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REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE cod. fiscale 80185250588 Rep. n. Pos. n. ================ CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO SUL CONTRATTO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. tra il Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per i Sistemi Informativi - con sede legale in Roma, viale di Trastevere n. 76/a, codice fiscale n. 80185250588, che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente con la parola Amministrazione ; e la soc. Xxxxx S.p.A., con sede legale in Xxxxxxx (Xxxxxxx), codice fiscale e partita IVA n. XXXXXXXXXXXXX, iscritta al Registro delle Imprese di Xxxxxxxxx (Tribunale di Xxxxxxxxx) al n. XXXXX ed al registro delle ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Xxxxxxxxx al n. XXXXXX, nella persona del dott. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxxxxxx il XX xxxxxxx XXXX, che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente con la parola Società, nella persona xxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1

=============== L anno duemilaotto, il giorno xxxxxx del mese di xxxxxx, in Roma, nella sede dell Amministrazione, innanzi a me, dott. xxxxxxxxx, Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione delle convenzioni presso il Ministero della Pubblica Istruzione in virtù del Decreto del Direttore Generale del XXxxxxxxXX vistato e registrato all Ufficio Centrale del Bilancio al n. xxxxxxxx il XXxxxxxXXXX, senza l assistenza dei testimoni, avendo le parti contraenti rinunciato d accordo con me Ufficiale Rogante delegato, giusta facoltà consentita dal disposto dell art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16 febbraio 1913, sono comparsi: dott. xxxxxxxxxxxxxx, dirigente, nato a xxxxxxxxx il XX xxxxxxx XXXX Direttore xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; dott. xxxxxxxxxxxx, nato a Xxxxxx il XX xxxxxxx XXXX, nella sua qualità di procuratore xxxxxxxx della xxxxxxx S.p.A. I contraenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente PREMESSO CHE a. l Amministrazione ha stipulato in data 10 gennaio 2005 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandataria EDS Italia S.p.A. un contratto relativo allo sviluppo ed alla gestione del proprio sistema informativo; b. ai sensi dell art. 13 c. 2 del d. lgs. 39/93 e della circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38, l esecuzione del contratto di cui alla precedente lettera a) è oggetto di monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti 2

dal CNIPA; c. per la fornitura del servizio di monitoraggio l Amministrazione ha indetto una gara a procedura aperta alla quale hanno partecipato n. xxxxxx (xxxxxxxx) concorrenti; d. il bando di cui alla precedente lettera c) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea, serie S XXXX, del XX xxxxxx XXXX e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale Contratti pubblici, n. XXX del XX xxxxxxxxx XXXX; e. la Commissione, nominata con atto n. XXX del XX xxxxxxxx XXXX ha redatto apposita classifica in cui la Società Xxxxxxx è risultata prima in graduatoria, avendo presentato l offerta economicamente più vantaggiosa, e ne ha dato comunicazione all Amministrazione con nota n. XXX del XX xxxxxxx XXXX; f. con nota del Direttore Generale della Direzione Generale per i Sistemi Informativi prot. n. xxxx del XXxxxxxxxXXXX la Società é stata dichiarata aggiudicataria della fornitura; g. la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l esito della procedura di cui alla precedente lettera c) nonché ad agevolare la conclusione del presente contratto; h. la Società ha presentato la comunicazione che attesta, in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la propria composizione societaria; i. la Società ha prestato garanzia sotto forma di cauzione / fideiussione bancaria / polizza assicurativa per un importo corrispondente al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando di gara dell importo 3

complessivo del presente contratto svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente atto. La Società ha altresì presentato cauzione definitiva, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria / polizza assicurativa, per un importo corrispondente al xx% dell importo contrattuale essendosi aggiudicata la gara con un ribasso d asta pari al xx% e che tale garanzia è progressivamente svincolata di anno in anno a fronte dei pagamenti eseguiti e certificati dall Amministrazione nel limite massimo del 75% dell iniziale importo garantito, così come disposto dall art. 113 del Codice dei contratti pubblici. j. la Società ha presentato la dichiarazione con la quale assicura il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza delle apparecchiature, per la tutela delle persone e degli impianti; k. la Società ha prodotto, altresì, certificazione rilasciata dall Autorità competente, dalla quale si evince che la Società è in regola con gli obblighi previsti dall art. 17 della legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili; l. la Società dichiara, infine, che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato tecnico, nonché dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l oggetto della fornitura e delle relative prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse. Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate: SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1. (Valore delle premesse, degli allegati e norme 4

