BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

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1 Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 1 al n. 4 dell 1 marzo 2003 PartiIeII-Anno XXXIV REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, lunedì 3 marzo 2003 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 (0961) Il 1 o e il 16 di ogni mese: Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate: PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE I SEZIONE II Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ATTI DI TERZI Annunzi legali Avvisi di concorso

2 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo 2003 SOMMARIO PARTE PRIMA SEZIONE I LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 2 Disciplina dell attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata «Bed and Breakfast»... Pag LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 3 Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura... Pag PARTE PRIMA SEZIONE I LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 2 Disciplina dell attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata «Bed and Breakfast». IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: PROMULGA CAPO I Art. 1 Finalità 1. La Regione Calabria, perseguendo le sue finalità istituzionali in materia di crescita economica ed occupazionale, riconosce e sostiene lo sviluppo dell attività riconducibile alla formula internazionale del Bed and Breakfast (camera e colazione, di seguito denominato B&B) come servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. 2. La Regione Calabria favorisce l accoglienza turistica a carattere familiare, denominata B&B, al fine di promuovere la diffusione sul territorio di un turismo sostenibile volto alla realizzazione di benefici per le comunità locali, in termini di reddito e di qualità della vita. 3. La Regione mira, altresì, a valorizzare e migliorare l utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché attraverso l accoglienza turistica familiare l operosità e l ospitalità delle donne e degli uomini calabresi e la conoscenza diretta ed il rispetto di abitudini, costumi, tradizioni culturali ed enogastronomiche locali. Art. 2 Definizione e servizi 1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come «B&B». 2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi: a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia; b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente;

3 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno; d) la pulizia quotidiana dei locali; e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. 3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi. 4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi. Art. 3 Disposizioni urbanistico-edilizie 1. L esercizio dell attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d uso dell immobile. 2. I locali destinati all esercizio dell attività di cui all articolo 2 devono possedere le caratteristiche strutturali ed igenicosanitarie previste dallo strumento urbanistico-edilizio del Comune per i locali di civile abitazione. Art. 4 Adempimenti amministrativi idoneità inizio attività 1. I privati che intendano esercitare l attività di cui all articolo 2 devono presentare richieste di autorizzazione al Comune ed all APT ai sensi dell art. 9 della legge 29 marzo 2001, n Detta richiesta deve contenere: a) le generalità complete del titolare dell attività e l ubicazione esatta dell immobile in cui si intende svolgere la stessa attività; b) l indicazione del diritto esercitato dall esercente sull immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.); c) il periodo di svolgimento dell attività nell arco dell anno; d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare; e) la planimetria dell immobile con l indicazione dell uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; f) il titolo di possesso dell immobile; g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; h) l eventuale atto di approvazione dell assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti; i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli artt. 11 e 12 T.U.P.S., approvato con R.D.L. del 18 giugno 1931 n Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) planimetria dell unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; b) atto in copia conforme all originale comprovante la disponibilità dell immobile (compravendita, locazione o altro); c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri. 3. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell idoneità della struttura all esercizio dell attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione Assessorato al turismo, alla Provincia e all APT oltre che all interessato. 4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all interno del territorio comunale. 5. Presso i Comuni è istituito l albo degli operatori del «Bed and Breakfast». 6. L esercizio dell attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio. 7. L esercizio dell attività di B&B non comporta l obbligo di aprire la Partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14/12/ Chi esercita l attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1 gennaio dell anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l automatica conferma di quelle in vigore. 9. Il Comune e l APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell informazione turistica, l elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all APT regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. 10. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell elenco previsto dal comma precedente. 11. Il gestore fornisce all Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente. 12. L esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all APT l eventuale cessazione dell attività ai fini della cancellazione dall elenco di cui al comma 9. CAPO II Art. 5 Finanziamenti 1. La Regione, per perseguire le finalità di cui alla presente legge, può concedere contributi in conto capitale, fino al 50% delle spese ammesse con un tetto massimo di 5.000,00 Euro per posto letto e comunque nell importo massimo complessivo di ,00 Euro.

