BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
|
|
- Eugenia Franco
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 1 al n. 4 dell 1 marzo 2003 PartiIeII-Anno XXXIV REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA Catanzaro, lunedì 3 marzo 2003 DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE CATANZARO, VIALE DE FILIPPIS, 98 (0961) Il 1 o e il 16 di ogni mese: Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate: PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE Leggi Regolamenti Statuti SEZIONE I SEZIONE II Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale Deliberazioni del Consiglio regionale Deliberazioni della Giunta regionale Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Comunicati di altre autorità o uffici regionali PARTE SECONDA ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI SEZIONE I Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione SEZIONE II Atti di organi statali che interessano la Regione Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione Ordinariamente il venerdì di ogni settimana PARTE TERZA ATTI DI TERZI Annunzi legali Avvisi di concorso
2 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo 2003 SOMMARIO PARTE PRIMA SEZIONE I LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 2 Disciplina dell attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata «Bed and Breakfast»... Pag LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 3 Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura... Pag PARTE PRIMA SEZIONE I LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 2 Disciplina dell attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata «Bed and Breakfast». IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: PROMULGA CAPO I Art. 1 Finalità 1. La Regione Calabria, perseguendo le sue finalità istituzionali in materia di crescita economica ed occupazionale, riconosce e sostiene lo sviluppo dell attività riconducibile alla formula internazionale del Bed and Breakfast (camera e colazione, di seguito denominato B&B) come servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. 2. La Regione Calabria favorisce l accoglienza turistica a carattere familiare, denominata B&B, al fine di promuovere la diffusione sul territorio di un turismo sostenibile volto alla realizzazione di benefici per le comunità locali, in termini di reddito e di qualità della vita. 3. La Regione mira, altresì, a valorizzare e migliorare l utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente, nonché attraverso l accoglienza turistica familiare l operosità e l ospitalità delle donne e degli uomini calabresi e la conoscenza diretta ed il rispetto di abitudini, costumi, tradizioni culturali ed enogastronomiche locali. Art. 2 Definizione e servizi 1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come «B&B». 2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi: a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia; b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente;
3 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno; d) la pulizia quotidiana dei locali; e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. 3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi. 4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi. Art. 3 Disposizioni urbanistico-edilizie 1. L esercizio dell attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d uso dell immobile. 2. I locali destinati all esercizio dell attività di cui all articolo 2 devono possedere le caratteristiche strutturali ed igenicosanitarie previste dallo strumento urbanistico-edilizio del Comune per i locali di civile abitazione. Art. 4 Adempimenti amministrativi idoneità inizio attività 1. I privati che intendano esercitare l attività di cui all articolo 2 devono presentare richieste di autorizzazione al Comune ed all APT ai sensi dell art. 9 della legge 29 marzo 2001, n Detta richiesta deve contenere: a) le generalità complete del titolare dell attività e l ubicazione esatta dell immobile in cui si intende svolgere la stessa attività; b) l indicazione del diritto esercitato dall esercente sull immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.); c) il periodo di svolgimento dell attività nell arco dell anno; d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare; e) la planimetria dell immobile con l indicazione dell uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; f) il titolo di possesso dell immobile; g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici; h) l eventuale atto di approvazione dell assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti; i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli artt. 11 e 12 T.U.P.S., approvato con R.D.L. del 18 giugno 1931 n Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) planimetria dell unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti; b) atto in copia conforme all originale comprovante la disponibilità dell immobile (compravendita, locazione o altro); c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri. 3. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell idoneità della struttura all esercizio dell attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione Assessorato al turismo, alla Provincia e all APT oltre che all interessato. 4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all interno del territorio comunale. 5. Presso i Comuni è istituito l albo degli operatori del «Bed and Breakfast». 6. L esercizio dell attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio. 7. L esercizio dell attività di B&B non comporta l obbligo di aprire la Partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14/12/ Chi esercita l attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1 gennaio dell anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l automatica conferma di quelle in vigore. 9. Il Comune e l APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell informazione turistica, l elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all APT regionale entro il 31 dicembre di ogni anno. 10. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell elenco previsto dal comma precedente. 11. Il gestore fornisce all Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente. 12. L esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all APT l eventuale cessazione dell attività ai fini della cancellazione dall elenco di cui al comma 9. CAPO II Art. 5 Finanziamenti 1. La Regione, per perseguire le finalità di cui alla presente legge, può concedere contributi in conto capitale, fino al 50% delle spese ammesse con un tetto massimo di 5.000,00 Euro per posto letto e comunque nell importo massimo complessivo di ,00 Euro.