regolatrici del contratto elenco degli allegati - definizioni). Le premesse al presente contratto, gli allegati al medesimo ed i documenti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto; L esecuzione del contratto é regolata: a. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l Amministrazione e la Società relativamente alla fornitura di cui al contratto medesimo; b. dalla circolare AIPA/CR/16 del 12.2.1998 (in G.U. n. 41 Serie generale del 19.2.1998); c. dalla circolare AIPA/CR/38 del 28.12.2001 (in G.U. n. 2 Serie generale - del 3.2.2002); d. dalla circolare AIPA/CR/41 del 11.3.2003 (in G.U. n. 65 Serie generale - del 19.3.2003); e. dalle vigenti norme in materia di patrimonio e contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici; f. dal Codice dei contratti pubblici; g. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non disciplinato dagli atti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g). Al presente contratto sono allegati: il Bando di Gara; il Disciplinare di gara; 5

il Capitolato tecnico; le risposte ufficiali ai chiarimenti presentati dai partecipanti in sede di gara; l Offerta Tecnica presentata dalla Società; l Offerta Economica presentata dalla Società. Ai termini di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi: CNIPA: Centro Nazionale per l Informatica nella Pubblica Amministrazione, già AIPA (Autorità per l informatica nella Pubblica Amministrazione); Amministrazione: Ministero della Pubblica Istruzione; B.I.P.: Base Informativa di Progetto Capitolato tecnico: l insieme delle specifiche tecniche alle quali dovrà essere conforme la fornitura; Fornitore: il fornitore del contratto soggetto a monitoraggio; Contratto monitorato: il contratto di fornitura di beni e/o servizi da sottoporre a monitoraggio; Servizio: il servizio di monitoraggio specificato nel Capitolato tecnico; Società: il fornitore del servizio di monitoraggio. Codice dei contratti pubblici: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente. Articolo 2. (Oggetto del contratto). 1. Con il presente atto l Amministrazione conferisce alla Società, che accetta e conseguentemente si obbliga, l incarico di svolgere, come 6

meglio descritto nei successivi commi del presente articolo, i servizi di monitoraggio. Più precisamente, l Amministrazione conferisce l incarico alla Società, che accetta e conseguentemente si obbliga, di svolgere, con i criteri e le modalità definiti nella circolare AIPA/CR/38 del 28 dicembre 2001, nel Capitolato Tecnico e nell offerta della Società: la Direzione Lavori, comprensiva dell assistenza al collaudo, per gli obiettivi e per i progetti Speciali eventualmente attivati, così come riportato rispettivamente ai 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 3.2 del Capitolato Tecnico. il servizio di supporto all Amministrazione previsto al 2.1.1 del Capitolato Tecnico; la presa in carico della B.I.P., unitamente alla documentazione in essa contenuta, al fine di curarne l aggiornamento e la gestione di cui al successivo art. 15. 2 L Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare ad altri soggetti la realizzazione delle attività di supporto all Amministrazione; parimenti potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare ad altri soggetti la direzione lavori inerente la eventuale attivazione dei Progetti Speciali ovvero di altri Progetti non descritti nel Capitolato tecnico, ma di interesse per l Amministrazione. Articolo 3. (Efficacia e durata). 1. L efficacia del presente contratto è regolata dal disposto dell art. 11 del Codice dei contratti pubblici. 7

2. La durata del contratto è di 60 (sessanta) mesi a far tempo dalla data del xx xxxxx 2008, data da intendersi quale data di inizio lavori. 3. La Società dovrà dare inizio alle attività contrattuali a partire dal xx xxxxx 2008 con l avvertenza che il monitoraggio di eventuali Progetti Speciali in corso alla scadenza del presente contratto, dovrà essere comunque ultimato, senza ulteriori costi aggiuntivi. Articolo 4. (Quinto d obbligo e variazione dei corrispettivi). 1. Qualora, nel corso dell esecuzione del presente contratto, occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni, la società ha l obbligo di assoggettarsi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell importo complessivo. 2. In caso di variazione dell importo del Contratto Monitorato in percentuale superiore al 10%, il corrispettivo fisso di cui all art. 18, comma 1, sarà variato nella stessa misura percentuale (vedi par. 2.1.3.1 del capitolato tecnico). 3. In caso di variazione in aumento dell importo del Contratto monitorato in percentuale superiore al 30%, l Amministrazione la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 6 mesi. 4. Al fine dell applicazione dei precedenti commi 2 e 3, almeno 30 giorni prima della scadenza dell attuale contratto monitorato (contratto rep. 1996) l Amministrazione e la Società dovranno concordare le regole per la comparazione tra il costo del medesimo contratto rep. 1996 e quello del contratto che scaturirà dalla nuova gara. 8

