CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, SEGONI, TERZONI, ALBERTI, BASILIO, VIGNAROLI

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, SEGONI, TERZONI, ALBERTI, BASILIO, VIGNAROLI Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di procedure di valutazione ambientale Presentata il 23 maggio 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! La necessità di modifiche alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nasce dalla considerazione che negli ultimi decenni le procedure di valutazione ambientale (valutazione dell impatto ambientale VIA, valutazione ambientale strategica VAS, valutazione d incidenza VI e autorizzazione integrata ambientale AIA) hanno subìto numerosi aggiornamenti da parte dell Unione europea dettati dalla crescente necessità di legare il sistema valutativo ad una precisa azione territoriale, sociale, ambientale e sanitaria nelle diverse sfere socio-geografiche. Fino ad oggi la normativa del decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha tenuto conto in maniera precisa ed esaustiva dei differenti aspetti e contenuti delle varie forme di valutazione ambientale individuati in sede europea. La normativa, infatti, non risponde in modo adeguato alle legittime istanze di trasparenza, informazione e partecipazione dei cittadini nei confronti dei procedimenti di valutazione ambientale, con il risultato che le scelte assunte dalle autorità competenti non sono state prioritariamente condivise dalle popolazioni interessate e sono pertanto causa di forti tensioni sociali e di aumento del contenzioso giudiziario. La presente proposta di legge pone rimedio a tali lacune e, inoltre, prevede che gli aspetti sanitari siano oggetto di una specifica e autonoma fase valutativa, al fine di verificare le possibili conseguenze sanitarie di ciascun intervento sul

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2405 territorio, sia esso un piano, un programma o un progetto, anche in relazione agli impatti cumulativi e sinergici già insistenti sugli stessi territori e sovente già oggetto di forti compromissioni ambientali. La proposta di legge prevede, altresì l applicazione della VI ai siti inseriti nella rete Natura 2000 nonché agli habitat naturali e agli habitat delle specie, allo scopo di stabilire una serie di disposizioni organiche ed efficaci per la tutela dell ecosistema e della biodiversità, rispondendo così all esigenza di avere un testo unico in materia ambientale. Approntare sin dalle fasi iniziali delle procedure di valutazione ambientale strumenti adeguati per consentire ai cittadini di controllare i piani, le opere e gli impianti programmati o in via di realizzazione nel rispettivo territorio rappresenta un esigenza, peraltro più volte evidenziata in numerosi documenti europei, volta ad eliminare o ridurre significativamente i rischi per l ambiente o per la salute ovvero anche solo la percezione di tale rischi, spesso generata, tra l altro, dalla mancata conoscenza delle modifiche in corso nel territorio e degli impatti che da esse derivano.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2405 PROPOSTA DI LEGGE ART La rubrica della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell impatto ambientale (VIA), per la valutazione d incidenza (VI) e per l autorizzazione integrata ambientale (AIA)». 2. La rubrica del titolo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Princìpi generali per le procedure di VAS, di VI e di AIA». ART All articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;»; 2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali»;

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2405 b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l attività antropica sia compatibile con la sostenibilità ambientale e sia attuata nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un equa distribuzione dei vantaggi connessi all attività economica, misurata anche attraverso metodi quali l analisi del ciclo di vita di ogni intervento attuativo dei predetti piani, programmi e progetti»; c) al comma 4: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di tutela dell ambiente all atto dell elaborazione, dell adozione e dell approvazione degli stessi. Le considerazioni di carattere ambientale all atto dell elaborazione dei piani e programmi sono preordinate a garantire che gli effetti sull ambiente derivanti dall attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione prima della loro adozione assicurando che siano coerenti e garantiscano le condizioni per la sostenibilità ambientale degli interventi e per un progresso equo e durevole;»; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell inquinamento proveniente da una o più attività di cui all allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell aria, nell acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell ambiente, individuate tenuto conto degli impatti ambientali sinergici e cumulativi di piani, programmi, progetti, opere e normative di cui all articolo 19-bis».

