GIORGIO BALMAS DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N 59

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1 GIORGIO BALMAS DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N 59 OGGETTO: ACCETTAZIONE RICHIESTA ASPETTATIVA ANNUA ALLA PROF.SSA CRIVELLO E DEL DOCENTE DI PIANOFORTE PROF. BOI PER ALCUNE GIORNATE E SOSTITUZIONE RISPETTIVAMENTE CON LA PROF. SSA BONINO E IL PROF. CIMA RID. DELIBERA N. 40 DEL 13 NOVEMBRE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Premesso che Il Consiglio di Amministrazione con delibera n.40 del 13 Novembre 2013 approvava quale atto di indirizzo: l accettazione della richiesta della prof.ssa Claudia Crivello docente del corso Prova la Musica,per tutto l anno scolastico e sua sostituzione con la prof.ssa Silvia Bonino, insegnante dell istituto del corso di arpa; l accettazione della richiesta del prof. Andrea Boi del corso di pianoforte di non poter tenere i corsi di tale strumento nelle giornate di giovedi 31 ottobre e 7 e 14 novembre 2013 e sua sostituzione, per continuità didattica, adottando lo stesso metodo di insegnamento, dal prof. Cima Giovanni, in possesso del diploma di pianoforte,considerato che lo stesso è presente nella graduatoria approvata con delibera n. 21 del 27 giugno Ciò in quanto ai sensi dell art. 6 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell istituto,in caso di assenza del collaboratore-docente dalle lezioni che non potrà recuperare, lo stesso potrà essere sostituito da un supplente con l avallo del direttore didattico per quanto concerne il prof. Boi. Relativamente invece alla prof. Crivello lo stesso regolamento prevede all art. 7 che Il collaboratore può chiedere, motivando le cause, che saranno oggetto di valutazione del Consiglio di Amministrazione, di essere posto in aspettativa senza perdere il posto occupato nella graduatoria Avendo il direttore didattico e artistico ed il Consiglio di Amministrazione espresso parere favorevole sulla concessione dell aspettativa occorre adottare apposito provvedimento. L incarico ad entrambi si configura come un estensione dell attuale contratto; Allo stesso verrà erogato lo stesso compenso orario fissato per gli altri docenti per i corsi individuali e cioè 18,50 lorde. L adozione del presente provvedimento compete al Direttore Amministrativo ai sensi dell art.9 del nuovo atto Istitutivo approvato con deliberazione Consiliare n 82 del :

2 DETERMINA 1. di prendere atto della richiesta di aspettativa fatta dalla prof.ssa Crivello e nominare in sua sostituzione, per tutto l anno scolastico, la prof.ssa Bonino Silvia estendendo l attuale contratto in corso per ore 27 2 Di prendere atto della richiesta di aspettativa fatta dal prof. Andrea Boi nelle giornate indicate in premessa e nominare in sua sostituzione il prof. Giovanni Cima., estendendo l attuale contratto in corso per ore 4 2. Di dare atto che il compenso orario è uguale a quello fissato per gli altri collaboratori come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione N 50/2013 e cioè 18,50. 3 Di dare atto che la spesa fa parte dell impegno previsto con la predetta determina,relativamente alla nomina di tutti gli altri docenti; 4 Di emettere mandati di pagamento a prestazione effettuata ai sensi dell art. 21 del regolamento di contabilità del comune che trova qui applicazione per effetto dell art. 16 del nuovo atto istitutivo approvato con deliberazione consiliare N 82/01. 5 di dare atto che le ore che verranno pagate saranno solamente quelle effettivamente prestate. 6 di approvare l estensione dell attuale contratto per farne parte integrante; La sottoscrizione della determina vale quale visto di regolarità tecnica e contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa e di conformità dell atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Rivoli 14 Novembre 2013 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (rag. Paolo SPINNATO)

