14 Bollettino Ufficiale D.g.r. 7 marzo 2016 - n. X/4902 Adozione delle linee guida per la rideterminazione e l aggiornamento del contingente delle autorizzazioni dei servizi di noleggio con conducente mediante natanti e mezzi a trazione animale LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale del 4 aprile 2012 n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 6 aprile 2012 e, in particolare, l art. 64, c. 2 che, fino all entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 24, comma 1, dispone che restino in vigore gli articoli 46, 50, 51, 52, 57, 58 e 59 della legge regionale del 14 luglio 2009 n. 11 «Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti» pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 15 luglio 2009; Vista la l.r. n. 11/2009 ed in particolare: l art. 50, comma 2, che prevede che per il servizio di noleggio con conducente mediante natante possano essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento; in tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi e il servizio, assimilato a quello dei taxi, è regolato dalla relativa disciplina; l art. 51, comma 2, che prevede che la Giunta regionale, allo scopo di realizzare l integrazione dei servizi pubblici non di linea con le altre modalità di trasporto, determini, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell art. 4, comma 4, della legge n. 21/1992, il contingente delle licenze e autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea, sulla base della densità della popolazione, dell estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici; l art. 51, comma 3, che prevede che, le province, sentiti i comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentino alla Giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, in relazione alle peculiarità del bacino; Richiamate le d.g.r. n. VII/2662 del 15 dicembre 2000 e n. 14409 del 30 settembre 2003 con cui la Giunta regionale ha approvato il «Contingente delle autorizzazioni per l esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto persone effettuato con unità di navigazione (art. 7 della l.r. 20/1995). Indirizzi»; Visto l allegato A «Linee guida per la rideterminazione e l aggiornamento del contingente delle autorizzazioni dei servizi di noleggio con conducente mediante natanti e mezzi a trazione animale», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Dato atto che in attuazione dell art. 4, comma 4, della legge n. 21/1992 occorre procedere alla costituzione della commissione consultiva regionale, che deve essere sentita dalla Giunta regionale per determinare il contingente delle autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio con conducente; Ritenuto, con riferimento ai servizi pubblici non di linea, necessario definire, in sostituzione degli atti precedenti che disciplinano la materia, la composizione della commissione consultiva regionale prevista dall art. 4, c. 4, della legge n. 21/1992, come definita dall Allegato B «Composizione della commissione consultiva regionale prevista dall art. 4, c. 4, della legge n. 21/1992», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; A voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare, nel rispetto di quanto già indicato nella dgr. n. VII/2662 del 15 dicembre 2000, ai sensi dell articolo 51, comma 3 della l. r. n. 11/2009, le «Linee guida per la rideterminazione e l aggiornamento del contingente delle autorizzazioni dei servizi di noleggio con conducente mediante natanti e mezzi a trazione animale» di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di approvare l Allegato B «Composizione della commissione consultiva regionale prevista dall art. 4, c. 4, della legge n. 21/1992», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il segretario: Fabrizio De Vecchi
Bollettino Ufficiale 15 ALLEGATO A LINEE GUIDA PER LA RIDETERMINAZIONE E L AGGIORNAMENTO DEL CONTINGENTE DELLE AUTORIZZAZIONI DEI SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE NATANTI E MEZZI A TRAZIONE ANIMALE. 1. PREMESSA L art. 85 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) prevede che il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; b-bis) i velocipedi; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale. L art. 1 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 stabilisce che costituiscono autoservizi pubblici non di linea anche il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. Le presenti linee guida contengono la disciplina per rideterminare o aggiornare il contingente delle autorizzazioni dei servizi di noleggio con conducente effettuati in particolare con natanti e con mezzi a trazione animale, ai sensi degli artt. 50, c.2, e 51, c. 2 e c. 3, della l.r. 14 luglio 2009, n. 11. In base all art. 51 della l.r. n. 11/2009, la Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell articolo 4, c. 4, L. 21/1992, determina il contingente provinciale di autorizzazioni per l esercizio