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2405 ART All articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) valutazione d incidenza (VI) di piani, programmi e progetti: il procedimento mediante il quale vengono individuati gli effetti, diretti o indiretti, di piani, programmi e progetti, considerati singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi e progetti, sulla qualità ambientale e sulla conservazione dei siti inseriti nella rete Natura 2000 e sugli habitat naturali e sugli habitat delle specie per i quali i siti sono stati istituiti, ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela, conservazione, rinaturalizzazione e miglioramento ambientale di cui alle direttive 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;»; b) alla lettera c), dopo le parole: «nelle diverse fasi» sono inserite le seguenti: «del loro ciclo di vita»; c) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: «c-bis) sostenibilità ambientale: la capacità di non alterare e, ove possibile, di migliorare progressivamente, la qualità, la quantità e la riproducibilità delle risorse naturali presenti sul territorio; c-ter) ciclo di vita di un intervento: le fasi connesse alla realizzazione, gestione e dismissione di ogni singolo intervento di attuazione sul territorio di piani, programmi e progetti; c-quater) incidenza ambientale: l alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa delle caratteristiche naturali di un sito e delle specie

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2405 e degli habitat in esso presenti, con particolare riferimento agli effetti sulla qualità ambientale dei siti stessi e sullo stato di conservazione di specie ed habitat rispetto agli obiettivi di tutela, conservazione, rinaturalizzazione e miglioramento ambientale; c-quinquies) impatto sanitario: l alterazione qualitativa o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dello stato di benessere, della qualità della vita e dello stato di salute dell individuo e della comunità;»; d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) patrimonio culturale: l insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all articolo 9, secondo comma, della Costituzione e all articolo 2, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;»; e) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) progetto: gli elaborati progettuali predisposti per la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti, in coerenza con i piani e i programmi sottoposti a VAS, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall articolo 93, commi 3 e 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; f) la lettera i) è sostituita dalle seguenti: «i) studio di impatto ambientale: l elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all articolo 22, in coerenza con le risultanze e le conclusioni della VAS;

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2405 i.1) studio di impatto sanitario: l elaborato che può integrare lo studio di impatto ambientale o il rapporto ambientale avente per oggetto l analisi delle possibili conseguenze sanitarie del piano, programma o progetto redatto in conformità alle previsioni di cui agli articoli 18-quater, 18-quinquies e 18-sexies;»; g) alla lettera i-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «all ambiente»; h) alla lettera i-quater), dopo le parole: «sull inquinamento,» sono inserite le seguenti: «anche in considerazione del cumulo con le emissioni di altri impianti esistenti nell ambito distanziale di cui all articolo 19-bis»; i) alla lettera i-octies), dopo le parole: «periodi di tempo» sono inserite le seguenti:«o in luoghi definiti» e dopo la parola: «garantire» sono inserite le seguenti: «un buono stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici e»; l) dopo la lettera i-nonies) sono inserite le seguenti: «i-decies) valori limite di immissione: il valore massimo che può essere immesso da una o più sorgenti nell ambiente esterno e misurato in corrispondenza dei recettori, espresso in termini di massa o di concentrazione, che non può essere superati in uno o più periodi di tempo o in luoghi definiti. I valori limite di immissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell allegato X; i-undecies) recettore ambientale: qualsiasi elemento dell ambiente, inteso anche come organismo vivente, che può diventare oggetto di inquinamento;»; m) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, la variazione delle loro caratteristiche o del loro funzionamento e il loro potenziamento;»;

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2405 n) la lettera l-bis) è sostituita dalla seguente: «l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma, progetto approvato, opera o impianto, compresi, nel caso degli impianti, delle infrastrutture e dei progetti, la variazione delle loro caratteristiche o del loro funzionamento e il loro potenziamento che, secondo l autorità competente, producano effetti significativi sull ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell AIA e tenuto conto della VAS effettuata su piani e programmi di pertinenza del sito interessato, per quanto attiene l impatto cumulativo, per ciascuna attività per la quale l allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all installazione che dia luogo a un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa o della somma delle soglie limite previste in accumulo;»; o) alla lettera l-ter): 1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, nonché di gestione post operativa di esso»; 2) al numero 2), le parole:«, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli» sono soppresse; 3) al numero 3), le parole: «nel suo complesso» sono soppresse; p) alla lettera m), le parole: «e negativo» sono soppresse; q) alla lettera o-bis), dopo le parole: «il provvedimento che» sono inserite le seguenti: «in coerenza con le risultanze e le conclusioni, previste dalla VAS effettuata su piani e programmi di pertinenza del sito interessato,»; r) dopo la lettera s) è inserita la seguente: «s-bis) organismo indipendente: un soggetto, persona fisica nonché i soggetti diversi dalle persone fisiche, in grado di