3 GIORGIO BALMAS ESTENSIONE CONVENZIONE TRA L ISTITUZIONE COMUNALE ISTITUTO MUSICALE CITTA DI RIVOLI E IL COLLABORATORE-DOCENTE GIOVANNI CIMA PER L AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA TENUTA DI ALCUNE LEZIONI DI PIANOFORTE. L anno duemilatredici il giorno 14 del mese di Novembre nella sede dell Istituto musicale Città di Rivoli TRA L Istituzione comunale Istituto Musicale Città di Rivoli Via Capello 3 C.F , in questo atto rappresentato, ai sensi degli artt. 9 dell atto istitutivo, approvato con deliberazione consiliare n. 82 del ,dal rag. Paolo Spinnato, nato a Mistretta, il 10 maggio 1952, nella funzione di Direttore Amministrativo dell Istituto musicale, domiciliato, per questo atto presso la sede dell istituto stesso, via Capello 3 E Il Sig. CIMA Giovanni nato a Chivasso il 26/03/1968 e residente a Settimo T.se - CAP indirizzo V. Leinì 100 Cod. fiscale CMI GNN 68 C 26 C 665 A PREMESSO CHE - Con determinazione del direttore amministrativo n.59 del 14 NOVEMBRE 2013 veniva affidato al Sig CIMA Giovanni l incarico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione gerarchica l incarico di sostituire il prof. Boi Andrea per 4 ore che con la stessa determinazione è stata approvata una bozza di convenzione composta da 11 articoli che fissa i termini di rapporto di collaborazione tra soggetto incaricato e l Amministrazione ed è stata impegnata, di massima, la spesa relativa al corrispettivo dell incarico; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: L istituzione Comunale Istituto musicale Città di Rivoli, come sopra rappresentato, chiamato in prosieguo Committente, estende al Sig.CIMA Giovanni, chiamato in prosieguo Prestatore,l attuale contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione gerarchica. ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO L incarico ha per oggetto la tenuta di un corso strumentale per singoli strumentisti di 4 ore di lezioni di pianoforte- Deve prevedere la realizzazione e adattamento delle trascrizioni necessarie; Il Presente affidamento costituisce un estensione del contratto già in essere per analoghi corsi di pianoforte e tastiera. ART. 2 QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

4 L incarico deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale, senza vincolo di subordinazione, ancorché continuativo, coordinato e di carattere prevalentemente personale. Il presente articolo rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti. Art. 3 MODALITA DI ESECUZIONE Il prestatore svolgerà la propria attività in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione. Il committente si impegna a non ingerirsi nelle modalità di svolgimento della prestazione salva la possibilità di un controllo di carattere generale circa la corrispondenza della prestazione alle caratteristiche della medesima pattuite nel presente contratto e riportate al precedente articolo 1. La prestazione di lavoro si svolge,di norma, durante l orario dell istituto. Il committente, consente al prestatore di avvalersi della struttura organizzativa (locali, strumento, ove possibile etc.). Resta inteso che l utilizzo di detta struttura non comporterà alcun inserimento organico del prestatore nell organizzazione dell Ente, il prestatore difatti, accetta con la sottoscrizione della presente convenzione,che non intende in alcun modo far parte della struttura organizzativa del committente, ritenendo che la sua attività debba essere regolata esclusivamente dal presente contratto, nonché dalle disposizioni del Codice Civile sul contratto d opera professionale. Il prestatore deve fornire personalmente la prestazione pattuita. ART. 4 DURATA L incarico riguarderà la giornata di giovedi 31 ottobre e 7 e 14 novembre 2013 per complessive ore 4 In nessun caso il collaboratore può farsi sostituire da altre persone, sia in costanza che in sospensione della collaborazione in quanto la stessa è e resta di natura personale. La collaborazione potrà essere risolta dal collaboratore, con preavviso di 15 giorni, mediante lettera raccomandata A/R mentre potrà essere risolta dall Istituto mediante lettera raccomandata A/R,previo contraddittorio con l incaricato,qualora,durante l attività, il collaboratore commetta atti o tenga comportamenti tali da far venire meno il rapporto di fiducia con l istituto o nel caso di modifica della legislazione di riferimento. In tal caso sarà pagato unicamente il compenso dovuto per l opera prestata sino al momento in cui viene pronunciata la revoca. ART. 5 COMPENSO Il compenso forfettario per la collaborazione è di Euro 18,50 orarie lorde trattandosi di lezioni individuali è cioè di 74,00. Sulla predetta somma verranno effettuate le trattenute di legge.a carico delle rispettive parti così come definito dalle norme applicabili. L Istituto musicale liquiderà tale compenso, previa verifica dell esecuzione della prestazione. ART. 6 SPESE Le eventuali spese contrattuali sono a carico del contraente, comprese quelle per bolli e copie. ART. 7 SICUREZZA Il committente ha verificato l idoneità professionale del prestatore. Ha inoltre informato il medesimo delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere nello svolgimento del proprio incarico. Il committente informerà il prestatore sulle caratteristiche di tali attrezzature, sulle modalità di impiego corrette ai fini della sicurezza, sulle misure di prevenzione adottate. Dal canto suo il prestatore si impegna ad utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute, a non modificarle e a non farne uso improprio.

