COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO DALL AZIENDA ULSS 5 DI ROVIGO CON NOTA PROT DEL APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 26/07/2018 1

2 I N D I C E TITOLO I CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto Art. 2. Competenze Art. 3. Responsabilità Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento Art. 5. Atti a disposizione del pubblico CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI Art. 6. Depositi di osservazione ed obitori CAPO III - FERETRI Art. 7. Deposizione della salma nel feretro Art. 8. Verifica e chiusura feretri Art. 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Art. 10. Fornitura gratuita dei feretri Art. 11. Targhetta di riconoscimento C A P O IV - TRASPORTI FUNEBRI Art. 12. Modalità del trasporto e percorso Art. 13. Trasporti funebri Art. 14. Orari dei trasporti Art. 15. Norme generali per i trasporti Art. 16. Riti religiosi e di commiato Art. 17. Trasferimento di salme senza funerale Art. 18. Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività Art. 19. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Art. 20. Trasporto in luogo diverso dal cimitero Art. 21. Trasporti all estero o dall estero Art. 22. Trasporto di ceneri e resti Art. 23. Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse TITOLO II - CIMITERI CAPO I - CIMITERI Art. 24. Elenco cimiteri Art. 25. Disposizioni generali Vigilanza Art. 26. Reparti speciali nel cimitero Art. 27. Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali Art. 28. Ammissione nei cimiteri delle frazioni CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art. 29. Disposizioni generali Art. 30. Piano Regolatore Cimiteriale CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art. 31. Inumazione Art. 32. Cippo o lapide Art. 33. Tumulazione Art. 34. Deposito provvisorio C A P O IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

3 Art. 35. Esumazioni ordinarie Art. 36. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art. 37. Esumazione straordinaria Art. 38. Estumulazioni Art. 39. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Art. 40. Raccolta delle ossa Art. 41. Oggetti da recuperare Art. 42. Disponibilità dei materiali C A P O V - CREMAZIONE, REGISTRO DELLA CREMAZIONE E DISPERSIONE ---- DELLE CENERI Art. 43. Crematorio Art. 44. Registro della cremazione Art. 45. Modalità per il rilascio dell autorizzazione alla cremazione Art. 46. Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia Art. 47. Urne cinerarie Art. 48. Consegna dell urna cineraria Art. 49. Affidamento dell urna cineraria ai fini della conservazione Art. 50. Dispersione delle ceneri C A P O VI - POLIZIA DEI CIMITERI Art. 51. Orario Art. 52. Disciplina dell ingresso Art. 53. Divieti speciali Art. 54. Riti funebri Art. 55. Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni, sui loculi e sulle tombe di famiglia Art. 56. Fiori e piante ornamentali Art. 57. Materiali ornamentali TITOLO III - CONCESSIONI CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art. 58. Sepolture private Art. 59. Durata delle concessioni Art. 60. Modalità di concessione Art. 61. Avvicinamento dei defunti Art. 62. Uso delle sepolture private Art. 63. Manutenzione tombe di famiglia, loculi e cellette ossario Art. 64. Costruzione dell opera - Titolo abilitativi - Termini CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE Art. 65. Subentri Art. 66. Rinuncia a concessione di aree libere Art. 67. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione Art. 68. Loculo liberato a seguito estumulazione Art. 69. Mutamento del rapporto concessorio Art. 70. Sepolture private a tumulazione pregresse CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Art. 71. Revoca Art. 72. Decadenza Art. 73. Provvedimenti conseguenti la decadenza Art. 74. Estinzione TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art. 75. Lavori privati all interno del cimitero

4 Art. 76. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private Art. 77. Responsabilità Recinzione aree Materiali di scavo Art. 78. Introduzione e deposito di materiali Orario di lavoro Art. 79. Vigilanza Art. 80. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti Art. 81. Obblighi e doveri per il personale dei cimiteri Art. 82. Obblighi del Comune o del gestore CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI Art. 83. Attività funebre Art. 84. Divieti TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE Art. 85. Mappa Art. 86. Annotazioni di mappa Art. 87. Scadenzario delle concessioni CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI Art. 88. Cautele Art. 89. Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria Art. 90. Sanzioni Art. 91. Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art. 92. Disposizione finale