Articolo 5. (Passaggio di consegne). 1. Al termine dell esecuzione delle attività del presente contratto la Società si impegna ad effettuare il passaggio di consegne all Amministrazione o al terzo eventualmente subentrante senza oneri aggiuntivi per l Amministrazione stessa. A riguardo, la Società si impegna a consegnare all Amministrazione almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente contratto un Piano di Trasferimento contenente le informazioni di dettaglio circa le attività, le modalità di svolgimento e gli oggetti del trasferimento stesso nel rispetto del Know-how della Società. La Società si impegna a mettere a disposizione persone dotate delle necessarie competenze, per un impegno pari a 45 giorni persona (15 giorni/persona ciascuno per Responsabile di progetto, Consulente senior, Consulente), per un periodo complessivo di 15 giorni senza oneri aggiuntivi per l Amministrazione. Articolo 6. (Impegni specifici della Società). 1. La Società dovrà produrre i documenti di monitoraggio così come indicato nel 5.2 del Capitolato Tecnico. I suddetti documenti dovranno essere prodotti e aggiornati nei contenuti e con la frequenza definiti nei rispettivi articoli del presente contratto e nel Capitolato Tecnico al 3.6. 2. Tutti i documenti prodotti ed anche non approvati dall Amministrazione, dovranno essere resi disponibili sulla B.I.P. secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico e saranno oggetto di passaggio di consegne all Amministrazione, senza ulteriori oneri, al termine del periodo di 9

esecuzione del contratto. 3. La Società dovrà attuare la rilevazione delle presenze del personale impegnato nelle attività contrattuali conservandone copia separata dalle altre scritture societarie. Il dettaglio delle presenze, corredato dalla descrizione delle attività svolte e della qualifica del personale impiegato, dovrà essere trasmessa all Amministrazione nel documento sullo stato di avanzamento dell attività di monitoraggio indicato nel 3.2.3 del Capitolato tecnico. Articolo 7. (Obiettivi di Monitoraggio) 1. Per gli obiettivi la Società dovrà attenersi a quanto evidenziato nel 2.1.3 del Capitolato Tecnico. 2. L Amministrazione può richiedere, in ogni caso, anche in corso d opera, di modificare la caratterizzazione degli obiettivi secondo le proprie esigenze e secondo le risultanze evidenziate nel frattempo. Articolo 8. (Criteri e modalità di svolgimento del monitoraggio). 1. La Società s impegna ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nell offerta presentata dalla Società. 2. La Società, nello svolgimento del monitoraggio, dovrà attenersi ai criteri ed alle modalità di impostazione ed esecuzione del monitoraggio indicati al 3 del Capitolato tecnico e dalle disposizioni del CNIPA. 3. Le verifiche ispettive dovranno essere comunicate agli interessati con un 10

preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari. 4. Le attività di monitoraggio si svolgeranno presso la sede del Monitore e presso le sedi dell Amministrazione, nonché presso ogni altra sede ritenuta di interesse per la rilevazione di dati necessari al monitoraggio, come indicato al 3.6.1 del Capitolato tecnico. 5. L utilizzo di ulteriori criteri e modalità potrà essere concordato tra le parti. 6. L Amministrazione metterà a disposizione della Società la documentazione di riferimento prevista dal Capitolato Tecnico. Articolo 9. (Direttore dei Lavori). 1. La Società si impegna a nominare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di inizio lavori di cui al precedente art. 3 comma 3, il Direttore dei lavori responsabile delle attività di monitoraggio, che svolgerà anche le funzioni di Referente per la Società, e a darne comunicazione all Amministrazione. 2. Il Direttore dei lavori appartiene al profilo professionale di Responsabile di progetto specificato nel successivo art. 10. 3. L Amministrazione, a sua volta, indicherà, entro 5 (cinque) giorni dalla data di inizio lavori di cui al precedente art. 3 comma 3, il Referente dell Amministrazione, che fungerà da interfaccia tra la Società e l Amministrazione, e ne darà comunicazione alla Società. Articolo 10. (Profili professionali dei monitori). 1. La Società, nell esecuzione del servizio relativo al presente contratto, è 11