5 ART. 8 VARIE Il controllo della prestazione è affidato al Direttore didattico ed artistico. ART.9 MODIFICHE AL CONTRATTO Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare. Il committente si riserva il diritto di non riconoscere modifiche di fatto alle pattuizioni contrattuali che dovessero intervenire nello svolgimento del rapporto anche se introdotte unilateralmente in buona fede da parte del prestatore. ART. 10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il collaboratore con la presente autorizza l istituto musicale al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/2003. Ai fini dell art. 5, comma 2 del Dpr 633/1972, il collaboratore dichiara di non svolgere altre attività di lavoro autonomo, impegnandosi a comunicare al committente eventuali variazioni in merito. ART. 11 APPROVAZIONE DI CLAUSOLE Le parti approvano con la sottoscrizione, ai sensi della 1341 del codice civile, le condizioni generali del contratto. Letto, approvato e sottoscritto. Rivoli, Il Direttore Amministrativo Il Prestatore Il Presidente

6 GIORGIO BALMAS ESTENSIONE CONVENZIONE TRA L ISTITUZIONE COMUNALE ISTITUTO MUSICALE CITTA DI RIVOLI E LA COLLABORATRICE BONINO SILVIA PER L AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA TENUTA DEL CORSO DI PROVA LA MUSICA L anno duemilatredici il giorno 14 del mese di NOVEMBRE nella sede dell Istituto Musicale Città di Rivoli TRA L Istituzione comunale Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas Via Capello 3 C.F , in questo atto rappresentato, ai sensi degli artt. 9 dell atto istitutivo, approvato con deliberazione consiliare n. 82 del , dal rag. Paolo Spinnato, nato a Mistretta, il 10 maggio 1952, nella funzione di Direttore Amministrativo dell Istituto Musicale, domiciliato, per questo atto presso la sede dell istituto stesso, via Capello 3 E La Sig.ra BONINO Silvia nata a Torino il 16/11/1984 e residente a Torino - CAP indirizzo V. Spotorno 35 Cod. fiscale BNN SLV 84 S 56 L 219 N PREMESSO CHE - Con determinazione del direttore amministrativo n. n.59 del 14 NOVEMBRE 2013 veniva affidato alla Sig.ra BONINO Silvia l incarico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione gerarchica, in seguito agli atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 1 Ottobre 2013 di tenere il corso Prova la Musica ; - che con la stessa determinazione è stata approvata una bozza di convenzione composta da 11 articoli che fissa i termini di rapporto di collaborazione tra soggetto incaricato e l Amministrazione ed è stata impegnata, di massima, la spesa relativa al corrispettivo dell incarico; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: L istituzione Comunale Istituto Musicale Città di Rivoli, come sopra rappresentato, chiamato in prosieguo Committente, estende alla Sig.ra BONINO Silvia, chiamato in prosieguo Prestatrice, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione gerarchica. ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO L incarico ha per oggetto la tenuta di un corso collettivo di PROVA LA MUSICA

7 La redazione scritta dei propri orientamenti didattici e dei programmi di studio che intende adottare; La compilazione del registro di classe (elenco allievi,assenze, note,dimissioni) L aggiornamento sistematico presso la segreteria, degli allievi in grado di partecipare alle manifestazioni dell istituto,con indicazione della loro disponibilità e dei loro programmi dettagliati (autore, brano, durata etc.) La segnalazione alla segreteria delle assenze degli allievi, nel caso siano prolungate e comunque dopo tre consecutive ingiustificate. La prestatrice, deve inoltre garantire il supporto operativo necessario, ove richiesto,alle diverse attività dell istituto. La durata del corso è di ore 28 Il Presente affidamento costituisce un estensione del contratto già in essere per il corso di arpa. ART. 2 QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO L incarico deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale, senza vincolo di subordinazione, ancorché continuativo, coordinato e di carattere prevalentemente personale. Il presente articolo rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti. Se si è dipendenti di una pubblica amministrazione, la stipula del contratto relativo all attività di collaborazione per lo svolgimento dell incarico, è subordinata, ai sensi dell art.53 del Dlgs n. 165/01, alla presentazione dell autorizzazione dell ente pubblico di cui il docente è dipendente Art. 3 MODALITA DI ESECUZIONE La prestatrice svolgerà la propria attività in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione. Il committente si impegna a non ingerirsi nelle modalità di svolgimento della prestazione salva la possibilità di un controllo di carattere generale circa la corrispondenza della prestazione alle caratteristiche della medesima pattuite nel presente contratto e riportate al precedente articolo 1. La prestatrice determinerà in piena autonomia l orario di svolgimento della prestazione salva la necessità di concordare con il committente orari nel caso di necessità di interfaccia tra la prestatrice ed il personale del committente. La prestazione di lavoro si svolge,di norma, durante l orario di apertura dell istituto. Il committente consente alla prestatrice di avvalersi della propria struttura organizzativa (locali, strumento, ove possibile etc.). Resta inteso che l utilizzo di detta struttura non comporterà alcun inserimento organico della prestatrice nell organizzazione dell Ente,la prestatrice difatti, accetta con la sottoscrizione della presente convenzione,che non intende in alcun modo far parte della struttura organizzativa del committente, ritenendo che la sua attività debba essere regolata esclusivamente dal presente contratto, nonché dalle disposizioni del Codice Civile sul contratto d opera professionale. La prestatrice deve fornire personalmente la prestazione pattuita. ART. 4 DURATA L incarico decorrerà dal giorno 14 ottobre 2013 e avrà una durata di 28 ore, fino a giugno 2014 o comunque fino al termine della durata del corso, che dipenderà dal giorno in cui il docente tiene la lezione e dalle giornate festive che ricadono in tale giorno, ed è rinnovabile, per continuità didattica, a discrezione dello stesso Consiglio di amministrazione. Le ore settimanali sono in corso di determinazione sulla base degli iscritti a corsi. In nessun caso la collaboratrice può farsi sostituire da altre persone, sia in costanza che in sospensione della collaborazione in quanto la stessa è e resta di natura personale. La collaborazione potrà essere risolta dal collaboratore, con preavviso di 15 giorni, mediante lettera raccomandata A/R mentre potrà essere risolta dall Istituto mediante lettera