4 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo La Regione può altresì concedere contributi alle APT per la realizzazione di materiali informativi e promozionali delle attività di B&B iscritte nell elenco, nonché per favorire l associazionismo e la qualificazione dei gestori al fine di realizzare il sistema calabrese delle strutture di B&B. 3. La Regione adotta un marchio tipo, identificativo del sistema calabrese di B&B che certifica il livello complessivo della qualità dei servizi rapportati al prezzo di 1 a e2 a categoria. Il marchio deve essere, obbligatoriamente esposto nelle abitazioni destinate ad esercizio dell attività all esterno degli immobili. 4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che definisce le condizioni, i termini, le modalità e le priorità a favore dei piccoli centri delle aree interne, per la concessione e la liquidazione dei contributi, nonché per l attribuzione del marchio, di cui ai commi precedenti. 5. Il regolamento di cui al comma quattro stabilisce altresì le procedure per la riserva dei finanziamenti alle singole Province, tenendo conto dell ampiezza dei territori, del numero dei piccoli comuni ubicati in aree interne e, in misura inversamente proporzionale, del numero di esercizi di B&B iscritti nell elenco di cui all articolo successivo. 6. A seguito dell attuazione del conferimento agli Enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di turismo in applicazione della L.R. 12 agosto 2002, n. 34, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al primo comma sono assunti dalle Amministrazioni provinciali. Art. 6 Elenco regionale e promozionale del sistema calabrese di B&B 1. La Regione istituisce l elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l attività del B&B. L elenco è articolato per sezioni provinciali ed è gestito dalle APT per il territorio di competenza. L iscrizione nell elenco è obbligatoria. Art. 7 Revoca di contributi e sospensione dell autorizzazione 1. Il Comune controlla periodicamente il rispetto dell obbligo al mantenimento dell attività. La regione, accertata la violazione dell obbligo, provvede a revocare i contributi concessi proporzionalmente al residuo periodo di inadempienza. 2. Il Comune, anche su segnalazione dell APT o dell ASL competenti per territorio, può adottare provvedimenti di sospensione o chiusura dell esercizio, mediate revoca dell autorizzazione e conseguente cancellazione dagli elenchi delle attività ricettive di B&B, nei seguenti casi: a) perdita, da parte del titolare, del possesso dei requisiti soggettivi di cui al T.U. P.S. approvato con R.D.L. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni; b) attività difforme dagli scopi per i quali è stata rilasciata l idoneità; c) reiterate segnalazioni da parte degli ospiti di carenze e disservizi; d) persistente inosservanza delle normative di tutela del turista. 3. In caso di accertamenti di irregolarità, il Comune diffida a rimuovere le stesse entro un termine non superiore a 10 giorni e, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell attività, per un periodo non superiore a 6 mesi, decorso inutilmente il quale procede alla chiusura dell attività. 4. I provvedimenti di sospensione e di chiusura sono comunicati all APT per l annotazione sull elenco. Art. 8 Sanzioni 1. Il comune per le inadempienze accertate può comminare le sanzioni di seguito elencate: a) per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe praticate: sanzione pecunaria da Euro 105,00 a Euro 420,00; b) per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti: da Euro 210,00 a Euro 840,00; c) per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capienza massima di posti letto autorizzata: da Euro 155,00 a Euro 775,00; d) per apertura abusiva e/o omessa denuncia inizio attività da Euro 260,00 a Euro 1.000, L introito delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie avviene a favore del Comune dove ha sede l attività. 3. Le sanzioni di cui al comma 1, in caso di persistente inosservanza, sono raddoppiate. Art. 9 Vigilanza e controlli 1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune e dall APT territorialmente competenti. I Comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l applicazione delle sanzioni di cui all art. 8. Art. 10 Sospensione dell attività 1. Il titolare dell attività di B&B che intende sospendere temporaneamente l esercizio deve darne, preventivamente, comunicazione al Comune e all APT. 2. La sospensione temporanea non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, per comprovati motivi di forza maggiore. Decorso tale termine l attività si considera definitivamente cessata ed il comune procede alla revoca dell autorizzazione. Art. 11 Norma finanziaria 1. Alla copertura dell onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 26 febbraio 2003 Giuseppe Chiaravalloti
