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Transcript:

COPIA N. 6 reg. Delib. N. di prot. CITTA DI VITTORIO VENETO MEDAGLIA D ORO AL V.M. (PROVINCIA DI TREVISO) FG/MS Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Oggetto: AGEVOLAZIONE FISCALE PER COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PLANIMETRIE AI SENSI DELLA L. 488/1998 E S.M.I. Il giorno 21/04/2010 alle ore 20:30, nella sala consiliare del Comune di VITTORIO VENETO. Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria, di 1 a convocazione. Fatto l appello nominale dei Componenti: Pres Ass. Pres. Ass. 1.DA RE GIANANTONIO P 11.FAVA GIACOMO P 2.ANTIGA ENNIO P 12.GOMIERO MAURIZIO P 3.BOTTEON ADRIANO P 13.LONGO RENATO P 4.CAMPODALL ORTO MIRCO P 14.MASET GIUSEPPE P 5.CASAGRANDE RUDI P 15.MOGNOL BRUNO P 6.COSTA GIUSEPPE P 16.SABADIN GIUSEPPE P 7.COSTANTINI ADRIANA G 17.SALTINI BARBARA P 8.DE BASTIANI ALESSANDRO P 18.SCOTTA GIANCARLO P 9.DE BASTIANI GIORGIO G 19.TONON ROBERTO P 10.DE NARDI NAZZARENO P 20.TRUBIAN STEFANO P 21.VALENTI ALESSANDRO P 19 02 Fungono da scrutatori i Signori: BOTTEON ADRIANO, TRUBIAN STEFANO, VALENTI ALESSANDRO Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. TRAINA LORENZO. Assume la presidenza il Consigliere ANTIGA ENNIO il quale, riconosciuta la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO: - che l art. 12 della Legge n. 488 del 23.12.1999 al quarto comma prevede che: "Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all art. 8, comma 5, della Legge 23.12.1998, n. 448 emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente Legge, la lettera c) del comma 10 dell art. 8 della citata Legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente: a compensare i maggiori oneri derivanti dall aumento progressivo dell accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria,attraverso reti canalizzate o destinate al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo"; - che il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei Comuni o nelle frazioni dei Comuni: 1) ricadenti nella zona climatica "F" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993, n. 412; 2) facenti parte di Province nelle quali oltre il 70 per cento dei Comuni ricade nella zona climatica "F"; 3) della Regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall elenco redatto con il medesimo Decreto del Ministro delle Finanze, e individuate annualmente con Delibera di Consiglio dagli Enti Locali interessati; - che l art. 4, comma 2, del D.L. 30 settembre 2000 n. 268, convertito in Legge 23 novembre 2000 n. 354, ha specificato che ai fini dell applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse; - 2 -

- che l art. 27, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha inserito nell articolo di cui al precedente punto dopo le parole "n. 412", le seguenti: "ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale"; - che la deliberazione dell Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.01.2001, ha determinato l ambito e le modalità di applicazione del beneficio di cui sopra; - che l art. 13, comma 2 della L. 448 del 28.12.2001 finanziaria 2002 recita: "in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all art. 8 comma 10, lettera c) della L. 488 del 23.12.1998, come sostituito dal comma 4 art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26.08.1993, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale"; - che l art. 17 bis del Decreto Legge 147/2003 recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" successivamente convertito in Legge recita al comma 2: "all art.8, comma 10, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall art. 12 della Legge 23.dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione"; CONSIDERATO: - che l estensione dell agevolazione di cui all art. 13 comma 2 della L. 448 del 28.12.2001 sopra richiamata è stata prorogata a tutto dicembre 2009 con successivi provvedimenti, di cui l ultima con l art. 2 comma 13 della legge 22.12.2008 n 203; - che la legge finanziaria 2010 (L. 23.12.2009 n 191) non ha reiterato la sopra richiamata previsione e pertanto l ambito applicativo del beneficio in questione deve attualmente essere individuato sulla base del richiamato art. 8 comma 10 lett. c) punto 4 della L. 448/1998 come modificato dall art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n 488 e di quanto stabilito dall art. 4 del D.L. 30.09.2000 n 268 convertito con modificazioni dalla L. 23.11.2000 n 354, come risulta esplicitato nelle circolari dell Agenzia delle Dogane prot. 178604 del 31.12.2009 e prot. 5961 del 15.01.2010; RILEVATO: - che il Comune di Vittorio Veneto appartiene alla zona climatica "E" ai sensi del D.P.R. n. 412/93; - che l agevolazione in argomento è stata disciplinata da questo Comune con i seguenti atti: - deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 31.08.2000; - deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 10.11.2000; - deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2002 ad oggetto "Agevolazione riduzione costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto ad uso riscaldamento aggiornamento zone non metanizzate (art.13 comma 2 L.448/2001) individuazione zone non metanizzate - 3 -