dei servizi di trasporto di persone non di linea mediante noleggio con conducente (di seguito, per brevità, NCC), sulla base di: densità della popolazione; estensione territoriale e relative caratteristiche; intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro; altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici. A tal fine, le Province/Città Metropolitana di Milano, sentiti i Comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla Giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di autorizzazioni NCC. Le Province/Città Metropolitana di Milano, in funzione dell integrazione dei servizi sul territorio e sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla Giunta regionale, formulano una proposta di contingente NCC assegnabile a ciascun Comune nell ambito del contingente provinciale determinato dalla Giunta Regionale. Con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente è approvato il contingente ripartito per ciascun comune e per ciascuna tipologia di servizio NCC appartenente al territorio provinciale di riferimento. I Comuni sono tenuti a comunicare alle Province/Città Metropolitana di Milano, entro il 31 dicembre di ogni anno, le autorizzazioni NCC rilasciate rispetto alle quote loro assegnate; il contingente in eccedenza può essere trasferito, sentiti i comuni interessati, ad altro o altri Comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità. L esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto persone effettuato con natanti sarà di seguito denominato, per brevità, NCC natanti e quello esercito con mezzi a trazione animale sarà di seguito denominato NCC a trazione animale. Con riferimento alle autorizzazioni per l esercizio del servizio NCC natanti per le diverse province lombarde, la Giunta Regionale con le d.g.r. n. VII/2662 del 15 dicembre 2000 e d.g.r. n. 14409 del 30/09/2003 ha approvato il contingente, secondo la tabella di seguito riportata. Provincia/Città Metropolitana N autorizzazioni Bergamo 0 Brescia 58 Como 46 Cremona 10 Lecco 13 Lodi 0 Mantova 39 Milano (inclusa Monza e Brianza) 6 Pavia 23 Sondrio 1 Varese 16 Totale 212 Con riferimento alle autorizzazioni per l esercizio del servizio NCC a trazione animale, risultano rilasciate le seguenti autorizzazioni su base provinciale secondo la tabella di seguito riportata. Provincia Bergamo 0 Brescia 0 Como 0 Cremona 0 N autorizzazioni
16 Bollettino Ufficiale Provincia Lecco 0 Lodi 0 Mantova 0 Milano 0 Monza e Brianza 0 Pavia 0 Sondrio 8 Varese 0 Totale 8 N autorizzazioni 2. CONTENUTI 2.1. MODALITA PER RICHIEDERE LA VARIAZIONE DEL CONTINGENTE Ai sensi della l.r. n. 11/2009, la richiesta di aggiornamento del contingente delle autorizzazioni per il servizio NCC natanti e a trazione animale potrà essere effettuata dalle Province/Città Metropolitana interessate a condizione che tutte le autorizzazioni assegnate siano state rilasciate dai Comuni - mediante la trasmissione a Regione Lombardia di una relazione che indichi il numero di autorizzazioni aggiuntive richieste e giustifichi tale quantitativo sulla base di una valutazione qualitativa e quantitativa. In particolare, in termini quantitativi, si dovrà fare riferimento alla variazione negli ultimi 10 anni dei seguenti parametri: (1) densità della popolazione del territorio provinciale; (2) flussi turistici limitatamente ai comuni interessati al servizio; (3) flussi di mobilità riferiti all intera provincia e/o ai comuni interessati al servizio. 2.2. DEFINIZIONI Si riportano le definizioni di seguito utilizzate: Arrivi: numero di clienti arrivati, distinti in residenti e non residenti, che hanno effettuato il check-in nell esercizio ricettivo nel periodo considerato. Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. Esercizi ricettivi alberghieri: tale categoria include gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i motel, le residenze d epoca alberghiere, gli alberghi meublè o garnì, le dimore storiche, gli alberghi diffusi, i centri benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi. Esercizi ricettivi extralberghieri: tale categoria include i campeggi e le aree attrezzate per camper e roulotte, i villaggi turistici, le forme miste di campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli agriturismi, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi di montagna, gli altri esercizi ricettivi non altrove classificati e i bed and breakfast. Mobilità fuori comune per studio o lavoro: rapporto tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio fuori dal comune di dimora abituale e la popolazione residente di età fino a 64 anni. 2.3. PARAMETRI PER GIUSTIFICARE LA VARIAZIONE DEL CONTINGENTE Ai fini di giustificare la richiesta di variazione del contingente NCC natanti, le Province/ Città Metropolitana dovranno fornire all interno della relazione i dati relativi ai seguenti parametri: (1) per il parametro relativo alla variazione della densità della