5 TITOLO I CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1. Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D n. 1265, al D.P.R n. 285, e alla legge regionale del Veneto del 4 marzo 2010, n. 18, Norme in materia funeraria ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. ART. 2. Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. 2. Le funzioni gestionali sono demandate ai Responsabili di servizio, ai sensi dell art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n Concorrono all esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell Ufficio Tecnico Settore LL. PP., per la parte gestionale e progettuale (da ora in poi Responsabile Ufficio Tecnico), il Responsabile del Servizio cimiteriale legittimato, per l assegnazione delle concessioni, revoche, decadenze cimiteriali e per tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento (da ora in poi Responsabile del Servizio) e l Ufficio dello Stato Civile per tutte le funzione attribuite dalla legge e dal presente regolamento. 4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.L.S.S. ART. 3. Responsabilità 1. Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l illecito non rilevi penalmente. 5

6 ART. 4. Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) la visita necroscopica; b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all obitorio o al deposito di osservazione del Comune di Rovigo; c) l inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o quando non esistano parenti o in presenza di salme di sconosciuti, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso; d) le esumazioni e le estumulazioni nel caso di defunti appartenenti a famiglia bisognosa in quanto non esistono riscontri agli avvisi pubblici e/o personali o vi siano dichiarazioni o comportamenti univoci attuali o persistenti da parte degli stessi di totale disinteresse per la collocazione dei resti, fatto salvo l eventuale diritto di rivalsa; e) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto c); f) la deposizione delle ossa in ossario comune; g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10; h) l iscrizione nel registro della cremazione; Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale in relazione ai costi di gestione. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell art. 42, 2 comma, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l onere per l Amministrazione Comunale. ART. 5. Atti a disposizione del pubblico 1) Sono tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri del capoluogo e delle frazioni: l orario di apertura e chiusura; copia del presente regolamento; l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI ART. 6. Depositi di osservazione ed obitori 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell ambito del Comune o presso gli Ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante strutture aventi tutti i requisiti di legge. 6

7 2) Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell art. 64 del D.P.R. n. 285/ ) L ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali avviene su richiesta della pubblica autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata e, infine, dall Autorità Giudiziaria o dei familiari altri aventi titolo. 4) Le salme di persone morte di malattie infettive - diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l accesso alle persone non autorizzate. 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda ULSS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni. 6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. CAPO III - FERETRI ART. 7. Deposizione della salma nel feretro 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente (L.R. n. 18/2010 art. 2 comma 2 lett. d). 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nello stesso feretro. 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda ULSS o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. 5) In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ART. 8. Verifica e chiusura feretri 1) Il responsabile del servizio addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio. 2) All atto della chiusura del feretro la verifica dell identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall addetto al trasporto, il quale dichiara l avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione per l accertamento della regolarità del documento nonché delle caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura a cui è destinato. 7

8 ART. 9. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l una di legno e l altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica della Azienda ULSS, o suo incaricato. 2) La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti. 3) La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente art. 8. 4) Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi. 5) Per le inumazioni non è consentito l uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. 6) Qualora si tratti di feretri provenienti dall estero o da altro Comune e per i quali sussiste l obbligo della doppia cassa di metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all interno del feretro, prima di procedere all inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 7) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell Azienda ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera di zinco di spessore idoneo. 8) Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n ) Per la cremazione è consentito solo l uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo). 10) Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l obbligo della doppia cassa di cui all art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l utilizzo di materiale biodegradabile da porre all interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l impermeabilità per il periodo necessario al trasporto. 11) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l indicazione della ditta costruttrice. 12) E consentita l applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. ART. 10. Fornitura gratuita dei feretri 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l inumazione e per la cremazione per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, purché: siano residenti al momento del decesso; 8

9 siano decedute nel Comune, salvo l eventuale diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza; 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del Servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare o sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure o requisiti specifici in altri regolamenti comunali. ART. 11. Targhetta di riconoscimento 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recanti impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2) Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. C A P O IV - TRASPORTI FUNEBRI ART. 12. Modalità del trasporto e percorso 1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art. 17 del T.U. delle leggi di P.S. di cui al R.D n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato. ART. 13. Trasporti funebri 1) Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 2, comma 2 - lettera d), della legge regionale 4 marzo 2010, n ) Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi. 3) Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18. ART. 14. Orari dei trasporti 1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità ad apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento ed i percorsi consentiti. 9

