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Sezione generale 1. Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino ha adottato un regolamento specifico per i praticanti avvocati? Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino ha approvato con delibera 26/03/2013 il regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense. Il testo integrale lo puoi trovare cliccando sul seguente link [http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/ documents/ordine/regolamento%20pratica.pdf]. 2. A chi si applica il regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense? Il regolamento si applica a tutti i praticanti iscritti alla pratica forense presso il nostro Ordine. 3. Esiste una scadenza per iscriversi al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati? No. Per poter sostenere l esame di abilitazione alla professione, dopo il previsto periodo di pratica, occorre che la stessa sia terminata entro il 10 novembre dell anno in cui si intende partecipare all esame. Per tale ragione è consigliabile iscriversi entro il 10 maggio. Cliccando sul seguente link verrai indirizzato nella pagina dove sono indicati i documenti necessari per ottenere l iscrizione nel registro [http://www.ordineavvocatitorino.it/informazioniavvocati/modulistica-praticante]. 4. Qual è la durata del tirocinio forense? Il tirocinio forense ha una durata di 18 mesi. 5. E possibile iniziare la pratica forense sei mesi prima del conseguimento della laurea? No, in quanto l art. 41 della L. 247/2012 sarà applicabile solo a partire dal terzo anno dell entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a 18 mesi della durata del tirocinio. 6. Il tirocinio forense può essere interrotto? Il tirocinio forense, in attesa del regolamento ministeriale previsto dall art. 41 comma 13 lett. B L. 247/2012, non può essere interrotto. In tal caso resta salva la facoltà di chiedere una nuova iscrizione al registro che potrà essere deliberata previa verifica della sussistenza al momento della nuova domanda dei requisiti previsti dalla legge vigente, ma resterà privo di effetto il precedente periodo di pratica. 7. Qual è il periodo massimo di sospensione consentito? La durata del tirocinio è stabilita in diciotto mesi, decorrenti dall iscrizione nel Registro dei praticanti ai sensi dell art. 17 n. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578. L eventuale sospensione per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi deve essere giustificato e comunicato tempestivamente al Consiglio dell Ordine. Il periodo di sospensione non verrà computato ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica. Al Consiglio è sempre riservata la possibilità di valutare giustificati motivi di sospensione quali la gravidanza, la maternità, la paternità, la malattia o l infortunio purché adeguatamente documentati e eventuali altre gravi problematiche di natura di natura familiare. 8. Quali attività possono esser svolte in contemporanea con il tirocinio forense? Il tirocinio forense è compatibile con l attività lavorativa (autonoma o subordinata) purché la stessa consenta la frequentazione dello studio del dominus e la partecipazione alle udienze con la modalità indicate nel regolamento. Attenzione invece che per il praticante abilitato al patrocinio, valgono le incompatibilità previste per l avvocato iscritto all albo. Sezione svolgimento tirocinio 9. Posso svolgere un periodo di tirocinio forense all estero? Previa autorizzazione del Consiglio dell Ordine è possibile svolgere un periodo di tirocinio forense all estero che dovrà essere continuativo e non potrà essere interrotto. Qualora venga svolto per un periodo di 6 mesi previo deposito di una dettagliata relazione sull attività svolta all estero sarà sostitutivo del semestre di pratica così come stabilito dall art. 17 del regolamento della pratica. 10. E possibile svolgere l intera durata della pratica forense presso l Avvocatura dello Stato o presso l ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario? Attualmente si, in quanto l applicabilità dell art. 41 della L. 247/2012 è prevista solo a partire dal terzo anno dell entrata in vigore della legge fatta salva la riduzione a 18 mesi della durata del tirocinio. Successivamente infatti il tirocinio potrà essere svolto presso i suddetti, per non più di 12 mesi.

