giu14 ULTERIORI INTERVENTI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA PENSIONISTICA ( sesta salvaguardia ) Ampliamento da 36 a 48 mesi dall entrata in vigore del d.l. 201/2011 del periodo di maturazione dei previgenti

Dettagli

PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE

PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE Giovanni Rossoni PRESTITI FIDUCIARI A STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ISCRITTI ALLE UNIVERSITÀ LOMBARDE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO REGIONALE Olivia Postorino Roberto Albonetti 2 VISTO il regolamento

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

A. TITOLO REGIONE LIGURIA L.R. 5 agosto 1987, n. 25 Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati

A. TITOLO REGIONE LIGURIA L.R. 5 agosto 1987, n. 25 Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati A. TITOLO REGIONE LIGURIA L.R. 5 agosto 1987, n. 25 Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati Modificata con L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 Modifiche alle leggi

Dettagli

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA. di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE DECRETO 19 marzo 1999, n. 147 (pubblicato nella G.U.R.I. del 24 maggio 1999, n. 119 - avviso di rettifica pubblicato nella G.U.R.I. del 20 luglio 1999, n. 168) "Regolamento recante criteri e modalità di

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 28-03-1995 REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 28-03-1995 REGIONE SICILIA Legge 1995023 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 28-03-1995 REGIONE SICILIA Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi

Dettagli

IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

IL CONSIGLIO REGIONALE. Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 21 DICEMBRE 2012 DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE REGIONALI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2003, N. 206 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE

Dettagli

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Parte I N. 4 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-1-2015 253 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 95

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 95 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 95 Interventi in favore delle cooperative edilizie. N.d.R. I requisiti per l'accesso alle agevolazioni sono stati individuati con Decr. Ass. Cooperazione 7 ottobre 2005.

Dettagli

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Decreto 10 febbraio 2014 Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decretolegge 31 agosto

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Ministero dei Lavori Pubblici Decreto del 02/08/1969 Titolo del provvedimento: (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27/08/1969) Preambolo. Preambolo IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI Visto l'art.

Dettagli

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 21 maggio 2015, n. 65. (GU n.166 del 20 7 2015) Capo I

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 21 maggio 2015, n. 65. (GU n.166 del 20 7 2015) Capo I TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 Testo del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 116 del 21 maggio 2015), coordinato con la legge di conversione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici. LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO Norme in materia di opere e lavori pubblici. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 21 del 30 luglio 1980 Il Consiglio regionale ha approvato.

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006 Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n.69 Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.)

PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.) REGIONE MARCHE Giunta Regionale PIANO REGIONALE ATTIVITA ESTRATTIVE (P.R.A.E.) DIRETTIVA PER LE CAVE DI PRESTITO (articolo 6, comma 2, lettera e) della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71) Art. 1 Definizioni e

Dettagli

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio 2004 SUPPLEMENTO

Dettagli

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185

Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 1 di 8 26/02/2008 17.12 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185 "Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

- i mutui sono stati stipulati ed erogati dagli Istituti mutuanti in base ai provvedimenti regionali di ammissione a finanziamento.

- i mutui sono stati stipulati ed erogati dagli Istituti mutuanti in base ai provvedimenti regionali di ammissione a finanziamento. REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 Codice DB0803 D.D. 29 aprile 2014, n. 295 Contributi L.R. 28/76 ad integrazione della L.R. 16/97 alla Cooperativa Progetto Casa. Spesa complessiva di Euro 34.023,29. Impegno

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 30-12-1985 REGIONE SARDEGNA. Fondo per l' edilizia abitativa.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 30-12-1985 REGIONE SARDEGNA. Fondo per l' edilizia abitativa. Legge 1985032 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 30-12-1985 REGIONE SARDEGNA Fondo per l' edilizia abitativa. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N. 53 del 30 dicembre 1985 Il Consiglio

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE

BOLLETTINO UFFICIALE Supplemento Straordinario al BOLLETTINO UFFICIALE n. 32 del 2 ottobre 2009 Sped. in A.P - art.2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA

Dettagli

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 2007 della Regione Puglia".

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 2007 della Regione Puglia. ESTRATTO LEGGE REGIONE PUGLIA N.1 DEL 12/01/2005, art.60. PUBBLICAZIONE BURP n.6 del 13/01/05. LEGGE REGIONALE 12gennaio 2005, n.1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO. Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 31-03-2005 REGIONE LAZIO Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 10 del 9 aprile 2005 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

Dettagli

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. 1579 del 17/06/2008 pag. 1/7 L.R. 9.3.2007, n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE Modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni

Dettagli

L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)

L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56) L. 25 FEBBRAIO 1992, N. 215 AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56) Art. 1. Principi generali. 1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale.

Art. 1 Finalità. Art. 2 Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale. Regione Puglia L.R. 29 luglio 2008, n. 20 (1). Costituzione dell'enoteca/elaioteca regionale. (1) Pubblicata nel B.U. Puglia 1 agosto 2008, n. 124. Art. 1 Finalità. 1. La Regione Puglia promuove la costituzione

Dettagli