comunque obbligata ad utilizzare personale di gradimento dell Amministrazione. 2. La Società si impegna ad utilizzare, per le finalità del presente contratto, le risorse indicate in sede di offerta che, comunque, non possono essere di profilo inferiore a quello definito nel 3.5.3 del Capitolato Tecnico e riferite a Responsabile di progetto, Consulente senior e Consulente. 3. La lista definitiva del personale impiegato, distinta per profili, ed i relativi curricula devono essere consegnati all Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio lavori. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali dell'amministrazione potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d accesso, previa comunicazione dei relativi nominativi unitamente alla copia di un documento di identificazione in corso di validità. 4. L Amministrazione si riserva di ricusare a suo insindacabile giudizio, anche in corso di esecuzione del contratto, eventuali risorse della Società ritenute non idonee. In questo caso la Società si impegna a sostituirle, nei tempi e con le modalità indicati nel 3.5.4 del Capitolato tecnico, con risorse in possesso dei medesimi requisiti professionali posseduti dal personale originariamente iscritto nella lista di cui al precedente comma 3. 5. La Società garantisce che il personale dedicato all espletamento delle attività sia sempre nel numero e con la qualificazione professionale occorrente per il perfetto e puntuale svolgimento delle attività. 6. Variazioni di risorse potranno essere apportate nel rispetto di quanto previsto nel 3.5.4 del Capitolato tecnico. 12

7. La Società si impegna, comunque, ad adoperarsi affinché le attività contrattuali intraprese vengano condotte a termine sempre dallo stesso personale, salvo quanto previsto dal precedente comma 4. 8. La Società si obbliga a svolgere le attività nelle giornate lavorative previste dal CCNL pro-tempore vigente ed applicato ai lavoratori dipendenti della Società. Articolo 11. (Studi di fattibilità). 1. La Società dovrà produrre nei tempi, nei contenuti, e con la cadenza prevista dal Capitolato Tecnico i documenti relativi agli Studi di fattibilità. 2. Ogni Studio di fattibilità si compone di due documenti: a) Studio di fattibilità sezione I b) Studio di fattibilità sezione II Il contenuto e la struttura dei due documenti dovranno essere conformi a quanto indicato nel Capitolato tecnico al 5.2.1. Prima di procedere con la stesura della documentazione relativa alla seconda sezione, il Monitore dovrà consegnare il documento previsto alla prima sezione e ricevere l approvazione dell Amministrazione. La documentazione relativa alla seconda sezione sarà anch essa sottoposta all approvazione dell Amministrazione. 3. Le date di consegna all Amministrazione dei documenti di cui al comma precedente sono riportate nel Capitolato Tecnico al 3.6. 4. Qualora fossero richieste modifiche, queste dovranno essere apportate nei tempi stabiliti nel 3.6 del Capitolato tecnico. 13

Articolo 12. (Relazioni di monitoraggio). 1. La Società dovrà produrre nei tempi, con la cadenza e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico le relazioni sul contratto oggetto del monitoraggio la cui struttura è descritta dallo stesso Capitolato Tecnico al 5.2. 2. Le relazioni dovranno essere consegnate, per l approvazione, all Amministrazione entro le date previste al 3.6 del Capitolato Tecnico. 3. Qualora fossero richieste modifiche, queste dovranno essere apportate nei tempi stabiliti nel 3.6 del Capitolato tecnico. Articolo 13. (Piani di test e verbali di collaudo) 1. La Società dovrà produrre nei tempi e nei contenuti previsti dal 3.6 del Capitolato Tecnico ed in conformità ai template riportati nell Allegato X dell Offerta Tecnica il documento di valutazione dei piani di test ed i verbali di collaudo previsti dallo stesso Capitolato Tecnico ai 3.3.2.1 e 3.3.2.2. I suddetti documenti saranno sottoposti all approvazione dell Amministrazione. 2. Qualora fossero richieste modifiche, queste dovranno essere apportate nei tempi stabiliti nel 3.6 del Capitolato tecnico. Articolo 14. (Base informativa di progetto). 1. La Base informativa di progetto (B.I.P.), con la documentazione in essa contenuta, è di proprietà dell Amministrazione. 14

