COMUNE DI RACCUJA -PROVINCIA DI MESSINA- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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- Luigi Carlucci
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1 ORIGINALE COMUNE DI RACCUJA -PROVINCIA DI MESSINA- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. Data: OGGETTO: CONCESSIONE DELL'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE'BANDA MUSICALE C. SPANO1 DI RACCUJA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. L'anno Duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: PRESENTI ASSENTI 1) SALPIETRO DAMIANO Cono 2) GIAMBRONE Giovanni 3) MASTRANTONIO Santi 4) GORGONE Carmela 5) LARGLI Rocco Federico X >< X ^ X - SINDACO - Vice Sindaco - Assessore - Assessore - Assessore Fra gli assenti sono giustificati (Ari. 173 O.R.E.L.) i Signori : ========== Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro MANGANARO. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO FORMULATA DALL'AREA TECNICA. PREMESSO: - che L'Associazione Musicale Culturale Banda C. SPANO' di Raccuja, per la promozione delle attività previste dal proprio statuto, ha chiesto di poter utilizzare n. 2 ambienti, oltre i servizi igienici, dell'immobile sito in Piazza Castello, un tempo adibito a Scuola materna; - che l'amministrazione Comunale riconosce e promuove l'associazionismo come espressione e promozione umana di aggregazione e di sperimentazione di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile; Ritenuto, pertanto, per le finalità perseguite dall'associazione si possono concedere i locali dell'ex asilo infantile, sito in Piazza Castello di questo Comune, Visto al riguardo l'unito schema di Convenzione per la concessione degli atti patrimoniali favorevole per i destinatari approvato con delibera del commissario Regionale n. 13/C del 26/09/1992; RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; VISTE le disposizioni vigenti in materia; VISTO il vigente O.A.EE.LL, approvato con Legge Regionale , N. 16 e s. m.i.; VISTO il Decreto Legislativo , N. 267; VISTA la Legge Regionale , N. 48; VISTA la Legge Regionale , N. 23; VISTA la Legge Regionale , N. 30; DELIBERI: PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 1) Di concedere all'associazione Musicale "Banda Musicale C. Spanò" di Raccuja, l'utilizzo di 2 (due) ambienti dell'ex Asilo Infantile sito in Piazza Castello; 2) Di approvare per la disciplina dei rapporti tra le parti, lo schema di convenzione, che si allega alla presente in parte integrante e sostanziale; 3) Di dare atto che alle susseguenti attività gestionali, provvedere il responsabile, con funzioni dirigenziali dell'area Tecnica. IANO
3 COMUNE DI RACCUJA -PROVINCIA DI MESSINA- SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'USO DI LOCALI COMUNALI SITI IN RACCUJA PIAZZA CASTELLO INDICE ART. 1 - Oggetto ARI. 2 - Durata ART. 3 - Criteri di utilizzazione ART. 4 - Obblighi della Concessionaria ART. 5 - Oneri a carico della Concessionaria ART. 6 - Oneri a carico del Concedente ART. 7 - Impegni di collaborazione ART. 8 - Controlli e verifiche ART. 9 - Responsabilità della Concessionaria ART Risoluzione anticipata della convenzione ART Controversie ART Rinvio
4 \A II Comune di Raccuja, - Cod.Fisc in seguito denominato "il Concedente", nella persona della Responsabile, con Funzioni Dirigenziali, dell'area Tecnica, Ing. CHIOFALO Nunziato il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione Comunale che rappresenta. E L'Associazione Musicale Culturale "Banda Musicale C. Spanò" in seguito denominata "la Concessionaria" rappresentata dal Presidente prò-tempore Sig. Nunzio SALPIETRO nato a Patti il e residente a Raccuja in via Fondachello N. 1 - Codice Fiscale / Partita IVA n PREMESSO Che il Concedente è proprietario dell'immobile comunale - ex scuola materna - sito in Raccuja - Piazza Castello; Che l'associazione Musicale Culturale "Banda Musicale C. Spanò", intende utilizzare n. due ambienti, oltre ai servizi igienici connessi, all'interno dell' immobile di cui al punto precedente e consistenti in due vani posti sul lato Nord - Est con accesso dall'androne comune, per la promozione delle attività previste dal proprio statuto in atti; Che il Concedente intende sostenere e favorire, così come previsto dallo Statuto Comunale, le attività svolte dalla Concessionaria; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO Con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Concedente mette a disposizione l'utilizzo dei locali di cui alle premesse, per la promozione delle attività statutarie alle condizioni previste nei seguenti articoli. ART. 2 - DURATA La Convenzione ha la durata di anni 2 (due) con decorrenza
5 ART. 3- CRITERI DI UTILIZZAZIONE 1- La Concessionaria si impegna ad assicurare l'uso corretto del bene concesso onde evitare danni di qualsiasi genere. 2-Eventuali migliorie da apportarsi ai locali concessi dovranno essere preventivamente concordate con il Concedente. Le migliorie apportate, in caso di risoluzione della presente convenzione, non potranno dar luogo a rimborsi e/o indennità di qualsiasi natura e titolo. 3- La concessionaria si obbliga a lasciare liberi i locali in occasione di particolari manifestazioni o avvenimenti al Castello, su richiesta del concedente e per il tempo che sarà da quest'ultimo indicato. ART. 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA La Concessionaria è l'unica responsabile verso il Concedente dei danni arrecati ai locali utilizzati durante le proprie attività. La Concessionaria è tenuta: a) custodire e mantenere i locali in concessione in buono stato di efficienza a sua cura e spese; b) ad evitare che nei locali oggetto della presente convenzione si svolgano attività diverse da quelle concesse in uso; e) a non effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi la struttura dei locali se prima non avrà ottenuto autorizzazione e consenso scritto dal Comune. In ogni caso tutte le opere di qualsiasi genere, comprese migliorie che fossero realizzate, rimarranno acquisite all'edificio senza diritto a compenso o indennità per l'associazione. d) a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali e, in ogni caso, a rimettere, tempestivamente, nello stato originario quanto sia stato danneggiato. e) a dare immediata comunicazione alla Concedente di eventuali danni e inadempienze sotto l'aspetto igienico sanitario e dell'eventuale comportamento scorretto da parte degli utilizzatori. f) a restituire i locali nelle stesse condizioni in cui le ha ricevuti salvo, il normale deperimento d'uso. ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA Sono a carico della Concessionaria gli oneri relativi alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dei locali utilizzati, dei servizi igienici e degli spazi comuni. Tali spese saranno sostenute direttamente dalla Concessionaria.