popolazione, deve essere considerata: a. var Popolazione = variazione assoluta e percentuale della popolazione residente al 31/12 nella Provincia di riferimento - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 (2) per il parametro relativo alla variazione dei flussi turistici, quali indicatori dell offerta ricettiva e dell industria turistico alberghiera, devono essere considerati, per i soli Comuni della provincia lambiti da vie d acqua navigabili ai sensi della normativa vigente: a. var Arrivi = variazione assoluta e percentuale del numero di arrivi - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 ) rispetto al dato riferito a dieci anni prima (anno t-10 b. var Presenze = variazione assoluta e percentuale del numero di presenze - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 ) rispetto al dato riferito a dieci anni prima (anno t-10 c. var Esercizi ricettivi alberghieri = variazione assoluta e percentuale del numero di esercizi ricettivi alberghieri - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 ) rispetto al dato riferito a dieci anni prima (anno t-10 d. var Esercizi ricettivi extra alberghieri = variazione assoluta e percentuale del numero di esercizi ricettivi extra alberghieri - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 e. var Posti letto esercizi ricettivi alberghieri = variazione assoluta e percentuale del numero di posti letto in esercizi ricettivi alberghieri - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 f. var Posti letto esercizi ricettivi extra alberghieri = variazione assoluta e percentuale del numero di posti letto in esercizi extra alberghieri - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 (3) per il parametro relativo ai flussi di mobilità, quale indicatore degli spostamenti sistematici extra-comunali, a livello provinciale, deve essere considerata: a. var Mobilità fuori comune per studio o lavoro = variazione rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio fuori dal comune di dimora abituale e la popolazione residente di età fino a 64 anni ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 ) rispetto al dato riferito a dieci anni prima (anno t -10 b. altri indicatori che siano in grado di fornire una misura dei flussi di pendolarismo giornalieri in entrata al territorio comunale costruiti da dati di fonte amministrativa o da specifiche indagini.
Bollettino Ufficiale 17 Ai fini di giustificare la richiesta di variazione del contingente NCC a trazione animale, le Province/ Città Metropolitana dovranno fornire all interno della relazione i dati relativi ai seguenti parametri: (1) al fine di osservare il criterio della proporzionalità della variazione delle autorizzazioni rispetto alle variazione della densità della popolazione, devono essere considerati: a. var Popolazione = variazione assoluta e percentuale della popolazione residente al 31/12 nel Comune di riferimento del servizio - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 (2) al fine di osservare il criterio della proporzionalità della variazione delle autorizzazioni rispetto alle variazione dei flussi turistici, quali indicatori dell offerta ricettiva e dell industria turistico alberghiera, devono essere considerati: a. var Arrivi = variazione assoluta e percentuale del numero di arrivi nel Comune di interesse turistico di riferimento del servizio - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 b. var Presenze = variazione assoluta e percentuale del numero di presenze nel Comune di interesse turistico di riferimento del servizio - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 c. var Esercizi ricettivi alberghieri = variazione assoluta e percentuale del numero di esercizi ricettivi alberghieri del Comune di interesse turistico di riferimento del servizio - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 ) rispetto al dato riferito a dieci anni prima (anno t -10 d. var Esercizi ricettivi extra alberghieri = variazione assoluta e percentuale del numero di esercizi ricettivi extra alberghieri del Comune di interesse turistico di riferimento del servizio - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 ) rispetto al dato riferito a dieci anni prima (anno t -10 e. var Posti letto esercizi ricettivi alberghieri = variazione assoluta e percentuale del numero di posti letto in esercizi ricettivi alberghieri del Comune di interesse turistico di riferimento del servizio - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 f. var Posti letto esercizi ricettivi extra alberghieri = variazione assoluta e percentuale del numero di posti letto in esercizi extra alberghieri del Comune di interesse turistico di riferimento del servizio - ultimo dato disponibile Istat (anno t 0 ). (3) per il parametro relativo ai flussi di mobilità, per i soli comuni interessati al servizio, quale indicatore degli spostamenti sistematici extra-comunali, potranno essere considerati: a. indicatori in grado di fornire una misura dei flussi di pendolarismo giornalieri in entrata al territorio comunale desunto da fonti amministrative o da specifiche indagini. 