10 ART. 15. Norme generali per i trasporti 1) I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli dal 19 al 32 del D.P.R. n. 285/ ) Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.L.S.S. dettare le disposizioni per l effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all art. 32 del D.P.R. 285/ ) Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell art. 20 delle legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro. 4) Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni, di cui all art. 21 della L.R. 18/2010 e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, quando prevista, ed al seppellimento e, se necessario, degli altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero. ART. 16. Riti religiosi e di commiato 1) I ministri di culto della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all art. 8 della Costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2) La salma può sostare in Chiesa, luogo di culto o altro luogo deputato al commiato per il tempo necessario alla cerimonia. ART. 17. Trasferimento di salme senza funerale 1) Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso. 2) L impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l osservazione. 3) In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. 4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo. ART. 18. Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività 1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda ULSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2) Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. 3) E consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 10

11 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell azienda ULSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti ed alle destinazione. ART. 19. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con provvedimento amministrativo a seguito di domanda degli interessati. 2) La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3) Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione dell addetto al trasporto, relativa alla verifica di cui all art. 8. 4) Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso dall ufficiale dello stato civile al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata da un incaricato dell ufficio di polizia mortuaria la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano. 6) Per i morti di malattie infettive di cui all articolo 2, comma 2 lettera g), della L.R. 18/2010, l Azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica. 7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero del Comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata. ART. 20. Trasporto in luogo diverso dal cimitero 1) Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal competente ufficio comunale a seguito di domanda degli interessati nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e della L.R. 18/2010 e normativa vigente. ART. 21. Trasporti all estero o dall estero 1) I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n Approvazione dell accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, sono soggetti all osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo. 2) I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l introduzione nel territorio nazionale, dall autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato. 3) Per l introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all accordo di cui al comma 1, l interessato alla traslazione presenta all autorità consolare italiana apposita 11

12 domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l autorizzazione informando l autorità consolare. 4) Per l estradizione, l autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all estero, sono certificate dall Azienda U.L.S.S. ART. 22. Trasporto di ceneri e resti 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal competente ufficio comunale. 2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purchè non siano ancora presenti parti molli. 3) Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data del rinvenimento. 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art ) Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri. ART. 23. Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse 1) Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell articolo 2, comma2, lettera d) della L. R. n.18/ ) Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi. TITOLO II - CIMITERI CAPO I - CIMITERI ART. 24. Elenco cimiteri 1. Ai sensi dell art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri: Rovigo, Boara Polesine, Borsea, Buso, Concadirame, Granzette, Grignano Polesine Mardimago, Roverdicrè, S. Apollinare, Sarzano. 12

13 ART. 25. Disposizioni generali Vigilanza 1) E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990 e degli artt. 42 e 43 della L.R. 18/ ) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in proprio o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n ) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. 4) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda U.L.S.S., controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. ART. 26. Reparti speciali nel cimitero 1) Nell interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale. ART. 27. Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali 1) Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti mortali, le ossa e le ceneri: delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; delle persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza; persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso; persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all art. 7 del D.P.R. n. 285/1990; persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune; persone che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno 25 anni continuativi e siano decedute fuori di esso; persone che al momento del decesso erano residenti in località territorialmente comprese nelle Parrocchie del Comune, previa relativa attestazione del Parroco competente. 2) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell art. 26 salvo che non avessero manifestato l intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi. 13

14 ART. 28. Ammissione nei cimiteri delle frazioni 1) Nei cimiteri delle frazioni sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dello stesso, le salme delle persone sopra riportate (art. 27) che avevano o avevano avuto la propria residenza nel rispettivo territorio, o residenti in frazioni per le quali la ricettività del cimitero è esaurita. CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ART. 29. Disposizioni generali 1) I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni. 2) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/ ) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepoltura private, l ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e del successivo art. 30 della L. R. n.18/2010. ART. 30. Piano Regolatore Cimiteriale. 1) Il Comune, nella pianificazioni dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture nel rispetto delle norme previste in materia dal D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. 18/ ) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell Azienda U.L.S.S. 3) Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto di quanto precisato in dettaglio negli articoli dal 55 al 61 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità del n. 24 e dal Capo IV della L.R. 18/2010 e precisamente: a) dell andamento medio della mortalità nell area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 14