8 raccomandata A/R, previo contraddittorio con l incaricata, qualora, durante l attività, la collaboratrice commetta atti o tenga comportamenti tali da far venire meno il rapporto di fiducia con l istituto o nel caso di modifica della legislazione di riferimento. In tal caso sarà pagato unicamente il compenso dovuto per l opera prestata sino al momento in cui viene pronunciata la revoca. ART. 5 COMPENSO Il compenso forfettario per la collaborazione è di Euro 18,50 orarie lorde che sarà erogato con le modalità richieste dalla collaboratrice sulla base delle ore effettivamente prestate. Le trattenute di legge sui suddetti compensi saranno a carico delle rispettive parti così come definito dalle norme applicabili. L Istituto musicale liquiderà tale compenso, previa verifica dell esecuzione della prestazione. Resta a carico della contraente la domanda di iscrizione alla gestione separata dell INPS nella sezione dei collaboratori coordinati e continuativi (art. 2 comma 26 della legge n. 336.) Il corrispettivo per tale prestazione,orario, viene così di seguito riassunto sulla base dell importo del compenso: IMPORTO LORDO ORARIO Euro 18,50 27,72 % INPS (2/3 a carico dell Istituto) Euro 3,42 11 per mille INAIL (2/3 a carico dell istituto) Euro 0,14 (se ricorre l obbligo dell assicurazione previsto dalle norme vigenti) Nel caso la collaboratrice docente tenga delle lezioni di strumento in gruppo di due o tre, e di interclasse, allo stesso verrà riconosciuto un compenso orario, al lordo delle ritenute di legge,di 24,00 in luogo di 18,50. ART. 6 SPESE Le eventuali spese contrattuali sono a carico della privata contraente, comprese quelle per bolli e copie. ART. 7 SICUREZZA Il committente ha verificato l idoneità professionale della prestatrice. Ha inoltre informato la medesima delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere nello svolgimento del proprio incarico. Il committente informerà la prestatrice sulle caratteristiche di tali attrezzature, sulle modalità di impiego corrette ai fini della sicurezza, sulle misure di prevenzione adottate. Dal canto suo la prestatrice si impegna ad utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute, a non modificarle e a non farne uso improprio. ART. 8 VARIE Il controllo della prestazione è affidato al Direttore didattico ed artistico. L Amministrazione può in ogni momento, su relazione del Direttore didattico artistico di concerto con gli altri organi dell istituto, revocare l incarico nel caso in cui le prestazioni siano insoddisfacenti e tali da compromettere il perseguimento degli obiettivi fissati. ART.9 MODIFICHE AL CONTRATTO Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare. Il committente si riserva il diritto di non riconoscere modifiche di fatto alle pattuizioni contrattuali che

9 dovessero intervenire nello svolgimento del rapporto anche se introdotte unilateralmente in buona fede da parte della prestatrice. ART. 10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI La collaboratrice con la presente autorizza l istituto musicale al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Dlgs n. 196/2003. Ai fini dell art. 5, comma 2 del Dpr 633/1972, il/la collaboratore/trice dichiara di non svolgere altre attività di lavoro autonomo, impegnandosi a comunicare al committente eventuali variazioni in merito. ART. 11 APPROVAZIONE DI CLAUSOLE Le parti approvano con la sottoscrizione, ai sensi della 1341 del codice civile, le condizioni generali del contratto. Letto, approvato e sottoscritto. Rivoli, 14/11/2013 Il Direttore Amministrativo La Prestatrice Il Presidente

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