2.4. STRUTTURAZIONE DELLA RELAZIONE La relazione per la richiesta di variazione del contingente NCC natanti e a trazione animale dovrà essere strutturata in modo tale da contenere i seguenti elementi: (1) descrizione del territorio di riferimento, dell attuale contingente e dell attuale servizio offerto; (2) descrizione della richiesta di aumento del contingente; (3) descrizione delle motivazioni qualitative che inducono alla richiesta di variazione, tra cui eventuali prospettive evolutive del territorio; (4) tabella riepilogativa delle variazioni degli indicatori previsti nel paragrafo 2.3. 2.5. MODALITA DI DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI Regione Lombardia, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell articolo 4, c. 4, L. 21/1992, determina o aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno sulla base delle richieste che deve pervenire, da parte delle Province/Città Metropolitana di Milano, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento - il contingente delle autorizzazioni tenuto conto della valutazione dei seguenti elementi: relazione qualitativa; variazione dei parametri contenuti nella relazione e indicati al paragrafo 2.3; richieste complessive pervenute dalle Province/Città Metropolitana; attuale contingente di autorizzazioni e relativa distribuzione sul territorio. In sede di prima attuazione, le richieste di contingente NCC da parte delle Province/Città Metropolitana di Milano, dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2016. In caso di mancata presentazione della richiesta entro il citato termine, Regione Lombardia si riserva la facoltà di determinare il contingente delle autorizzazioni dei servizi NCC per i quali risulta mancante la programmazione numerica, nonché di aggiornare quello vigente in relazione agli attuali contingenti di autorizzazioni e relativa distribuzione sul territorio, in funzione delle variazioni dei parametri descritti nei precedenti paragrafi. L esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto persone, effettuato quindi anche con natanti e con mezzi a trazione animale, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.n. 21/1992, nelle forme giuridiche individuate dall art. 7 della medesima legge. In particolare, l art. 3 prevede che il servizio di noleggio con conducente si rivolge all utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l autorizzazione.
18 Bollettino Ufficiale ALLEGATO B COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA REGIONALE PREVISTA DALL Art. 4, C.4, DELLA LEGGE N. 21/1992. 1. PREMESSA Con riferimento ai servizi di trasporto di persone non di linea, l art. 4, comma 4, della legge n. 21/1992 prevede che presso le regioni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all esercizio del servizio e all applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti. Compete alla commissione consultiva regionale esprimere il proprio parere in merito alle attività di programmazione regionale, come previsto dall art. 51, comma 2 della l.r. n. 11/2009. 2. COMPOSIZIONE Al fine di dare adeguata rappresentatività alle diverse categorie di soggetti interessati dallo svolgimento dei servizi pubblici non di linea, la commissione consultiva regionale si compone dei rappresentanti dei seguenti soggetti: - Regione Lombardia 1 rappresentante istituzionale nella persona dell Assessore Regionale competente in materia di trasporti o suo delegato; - Unione delle Province lombarde (UPL) 2 rappresentanti istituzionali (Presidenti o Consiglieri) o loro delegati; - Città Metropolitana di Milano 1 rappresentante istituzionale (Sindaco metropolitano o Consiglieri delegati) o loro delegati; - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) - 3 rappresentanti istituzionali (Sindaci o Assessori o Consiglieri) o loro delegati; - Associazione dei Consumatori e degli utenti - 1 rappresentante, indicato dalla Direzione Generale regionale Sviluppo Economico, tra le Associazioni riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003; - Associazioni di categoria - 3 rappresentanti individuati da Union Camere Lombardia; - Organizzazioni sindacali confederali di livello regionale- 3 rappresentanti. I rappresentanti istituzionali possono delegare alla partecipazione alla Commissione funzionari dei rispettivi Enti. Per approfondire tematiche riguardanti la determinazione o l aggiornamento del contingente di specifiche tipologie di servizio di trasporto di persone non di linea (es. servizi NCC natante o velocipedi), la Commissione si riserva di invitare alle sedute rappresentanti di Enti, Autorità ed altri soggetti che possono fornire elementi conoscitivi relativi alla specifica tipologia di servizio NCC (es. Autorità di Bacino di cui alla l.r. n. 6/2012, AIPO, ENAC, ecc).