Decreto n. 0704/LAVFOR/FP. Il Direttore centrale



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Decreto n. 0704/LAVFOR/FP Adozione delle Direttive tecniche di modifica delle Direttive tecniche adottate con decreto n. 1407/LAVRFOR/2013 del 15 marzo 2013 che recepiscono il contenuto dell Accordo Stato Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (Corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Il Direttore centrale Vista la Legge Regionale 16 novembre 1982, n. 76 Ordinamento regionale in materia di formazione professionale ; Visto il Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 07/Pres. dd. 12 gennaio 2005 rubricato Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche e successive modifiche ed integrazioni; Viste le Direttive tecniche adottate con decreto n. 1407/LSVFOR/2013 del 15 marzo 2013 che recepiscono l Accordo Stato Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (Corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); Preso atto che tali Direttive tecniche declinano, tra l altro, in coerenza con le previsioni del citato Accordo Stato Regioni, i requisiti dei docenti formatori da impiegarsi nei suddetti corsi; Visto il Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute dd. 6 marzo 2013, pubblicato tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18 marzo 2013, rubricato Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, il quale entra in vigore dal 18 marzo 2014 e prevede diversi, maggiori requisiti in capo ai docenti formatori impiegati nei menzionati corsi; Preso atto che ai sensi del citato Decreto Interministeriale, a decorrere dal 18 marzo 2014, i docenti formatori impiegati dagli enti formativi nei corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono quindi possedere i requisiti prescritti dal Decreto Interministeriale medesimo; Ravvisata la necessità di recepire tale previsione, modificando coerentemente le richiamate Direttive tecniche ed approvando di conseguenza le apposite Direttive tecniche di modifica

allegate quali parti integranti al presente atto; Ritenuto di approvare le suddette Direttive tecniche ed i relativi allegati; Visto il Regolamento di organizzazione dell Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 148 del 31 gennaio 2014; decreta 1. Sono adottate, per le motivazioni esposte in premessa, le Direttive tecniche di modifica delle Direttive tecniche per l accreditamento dei soggetti formatori che gestiscono i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui all Accordo stato-regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 8 dell 11 gennaio 2012, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 11 febbraio 2014 IL DIRETTORE CENTRALE dott. Ruggero CORTELLINO Decreto n. 0704/LAVFOR/FP/2014

DIRETTIVE TECNICHE DI MODIFICA DELLE DIRETTIVE TECNICHE PER L ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORMATORI CHE GESTISCONO I CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL ARTICOLO 34, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, DI CUI ALL ACCORDO STATO-REGIONI N. 223/CSR DEL 21 DICEMBRE 2011, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 8 DELL 11 GENNAIO 2012, APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 1407/LAVFOR DEL 15 MARZO 2013. Indice 1. Oggetto e finalità 2. Modifica dell indice delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 1407/LAVFOR/2013 3. dell articolo 1, comma 1 delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 1407/LAVFOR/2013 4. Modifica dell articolo 2, comma 1 delle Direttive tecniche approvate con 5. Modifica dell articolo 5, comma 1, delle Direttive tecniche approvate con 6. Modifica dell articolo 5, comma 1, lettera b) delle Direttive tecniche approvate con 7. Modifica dell articolo 6, comma 2 delle Direttive tecniche approvate con 8. Modifica dell articolo 10, comma 4, lettera d) delle Direttive tecniche approvate con 9. Inserimento dell articolo 10bis dopo l articolo 10 delle Direttive tecniche approvate con 10. Entrata in vigore 1

ART. 1 Oggetto e finalita 1. Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. 148 dd. 31 gennaio 2014, modificano ed integrano le Direttive tecniche adottate con decreto direttoriale n. 1407/LAFVOR del 15 marzo 2013, alla luce del Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute dd. 6 marzo 2013, pubblicato tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18 marzo 2013, rubricato Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. ART. 2 Modifica dell Indice delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 1407/LAVFOR/2013 1. Nell indice delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 1407/LAVFOR/2013 dopo il punto 10 Sospensione, decadenza e revoca dell accreditamento è inserito il seguente punto: 10bis Norme transitorie. ART. 3 Modifica dell articolo 1, comma 1 delle Direttive tecniche approvate con 1. Il comma 1, dell articolo 1 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 1407/LAVFOR/2013 è sostituto dal seguente: 1. Le presenti Direttive tecniche, ai sensi della deliberazione n. 376 del 14 marzo 2013 e della deliberazione n. 148 dd. 31 gennaio 2014: a) danno attuazione e recepiscono i contenuti dell Accordo Stato Regioni n. 223/CSR del 21 dicembre 2011 (Corsi per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81); b) dettano i criteri di accreditamento dei soggetti formatori che nella regione Friuli Venezia Giulia di seguito denominata Regione gestiscono ed erogano i percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi: 1) dell articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 2) del Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute dd. 6 marzo 2013, pubblicato tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18 marzo 2013, che individua i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.. ART. 4 Modifica dell articolo 2, comma 1 delle Direttive tecniche approvate con 1. Dopo la lettera d), del comma 1 dell articolo 5, delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 1407/LAVFOR/2013 è inserita la seguente lettera d bis): 2