9 Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 2405 dimostrare la propria autonomia giuridica, tecnica funzionale ed economica. Al fine di garantire l indipendenza delle valutazioni nelle procedure di cui alla presente parte deve essere dimostrata l assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, o di cause ostative che possano impedire il pieno e corretto svolgimento della valutazione;»; s) la lettera t) è sostituita dalla seguente: «t) consultazione: l insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nel procedimento di formazione e valutazione dei piani, programmi e progetti affinché benefìci e svantaggi derivanti dalla loro attuazione siano chiari e condivisi;»; t) la lettera v) è sostituita dalla seguente: «v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente lettera le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, le organizzazioni sindacali, nonché le persone fisiche o giuridiche organizzate in associazioni o comitati portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio di pertinenza che perseguano nel proprio oggetto statutario obiettivi di tutela ambientale sono considerate come aventi interesse;»; u) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «v-novies) matrici ambientali: le categorie di elementi fisicamente individuabili che compongono l ambiente considerate dallo studio di impatto ambientale di cui all articolo 22 alle quali viene riconosciuta un omogeneità al fine degli impatti attesi».

10 Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 2405 ART All articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza europea per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d incidenza ai sensi degli articoli 18-bis e 18-ter da effettuare anche qualora i possibili impatti siano determinati dall attuazione di piani e programmi che interessino aree esterne ai predetti siti»; b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-quater. I piani e i programmi finalizzati all attuazione degli interventi inseriti nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono sottoposti a VAS. Fino al completamento della VAS, è vietato l avvio di ogni intervento di attuazione dei piani e programmi, comprese le opere di cantierizzazione, nonché ogni forma di finanziamento di essi»; c) le parole: «e negativi», ovunque ricorrono, sono soppresse; d) al comma 8, il secondo periodo è soppresso; e) al comma 16: 1) alla lettera b) la parola: «significativi» è sostituita dalle seguenti: «al di sopra dei valori di emissione o di immissione»;

11 Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati ) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono, in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull ambiente. Ove il recupero dei rifiuti non risulti economicamente vantaggioso, tutti i soggetti coinvolti nella filiera che ha generato il rifiuto sono responsabili, in solido e in parti proporzionali, dei costi di smaltimento, in applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore di cui all articolo 178-bis. d) l energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente, secondo le migliori tecnologie disponibili»; f) il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Ai fini di tutela dell ambiente e dell ecosistema, all interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali o regionali ovvero in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l intero perimetro costiero nazionale. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla pro-

12 Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 2405 cedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del medesimo comma. Resta ferma l efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe». ART All articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato, compresi i piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l approvazione, l autorizzazione, l area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti che considerati congiuntamente ad altri nel medesimo ambito locale superino i parametri qualitativi e quantitativi stabiliti per i progetti di cui all allegato II. 2. Sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali, compresi i piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l approvazione, l autorizzazione, l area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti che considerati congiuntamente ad altri nel medesimo ambito locale superino i parametri qualitativi e quantitativi stabiliti per i progetti di cui all allegato III»;

13 Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati 2405 b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti: «4-quater. Sono sottoposti a VI i piani, i programmi e i progetti che interessano proposti siti di importanza europea, siti di importanza europea e zone speciali di conservazione e di protezione speciale, come definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dalla legge 11 febbraio 1992, n quinquies. La VI che riguarda siti totalmente o parzialmente ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette nazionali è di competenza dei rispettivi enti di gestione. Qualora siano interessate più aree naturali protette nazionali, la VI viene svolta in sede statale. I piani, programmi e progetti di rilevanza regionale sono sottoposti a VI di competenza dell ente di gestione del sito interessato, ove individuato, e comunque secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali». c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In sede statale, l autorità competente è il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro della salute, che collaborano alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»; d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Al fine di garantire l indipendenza delle valutazioni nelle procedure di VAS, VIA, VI e AIA, l autorità competente non può coincidere con il proponente e