5 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 3 Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE la seguente legge: PROMULGA Art. 1 Finalità 1. La Regione Calabria con la presente legge intende concorrere allo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo, di seguito denominati confidi. 2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale concede contributi: a) per favorire la costituzione e l operatività dei confidi; b) per l integrazione del patrimonio di garanzia o dei fondi rischi dei confidi, destinati alla prestazione di garanzie e finanziamenti bancari concessi a imprese agricole socie; c) per il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dai confidi. Art. 2 Caratteristiche dei confidi 1. Gli Interventi di cui all articolo 1, comma 2, sono realizzabili solo nei confronti dei confidi che risultano, alla data della richiesta, delle agevolazioni, iscritte nell elenco speciale di cui all articolo 55 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e conformi alle normative che disciplinano il funzionamento dei mercati finanziari. 2. I confidi, nella forma giuridica di cooperativa, consorzio o società consortile, per essere beneficiari degli Interventi di cui all articolo 1, comma 2, devono essere costituiti da imprese agricole di cui all articolo 2135 del codice civile e devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolati da uno statuto; b) avere sede operativa nel territorio regionale con una operatività provinciale, interprovinciale o regionale; c) avere fini di mutualità tra gli aderenti; d) avere un numero di imprese agricole socie, non inferiore a cento; e) avere un patrimonio di garanzia o fondi rischi di importo non inferiore a Euro ,24; f) concedere garanzie con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio; g) avere un consiglio di amministrazione composto per oltre due terzi da imprenditori agricoli. 3. I confidi, aventi i requisiti di cui ai commi1e2,possono associarsi in confidi di secondo grado, aventi sede operativa sul territorio regionale; in questo caso i benefici di cui all articolo 1, comma 2, lettera b), sono elargiti ai confidi di secondo grado. 4. Al confidi, di primo o di secondo grado possono aderire quali soci sostenitori enti pubblici ed organismi privati. Art. 3 Modalità dell intervento e misura dei contributi 1. I contributi di cui all articolo 1, comma 2, sono concessi nelle misure stabilite da un apposito regolamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge. Il regolamento determina: a) le azioni ammissibili; b) l intensità massima dell aiuto; c) la durata dei finanziamenti garantibili dai confidi a valere sulla presente legge; d) i criteri cui i confidi devono attenersi nell individuazione dei beneficiari delle operazioni agevolate, nel rispetto delle disposizioni di cui all articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; e) i termini per la presentazione delle domande. 2. Ai fini della concessione dei contributi, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce specifici criteri, che devono tenere conto: a) per gli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera b): 1) del valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi risultanti dall ultimo bilancio approvato dai confidi; 2) dell importo globale delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi effettivamente erogate, in essere alla chiusura dell esercizio precedente la data di presentazione della domanda; b) per gli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera c): 1) del rispetto dei limiti, esclusioni e condizioni previste dalla normativa comunitaria; 2) della durata dei finanziamenti garantiti dai confidi, che non deve essere superiore ai 18 mesi per le operazioni creditizie destinate alle esigenze di conduzione delle imprese agricole socie e ai 10 anni, se finalizzati agli investimenti da parte delle medesime imprese agricole; 3. L importo massimo finanziabile, garantibile dai confidi a valere sulla presente legge, non potrà essere superiore, in prima applicazione della presente legge, a Euro ,068 per ogni singola impresa agricola socia. Tale limite potrà essere aggiornato biennalmente, con provvedimento della Giunta regionale. 4. Le garanzie prestate dai confidi su prestiti di conduzione devono essere computate ai fini del rispetto delle condizioni e dei massimali di intervento vigenti per il credito di gestione a breve termine. 5. Le garanzie dei confidi a valere sulla presente legge non sono cumulabili, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o della Regione o comunque erogati da enti o organismi pubblici.