15 4) Nel cimitero saranno individuati spazi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e quanto sarà ritenuto necessario. 5) Ai sensi della L.R. 18 del 4/3/2010, il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà recepire eventuali prescrizioni/adempimenti qualora indicati nei regolamenti di attuazione di cui all art.2 della legge stessa; 6) Deve essere rispettato quanto indicato nell allegato A per quanto attiene all aggiornamento dei piani cimiteriali: ogni 10 anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE ART. 31. Inumazione 1) Le sepolture per inumazione nei campi comuni, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate gratuitamente con la sola applicazione della tariffa stabilita dal Consiglio Comunale per l operazione di inumazione. Sono esonerate dal pagamento della tariffa le persone di cui all art ) I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda freatica. 3) Sono divisi in riquadri e l utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. 4) Ciascuna fossa deve essere scavata almeno a 1,50 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno mt dalla falda freatica (all.a DRGV 433 del 4/4/2014) 5) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono aver nella loro parte più profonda (a m. 1.50) la lunghezza di m e la larghezza di m e debbono distare l una dall altra almeno m da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m che separano fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. 6) Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 1,00) una lunghezza media di m. 1.50, una larghezza di m e debbono distare almeno m da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq per ogni inumazione. 7) Le fosse per l inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato. 8) Le urne cinerarie possono essere interrate per la durata di dieci anni, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l entrata di liquidi, in modo tale che l urna allo scadere del 15

16 periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo. 9) Le inumazioni sono straordinarie quando richieste dai privati per trasferimento del feretro da tomba di famiglia o loculo o da precedente inumazione nel rispetto del D.P.R. 285/90, previo pagamento della relativa tariffa. ART. 32. Cippo o lapide 1) Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l indicazione dell anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto. 2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio, previo pagamento della relativa tariffa, l installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide entro le seguenti dimensioni: a) copertura della fossa: il basamento deve essere delle dimensioni di cm. 160 x 70 e alto non più di 20 cm. con una apertura in superficie pari o superiore ai ¾ della copertura al fine di garantire un adeguata mineralizzazione. Le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l altezza da terra di cm b) decorazioni prive di basamento: le decorazioni potranno avere un altezza massima da terra di cm 120. Qualsiasi manufatto dovrà essere allineato con gli altri dal lato di testa. 3) L installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all art. 63 del D.P.R. n. 285/1990. ART. 33. Tumulazione 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie loculi, ossari o tombe di famiglia costruite dal Comune o dai privati con l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento. 3) Dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 285/1990. Per quanto attiene alla pendenza interna dei loculi: il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l interno in modo da evitare l eventuale fuoriuscita dei liquidi, con pendenza al 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente. (all.a DRGV 433 del 4/4/2014) 4) La misura d ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0.70, con larghezza di m. 0,30 e altezza di m. 0,30. 5) Nel loculo, sia o meno presente il feretro, e nell ossario è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza previo pagamento di apposita tariffa. 16

17 6) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/ ) Per i loculi dovrà essere garantita l impermeabilità degli stessi mediante intonacatura con materiali del tipo osmotico; 8) E ammessa la realizzazione di loculi costruiti anche con materiali innovativi le cui caratteristiche tecniche e di durabilità per almeno tre turni di rotazione sono certificati dal costruttore. (all.a DRGV 433 del 4/4/2014); 9) In funzione della DRGV 433 del 4/4/2014, è possibile la realizzazione di loculi aerati secondo le caratteristiche costruttive e soluzioni tecniche indicate nella DGRV stessa. Qualora vengano realizzati loculi aerati dovrà essere ottemperato a quanto indicato nella nota del Ministero della Salute, n.prot.5572 del 5/2/2015, (oltre a quella della Regione Veneto n del 9/2/2015), secondo la quale : nel caso di tumulazione in loculi aerati devono essere considerate le azioni messe in atto per la protezione dei lavoratori e dell ambiente, specificando anche il trattamento eseguito sui filtri e sui percolati cadaverici con le relative modalità di smaltimento ART. 34. Deposito provvisorio 1) A richiesta della famiglia dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) qualora il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, debba edificare la tomba di famiglia; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) qualora il richiedente sia in attesa di consegna di una tomba di famiglia realizzata dal Comune. 3) Scaduto il termine di utilizzo senza che l interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti. 4) Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. 5) Può essere consentito, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie previo pagamento del canone stabilito in tariffa. C A P O IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 35. Esumazioni ordinarie 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo stabilito dal punto 2 della circolare del Ministero della Sanità n. 10 del

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