I controlli di prevenzione incendi ll nuovo elenco delle attività e gli obblighi connessi con l esercizio

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nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

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I controlli di prevenzione incendi ll nuovo elenco delle attività e gli obblighi connessi con l esercizio Istituto Superiore Antincendi Roma 1 Marzo 2012 Dott. Ing. Luigi De Angelis

Contesto normativo di riferimento (snellimento Legge 6 agosto delle 2008, procedure) n.133 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica ) Art.25 (Taglia oneri amministrativi) (misurazione oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato con l obiettivo di ridurre tali oneri di almeno il 25% entro il 2012,come stabilito in sede europea) Art. 38. -Impresa in un giorno (l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico) d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che modifica all art. 19 della Legge 241/90 introducendo segnalazione certificata di inizio attività SCIA in cui la ricevuta di presentazione della segnalazione costituisce titolo autorizzativo

Nuove regole di Prevenzione Incendi Tutta la disciplina vigente in materia di procedimenti di prevenzione incendi andava, pertanto, raccordata con l introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modo da coniugare l esigenza di semplificazione introdotta dal nuovo quadro normativo con quella di tutela della pubblica incolumità.inoltre, occorreva dare attuazione al dettato normativo di cui all art. 16, 1 co. del d.lgs 139/06- (emanare un DM per individuare le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi ) Revisione del DPR 37/98 Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi Revisione del DM 16/02/82 Elenco delle attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle A e B di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689) DPR 151/11

Nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione Il recente D.P.R. 151/11, in attuazione al principio di proporzionalità dell azione amministrativa, distingue le attività da sottoporre ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie ( A,B e C) assoggettandole ad una disciplina differenziata in ragione : -della loro complessità sotto il profilo del rischio di incendio -della sussistenza di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi -della esigenza di tutela della pubblica incolumità.

Nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione DM 16.2.1982 e DPR 26.5.1959 (tabelle A e B) Attività di categoria A a basso livello di complessità Attività di categoria B- a medio livello di complessità Attività di categoria C- ad alto livello complessità

Nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione CATEGORIA DEFINIZIONE A BASSO LIVELLO COMPLESSITA Attività caratterizzate dalla presenza di limitati quantitativi di sostanze combustibili e/o infiammabili e/o comburenti e con modesta presenza di persone presenti. Ricadono in questa categoria le attività normate caratterizzate da basso livello di pericolosità e limitata presenza di persone (Autorimesse fino a 1000 mq,uffici fino a 500 persone presenti, Alberghi sino a 50 posti letto, Scuole fino a 150 persone,ospedali fino a 50 posti letto, ecc ). B MEDIO LIVELLO COMPLESSITA C ALTO LIVELLO COMPLESSITA Attività caratterizzate dalla presenza non trascurabile di sostanze combustibili e/o infiammabili e/o comburenti, che possono favorire lo sviluppo di incendio, e con presenza non trascurabile di persone. Ricadono in questa categoria le attività normate e non normate caratterizzate da un livello di pericolosità medio e presenza di persone non trascurabile (Asili nido con oltre 30 persone presenti,alberghi sino a 100 posti,ecc.) Attività caratterizzate dalla presenza di elevati quantitativi di sostanze combustibili e/o infiammabili e/o comburenti e significativa presenza di persone. Ricadono in questa categoria le attività normate e non normate caratterizzate da un livello di pericolosità alto e numero elevato di persone presenti (stabilimenti di produzione, fabbriche, grandi ospedali, grandi alberghi ecc )

Nuovo elenco delle attività soggetteobblighi connessi all esercizio Attività di categoria A a basso livello di complessità Attività di categoria B- a medio livello di complessità Attività di categoria C- Alto livello di complessità -Non è prevista l acquisizione del parere di conformità sul progetto; -SCIA e controllo(a campione) attraverso visita tecnica -obbligo di acquisire il parere di conformità sul progetto; - SCIA e controllo( a campione) attraverso visita tecnica -obbligo di acquisire il parere di conformità sul progetto; - SCIA e controllo attraverso visita tecnica

Nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione Il nuovo elenco delle attività è scaturito da una revisione critica delle casistiche definite dal D.P.R. 689/59 e dal D.M. 16/2/82 che ha determinato: -in alcuni casi degli accorpamenti ed in altri delle cancellazioni; -inserimento di nuove attività per tenere conto del connesso rischio di incendio e della conseguente necessità di controllo in relazione agli obiettivi di sicurezza e tutela della incolumità pubblica e privata sanciti dalle vigenti leggi. DM 16.2.82 n. 97 attività DPR 151/11 n. 80 attività

Le nuove attività introdotte Per le attività nuove introdotte con il DPR 151/11 è stata prevista una moratoria di un anno per consentire ai responsabili delle stesse di adeguarsi e di espletare i prescritti adempimenti. Quindi entro il 7 ottobre 2012 si dovranno presentare ai comandi provinciali dei vigili del fuoco, direttamente o tramite gli sportelli unici per le attività produttive, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e,conseguentemente, dovranno aver già adeguato, con la preventiva valutazione del progetto di adeguamento( per cat.b,c),l attività alle norme o ai criteri di prevenzione incendi.

Nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione Vediamo le più comuni tipologie di attività estrapolate dall elenco del D.P.R. 151/2011 operando una lettura comparata del nuovo elenco rispetto al vecchio DM 16.2.82 ed evidenziando gli elementi caratteristici di ciascuna di queste ( con riferimento alla terminologia adottata,ai quantitativi dei materiali in lavorazione o in deposito, alle superfici sulle quali viene esercitata l attività e al numero dei lavoratori presenti in azienda ecc.).

(Attività N. 10) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 mc (Fino a 50 m3 in cat. B; oltre in cat. C) accorpa le ex attività 12 e 13 (Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 ºC e fino a 125 C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 ) elevando la soglia di assoggettabilità da 0,5 a 1 m3 ;

(Attività N. 12) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc (p.i.>65 C da 1 a 9 mc in cat. A ; liq.inf./comb./lubr/olii diat. da 1 a 50 mc in cat. B, ad eccezione di quelli in A ; >50 mc in cat. C) -sono stati conglobati i depositi di liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti (ex 15, 16, 17); - È stata fissata un unica soglia di assoggettabilità ad 1 mc; ;

(Attività N. 13) Impianti fissi di distribuzione carburanti per l autotrazione, la nautica e l aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi. a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi (Contenitori distrib.rimov. e non con p.i. > 65 C fino a 9 mc in cat. A ; solo liq.comb. in cat. B ; altri in cat. C) b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liq. e gas.) (Tutti in cat. C) -include le varie tipologie di distributori di carburanti per autotrazione di tipo liquido e gassoso (ex 7 e 18) - sono inseriti i distributori per la nautica e l aeronautica, nonché i distributori rimovibili in tutte le modalità d uso;

(Attività N. 34) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5000 kg. (fino a 50.000 Kg in cat. B ; oltre in cat. C) -ex attività 43; -sono stati inseriti in modo esplicito gli archivi di materiale cartaceo e le biblioteche.

(Attività N. 49) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 KW. (fino a 350kW in cat. A ; fino a 700 kw in cat. B ; oltre in cat. C) -ex voce 64 - gruppi per la produzione di energia elettrica; - è stata integrata con gli impianti di cogenerazione.