2. La B.I.P. dovrà essere gestita e tenuta aggiornata secondo quanto descritto nel 3.4 del Capitolato Tecnico. 3. La Società ha facoltà di procedere ad una nuova progettazione della B.I.P. nel rispetto di quanto descritto nel 3.4 del Capitolato Tecnico previa autorizzazione dell Amministrazione e senza costi aggiuntivi per quest ultima. 4. L eventuale nuova realizzazione e messa in linea della B.I.P. dovrà avvenire nei tempi indicati nel 3.6. In questo caso la nuova B.I.P. dovrà contenere anche tutta la documentazione pregressa. Articolo 15. (Stato Avanzamento delle Attività di Monitoraggio). 1. La Società dovrà consegnare all Amministrazione, con cadenza trimestrale ed in conformità con quanto previsto nel 3.6 del Capitolato tecnico, un documento di stato avanzamento delle attività di monitoraggio riferito alle attività oggetto del presente contratto come previsto nel 5.2.5 del Capitolato tecnico. 2. Tale documento dovrà consentire all Amministrazione la verifica dell andamento del presente contratto in termini di attività svolte e di risorse impiegate nel periodo dettagliate per profilo professionale. Articolo 16. (Verifiche, controlli e collaudi). 1. All'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di procedere alla verifica del servizio di monitoraggio e al controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in qualsiasi momento del presente contratto. La Società s impegna a prestare la massima collaborazione per consentire 15

all'amministrazione lo svolgimento di tali controlli. Articolo 17. (Cauzione). 1. La cauzione, di cui alla lettera i) delle premesse, s intende prestata dalla Società a garanzia dell esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. La rimanente quota parte della cauzione verrà svincolata, su richiesta della Società e previa deduzione di eventuali crediti dell Amministrazione verso la Società stessa, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, dietro dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società nelle forme di cui all articolo 47 del D.P.R. 445/00 di assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti. 1. Ogni qualvolta la garanzia, determinata per ogni anno contrattuale in base a quanto disposto all art. 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, dovesse ridursi di un ammontare superiore al 20% (venti per cento), per effetto di quanto disposto dal successivo art. 23 comma 3, la Società provvederà al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall Amministrazione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l Amministrazione potrà risolvere il contratto e procedere all esecuzione in danno, fermi restando i diritti al risarcimento di ogni eventuale maggior danno e delle spese. Articolo 18. (Importi contrattuali). 1. L importo contrattuale, per la direzione lavori di cui al 2.1.2 del Capitolato Tecnico, comprensiva dell assistenza al collaudo, sugli 16

obiettivi del contratto da monitorare come specificato al 2.1.3 del Capitolato tecnico, è stabilito in EURO XXXXXX (xxxxxx) oltre l IVA, fatto salvo quanto stabilito dall articolo 4 del presente contratto; 2. Le attività di supporto all Amministrazione, così come descritte al 2.1.1 del Capitolato tecnico, e di direzione lavori dei Progetti Speciali descritti al 2.1.4 del Capitolato Tecnico, saranno remunerate fino alla concorrenza di EURO XXXXXX (xxxxxx) oltre l IVA, salvo quanto previsto al comma 2 dell art. 2 del presente contratto; Articolo 19. (Corrispettivi). 1. L Amministrazione corrisponderà, relativamente al corrispettivo di cui all art. 18 comma 1, un canone mensile pari ad Euro XXXX (xxxxxxx) oltre l IVA per un totale di Euro XXXX (xxxxxx), per la direzione dei lavori; 2. Relativamente al corrispettivo di cui all art. 18 comma 2 per ogni attività di supporto all Amministrazione, l Amministrazione remunererà i giorni/persona impiegati applicando le tariffe delle figure professionali utilizzate così come dichiarate dalla Società in fase della presentazione dell offerta economica. Per ogni direzione lavori di Progetto Speciale affidato alla Società, l Amministrazione corrisponderà un importo determinato applicando, sull ammontare del progetto, la percentuale dichiarata dalla Società in fase della presentazione dell offerta economica; il corrispettivo, così determinato, sarà ripartito in canoni mensili rapportati alla durata di esecuzione del Progetto, salvo procedere con il pagamento, concordato tra le parti, in unica soluzione al termine di 17

ogni anno contrattuale (30 settembre) al fine di minimizzare gli oneri per l Amministrazione. 3. Per ogni studio di fattibilità, l Amministrazione remunererà alla Società il 30% del corrispettivo concordato a seguito dell approvazione del documento studio di fattibilità sezione I, il 70% a seguito dell approvazione del documento studio di fattibilità sezione II. Articolo 20. (Variazione prezzi). 1. I corrispettivi di cui al precedente art. 18 si intendono comprensivi di ogni onere e spesa sostenuti dalla Società per la fornitura dei servizi previsti in contratto e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4. Pertanto la Società rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all articolo 1664 c.c. 2. Gli importi contrattuali di cui al precedente art. 18 potranno essere rivisti in corso d opera solamente in seguito all applicazione di quanto stabilito al precedente art. 4. 3. In ogni altro caso la Società si impegna a fornire ogni prestazione richiesta dal presente atto, dal Capitolato tecnico o presente nella offerta tecnica approvata dall Amministrazione, senza per questo poter pretendere nulla oltre gli importi contrattuali di cui al precedente art. 18. Articolo 21. (Fatturazione). 18