4 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo La Regione può altresì concedere contributi alle APT per la realizzazione di materiali informativi e promozionali delle attività di B&B iscritte nell elenco, nonché per favorire l associazionismo e la qualificazione dei gestori al fine di realizzare il sistema calabrese delle strutture di B&B. 3. La Regione adotta un marchio tipo, identificativo del sistema calabrese di B&B che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi rapportati al prezzo di 1 a e2 a categoria. Il marchio deve essere, obbligatoriamente esposto nelle abitazioni destinate ad esercizio dell attività all esterno degli immobili. 4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che definisce le condizioni, i termini, le modalità e le priorità a favore dei piccoli centri delle aree interne, per la concessione e la liquidazione dei contributi, nonché per l attribuzione del marchio, di cui ai commi precedenti. 5. Il regolamento di cui al comma quattro stabilisce altresì le procedure per la riserva dei finanziamenti alle singole Province, tenendo conto dell ampiezza dei territori, del numero dei piccoli comuni ubicati in aree interne e, in misura inversamente proporzionale, del numero di esercizi di B&B iscritti nell elenco di cui all articolo successivo. 6. A seguito dell attuazione del conferimento agli Enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di turismo in applicazione della L.R. 12 agosto 2002, n. 34, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma sono assunti dalle Amministrazioni provinciali. Art. 6 Elenco regionale e promozionale del sistema calabrese di B&B 1. La Regione istituisce l elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l attività del B&B. L elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle APT per il territorio di competenza. L iscrizione nell elenco è obbligatoria. Art. 7 Revoca di contributi e sospensione dell autorizzazione 1. Il Comune controlla periodicamente il rispetto dell obbligo al mantenimento dell attività. La regione, accertata la violazione dell obbligo, provvede a revocare i contributi concessi proporzionalmente al residuo periodo di inadempienza. 2. Il Comune, anche su segnalazione dell APT o dell ASL competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell esercizio, mediate revoca dell autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive di B&B, nei seguenti casi: a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U. P.S. approvato con R.D.L. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni; b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l idoneità; c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi; d) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista. 3. In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell attività. 4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all APT per l annotazione sull elenco. Art. 8 Sanzioni 1. Il comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito elencate: a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecunaria da Euro 105,00 a Euro 420,00; b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da Euro 210,00 a Euro 840,00; c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: da Euro 155,00 a Euro 775,00; d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da Euro 260,00 a Euro 1.000, L introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a favore del Comune dove ha sede l attività. 3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate. Art. 9 Vigilanza e controlli 1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dall APT territorialmente competenti. I Comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l applicazione delle sanzioni di cui all art. 8. Art. 10 Sospensione dell attività 1. Il titolare dell attività di B&B che intende sospendere temporaneamente l esercizio deve darne, preventivamente, comunicazione al Comune e all APT. 2. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine l attività si considera definitivamente cessata ed il comune procede alla revoca dell autorizzazione. Art. 11 Norma finanziaria 1. Alla copertura dell onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 26 febbraio 2003 Giuseppe Chiaravalloti

5 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 3 Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: PROMULGA Art. 1 Finalità 1. La Regione Calabria con la presente legge intende concorrere allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo, di seguito denominati confidi. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi: a) per favorire la costituzione e l operatività dei confidi; b) per l integrazione del patrimonio di garanzia o dei fondi rischi dei confidi, destinati alla prestazione di garanzie e finanziamenti bancari concessi a imprese agricole socie; c) per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dai confidi. Art. 2 Caratteristiche dei confidi 1. Gli Interventi di cui all articolo 1, comma 2, sono realizzabili solo nei confronti dei confidi che risultano, alla data della richiesta, delle agevolazioni, iscritte nell elenco speciale di cui all articolo 55 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e conformi alle normative che disciplinano il funzionamento dei mercati finanziari. 2. I confidi, nella forma giuridica di cooperativa, consorzio o società consortile, per essere beneficiari degli Interventi di cui all articolo 1, comma 2, devono essere costituiti da imprese agricole di cui all articolo 2135 del codice civile e devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolati da uno statuto; b) avere sede operativa nel territorio regionale con una operatività provinciale, interprovinciale o regionale; c) avere fini di mutualità tra gli aderenti; d) avere un numero di imprese agricole socie, non inferiore a cento; e) avere un patrimonio di garanzia o fondi rischi di importo non inferiore a Euro ,24; f) concedere garanzie con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio; g) avere un consiglio di amministrazione composto per oltre due terzi da imprenditori agricoli. 3. I confidi, aventi i requisiti di cui ai commi1e2,possono associarsi in confidi di secondo grado, aventi sede operativa sul territorio regionale; in questo caso i benefici di cui all articolo 1, comma 2, lettera b), sono elargiti ai confidi di secondo grado. 4. Al confidi, di primo o di secondo grado possono aderire quali soci sostenitori enti pubblici ed organismi privati. Art. 3 Modalità dell intervento e misura dei contributi 1. I contributi di cui all articolo 1, comma 2, sono concessi nelle misure stabilite da un apposito regolamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge. Il regolamento determina: a) le azioni ammissibili; b) l intensità massima dell aiuto; c) la durata dei finanziamenti garantibili dai confidi a valere sulla presente legge; d) i criteri cui i confidi devono attenersi nell individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; e) i termini per la presentazione delle domande. 2. Ai fini della concessione dei contributi, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce specifici criteri, che devono tenere conto: a) per gli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera b): 1) del valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi risultanti dall ultimo bilancio approvato dai confidi; 2) dell importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi effettivamente erogate, in essere alla chiusura dell esercizio precedente la data di presentazione della domanda; b) per gli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera c): 1) del rispetto dei limiti, esclusioni e condizioni previste dalla normativa comunitaria; 2) della durata dei finanziamenti garantiti dai confidi, che non deve essere superiore ai 18 mesi per le operazioni creditizie destinate alle esigenze di conduzione delle imprese agricole socie e ai 10 anni, se finalizzati agli investimenti da parte delle medesime imprese agricole; 3. L importo massimo finanziabile, garantibile dai confidi a valere sulla presente legge, non potrà essere superiore, in prima applicazione della presente legge, a Euro ,068 per ogni singola impresa agricola socia. Tale limite potrà essere aggiornato biennalmente, con provvedimento della Giunta regionale. 4. Le garanzie prestate dai confidi su prestiti di conduzione devono essere computate ai fini del rispetto delle condizioni e dei massimali di intervento vigenti per il credito di gestione a breve termine. 5. Le garanzie dei confidi a valere sulla presente legge non sono cumulabili, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o della Regione o comunque erogati da enti o organismi pubblici.