11. Posso svolgere un periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari con valore sostitutivo del tirocinio forense? Per quale periodo? In base a quanto stabilito dall'art. 44 della Legge n. 247/2012 il tirocinio presso gli uffici giudiziari sarà disciplinato dall'apposito regolamento emanato dal Ministro della Giustizia sentiti il CSM ed il CNF, fatte salve eventuali convenzioni in essere tra il Consiglio dell'ordine, gli enti e gli uffici preposti e/o interessati. Ti consigliamo comunque di visionare il sito dell Ordine che sarà adeguatamente aggiornato. [www.ordineavvocatitorino.it]. 12. Presso quali altri soggetti posso svolgere un periodo di tirocinio con valore sostitutivo del tirocinio forense? Per quale periodo? Il tirocinio forense può essere svolto presso l Avvocatura dello stato o presso l Ufficio Legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia per non più di 12 mesi. 13. Posso frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legale (SSPL) in contemporanea con il tirocinio forense? Si, astrattamente. Si ritiene di precisare che il diploma conseguito presso le SSPL è riconosciuto in sostituzione degli adempimenti previsti dalla pratica per il periodo di 1 anno di tirocinio sia se l iscrizione alla SSPL abbia preceduto l iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, sia se essa intervenga nel corso della pratica stessa. In ogni caso un semestre che decorre dall iscrizione nel registro dei praticanti dovrà essere di pratica effettiva secondo quanto previsto dal regolamento della pratica. 14. Per il rilascio del certificato di compiuta pratica è sufficiente aver ottenuto il diploma della SSPL e aver svolto il tirocinio forense per un semestre presso un avvocato iscritto all albo? Si. In ogni caso un semestre effettivo deve essere svolto presso lo studio di un avvocato così come previsto dai pareri del CNF interpretando il contenuto del comma 7 dell art. 41 L. 247/2012. L eventuale sovrapposizione tra SSPL e pratica presso uno studio legale dovrà consentire il rispetto degli adempimenti previsti per il riconoscimento del semestre di pratica (presenza alle udienze e elaborazione delle relazioni). 15. Il tirocinio forense in concomitanza con la frequentazione della SSPL esonera dalla frequentazione dello studio e dalla partecipazione alle udienze? Come già detto, nel caso in cui il praticante sia iscritto alla pratica presso lo studio di un dominus, e contestualmente intenda frequentare la SSPL, richiedendo il riconoscimento del periodo di 12 mesi ai fini della pratica, dovrà comunicare tale scelta al Consiglio dell Ordine degli Avvocati che utilizzerà quindi tale periodo per il rilascio della compiuta pratica esonerando il richiedente dai conseguenti incombenti per il periodo di 12 mesi. 16. Il praticante che frequenta la SSPL sarà sottoposto ai colloqui semestrali da parte del Consiglio dell Ordine? Sì, sarà sottoposto a un solo colloquio semestrale. 17. Il praticante che frequenta la SSPL deve presentare il libretto alla scadenza di ciascun semestre? No, deve presentare il libretto compilato con le conseguenti attestazioni e redigere le relazioni per un solo semestre. 18. Ai praticanti che frequentano la SSPL quando viene rilasciato il certificato di compiuta pratica? Solo dopo il compimento del tirocinio di 18 mesi che potrà avvenire richiedendo il riconoscimento della frequenza alla Scuola, una volta ottenuto il diploma, che avrà la validità di 1 anno e la frequenza di 6 mesi di uno studio legale. 19. Il praticante che frequenta la SSPL e ha scelto di non frequentare lo studio e di non partecipare alle udienze può chiedere, dopo il primo semestre di pratica, l abilitazione al patrocinio? No, per l'abilitazione al patrocinio è necessario il compimento di 12 mesi di pratica professionale effettiva e continuativa. Il diploma rilasciato dalla SSPL ha valenza di un anno di tirocinio forense solo ed esclusivamente ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica per sostenere l'esame di stato. 20. Il praticante iscritto presso l Avvocatura dello Stato può svolgere tutta la pratica forense in tale sede? No, ciò in forza del parere del CNF 22/05/2013 n. 62 con il quale si chiarisce che il periodo di pratica presso l Avvocatura dello Stato, quando saranno emanati i regolamenti si sensi dell art. 48 della L. 247/2012 potrà avere una durata massima di un anno mentre prima dell emanazione di tale regolamento potrà coprire l intero periodo di pratica.