6 Supplemento straordinario n. 1 al B. U. della Regione Calabria - PartiIeII-n.4dell 1 marzo 2003 Art. 4 Tipologia degli interventi 1. Le operazioni di finanziamento, garantite dai confidi a valere sulla presente legge a favore delle imprese agricole socie, potranno essere concesse per: a) investimenti mobiliari ed immobiliari aziendali, compreso l acquisto di terreni, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti da norme comunitarie, nazionali e regionali di intervento in agricoltura, ivi compresi quelli cofinanziati dall Unione Europea; b) investimenti finanziari, compresa la ristrutturazione finanziaria e la trasformazione di passività onerose; c) acquisto di scorte vive e morte; d) spese di gestione aziendale; e) interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi. Art. 5 Scioglimento e liquidazione dei confidi 1. Il confidi è tenuto a dare tempestiva comunicazione nel caso di suo scioglimento o liquidazione alla Giunta regionale, indicando i motivi e le cause dello scioglimento o della liquidazione. 2. Il confidi è tenuto a restituire alla Regione eventuali finanziamenti erogati dalla Regione e non utilizzati. Art. 6 Controlli e sanzioni 1. Con il regolamento deliberato dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 3, sono definite le modalità di controllo sui confidi beneficiari dei contributi regionali, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia. 2. I confidi sono tenuti a comunicare preventivamente alla Regione le eventuali modifiche apportate allo statuto nonché le variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all articolo Nell ipotesi che vengano meno uno o più dei requisiti di cui all articolo 2, i confidi sono tenuti alla restituzione dei contributi erogati e non utilizzati, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente, alla data di erogazione. 4. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative comporta: a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli erogati in relazione ai quali si sono riscontrate violazione degli obblighi verso la Regione, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione; b) l esclusione fino a cinque anni dall accesso ai contributi di cui alla presente legge. Art. 7 Esame comunitario 1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati successivamente all esito favorevole dell esame da parte della Commissione dell Unione Europea del regime di aiuti dalla legge stessa previsto. 2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti al settore agricolo. Art. 8 Norma finanziaria 1. Per l attuazione degli interventi previsti dalla presente legge dall anno 2003 si provvede con la dotazione finanziaria derivante dai fondi cofinanziati dal FEOGA, a norma dell art. 11, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 ed inoltre con i fondi che saranno all uopo stanziati nel bilancio 2003 nonché in quelli degli anni successivi. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 26 febbraio 2003 Giuseppe Chiaravalloti
7
8 Vendita: un fascicolo ordinario di Parti I e II: L (euro 0,77); arretrato: L (euro 1,55); un fascicolo di supplemento straordinario: prezzo di copertina in ragione di L (euro 0,77) ogni 32 pagine. Un fascicolo di Parte III: L (euro 0,52); arretrato: L (euro 1,03). Prezzi e condizioni di abbonamento: Per le Parti I e II: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L (euro 36,15). Per la Parte III: abbonamento annuale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre) L (euro 18,08). Condizioni di pagamento: l abbonamento deve essere fatto a mezzo di conto corrente postale n intestato al «Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» Catanzaro, entro trenta giorni precedenti la sua decorrenza specificando sul retro del C/C medesimo, in modo chiaro, i dati del beneficiario dell abbonamento cognome e nome (o ragione sociale), indirizzo completo di CAP e Provincia scritti a macchina o stampatello. La fotocopia della ricevuta postale del versamento dell importo dovuto per l abbonamento deve essere inviata all Amministrazione del BUR Viale De Filippis, Catanzaro. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore alla decorrenza non si garantisce l invio dei fascicoli arretrati. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione. Le stesse modalità di pagamento devono essere osservate per le richieste di vendita di singoli fascicoli. Editore: REGIONE CALABRIA AUT. TRIBUNALE CATANZARO N. 31/1994 Direttore responsabile: OLDANI MESORACA Redattore: FRANCESCO LE PERA Stampa: GRAFICHE ABRAMO S.p.A. CATANZARO
REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED & BREAKFAST L.R. 26.02.
COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED & BREAKFAST L.R. 26.02.2003 N 2 Approvato con
DettagliLEGGE REGIONALE N. 2 DEL 26-02-2003 REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 26-02-2003 REGIONE CALABRIA Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
Dettagli(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 26 giugno 2003, n. 8) CAPO I. Art. 1 Finalità
LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 2 Disciplina dell attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata Bed and Breakfast. (BUR n. 4 dell 1 marzo 2003, supplemento straordinario n. 1)
DettagliLEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST"
LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 10-05-2001 REGIONE CAMPANIA "DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST" Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 26 del 14 maggio 2001 IL CONSIGLIO REGIONALE
DettagliBollettino Ufficiale Regionale 1 marzo 2003, n. 4 - Supplemento Straordinario 3 marzo 2003, n. n. 1. [Preambolo] Finalità
www.lex24.ilsole24ore.com Regione Calabria Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 Bollettino Ufficiale Regionale 1 marzo 2003, n. 4 - Supplemento Straordinario 3 marzo 2003, n. n. 1 Disciplina dell'attività
DettagliCOMUNE DI PALMI Provincia di Reggio Calabria
COMUNE DI PALMI Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA "BED AND BREAKFAST" Approvato con Deliberazione
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
Spedizione in a.p. - Art. 2 comma 20c legge 662/96 - Filiale di Catanzaro REPUBBLICA Supplemento straordinario n. 2 al n. 2 dell 1 febbraio 2003 PartiIeII-Anno XXXIV ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 6 al n. 6 dell 1 aprile 2006 Parti I e II - Anno XXXVII REPUBBLICA ITALIANA
DettagliProposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"
Consiglio regionale della Calabria Seconda Commissione Proposta di legge n.192/9^ di iniziativa del Consigliere Imbalzano recante: Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura"
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 5 al n. 4 dell 1 marzo 2005 PartiIeII-Anno XXXVI REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO
DettagliBollettino Ufficiale Regionale 16 luglio 2002, n. 16. [Preambolo] Finalità. Definizione e caratteristiche. Esercizio dell'attività
www.sistema24edilizia.ilsole24ore.com Regione Molise Legge regionale 12 luglio 2002, n. 13 Bollettino Ufficiale Regionale 16 luglio 2002, n. 16 Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 1 al n. 13 del 2 aprile 2010 Parte III - Anno XLI REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO
DettagliSEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) DI BED AND BREAKFAST VARIAZIONE DELL ATTIVITA (da comunicare entro 15 giorni dalla variazione)
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) DI BED AND BREAKFAST VARIAZIONE DELL ATTIVITA (da comunicare entro 15 giorni dalla variazione) AL COMUNE DI FOSSATO DI VICO UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE
DettagliDISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
Parte I N. 24 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16-6-2008 4401 Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 8. DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE
DettagliCONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI
Allegato alla Delib.G.R. n. 50/27 del 10.11.2009 CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI L.R.10 gennaio 2001 n.. 2 Titolo T II DIRETTIVE DI
Dettaglil sottoscritt nat _ a il residente in via Società con sede in Prov. via CF iscritta alla CCIAA di n.
Al COMUNE DI POGGIARDO (Provincia di LECCE) Servizio SUAP -ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST- SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' l sottoscritt nat _ a il residente in via n. C.F., titolare dell omonima
DettagliArt. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6
7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.
DettagliL AVVIO E LA GESTIONE DI BED&BREAKFAST modulo 4. 17/01/2008 La gestione economica di un bed&breakfast Finanziamenti agevolati Arcangelo Adriani
L AVVIO E LA GESTIONE DI BED&BREAKFAST modulo 4 17/01/2008 La gestione economica di un bed&breakfast Finanziamenti agevolati Arcangelo Adriani B&B Normativa regionale Legge Regionale n. 17 del 24/7/2001
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliLEGGE REGIONALE N. 20 DEL 09-08-2006 REGIONE BASILICATA. Crediti di conduzione nel settore agricolo
LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 09-08-2006 REGIONE BASILICATA Crediti di conduzione nel settore agricolo Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 47 del 10 agosto 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE ha
DettagliArt. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Costituzione Fondo Regionale Art. 4 Durata Art. 5 Beneficiari del Fondo Art. 6 Iniziative ammissibili
DettagliLEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.
Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliREGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale
DettagliL.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri
DettagliCITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE
DettagliRegione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98
Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente
DettagliLEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.
Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17
DettagliLEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo
LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LOMBARDIA n 38 del 21 settembre
DettagliLEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.
LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 27-11-2006 REGIONE PIEMONTE Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 48 del
DettagliArt. 1. (Finalità) Art. 2. (Integrazione dell'offerta turistica)
1 di 5 05/01/2009 22.14 Legge regionale 8 luglio 1999, n. 18. (Testo coordinato) Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica. (B.U. 14 luglio 1999, n. 28) Modificata da l.r. 20/2000, l.r. 22/2002,
DettagliLEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.