art. 12 legge 488 del 23.12.1999" con la quale è stata riconosciuta l agevolazione in argomento a tutte le frazioni e case sparse non metanizzate ricadenti al di fuori del centro abitato del capoluogo ed agevolazione alle case sparse ricadenti nel centro abitato dove ha sede la casa comunale opportunamente indicate nelle vie comunali in forza dell estensione dell agevolazione di cui alla L. n 448 del 28.12.2001 ; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.09.2002, ad oggetto "Agevolazione riduzione costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto ad uso riscaldamento aggiornamento zone non metanizzate (art.13 comma 2 L.448/2001), modificazioni ed integrazioni al precedente atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 5/2002", sono state approvate le planimetrie aggiornate che individuano l intera rete del metano nel territorio comunale e quindi anche le zone non servite alle quali applicare le agevolazioni e ciò a seguito delle modifiche introdotte dall art.13 comma 2 della legge 448/2001; DATO ATTO della mancata reiterazione da parte della Legge Finanziaria 2010 dell estensione dell agevolazione in argomento alle parti di territorio ricadenti nella perimetrazione del Centro abitato dove è ubicata la casa Comunale, nonché all esigenza di mantenere costantemente aggiornata la perimetrazione delle zone a cui compete l agevolazione occorre procedere all aggiornamento delle seguenti planimetrie, ed in particolare, viste le planimetrie aggiornate con la localizzazione delle reti del metano fornite dai gestori ITALGAS SPA (nota prot. 100690E F0327 del 10.03.2010) e ASCOPIAVE SPA (nota del 16.02.2010), delle seguenti tavole, in atti: TAV 1/2 : Planimetria rete metano e delimitazione centro abitato ove ha sede la Casa Comunale; TAV 2/2 : Planimetria rete metano e delimitazione centro abitato - frazione di Formeniga; che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; RITENUTO altresì di stabilire che edifici in zone "non metanizzate" s intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile di gasolio GPL, collocate al di fuori della fascia di 10 m. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas (distanza intesa tra la condotta del gas e l area di pertinenza dell edificio), purchè ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale, salvo che le stesse pur essendo oltre detta fascia risultino già allacciate alla rete del gas; VISTO l allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell art.49 del D.Lgs. n o 267/2000 (T.U. Enti Locali); Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano da n. 19 consiglieri presenti e votanti, DELIBERA - 4 -

1) di riconoscere i benefici di cui all art. 8, comma 10, lettera c) punto 4 della Legge 23.12.1998, n. 448 come modificato dall art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n 488 ed in relazione a quanto stabilito dall art. 4 del Decreto Legge 30.09.2000, n. 268 convertito con modificazioni nella Legge 23.11.2000, n. 354 a tutte le frazioni e case sparse non metanizzate del Comune di Vittorio Veneto classificato in fascia climatica "E", ricadenti al di fuori del centro abitato del capoluogo come delimitato nelle planimetrie in atti, ad esclusione delle parti di territorio esterne al centro abitato metanizzate evidenziate nelle medesime planimetrie aggiornate con il presente atto; 2) di approvare le planimetrie, depositate agli atti dell Unità procedente "Patrimonio", così denominate: TAV 1/2 : Planimetria rete metano e delimitazione centro abitato ove ha sede la Casa Comunale; TAV 2/2 : Planimetria rete metano e delimitazione centro abitato - frazione di Formeniga; aggiornate con la localizzazione delle reti del metano fornite dai gestori ITALGAS SPA (nota prot. 100690E F0327 del 10.03.2010) e ASCOPIAVE SPA (nota del 16.02.2010), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, con individuate le delimitazioni di cui punto 1); 3) di stabilire che per edifici in zone "non metanizzate" s intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile di gasolio GPL, collocate al di fuori della fascia di 10 m. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas (distanza intesa tra la condotta del gas e l area di pertinenza dell edificio), purchè ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunal, salvo che le stesse pur essendo oltre detta fascia risultino già allacciati alla rete del gas; 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, in adempimento a quanto previsto dalla norma sopra citata; 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Comune; quindi, con separata unanime votazione, resa per alzata di mano dai 19 consiglieri presenti e votanti, DELIBERA di dichiarare, stante l urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. - 5 -

IL PRESIDENTE F.to ANTIGA ENNIO IL SEGRETARIO GENERALE F.to TRAINA LORENZO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal... al... all albo pretorio del Comune. Vittorio Veneto,... IL MESSO COMUNALE CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Certifico che la presente deliberazione: E stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio; E divenuta esecutiva il... ai sensi dell art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); Vittorio Veneto,... IL SEGRETARIO GENERALE Copia conforme all originale, per uso amministrativo. Lì... IL SEGRETARIO GENERALE