d bis) per Decreto Interministeriale si intende il Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute dd. 6 marzo 2013, pubblicato tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18 marzo 2013; ART. 5 Modifica dell articolo 5, comma 1, delle Direttive tecniche approvate con 1. La lettera b), del comma 1 dell articolo 5, delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 1407/LAVFOR/2013 è sostituta dalla seguente: b) disporre di formatori qualificati, in possesso del prerequisito e di almeno uno dei criteri elencati nel documento allegato, quale parte integrante del Decreto Interministeriale;. ART. 6 Modifica dell articolo 5, comma 1, delle Direttive tecniche approvate con 1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell articolo 5, delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 1407/LAVFOR/2013 è inserita la seguente lettera b bis): b bis) in alternativa totale o parziale a quanto previsto alla lettera b), disporre di formatori che alla data del 18 marzo 2013 non erano in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore, ma possiedano almeno uno dei criteri previsti nel documento allegato, quale parte integrante del Decreto Interministeriale. Il formatore deve essere in possesso di ameno uno dei citati criteri prima di essere utilizzato per la docenza da parte dell ente formatore che chiede l accreditamento ai sensi delle presenti Direttive tecniche;. ART. 7 Modifica dell articolo 6, comma 2 delle Direttive tecniche approvate con 1. Il comma 2, dell articolo 6 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 1407/LAVFOR/2013 è sostituto dal seguente: 2. Il possesso del requisito di cui all articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell ente interessato attestante il fatto che l ente medesimo, ai fini dell accreditamento e del suo mantenimento, si impegna ad avvalersi esclusivamente di formatori qualificati, in possesso del prerequisito e di almeno uno dei criteri elencati nel documento allegato, quale parte integrante del Decreto Interministeriale o di formatori che alla data del 18 marzo 2013 non erano in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore, ma, prima di essere utilizzati per la docenza da parte dell ente formatore stesso, possiedano almeno uno dei criteri previsti nel documento allegato, quale parte integrante del Decreto Interministeriale.. ART. 8 Modifica dell articolo 10, comma 4, lettera d) delle Direttive tecniche approvate con 1. La lettera d), comma 4, dell articolo 10 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 1407/LAVFOR/2013 è sostituto dalla seguente: d) utilizzo per più di tre volte nel triennio di accreditamento di docenti privi dei requisiti di cui all articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis).. 3

ART. 9 - Inserimento dell articolo 10bis dopo l articolo 10 delle Direttive tecniche approvate con 1. Dopo l articolo 10 delle Direttive tecniche approvate con decreto direttoriale n. 1407/LAVFOR/2013 è inserito il seguente: Art. 10bis - Norme transitorie 1. In deroga a quanto disposto all articolo 6, comma 2, sino all entrata in vigore del Decreto Interministeriale, i soggetti di cui all articolo 3 dimostrano il possesso del requisito di cui all articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis), mediante la presentazione di una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell ente interessato, attestante il fatto che l ente medesimo, ai fini dell accreditamento e del suo mantenimento, si impegna ad avvalersi esclusivamente di formatori in possesso dei requisiti prescritti dal citato Decreto Interministeriale o, in tutto o in parte, di formatori con documentata esperienza di almeno trentasei mesi, anche non continuativi, di insegnamento o professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tale esperienza deve essere stata maturata nei dieci anni precedenti la presentazione delle domande di cui rispettivamente all articolo 7, all articolo 8 e all articolo 9. I trentasei mesi di esperienza richiesta si ritengono posseduti anche nel caso essi derivino dalla somma di esperienze di insegnamento e di esperienze professionali maturate dal docente proposto.. 2. Gli enti che alla data in cui diventano efficaci le presenti Direttive tecniche sono già accreditati ai sensi delle Direttive tecniche approvate con decreto n. 1407/LAVFOR/2013, ai fini del mantenimento di tale accreditamento, entro il 17 marzo 2014 presentano una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante il fatto che l ente medesimo si impegna ad avvalersi, a partire dal 18 marzo 2014, esclusivamente di docenti in possesso dei requisiti prescritti dal citato Decreto Interministeriale, come declinati all articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis). La dichiarazione del legale rappresentante è resa sull apposito modello disponibile nel sito internet della Regione, nella pagina dedicata alla formazione/accreditamento/sicurezza e deve essere inviata alla Direzione competente esclusivamente tramite PEC all indirizzo indicato nel frontespizio della dichiarazione medesima. 3. Il mancato rispetto delle disposizioni del comma 2, comporta per gli enti interessati la decadenza dall accreditamento ottenuto ai sensi delle Direttive tecniche approvate con e, ove d interesse, la necessità di presentare una nuova domanda di accreditamento. 4. Quando interviene la decadenza dall accreditamento di cui al comma 3, l ente può solamente concludere le attività formative per le quali, entro la data del provvedimento che accerta l intervenuta decadenza, risulti utilmente e regolarmente trasmessa alla Direzione competente la comunicazione di avvio corso. ART. 10- Entrata in vigore 1. Le presenti Direttive tecniche acquistano efficacia il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del decreto direttoriale che le adotta. 4