14 Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati 2405 con l autorità procedente. In tal caso, il provvedimento di verifica di assoggettabilità e i provvedimenti conclusivi sono adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, per le proprie competenze, o dallo Stato nell esercizio dei poteri sostitutivi». ART All articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «alle informazioni» sono inserite le seguenti: «e considerando che la tutela dell ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione» ART Dopo l articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti: «ART. 9-bis. (Trasparenza e partecipazione nelle procedure di approvazione di progetti aventi potenziale impatto sulla salute e sull ambiente). 1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della Convenzione sull accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l accesso alla giustizia, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le autorità competenti al rilascio di pareri ed autorizzazioni per piani, programmi e progetti che possono avere un impatto sull ambiente per i quali non sono previste procedure di VIA e VAS assicurano che il pubblico sia informato nella fase iniziale del procedimento in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante avvisi pubblici facilmente consultabili anche nei siti web istituzionali delle amministrazioni interessate dal procedimento. Le informazioni in merito alle successive fasi proce-

15 Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati 2405 dimentali sono comunicate, anche per via telematica, nominativamente a coloro che abbiano presentato formale richiesta di partecipazione. Le informazioni riguardano in particolare: a) l oggetto del procedimento promosso su cui è presa la decisione; b) l autorità competente all adozione del provvedimento; c) l avviso di avvio del procedimento contenente l indicazione del responsabile del procedimento e dell unità organizzativa alla quale rivolgersi per ottenere informazioni e documenti; d) le modalità e i termini di partecipazione e di intervento nel procedimento da parte del pubblico; e) l indicazione delle informazioni ambientali e sanitarie disponibili sull attività proposta. 2. L autorità competente rende disponibili nel proprio sito web istituzionale le informazioni relative alle procedure previste dalla presente parte e ne garantisce l integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l omogeneità e la facile accessibilità. Sono, altresì, resi disponibili le indicazioni e gli esiti delle inchieste pubbliche e dei sopralluoghi, ove disposti. ART. 9-ter. (Sanzioni). 1. L omissione degli obblighi di trasparenza e partecipazione di cui alla presente parte comporta l applicazione delle sanzioni di cui al capo VI del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». ART All articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d incidenza di

16 Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati 2405 cui agli articoli 18-bis e 18-ter della presente parte; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all allegato XII-ter e la valutazione dell autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d incidenza ovvero deve dare atto degli esiti della valutazione d incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell integrazione procedurale». ART All articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo la parola: «programma» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, prima della sua adozione»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La VAS è effettuata anteriormente all approvazione del piano o programma, anche se approvato mediante procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull ambiente derivanti dall attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Nei piani o programmi soggetti a procedure di preliminare adozione e successiva approvazione, la VAS, comprensiva delle relative fasi di consultazione e partecipazione del pubblico, è avviata prima dell adozione e comunque nella fase di predisposizione degli stessi, quando ogni soluzione alternativa, compresa l alternativa zero, è ancora possibile»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposi-

17 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati 2405 zioni del presente decreto parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di adozione, nei casi di procedimenti che prevedono una fase di adozione e una di approvazione e, negli altri casi, i provvedimenti amministrativi di approvazione dei piani e programmi adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge». ART All articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L autorità competente, in collaborazione con l autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all autorità competente e all autorità procedente. Il rapporto preliminare è, altresì, consultabile presso l autorità competente ed il comune interessato dall intervento e ne è dato avviso nel sito web istituzionale dell autorità competente e del comune interessato»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente a cura dell autorità competente nel proprio sito web dandone comunicazione mediante un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma». ART All articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive mo-

18 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati 2405 dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e in ogni caso deve prevedere la partecipazione di soggetti con riconosciute competenze scientifiche sulle materie oggetto del piano o del programma. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l intero processo di elaborazione e approvazione»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati, in riferimento all intero ciclo di vita di ogni intervento attuativo dei piani e programmi proposti, gli impatti che l attuazione degli stessi potrebbe avere sull ambiente e sul patrimonio culturale, considerati congiuntamente ad ogni altro impatto nel medesimo ambito locale. Nel rapporto ambientale sono, altresì, valutate le alternative di merito e di metodo, compresa l alternativa zero, che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell ambito territoriale del piano o del programma stesso. Le alternative di merito consistono in una opzione diversa da quella proposta; le alternative di metodo implicano la medesima opzione, realizzata con tecnologie diverse. Nel rapporto ambientale sono specificate, in una apposita sezione, le attività volte a promuovere l informazione e la partecipazione attiva del pubblico alla redazione del piano e del programma in tutte le sue fasi, da attuare anche attraverso iniziative pubbliche di cui sia data adeguata diffusione. L allegato VI riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed

19 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati 2405 evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati e informazioni ottenute nell ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative»; b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La documentazione relativa alla proposta di piano o programma ancora da adottare, comprensiva dei relativi elaborati, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso sono depositati presso gli uffici dell autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma ovvero dagli impatti della sua attuazione e sono pubblicati nel sito web istituzionale dell autorità competente e di quella procedente». ART All articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Contestualmente alla comunicazione di cui all articolo 13, comma 5, l autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata. Dell avvenuta pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale. L avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l autorità procedente, l indicazione delle sedi ove può essere presa visione ed estratta copia conforme e completa del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare ed

20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati 2405 estrarre copia conforme e completa della sintesi non tecnica. 2. L autorità competente e l autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale. L autorità competente e l autorità procedente promuovono la partecipazione attiva del pubblico in attuazione di quanto previsto dall articolo 13, comma 4». ART All articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L autorità competente, in collaborazione con l autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie avvalendosi di soggetti con riconosciute competenze scientifiche sulle materie oggetto della decisione, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell articolo 14 e dell articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 2. L autorità procedente, in collaborazione con l autorità competente, provvede alle opportune revisioni prima della presentazione del piano o programma per l adozione ovvero per l approvazione, qualora non vi sia una fase preliminare di adozione, tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere».

21 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati 2405 ART All articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata con l indicazione della sede ove si possa prendere visione ed estrarre copia conforme e completa del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell istruttoria. Dell avvenuta pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle autorità interessate e comunicate per via telematica a tutti i soggetti che abbiano presentato richiesta di partecipazione al procedimento:». ART All articolo 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Monitoraggio e individuazione del responsabile unico per il controllo ambientale»; b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti sull ambiente derivanti dall attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall autorità procedente in collaborazione con l autorità competente anche avvalendosi del sistema delle agenzie ambientali e dell Istituto superiore per

22 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati 2405 la protezione e la ricerca ambientale. L autorità procedente individua il responsabile unico per il controllo ambientale con il compito di assicurare il pieno e corretto svolgimento delle attività di monitoraggio al quale i cittadini possono rivolgere quesiti, osservazioni e segnalazioni sull attuazione del piano o programma. 2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio nonché per assicurare una costante informazione e partecipazione dei cittadini in tutte le fasi di attuazione del piano o programma». ART Dopo il titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti: «TITOLO II-BIS VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VI ART. 18-bis. (Studio di incidenza ambientale nella rete Natura 2000). 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale e nella progettazione di interventi deve essere garantita la tutela della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e di flora selvatiche di interesse europeo. La tutela, la conservazione e il miglioramento ambientale dei proposti siti di interesse europeo, dei siti di interesse europeo, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale sono posti come obiettivo prioritario nelle scelte di gestione territoriale. 2. I proponenti di piani, programmi e progetti, comprese le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all allegato XII-ter e avvalendosi di soggetti aventi comprovate e specifiche competenze in materia, lo studio di incidenza

23 Atti Parlamentari 23 Camera dei Deputati 2405 ambientale per individuare e valutare gli effetti che il piano, programma o progetto può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 3. I proponenti di piani, programmi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di una o più specie specie o di uno o più habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso o su altre specie o altri habitat in esso presenti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della VI, uno studio volto a individuare e valutare, secondo i contenuti di cui all allegato XII-ter, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza europea, sul sito di importanza europea o sulla zona speciale di conservazione o di protezione speciale, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di VIA, ai sensi del presente decreto, che interessano proposti siti di importanza europea, siti di importanza europea e zone speciali di conservazione e di protezione speciale, come definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la VI è compresa nell ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali i siti e le zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, facendo riferimento ai contenuti di cui all allegato XII-ter. Qualora il piano, programma o progetto riguardi un area protetta, l autorità competente comunica tempestivamente all ente gestore della medesima l avvenuto deposito dello studio e dei relativi elaborati progettuali e l indicazione del sito web istituzionale nel quale sono pubblicati, per acquisirne il parere obbligatorio e vincolante.