L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
Poste Italiane - Spedizione in a.p. Tab. D Aut. DCO/DC - CZ/038/2003 valida dal 4 febbraio 2003 Supplemento straordinario n. 6 al n. 9 del 15 maggio 2004 PartiIeII-Anno XXXV REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO
DettagliNORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI Art. 1 (Finalità e oggetto della legge) 1. La presente legge, nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
DettagliCITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008
DettagliCOMUNE DI RUDA Provincia di Udine
COMUNE DI RUDA Provincia di Udine REGOLAMENTO COMUNALE ALBO OPERATORI NELL ATTIVITA DI BED AND BREAKFAST Allegato alla delibera C.C. N. 13 del 25.02.2000 INDICE Articolo 1 Esercizio dell attività di Bed
DettagliLEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA
DettagliLEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie
LEGGE PROVINCIALE N. 12 DEL 11-05-1995 REGIONE BOLZANO (Prov.) Disciplina dell' affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.) N. 25 del
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE
C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni
DettagliREGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014
REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014 Codice DB1512 D.D. 5 agosto 2014, n. 531 Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34, articolo 42, comma 6. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle funzioni e delle attivita'
DettagliDelibera n. 29 del Consiglio Comunale del 28.06.2004 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE Delibera n. 29 del Consiglio Comunale del 28.06.2004 REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE INDICE TITOLO I Pag. 1 Art. 1 Pag.
DettagliDDL Disciplina dell attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B) CAPO I GENERALITÀ, DEFINIZIONI, REQUISITI
DDL Disciplina dell attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B) CAPO I GENERALITÀ, DEFINIZIONI, REQUISITI ARTICOLO 1 Generalità 1. La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
DettagliLA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;
Oggetto: Approvazione del protocollo d intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati concernente la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell
DettagliConsorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento
DettagliINTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA n. 16 del 9 dicembre 2010)
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2010 N. 19 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA n. 16 del 9 dicembre 2010) Il Consiglio regionale
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. n. 542 del 19 dicembre 2012 VISTO l art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, che istituisce i contratti di filiera e di distretto,
DettagliCOMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE
COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6
DettagliLa normativa dei Bed & Breakfast inlombardia
La normativa dei Bed & Breakfast inlombardia Luca Mambretti U.O. Sviluppo di iniziative per la Promozione dell Offerta Turistica Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi Regione Lombardia e-mail:
DettagliArt. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari)
L.R. 01 Settembre 1999, n. 19 Istituzione del prestito d'onore (1) Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008
DettagliCOMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI
COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni
DettagliINTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione
Allegato alla Delib. G.R. n. 9/13 del 8.3.2006 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive
DettagliREGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.
REGIONE PIEMONTE Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte. (B.U. 16 aprile 2015, n. 15) Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE
DettagliArt. 1 (Bilancio di competenza Stato di previsione dell entrata e della spesa)
Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 Bilancio di previsione della Regione Calabria per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. (BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario
DettagliMinisterodelloSviluppoEconomico
MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
DettagliLEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
DettagliLEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente
Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliART. 7 ART. 8 ART. 9
Regolamento di istituzione dell Albo delle Associazioni/Cooperative Studentesche Universitarie riconosciute dall Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (emanato con Decreto Rettorale n. 1157-2007
DettagliALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Approvato con deliberazione di CC n.15 del 10/03/2011 COMUNE DI CANTALUPA Provincia di Torino ALBO DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA INDICE Art. 1 Materia del Regolamento Art.
DettagliComune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO COMUNALE ALBO OPERATORI NELL ATTIVITA DEI BED AND BREAKFAST
Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO COMUNALE ALBO OPERATORI NELL ATTIVITA DEI BED AND BREAKFAST Adottato con deliberazione consiliare n.44 dd.27 settembre 1999 ART.1 Esercizio dell attività
DettagliSEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) DI BED AND BREAKFAST
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) I BE AN BREAKFAST Il presente modello può essere presentato con le seguenti modalità: tramite PEC all indirizzo comune.bastiaumbra@postacert.umbra.it
DettagliLEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001 REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 20-07-2001 REGIONE BASILICATA "PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI". Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 49 del 24 luglio 2001 IL CONSIGLIO
DettagliAllegato parte integrante ALLEGATO 1) DISPOSIZIONI PER I PRESTITI PARTECIPATIVI. Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2009-D323-00102
Allegato parte integrante ALLEGATO 1) DISPOSIZIONI PER I PRESTITI PARTECIPATIVI Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2009-D323-00102 1. OBIETTIVI E BENEFICIARI 1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono
DettagliSPETT. CONFIDI TRIESTE 34122 TRIESTE. Domanda concessione finanziamento: prestito partecipativo ex legge regionale 4/2001 art.