6 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo 2003 Art. 4 Tipologia degli interventi 1. Le operazioni di finanziamento, garantite dai confidi a valere sulla presente legge a favore delle imprese agricole socie, potranno essere concesse per: a) investimenti mobiliari ed immobiliari aziendali, compreso l acquisto di terreni, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da norme comunitarie, nazionali e regionali di intervento in agricoltura, ivi compresi quelli cofinanziati dall Unione Europea; b) investimenti finanziari, compresa la ristrutturazione finanziaria e la trasformazione di passività onerose; c) acquisto di scorte vive e morte; d) spese di gestione aziendale; e) interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi. Art. 5 Scioglimento e liquidazione dei confidi 1. Il confidi è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di suo scioglimento o liquidazione alla Giunta regionale, indicando i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione. 2. Il confidi è tenuto a restituire alla Regione eventuali finanziamenti erogati dalla Regione e non utilizzati. Art. 6 Controlli e sanzioni 1. Con il regolamento deliberato dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 3, sono definite le modalità di controllo sui confidi beneficiari dei contributi regionali, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia. 2. I confidi sono tenuti a comunicare preventivamente alla Regione le eventuali modifiche apportate allo statuto nonché le variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all articolo Nell ipotesi che vengano meno uno o più dei requisiti di cui all articolo 2, i confidi sono tenuti alla restituzione dei contributi erogati e non utilizzati, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente, alla data di erogazione. 4. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta: a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli erogati in relazione ai quali si sono riscontrate violazione degli obblighi verso la Regione, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione; b) l esclusione fino a cinque anni dall accesso ai contributi di cui alla presente legge. Art. 7 Esame comunitario 1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati successivamente all esito favorevole dell esame da parte della Commissione dell Unione Europea del regime di aiuti dalla legge stessa previsto. 2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti al settore agricolo. Art. 8 Norma finanziaria 1. Per l attuazione degli interventi previsti dalla presente legge dall anno 2003 si provvede con la dotazione finanziaria derivante dai fondi cofinanziati dal FEOGA, a norma dell art. 11, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 ed inoltre con i fondi che saranno all uopo stanziati nel bilancio 2003 nonché in quelli degli anni successivi. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 26 febbraio 2003 Giuseppe Chiaravalloti

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8 Vendita: un fascicolo ordinario di Parti I e II: L (euro 0,77); arretrato: L (euro 1,55); un fascicolo di supplemento straordinario: prezzo di copertina in ragione di L (euro 0,77) ogni 32 pagine. Un fascicolo di Parte III: L (euro 0,52); arretrato: L (euro 1,03). Prezzi e condizioni di abbonamento: Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L (euro 36,15). Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L (euro 18,08). Condizioni di pagamento: l abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell abbonamento cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell importo dovuto per l abbonamento deve essere inviata all Amministrazione del BUR Viale De Filippis, Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli. Editore: REGIONE CALABRIA AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994 Direttore responsabile: OLDANI MESORACA Redattore: FRANCESCO LE PERA Stampa: GRAFICHE ABRAMO S.p.A. CATANZARO

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