24 Atti Parlamentari 24 Camera dei Deputati Ai fini della VI di piani, programmi e progetti di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi di incidenza, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuare secondo gli indirizzi di cui all allegato XII-ter, i tempi per l effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. Qualora il piano, programma o progetto riguardi un area protetta, l autorità competente comunica tempestivamente all ente gestore della stessa l avvenuto deposito dello studio e dei relativi elaborati progettuali e l indicazione del sito web istituzionale nel quale sono pubblicati, per acquisirne il parere obbligatorio e vincolante. ART. 18-ter. (Modalità di svolgimento della VI). 1. Il proponente trasmette lo studio di incidenza ambientale e tutti gli elaborati progettuali all autorità competente che ne dispone immediatamente la pubblicazione mediante il deposito presso i propri uffici e la contestuale pubblicazione nel sito web istituzionale affinché siano consultabili dal pubblico. 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1 chiunque può presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi all autorità competente. 3. L autorità competente effettua la VI entro quarantacinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 e può chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chieda integrazioni dello studio, le stesse sono depositate per trenta giorni presso gli uffici dell autorità competente che ne dispone la contestuale pubblicazione nel proprio sito web istituzionale. Durante tale periodo chiunque può presentare osservazioni in forma scritta. Il termine per la VI è interrotto fino al decorso del predetto termine di pubblicazione.

25 Atti Parlamentari 25 Camera dei Deputati L autorità competente assicura che la fase istruttoria e la fase decisoria siano svolte da personale avente specifiche competenze sugli habitat, sulle specie coinvolte e sui gruppi tassonomici oggetto dello studio, promuovendo la partecipazione di soggetti con riconosciute competenze scientifiche, nonché di comitati e associazioni, anche in contraddittorio con il proponente, per acquisire nuovi o ulteriori elementi conoscitivi ai fini della VI. Delle posizioni espresse è redatto un apposito verbale allegato alla decisione. L autorità competente dispone che in fase istruttoria e in fase decisoria, se svolta da soggetti diversi, venga eseguito almeno un sopralluogo aperto alla partecipazione del pubblico, di cui è data comunicazione mediante avviso pubblicato nel sito web istituzionale della stessa autorità dieci giorni prima della data stabilita. 5. Nei piani, programmi e interventi soggetti a procedure di preliminare adozione e successiva approvazione la VI è svolta a partire dalla fase di adozione e comunque dalle prime fasi della programmazione, pianificazione o progettazione. 6. La decisione sulla VI è pubblicata integralmente nel sito web istituzionale dell autorità competente. Nella decisione sono riportate le controdeduzioni, in forma sintetica e per gruppi omogenei, alle osservazioni pervenute. 7. La VI non può essere richiesta successivamente alla realizzazione, anche parziale, di opere di qualunque natura e tipologia. In caso di realizzazione di opere senza la previa sottoposizione alla VI si applica quanto previsto dall articolo Qualora, nonostante le conclusioni negative della VI sul sito e in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano, programma o intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000 e ne danno comunicazione al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare per le finalità di cui all articolo 13 del rego-