21. Chi è iscritto all Avvocatura dello Stato può iscriversi contestualmente alla SSPL? Sì, ma se intende utilizzare l esonero con il conseguimento del diploma della SSPL dovrà svolgere per almeno 6 mesi il tirocinio presso l Avvocatura dello Stato. 22. Entro che termine dalla scadenza del semestre va consegnato il libretto di pratica e le relazioni? Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine. Si rammenta che la sezione del libretto, relativo ad ogni singolo semestre, deve essere, debitamente compilata, sottoscritta dal titolare del libretto unitamente al proprio dominus. Il libretto, accompagnato da un numero minimo di cinque relazioni, dovrà essere allegate alla richiesta del visto semestrale. Si ricorda che, ai sensi dell art. 9 del Regolamento della Pratica Forense del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino, nelle relazioni il praticante deve precisare il ruolo ricoperto e il contributo prestato. Le relazioni devono riguardare le vicende giudiziali e stragiudiziali seguite dal praticante e devono contenere un esemplificazione delle questioni giuridiche affrontate. Almeno una delle relazioni di ciascun semestre deve avere per oggetto una questione deontologica affrontata nel corso del tirocinio. Le relazioni non possono consistere nella mera riproduzione degli atti di parte o dei pareri formulati al cliente, né in un mero riepilogo dei fatti storici oggetto della vertenza o delle fasi del processo e devono essere controfirmate dal dominus. 23. Il praticante deve osservare i doveri e le norme del codice deontologico forense ed è soggetto al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine? Si, così come espressamente stabilito all'art. 42 della legge 247/2012. 24. La deontologia professionale è materia oggetto delle relazioni e del colloquio per il visto semestrale? Si, e già a partire dal colloquio del primo semestre è considerata l importanza della materia deontologica che prevede che una delle relazioni semestrali abbia per oggetto una questione deontologica affrontata nel corso del tirocinio così come previsto dall art. 9 del regolamento della pratica. Sezione competenza praticanti abilitati 25. Qual è la competenza dei praticanti avvocati una volta conseguita l abilitazione al patrocinio? L art.7 L.479/1999 dispone che: I Praticanti Avvocati, dopo il conseguimento dell abilitazione al patrocinio, possono esercitare l attività professionale ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni, nella cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente : a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a 50.000.000; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelli di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali: 1) alle cause, per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; 2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale prevista dall art. 336, primo comma, del c.p.; resistenza ad un pubblico ufficiale prevista dall art. 337 del c.p.; oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell art. 343 secondo comma del c.p.; violazione di sigilli aggravata a norma dell art. 349, secondo comma, del c.p.; favoreggiamento reale previsto dall art. 379 del c.p.; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l aggravante previsto dall art. 572 secondo comma del c.p., rissa aggravata a norma dell art. 588, secondo comma del c.p.; con l esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall art. 589 del c.p.; violazione del domicilio aggravata a norma dell art. 614, quarto comma del c.p.; furto aggravato a norma dell art. 625 del c.p.; truffa aggravata a norma dell art. 640 secondo comma, del c.p.; ricettazione prevista dall art. 648 del c.p.; 3) alle cause per i reati previsti dall' art. 550 del codice di procedura penale. Da tale disposizione normativa si ricava che: - il praticante abilitato può patrocinare, entro il limite di 25.822,64, nelle cause di lavoro e previdenza nonché nelle procedure esecutive mobiliari; - il praticante abilitato non può patrocinare nelle cause avanti al Tribunale in composizione collegiale (Art. 50 bis c.p.c.) o davanti a Tribunale per i Minorenni, TAR, Consiglio di Stato, Commissione Tributaria né nelle procedure esecutive immobiliari; non può inoltre difendersi personalmente davanti al Consiglio Nazionale Forense;

- il praticante può prestare consulenza stragiudiziale nei limiti della competenza a lui riconosciuta per il patrocinio. I praticanti abilitati al patrocinio possono esercitare la loro attività nel solo ambito del Distretto nel quale è compreso l Ordine Circondariale presso il quale risultano iscritti al registro dei praticanti. Il praticante avvocato necessita di delega scritta per sostituire un avvocato in udienza e, in ogni caso, può farlo soltanto per quelle cause per le quali gli è riconosciuto il patrocinio. Il praticante non può inoltre patrocinare avanti al Giudice per l udienza preliminare. 26. In quale ambito giurisdizionale può essere esercitata la competenza? È possibile patrocinare solo nell ambito del Distretto di Corte di Appello di Torino. 