1. Le fatture relative al corrispettivo dell attività di cui al precedente art. 19 comma 1, dovranno essere emesse entro 20 (venti) giorni successivi al termine del periodo a cui si riferiscono; 2 Le fatture relative al corrispettivo dell attività di cui al precedente art. 19 comma 2, dovranno essere emesse entro 20 (venti) giorni successivi al termine del periodo a cui si riferiscono, o eventualmente, per la direzione lavori dei Progetti Speciali affidati alla Società, entro 20 (venti) giorni successivi al termine di ogni anno contrattuale. 3. Le fatture relative agli Studi di fattibilità dovranno essere emesse entro 20 giorni a far data dall approvazione stessa del documento studio di fattibilità sezione II. 4. I corrispettivi di cui all art. 23 comma 2 verranno fatturati trimestralmente. L emissione delle fatture, con allegata adeguata documentazione di rendicontazione, dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del periodo di riferimento. 5. La Società prende atto che le fatture dovranno essere indirizzate esclusivamente al Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per i Sistemi Informativi. Articolo 22. (Pagamenti). 1. I pagamenti dell Amministrazione avverranno a mezzo xxxxx con accreditamento sul conto corrente intestato alla Società n. XXXX presso la Banca xxxxxxx- Filiale di xxxxxx- codice ABI n. XXXXX codice CAB n. XXXX. 2. La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione 19

indirizzata all Amministrazione, eventuali variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio. 3. In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 24, sarà facoltà dell Amministrazione compensare - nel rispetto della normativa fiscale - il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione, di cui al precedente art. 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Articolo 23. (Trasferte e viaggi) 1. Le trasferte fuori dalla Regione Lazio saranno autorizzate al personale della Società per visite effettuate presso le sedi ritenute dall Amministrazione di interesse per lo svolgimento delle attività relative al presente contratto. 2. Le prime 10 (dieci) trasferte rientrano nell importo contrattuale di cui all art. 18 comma 1. Per le successive l Amministrazione corrisponderà alla Società, a rimborso, un importo forfetario giornaliero omnicomprensivo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre l IVA, indipendentemente dal numero di uffici visitati. 3. Ogni trasferta dovrà essere preventivamente approvata dal Referente per le attività di monitoraggio dell Amministrazione di cui al precedente art. 9. 4. Gli importi corrisposti a norma del presente articolo, saranno remunerati nell ambito del corrispettivo massimo di spesa previsto all art. 18 comma 2 20

Articolo 24. (Penali). 1. L Amministrazione, nel caso di inadempienza alle obbligazioni assunte dalla Società con il presente Contratto non collegabili a cause di forza maggiore, potrà applicare le penali previste nel 3.7 del Capitolato Tecnico. 2. In caso di inadempimento della Società, la stessa sarà tenuta al pagamento della specifica penale per tale inadempimento; la Società riconoscerà all Amministrazione, mediante emissione di nota di credito, l importo da corrispondere che sarà compensato sul primo pagamento utile, salvo quanto previsto dall art. 22 comma 3. Il pagamento della relativa penale non esonera in nessun caso la Società dal rimuovere l inadempimento stesso e non impedisce all Amministrazione di agire in sede legale per il risarcimento dei danni subiti in seguito all inadempimento. 3. Qualora l Amministrazione rilevi che vi sia stato un inadempimento dovrà darne comunicazione per iscritto alla Società motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare. La Società, a sua volta, dovrà formulare per iscritto le proprie contro deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempienza. Nel caso in cui le Parti siano in disaccordo in relazione alla sussistenza di un inadempimento e/o in relazione alla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 39. Articolo 25. 21