SPETT. BOLLO 14.62 CONFIDI TRIESTE VIA SAN LAZZARO, 5 34122 TRIESTE Oggetto: Domanda concessione finanziamento: prestito partecipativo ex legge regionale 4/2001 art. 7 commi 69-70-71 Il sottoscritto: Cognome
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.
L.R. 13/2004, artt. 4 e 12 B.U.R. 1/12/2004, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. Allegato A Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle
DettagliAllegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
DettagliLA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2009, N. 16 (BUR N. 65/2009) INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE AGRICOLO PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
DettagliLEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997
LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997 Anno legislazione:1997 Oggetto legislazione: promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI
COMUNE DI ZERO BRANCO PROVINCIA DI TREVISO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI VARI Approvato con deliberazione consiliare
Dettaglia cura Direzione Turismo Sport Parchi Piemonte emozioni Manuale d uso per l esercizio saltuario di ospitalità denominato Bed & Breakfast
a cura Direzione Turismo Sport Parchi Piemonte emozioni Manuale d uso per l esercizio saltuario di ospitalità denominato Bed & Breakfast Cos è il Bed end Breakfast? Con la denominazione Bed & Breakfast
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA
DettagliLEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO
Legge 1990040 Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 10-04-1990 REGIONE LAZIO Istituzione dell' osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.
DettagliL.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.
L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta
DettagliDecreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.
Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,
Dettaglicarta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)
carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento
DettagliCittà di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove
Dettaglil estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria
interventi inseriti nell Accordo di Programma Quadro Potenziamento delle infrastrutture dei Patti Territoriali - Delibera CIPE n. 20/2004 (acc. n. 101249 e acc. n. 101250). La presente deliberazione sarà
DettagliI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE PMI VENETE
I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE PMI VENETE A cura di Leopoldo Noventa 1 Che cosa sono? I finanziamenti agevolati per le piccole e medie imprese operanti nella Regione Veneto sono finanziamenti erogati
DettagliRegolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.
Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009
DettagliNorme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici
Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in
DettagliProposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale.
Proposta di Legge 20 dicembre 2013, n. 303 Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale. Art. 1 Oggetto e finalità 1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali
Dettaglibeneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile
8605 beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile DETERMINA 1. di approvare, ai sensi dell art. 8
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliSOMMARIO. Bando per il sostegno della progettazione e dell adozione di politiche in materia di energia. Anno 2004. pag. 1
SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE E ALL ADOZIONE DI POLITICHE SUL RISPARMIO ENERGETICO E LE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA PER GLI ENTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI TORINO SOMMARIO ART. 1 - FINALITÀ... 2 ART. 2
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina dell imposta di soggiorno
REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina dell imposta di soggiorno Approvato dal Consiglio Comunale in data 02 Novembre 2011, n. 27. Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato ai
DettagliL.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.
L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione
DettagliSettore Contenzioso Cultura Pubblica
COMUNE DI PARABITA (Provincia di Lecce) CONVENZIONE SCUOLE DELL INFANZIA PARITARIE Rep. N. L anno, il giorno del mese di, in Parabita Palazzo Comunale, TRA il Comune di Parabita, C.F. 81001530757, rappresentato
DettagliTITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI
REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela
DettagliCOMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE
COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
DettagliIL CONSIGLIO REGIONALE
16 LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 39 Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE
DettagliApprofondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari
Approfondimento 6.11 w - La nuova normativa relativa agli intermediari finanziari INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 106 TUB, CONFIDI, AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA, MEDIATORI CREDITIZI E OPERATORI PROFESSIONALI
DettagliARTICOLO 100, DPR 917/1986
ARTICOLO 100, DPR 917/1986 Titolo del provvedimento: Testo unico delle imposte sui redditi. art. 100 Titolo: Oneri di utilità sociale. Testo: in vigore dal 15/05/2005 modificato da: DL del 14/03/2005 n.
DettagliENERGIE ALTERNATIVE PER UN TURISMO ED UNA AGRICOLTURA DI QUALITA
ENERGIE ALTERNATIVE PER UN TURISMO ED UNA AGRICOLTURA DI QUALITA Erogazione di contributi in conto capitale alle P.M.I. del settore turistico e del settore agricolo localizzati nel territorio provinciale
DettagliCOMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO. Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno
COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.06.2015 Articolo 1 - Istituzione dell imposta
Dettagli