AVV. CLAUDIA BELLANI -

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l.n.151/75 riforma del diritto di famiglia

Transcript:

Al momento del matrimonio i coniugi scelgono quale regime adottare: comunione o separazione dei beni. Il regime legale, che si applica in mancanza di diversa scelta, è la comunione dei beni. La scelta del regime di separazione dei beni viene annotato a margine dell atto di matrimonio.

E sempre possibile modificare il regime patrimoniale stipulando un apposita CONVENZIONE MATRIMONIALE mediante atto pubblico. Le convenzioni matrimoniali sono opponibili a terzi solo se annotate a margine dell atto di matrimonio.

Ciascuno dei coniugi è titolare esclusivo sia dei beni acquistati prima del matrimonio che di quelli acquistati dopo. Il godimento e l amministrazione sono esercitati in via esclusiva dal coniuge che ha la titolarità del bene.

Tutti i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio (ad eccezione dei c.d. BENI PERSONALI) sono di proprietà comune, anche se formalmente intestati ad uno solo di essi. Per il compimento degli atti dispositivi è necessario il consenso di entrambi i coniugi.

BENI PERSONALI Non entrano a far parte della comunione e quindi rimangono di proprietà individuale: 1) gli acquisti fatti prima del matrimonio; 2) i beni acquistati per successione o donazione, se nell atto di liberalità o nel testamento non è specificato che sono attribuiti alla comunione; 3) è possibile inoltre escludere dalla comunione gli immobili acquistati dopo il matrimonio se sono: - di uso strettamente personale; - servono all esercizio della professione; - acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio a condizione che l esclusione risulti dall atto di acquisto e che di esso sia stato parte anche l altro coniuge.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE Il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (es. stipula contratto di compravendita) e la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (es. contratto di locazione) spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Ai fini della stipula del preliminare e/o del contratto di locazione é quindi necessaria l autorizzazione del coniuge non intestatario/firmatario, che può essere rilasciata con la sottoscrizione del contratto o su foglio separato, contestualmente o anche preventivamente.

Gli atti di disposizione di beni immobili rientranti nella comunione e compiuti da uno solo dei coniugi senza il necessario consenso dell'altro sono validi ed efficaci, ma sono annullabili, se quest ultimo non li ha convalidati. L azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell atto e in ogni caso entro un anno dalla data della trascrizione.

ART. 1757 C.C. 1. Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. 2. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno con il verificarsi della condizione. 3. La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa di invalidità.

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE La comunione si scioglie per: 1) morte; 2) separazione o divorzio; 3) separazione giudiziale dei beni (interdizione, inabilitazione); 4) mutamento convenzionale del regime patrimoniale; 5) fallimento di uno dei coniugi. La divisione dei beni della comunione legale si attua ripartendo in parti uguali l attivo e il passivo.

Convenzione matrimoniale con cui i coniugi possono modificare il regime della comunione legale. Limiti: a) non possono esservi ricompresi i beni: - di uso strettamente personale; - che servono all esercizio della professione; - risarcimento danni/pensione per perdita capacità lavorativa. b) Rimangono inderogabili le norme sull amministrazione dei beni della comunione e sull uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

E una convenzione matrimoniale con cui uno o entrambi i coniugi o un terzo possono vincolare beni immobili (ma anche beni mobili o titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia.

COSTITUZIONE DEL F.P.: Può essere costituito: - per atto pubblico: da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo (in questo caso è necessaria l accettazione dei coniugi, anche con atto pubblico posteriore); - per testamento: da un terzo. Con la costituzione del f.p., la proprietà del bene si trasferisce ai coniugi, salvo che il coniuge che ne è proprietario o il terzo se ne sia riservato la proprietà. E soggetto a trascrizione (art. 2647 c.c). E annotato a margine dell atto di matrimonio ai fini dell opponibilità ai terzi (art. 162 c.c.).

ESECUZIONE SUI BENI DEL F.P.: I creditori possono rivalersi sugli immobili del f.p. solo per debiti contratti dai coniugi per i bisogni della famiglia. Se il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore ne è a conoscenza, l immobile ricompreso nel f.p. non può essere sottoposto ad esecuzione (se il f.p. é opponibile al creditore). Se il fondo è costituito con lo scopo di sottrarre i beni all esecuzione, è soggetto a revocatoria ordinaria. Se il fondo è costituito nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi, è soggetto a revocatoria fallimentare.

ALIENAZIONE DEI BENI DEL F.P.: Consenso di entrambi i coniugi. Se vi sono figli minori, è necessaria l autorizzazione del Giudice Tutelare (che la concede nei soli casi di necessità od utilità evidente), a meno che nell atto di costituzione del F.P. non sia stata espressamente prevista la possibilità per i genitori di vendere senza autorizzazione.

CESSAZIONE DEL F.P. annullamento del matrimonio scioglimento del matrimonio: morte di uno dei coniugi divorzio ma, se vi sono figli minori, prosegue sino alla maggiore età dell ultimo figlio. mutuo consenso dei coniugi, purché non vi siano figli minori (secondo l opinione prevalente).

CONSENSUALE SEPARAZIONE GIUDIZIALE 6 MESI 1 ANNO DIVORZIO (SCIOGLIMENTO/CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO): CONGIUNTO CONTENZIOSO RICONCILIAZIONE

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Luogo di abituale residenza del nucleo familiare (non è tale la seconda casa). Il Giudice assegna la casa tenendo conto prioritariamente dell interesse dei figli, quindi generalmente assegna la casa al coniuge cui sono affidati, o presso cui sono collocati, i figli. In mancanza di figli minorenni o non economicamente autosufficienti, la giurisprudenza maggioritaria non assegna la casa coniugale ed esclude che l assegnazione possa essere considerata quale contributo al mantenimento.

A) CASA DI PROPRIETA ESCLUSIVA/ IN COMPROPRIETA L assegnazione attribuisce un diritto personale di godimento, per cui per effetto di essa il coniuge assegnatario ha diritto di godere dell immobile in via esclusiva, senza pagare alcun corrispettivo. Il provvedimento di assegnazione è soggetto a trascrizione e, se trascritto, è opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sull immobile dopo la trascrizione dell assegnazione. Secondo la Cassazione, è opponibile al terzo acquirente anche se non trascritto, per 9 anni decorrenti dalla data dell assegnazione.

Il diritto all assegnazione della casa coniugale viene meno quando i figli diventano maggiorenni e raggiungono l autosufficienza economica o cessano di convivere stabilmente con i genitori. Il diritto può inoltre essere revocato dal Giudice nel caso in cui il coniuge assegnatario: 1) cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale; 2) instauri una convivenza more uxorio nella casa assegnata; 3) passi a nuove nozze.

B) CASA IN LOCAZIONE Con il provvedimento di assegnazione, il coniuge assegnatario subentra ex lege nel contratto di locazione intestato all altro coniuge o cointestato (art. L. 392/1978). Per formalizzare il subentro è sufficiente il semplice invio di una raccomandata al locatore. Il locatore può richiedere solo all assegnatario il pagamento dei canoni e deve inviare a quest ultimo tutte le comunicazioni, inclusa la disdetta.

C) CASA IN COMODATO Se un familiare ha concesso in comodato un immobile di sua proprietà per destinarlo a casa familiare dei coniugi e non è stato stabilito un termine di durata, il comodante deve consentire la prosecuzione del godimento da parte dell assegnatario sino a che permangono le esigenze abitative familiari, salvo un grave ed imprevedibile bisogno. Se il comodante è un terzo non familiare, la casa va restituita dietro semplice richiesta di quest ultimo o allo scadere del termine, se il comodato è a termine.