(Divieto di subappalto e di cessione del contratto). 1. E fatto divieto alla Società di far eseguire in subappalto a terzi, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente contratto. 2. E fatto divieto alla Società di cedere a terzi il presente contratto. 3. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi derivanti dai precedenti commi 1, e 2, l Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerarne la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa. Articolo 26. (Cessione del credito). 1. La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolamentata dall art. 117 del Codice dei contratti pubblici. Articolo 27. (Segreto d Ufficio). 1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall Amministrazione, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative alla attività svolta dall Amministrazione di cui sia venuta a conoscenza nell esecuzione delle prestazioni contrattuali. La Società si impegna, altresì, a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell incarico affidatole con il presente contratto. 2. La Società garantisce, inoltre, che, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, adotterà le opportune misure volte a garantire la 22

massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell espletamento della fornitura. 4. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino alla esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto d ufficio, in conformità a quanto previsto dalle suddette norme, richiamando l attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall art. 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, che punisce la violazione, l uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate. Articolo 28. (Diritti di proprietà). 1. Le parti convengono che tutti i risultati delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché tutti i prodotti realizzati, compresa la documentazione, sono di proprietà dell Amministrazione. 2. Tutte le copie dei prodotti e della documentazione, anche parziali, dovranno essere consegnate al termine del presente contratto. 3. In conseguenza di quanto sopra stabilito, la Società riconosce all Amministrazione tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento dei prodotti, nonché di tutte le conoscenze tecniche, dati, informazioni e quant altro - anche oltre la scadenza del contratto, senza alcun compenso contrattuale. 4. E fatto divieto alla Società di presentare a convegni, seminari o attraverso pubblicazioni dati relativi al presente contratto senza la preventiva autorizzazione dell Amministrazione. 23

Articolo 29. (Obblighi nei confronti del personale dipendente). 1. La Società si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro. 2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata. 3. La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. 4. L Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione alla Società delle inadempienze ad essa denunciate dall Ispettorato del lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell importo delle fatture concernenti il periodo in cui l inadempienza é stata accertata. 5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi la 24

Società non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento. 6. La Società si impegna espressamente a trasmettere all Amministrazione a richiesta della stessa: copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili. 7. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente atto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 8. La Società dichiara, altresì, di mantenersi in regola con gli obblighi previsti dall art. 17 della legge 68/99, in materia di diritto al lavoro dei disabili, come risulta dal certificato rilasciato dall Autorità competente. Articolo 30. (Responsabilità civile). 1. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l Amministrazione e/o il fornitore, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone, cose e locali, tanto dell Amministrazione che del fornitore che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Articolo 31. (Brevetti e diritti d autore). 1. L Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso la Società usi, nell esecuzione delle attività di cui al presente contratto, dispositivi o 25

soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. 2. La Società manleverà e terrà indenne l Amministrazione da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, sia fisica che giuridica, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, derivanti dall uso di prodotti eventualmente ottenuti. 3. Qualora per la violazione dei diritti d autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, si addivenga ad una azione legale, la Società si adopererà affinché l Amministrazione ottenga il diritto di continuare ad usare i suddetti prodotti. 4. Nel caso in cui non possa essere ottenuto tale diritto, la Società si adopererà affinché venga riconosciuto il diritto di modificare o sostituire i prodotti di cui sopra in modo che non siano più in condizione di violare diritti d autore, marchi e/o di brevetti italiani o stranieri. Ove anche tale diritto non venga riconosciuto, la Società risarcirà all Amministrazione tutti i danni subiti. 5. Ciascuna parte conviene di dare all altra immediato avviso scritto qualora vengano intentate le azioni legali di cui sopra da parte di terzi. 6. La Società sosterrà i costi di difesa di tutti i gradi del giudizio, contro qualsiasi azione, per le violazioni di cui sopra, promosse nei confronti dell Amministrazione ed in relazione alle prestazioni di cui all oggetto. Articolo 32. (Disposizioni antimafia). 1. La Società prende atto che l affidamento della fornitura é subordinato all integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In 26

particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne. 2. La Società si assume espressamente l obbligo di comunicare all Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - l eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente contratto, o l eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione; - ogni variazione della propria composizione societaria rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, così come regolamentato dall art. 116 del Codice dei contratti pubblici. - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto. 3. La Società prende atto che l Amministrazione recederà, per giusta causa, dal presente contratto, nell ipotesi in cui taluno dei suoi amministratori muniti di rappresentanza o il direttore generale, o il Direttore dei lavori 27

siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Il recesso sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R.. 4. Nell ipotesi di cui al precedente comma, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalla Società che avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento del recesso. Articolo 33. (Sicurezza sul luogo di lavoro). 1. La Società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta, a sua cura e spese ed a pena di risoluzione del contratto, all integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 2 La Società è inoltre tenuta ad adeguarsi ed uniformarsi a tutte le norme di legge, regolamenti ed alle prescrizioni tecniche che dovessero essere emanate dalle competenti autorità nel corso di validità del presente atto in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 3. Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell Amministrazione. 4. Restano parimenti ad esclusivo carico della Società le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra. 28