26 Atti Parlamentari 26 Camera dei Deputati 2405 lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Nella decisione di cui al comma 6 sono elencati dettagliatamente le misure di compensazione, le relative risorse investite e un programma di monitoraggio adeguato al fine di valutare le conseguenze dell intervento su specie e habitat nel breve, medio e lungo periodo, nonché l idoneità delle misure di compensazione adottate. In questi casi è comunque obbligatoria l attività di controllo e monitoraggio di cui ai commi 10 e Al fine di garantire un alto livello di tutela e scelte consapevoli relativamente all incidenza su specie e habitat, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati delle procedure di VI avviate che interessano il proprio territorio, comprendente i principali dati statistici per habitat e specie. La banca dati viene aggiornata entro il 28 febbraio di ogni anno ed è resa disponibile nel sito web istituzionale della regione o della provincia autonoma unitamente al rapporto riassuntivo sulle procedure di VI relative all anno precedente in cui siano elaborati gli indicatori relativi agli habitat e alle specie interessati, le misure di mitigazione e compensazione, anche ai fini delle VI cumulativa e sinergica di piani, programmi e progetti sugli habitat e sulle specie. Le autorità competenti, se diverse dalle regioni o dalle province autonome, trasmettono alle regioni e alle province autonome l esito delle VI riguardanti siti della rete Natura 2000 che interessano il loro territorio al fine di garantire la completezza delle informazioni. Nelle more della predisposizione della predetta banca dati l autorità competente può assumere decisioni su nuovi piani, programmi o progetti sottoposti a VI solo se in possesso dei predetti dati e informazioni resi disponibili nel sito web istituzionale della stessa autorità. L inutile decorso dei termini previsti dal presente comma implica l esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministero dell ambiente e della tutela

27 Atti Parlamentari 27 Camera dei Deputati 2405 del territorio e del mare nei confronti delle regioni e delle province autonome inadempienti. 10. L autorità competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di ricerca o avvalendosi del sistema delle agenzie ambientali e del Corpo forestale dello Stato, assicura il controllo delle modalità di esecuzione di piani, programmi e progetti, rispetto alla decisione e alle eventuali prescrizioni, e raccoglie informazioni e segnalazioni da parte del pubblico. L attività di controllo avviene sia in fase di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia in fase di collaudo dell intero intervento al fine di verificare la corrispondenza del piano, programma o progetto ai contenuti della decisione. Le risultanze di tali controlli, compresi verbali e relazioni che riportino anche il numero e la tipologia delle difformità riscontrate rispetto ai progetti approvati e alle prescrizioni impartite, nonché i risultati delle verifiche condotte a seguito delle segnalazioni del pubblico, sono pubblicati nel sito web istituzionale dell autorità competente con cadenza semestrale. In assenza di tale pubblicazione, l autorità competente non può assumere decisioni su nuovi piani, programmi e progetti. Il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni e delle province autonome inadempienti. 11. Gli studi di monitoraggio, ove disposti dall autorità competente nella decisione, sono effettuati, con oneri a carico del proponente, da organismi indipendenti che garantiscano specifiche competenze scientifiche sui gruppi tassonomici e sugli habitat oggetto di monitoraggio. 12. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l intervento di cui sia stata valutata l incidenza negativa sul sito di importanza europea può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l ambiente, ovvero, previo parere della

28 Atti Parlamentari 28 Camera dei Deputati 2405 Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 13. La divulgazione delle informazioni contenute nella VI può essere limitata nelle ipotesi previste dall articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n In tal caso l autorità competente assicura che il pubblico abbia accesso alle conoscenze necessarie per partecipare al procedimento di VI. TITOLO II-TER STUDIO DI IMPATTO SANITARIO ART. 18-quater. (Modalità di svolgimento dello studio di impatto sanitario per i progetti). 1. Nelle procedure di VIA per i progetti di cui agli allegati II e III, escluse le lettere a), b) e l), e IV ove l autorità competente giudichi necessaria la VIA, è compresa una fase di analisi delle possibili conseguenze sanitarie, nonché delle conseguenti misure di prevenzione. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2014, definiscono le procedure e i criteri di svolgimento dello studio di impatto ambientale per i progetti di cui all allegato IV, escluse le lettere a), b) e m), per i quali è stato deciso lo svolgimento della VIA, fatti salvi i termini già stabiliti ai fini del rilascio del parere. 3. Il proponente dei progetti di cui al comma 1 integra lo studio di impatto ambientale con lo studio di impatto sanitario. 4. Nell ambito delle procedure di assoggettabilità a VIA l autorità competente può richiedere l integrazione dello studio preliminare ambientale con informazioni utili ad una verifica dell impatto potenziale del progetto sulla salute dell individuo e delle comunità interessate nell ambito delle integrazioni di cui all articolo 20, comma 4. ART. 18-quinquies. (Modalità di svolgimento dello studio di impatto sanitario per i piani e i programmi). 1. Nelle procedure di VAS è compresa una fase di analisi delle possibili conseguenze sanita-

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