6 ART.6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE Rimangono a carico del Concedente le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria. ARI. 7 - IMPEGNI DI COLLABORAZIONE A fronte della concessione dell' uso dei locali di cui trattasi, la Concessionaria si impegna a svolgere gratuitamente, per conto dell'amministrazione Comunale di Raccuja, n.. 4 (quattro) prestazioni musicali in occasione delle seguenti ricorrenze: a) 25 Aprile di ogni anno; b) 4 Novembre di ogni anno; e) altre 2 manifestazioni correlate ad altrettante ricorrenze di interesse comunale, indicate con adeguato preavviso, dal Concedente. ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE L'utilizzo dei locali, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, potrà essere verificato dall'ufficio Tecnico Comunale attraverso opportuni controlli. ART. 9 RESPONSABILITÀ' DELLA CONCESSIONARIA La Concessionaria si assume ogni responsabilità: a) in relazione a qualsiasi fatto avvenuto nei locali concessi in uso; b) per danni a persone e/o cose, di soci ed a terzi, in dipendenza dell'uso dei locali. Restano a carico della Concessionaria le spese per l'eventuale sottoscrizione, al riguardo, di Polizza assicurativa. ART RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE II Concedente avrà il diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata la presente convenzione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) qualora la Concessionaria e i suoi iscritti pongano in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'amministrazione Comunale; b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si verificano sostanziali modifiche nello statuto della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
7 e) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di violazioni degli obblighi contenuti nella presente convenzione. d) Per esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'edificio. Nel corso del periodo di validità della presente convenzione potranno essere inserite, in caso di necessità, modifiche ed integrazioni. A fronte di rilevanti esigenze di pubblico interesse il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare la presente concessione, dandone adeguato preavviso al Concessionario e senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per esso. ART CONTROVERSIE Ogni contrasto che dovesse insorgere tra le due parti, relativamente alla presente convenzione, verrà definito da un Collegio composto da tre soggetti nominati uno dal Concedente, uno dalla Concessionaria ed il terzo di comune accordo tra le parti, i quali decideranno senza formalità di giudizio. La relativa decisione è inappellabile. ART RIVIO Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno rinvio alle norme in materia vigenti. Per l'associazione Musicale Culturale "Banda Musicale C. Spanò" II Presidente Per il Comune di Raccuja II Responsabile dell'area Tecnica
8 PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:CONCESSIONE DELL'USO DEILOCALI DI PROPRIETÀ' COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "BANDA MUSICALE C. SPANO' DI RACCUJA". APPROVAZIONE CONVENZIONE. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale , n. 30, in ordine alla REGOLARITÀ' TECNICA, si esprime PARERE FAVOREVOLE. IL RESPONSABIL Dell'AREA TECNI Nunziato CHIOFAL
9 LA GIUNTA COMUNALE VISTA la Proposta di Deliberazione che precede, corredata del PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ' TECNICA, reso a norma dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30; RITENUTA tale Proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione; VISTO l'o. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, N. 16es.m.i.; VISTO il D.Lgs. 18/07/2000, n. 267; VISTE le LL.RR. 48/1991, 23/1998 e 30/2000; VISTO lo Statuto Comunale; CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE DELIBERA Di approvare, così come formulata, la Proposta di Deliberazione che precede, che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art comma 2 - della L.R , n 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.
10 Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive ner conferma. II sottoscritto Segretario Comunale; Visti gli atti d'ufficio; ATTESTA Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e 05/2011; è stata affissa all'albo Pretorio del, Comune per rimanervi quindici giorni consecutividal^/-o3-7o/j" al è divenuta esecutiva il giorno DECORSI IO GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART COMMA 1 - DELLA L.R. N. 44/91- *: DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91- Dalla Residenza Municipale, lì L'ADDETTO IL SEGRETARIO COMUNALE
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