5. La Società si impegna ad effettuare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell Amministrazione, apposito sopralluogo nei locali della sede in cui presterà servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti, nonché ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la citata sede. Articolo 34. (Informazione sui dati acquisiti dall Amministrazione). 1. La Società prende atto che i dati contenuti nel presente contratto ad essa riferiti e quelli forniti all Amministrazione per la partecipazione alla gara rientrano nell ambito della normativa vigente in fatto di trattamento dei dati personali che la Società dichiara di conoscere nella sua interezza. 2 Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, la Società prende atto che: a. l Amministrazione é titolare del trattamento dei dati; b. i dati forniti con la documentazione allegata al presente contratto vengono in adempimento di precisi obblighi di legge in ordine alla normativa antimafia; c. i dati forniti nell offerta allegata al presente contratto sono acquisiti ai fini degli adempimenti contabili e del pagamento del corrispettivo contrattuale. 3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 29

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 4. L Amministrazione potrà comunicare i dati suddetti ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. La Società con la stipula del presente atto acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità indicate al presente articolo, fatto salvo quanto previsto dall art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Articolo 35. (Recesso unilaterale dal contratto). 1. Il recesso unilaterale è ammesso nei casi previsti dalla legge, dal presente contratto e dal capitolato. Articolo 36. (Risoluzione per gravi inadempienze) 1. L Amministrazione ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto nelle seguenti situazioni, qualificate come gravi inadempienze: - in caso di mancato rispetto del livello di servizio LDS-ATT-01 (vedi par. 3.7, tabella n. 10, del Capitolato Tecnico) per tre volte nel periodo di validità del contratto e nel caso in cui le violazioni provochino tutte e tre le volte una decisione dell Amministrazione che abbia riflessi di tipo economico; - in caso di applicazione, nel corso di un anno contrattuale, di penali 30

(diverse da quelle relative al superamento del LDS-ATT-01) per un importo superiore allo 2,5% del corrispettivo annuale per l attività di direzione lavori; - in caso di superamento, nel corso di un anno contrattuale, dei seguenti livelli di servizio, sia singolarmente che cumulati tra di loro, per 5 (cinque) volte: LDS-TPD-05, LDS-TPD-07, LDS-RSD-01, LDS-BIP-04. Articolo 37. (Domicilio legale). 1. A tutti gli effetti del presente atto la Società elegge il proprio domicilio legale in... via... Articolo 38. (Oneri fiscali e spese contrattuali con registrazione). 1. La Società riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali ad eccezione di quelli per i quali sussiste l obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto. 2 A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell esercizio d impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui la Società è tenuta al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ; conseguentemente, al presente atto, dovrà essere applicata l imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 39. (Controversie, clausola compromissoria e Foro 31

competente). 1. Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente contratto sono prese in esame, per una composizione in via bonaria, dall Amministrazione e dal rappresentante legale della Società. 2. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle parti di adire direttamente e in qualunque momento l Autorità giudiziaria ordinaria. 3. Foro competente è quello di Roma. Articolo 40. (Verifica sussistenza cause di incompatibilità con attività di monitoraggio) Se l aggiudicatario è un soggetto iscritto nell elenco dei monitori presso il CNIPA: l Amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto se la Società (o una delle società, nel caso il soggetto sia composto da più imprese) si veda rifiutata o revocata, da parte del CNIPA, la qualificazione durante il periodo di validità del presente contratto. In tal caso la Società potrà pretendere esclusivamente il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla risoluzione del contratto. Se l aggiudicatario non è un soggetto iscritto nell elenco dei monitori presso il CNIPA: l Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, il permanere dell insussistenza delle cause di incompatibilità dichiarate al momento della partecipazione alla gara. Nel caso venga accertata l esistenza 32

di una o più cause di incompatibilità, l Amministrazione potrà risolvere anticipatamente il contratto ed in tal caso la Società potrà pretendere esclusivamente il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla risoluzione del contratto. Richiesto nella mia qualità di Ufficiale Rogante ho ricevuto e fatto stendere da persona di mia fiducia il presente atto e ne ho dato chiaramente lettura ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo firmano con me, Ufficiale Rogante, per ultimo. Il presente atto consta di n. fogli di carta resa legale e scritto su n facciate intere e n. righe nella presente facciata, escluse le sottoscrizioni. ROMA, gg.mese.anno 33