MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
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- Viviana Grande
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1 DECRETO 5 maggio 2006: Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006) IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Premesso che l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dispone che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e, inoltre, sono stabiliti i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti, unitamente alle modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale, con il quale, tra l'altro, e' stato abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pur mantenendo vigenti i relativi provvedimenti attuativi sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante l'attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modificazioni e aggiornamenti; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'; Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6; Compiuto il procedimento finalizzato alla resa del parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 1 marzo 2006; Considerato che, in base al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il sistema della raccolta differenziata e selettiva dei rifiuti ha la finalita' di promuovere, nell'ordine, il riutilizzo, il riciclo e la valorizzazione energetica dei rifiuti, e che, pertanto, il passaggio dei rifiuti, in particolare dei rifiuti a base di biomassa, per tale sistema rappresenti un mezzo idoneo a promuovere il rispetto Tuttocamere D.M. 05/05/06 Pag. 1/6
2 della gerarchia comunitaria di trattamento di tali rifiuti; Ritenuto che la gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti debba essere interpretata nel senso di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento, e che, allo stato delle tecniche di riutilizzo e riciclo, per talune tipologie di rifiuti, la valorizzazione energetica sia preferibile allo smaltimento, e rappresenti un adeguamento alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti; Ritenuto che la promozione della valorizzazione energetica dei combustibili derivati dai rifiuti individuati dalle norme tecniche UNI negli impianti che utilizzano biomasse e rifiuti a base di biomassa costituisca misura promozionale volta a favorire lo smaltimento del combustibile derivato dai rifiuti prodotto e non impiegato, e costituisca anche uno strumento per incrementare la quantita' di prodotti combustibili impiegabili nelle predette tipologie di impianto, in modo da favorire la destinazione dei rifiuti a base di biomassa al riutilizzo e al riciclo; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il presente decreto: a) individua i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili; b) stabilisce i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti; c) stabilisce le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare per i rifiuti a base di biomassa. 2. Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti di cui al presente decreto si applica l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fatte salve le disposizioni normative di recepimento della direttiva n. 2001/77/CE, stabilite dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Art. 2. Individuazione dei rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili 1. In aggiunta ai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti elencati nell'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. I soggetti che eserciscono impianti per la produzione di energia elettrica utilizzanti, in tutto o in parte, rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili, e che intendono ottenere i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, presentano richiesta al Gestore della rete di trasmissione nazionale, con le modalita' stabilite dalle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e Tuttocamere D.M. 05/05/06 Pag. 2/6
3 aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Art. 3. Modalita' per il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti 1. Il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato A, e' assicurato mediante la valorizzazione energetica. La produzione energetica degli impianti che utilizzano i predetti rifiuti ha diritto ai certificati verdi nella misura stabilita nelle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concludono uno o piu' accordi di programma con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano raccolta differenziata e selettiva di rifiuti, di cui all'allegato 1, sub allegato B, dei soggetti che effettuano il riutilizzo e il riciclo dei medesimi rifiuti, e dei soggetti che eserciscono impianti di valorizzazione energetica dei medesimi rifiuti. L'accordo e' finalizzato alla individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, di cui all'allegato 1, sub-allegato B, per i quali sono definiti termini, condizioni e modalita' per la destinazione dei medesimi rifiuti alle attivita' di riutilizzo, riciclo e valorizzazione energetica, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi. Al termine del periodo di vigenza dell'accordo, le parti possono protrarne la validita', anche modificandone i termini. La stipula dell'accordo di programma di cui al presente comma, la cui efficacia e' subordinata all'intesa con la Conferenza unificata, e' comunque condizione necessaria e propedeutica perche' i soggetti che utilizzano per il recupero energetico i rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato B, abbiano diritto ai certificati verdi nella misura stabilita dalle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n Non si applica il disposto di cui al comma 2 ma la disciplina di cui al comma 1: a) quando i rifiuti siano utilizzati per recupero di energia nello stesso sistema produttivo locale o distretto industriale, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni, nel quale i rifiuti sono stati prodotti; b) qualora per recupero di energia siano utilizzati gli scarti ed i sovvalli provenienti dal trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero di materia tramite le operazioni di recupero comprese dal punto R2 al punto R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n La produzione di elettricita' da impianti che impiegano rifiuti che, in base all'accordo di cui al comma 2 e alle relative condizioni, sono destinati prioritariamente al riutilizzo e al riciclo, non ha diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti. 5. La cessazione del diritto alla elevazione del periodo di Tuttocamere D.M. 05/05/06 Pag. 3/6
4 rilascio dei certificati verdi, di cui al precedente comma 4, si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di stipula dell'accordo di cui al comma 2, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti. 6. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato B, trasmettono all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, i dati, relativi all'anno precedente, inerenti le quantita' e le tipologie prodotti e/o utilizzati in una delle operazioni di recupero di cui ai punti da R2 a R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei rifiuti individuati in allegato 1, sub-allegato B, disaggregati su base regionale. Entro i medesimi termini, i soggetti che effettuano attivita' di importazione e/o di esportazione di rifiuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 trasmettono all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, i dati, relativi all'anno precedente, inerenti le quantita' e le tipologie di rifiuti importati e/o esportati, ricadenti nell'allegato 1, sub allegato B, disaggregati su base regionale. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici provvede tempestivamente a segnalare ai Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' all'osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la mancata trasmissione dei dati sopra citati, al fine di consentire ai Ministeri medesimi l'assunzione di opportune determinazioni per perseguire comunque le finalita' della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. 7. Entro sei mesi dalle scadenze individuate al comma 6, l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, in collaborazione con l'autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sentito il Consorzio nazionale imballaggi, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle attivita' produttive un'apposita relazione, contenente dati aggregati della medesima tipologia dei dati di cui al comma Sulla base della relazione di cui al comma 7, e tenuto conto della relazione predisposta in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto: a) nella ipotesi di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 2 ovvero di mancata protrazione del medesimo ed al fine di assumere le opportune determinazioni per perseguire le finalita' della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, individuano i rifiuti per i quali viene limitato il diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, per la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano i medesimi rifiuti; b) stabiliscono le modalita' e le condizioni per l'applicazione della limitazione di cui alla lettera a); Tuttocamere D.M. 05/05/06 Pag. 4/6
5 c) adottano, nella ipotesi di mancato rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2 da parte dei soggetti stipulanti i medesimi, con effetto immediato le piu' idonee iniziative volte comunque al perseguimento delle finalita' della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili. 9. La limitazione di cui al precedente comma 8 si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso comma 8, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni. 10. I soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato A, provvedono, per tali rifiuti, alle medesime incombenze di cui al comma 6, con le stesse modalita' di cui al medesimo comma 6. Art. 4. Valori di emissione consentiti 1. In materia di valori di emissione consentiti si applicano, per tutte le tipologie di impianti che usano i rifiuti di cui al presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti. Art. 5. Norma finale 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto, qualora presenti e individuati mediante il medesimo codice CER nel decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, sono sottoposti alla disciplina del presente decreto solo nel caso in cui presentino caratteristiche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto) difformi da quelle individuate, per ciascuna tipologia di rifiuto, nel predetto decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio Con decreto di natura non regolamentare il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata provvede alla revisione periodica degli allegati del presente decreto. Roma, 5 maggio 2006 Il Ministro delle attivita' produttive Scajola Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli (Si omette l allegato 1) Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Gazzetta Ufficiale italiana Consultazione gratuita on-line. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. Tuttocamere D.M. 05/05/06 Pag. 5/6
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