(Attività N. 55) Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq. (fino a 5000 mq in cat. B ; oltre in cat. C) -è una nuova voce il cui inserimento è dettato dalla considerazione che le attività di demolizione di veicoli presentano un particolare rischio di incendio con tecniche di spegnimento specifiche. -Nel limite di soglia non si effettua distinzione tra superficie interna o scoperta

(Attività N. 65) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. (fino a 200 persone in cat. B ; oltre in cat. C) - rispetto alla ex 83, specifica che i locali soggetti sono sia quelli a carattere pubblico che privato, esplicita che in questa categoria rientrano impianti e centri sportivi e, oltre al parametro dell affollamento, introduce, per gli ambienti al chiuso, anche quello della superficie per rendere più oggettivo il requisito di assoggettabilità

(Attività N. 66) Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. (fino a 50 posti letto in cat. A ; fino a 100 posti letto e strutture turistico-ricettive nell aria aperta in cat. B; oltre 100 posti letto in cat. C) - rispetto alla ex 84, sono state esplicitate, in linea con la legge 217/83 ( legge quadro per il turismo), le varie attività soggette ai controlli e sono stati inseriti anche i campeggi,villaggi turistici,ecc.. che superano la soglia delle 400 persone presenti;

(Attività N. 67) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti (fino a 150 persone in cat. A ; fino a 300 persone e asili nido in cat. B; oltre 300 persone in cat. C) - rispetto alla ex 85 sono stati inseriti gli asili nido con oltre 30 persone presenti;

(Attività N. 68) Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (fino a 50 posti letto e le strutture riabilitative fino a 1000 mq in cat. A; fino a 100 posti letto e le strutture riabilitative oltre 1000 mq in cat. B; oltre 100 posti letto in cat. C) - ex 86, presenta una nuova veste per tenere conto del campo di applicazione del DPR 14/1/1997 (atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), inoltre in questa voce è stata esplicitata l assoggettabilità delle case di riposo per anziani e sono state inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni assistenziali specialistiche in regime ambulatoriale con superficie superiore a 500 mq;

(Attività N. 70) Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg (fino a 3000 mq in cat. B; oltre in cat. C) - ex voce 88 è stata integrata legando il parametro della assoggettabilità non soltanto alla superficie lorda del deposito che rimane fissata a 1000 mq, ma anche ai quantitativi di merci e materiali combustibili;

(Attività N. 71) Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (fino a 500 persone in cat. A; fino a 800 persone in cat. B; oltre in cat. C) - ex voce 89, il livello di assoggettabilità degli uffici scende a 300 persone presenti, considerando non i soli addetti( ex 500) ma le effettive presenze;

(Attività N. 75) Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq. (autorimesse fino a 1000 mq in cat cat. A; fino a 3000 mq in cat. B; oltre in cat.. C) (ricovero natanti/aeromobili fino a 1000 mq in cat. B; oltre in cat.. C) (depositi mezzi rotabili in cat. C) -attività ex voce 92 che prende come parametro per l assoggettabilità la superficie, indica le varie tipologie di autorimessa ed introduce i depositi di mezzi rotabili;

(Attività N. 78) Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. ( tutti in cat. C) -attività di nuova istituzione il cui inserimento è dettato dalla considerazione che le attività in argomento presentano un particolare rischio.

(Attività N. 79) Interporti con superficie superiore a 20.000 mq ( tutti in cat. C) Attività soggetta (Attività N. 80) Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m ( tutte in cat. A) -attività di nuova istituzione il cui inserimento è dettato dalla considerazione che le attività in argomento presentano un particolare rischio.,

Attività non più soggette ai procedimenti di PI Non sono più soggette ai procedimenti di prevenzione incendi: i depositi, in serbatoi fissi, di gas comburenti liquefatti (ex attività 5-2mc) che sono ora soggetti se superano la capacità complessiva di 3 mc ( att.5); gli stabilimenti e gli impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (ti< 65 C) (ex attività 12-0,5 mc) che sono ora soggetti se superano 1mc di quantitativo globale di prodotto in ciclo e/o in deposito ( att.12); i depositi di fiammiferi (ex attività 30- ) sono ora soggetti se superano un quantitativo di 500 kg di fiammiferi ( att.42); li a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq (ex attività 88) sono ora soggetti se i quantitativi di merci e materiali combustibili presenti supera complessivamente 5000 kg ( att.70); Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri,.( ex attività 95).

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE Dott.Ing. Luigi De Angelis Dirigente del CNVVF 27