27. Quali sono le conseguenze in caso di mancato rispetto della competenza? L esercizio di funzioni improprie da parte del praticante abilitato può comportare l accusa di esercizio abusivo della professione di avvocato oltre che la nullità degli atti giudiziari eventualmente redatti. Sezione Cassa Forense 28. Il praticante non abilitato al patrocinio ha facoltà di iscrizione alla Cassa di Previdenza? No, il praticante non abilitato al patrocinio non ha la facoltà di iscrizione alla Cassa di Previdenza. Il praticante non abilitato al patrocinio che ha un reddito derivante da un attività dichiarata con il codice 691010 (attività derivante dalla professione) ha l obbligo di iscrizione alla gestione separata dell INPS. 29. Il praticante abilitato al patrocinio ha l obbligo di iscrizione alla Cassa Forense? Il praticante abilitato al patrocinio ha facoltà di iscrizione alla Cassa Forense. Il praticante abilitato al patrocinio che non esercita la facoltà di iscrizione alla Cassa Forense e dichiara redditi da professione (cod. di attività 691010) ha l obbligo del versamento dei contributi alla gestione separata dell INPS. 30. Da quando decorre l iscrizione? Trattandosi di facoltà è il praticante abilitato al patrocinio che indica nell istanza l anno dal quale intende voler versare i contributi. La retroattività dell iscrizione può essere richiesta solo all atto della prima iscrizione. 31. Quali obblighi derivano dall iscrizione alla Cassa Forense? Tutti gli iscritti Cassa hanno obbligo dichiarativo nei confronti della Cassa ovvero debbono, dall anno successivo all anno dell iscrizione, comunicare i dati reddituali. La comunicazione obbligatoria (MODELLO 5) va inviata ogni anno entro il 30 settembre con l indicazione del reddito netto e del volume d affari IVA (o totale del fatturato nel caso di regime fiscale agevolato)prodotti nell anno solare anteriore. La dichiarazione va inviata anche quando non è stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi e nel caso in cui tanto il reddito quanto il volume d affari (o totale del fatturato) siano negativi o pari a 0. Tutti gli iscritti Cassa hanno inoltre l obbligo contributivo nei confronti della Cassa. I contributi che si versano sono: - Il contributo soggettivo pari al 14% del reddito professionale IRPEF; la Cassa impone l obbligo di una contribuzione minima che riferita all anno 2014 è di 2.780,00 - questo contributo viene corrisposto a metà se dall anno dell iscrizione il richiedente non ha compiuto i 35 anni di età, per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa; - Il contributo integrativo pari al 4% del volume d affari IVA (o totale del fatturato per i contribuenti agevolati); - Il contributo di maternità che riferito al 2014 è di 151,00. Tutti gli iscritti Cassa possono versare una contribuzione volontaria compresa tra l 1% e il 9% del reddito netto professionale. 32. Come si versano i contributi? La contribuzione minima dell anno in corso deve essere versata nello stesso anno in un unica soluzione entro il 30 settembre oppure in 4 rate di pari importo alle scadenze del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre. Gli eventuali contributi eccedenti il minimo devono essere versati in autoliquidazione (MODELLO 5) ovvero la prima metà entro il 31 luglio e la seconda metà entro il 31 dicembre. 33. Conviene l iscrizione con effetto retroattivo? Sotto il profilo previdenziale si ricorda che la PENSIONE DI VECCHIAIA matura al compimento di 70 anni di età

con almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione. È data, comunque, possibilità di anticipare tale pensione a 65 anni di età, senza decurtazione alcuna dell'importo, a condizione che possano vantarsi 40 anni di effettiva iscrizione contribuzione. La stessa anzianità contributiva dei 40 anni consente anche di fruire della PENSIONE DI ANZIANITÀ a 62 anni di età (dal 2020) seppure con cancellazione dagli albi. Sotto il profilo assistenziale l'iscrizione retroattiva fa aggiungere all'anno di iscrizione anche anni precedenti che concorrono a realizzare il requisito minimo previsto per poter accedere alle pensioni di invalidità e inabilità (5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione) o indiretta (10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione). 34. L iscritto Cassa può richiedere il riscatto? L iscritto Cassa può riscattare: - gli anni del corso legale di laurea (per un massimo di 5); - il servizio militare obbligatorio; - il servizio civile sostitutivo; - il praticantato con o senza abilitazione al patrocinio (massimo 3 anni) e sempre che per quegli anni non ci sia già stata iscrizione alla Cassa. 35. Quanto costa riscattare? Il contributo, dovuto a titolo di riscatto, deve assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura del periodo riscattato e non può comunque essere inferiore, per ciascun anno, ad un importo corrispondente alla somma del contributo soggettivo minimo di base e del contributo integrativo minimo dell'anno di presentazione della domanda. Il contributo dovuto a titolo di riscatto può essere pagato con una delle seguenti modalità: - in un unica soluzione entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione dell onere dovuto; - con rateazione in un massimo di 5 anni mediante pagamento alle scadenze prefissate degli importi che costituiscono le singole rate (rate comprensive degli interessi calcolati come per le imposte dirette). 36. E conveniente riscattare? Gli anni riscattati sono da considerarsi utili ai fini della anzianità di iscrizione alla Cassa e concorrono ad incrementare l importo di pensione.