COMUNE DI VILLADOSE. 1) REQUISITI PER L'ACCESSO ALL EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 25 L.R. n ).

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COMUNE DI VILLADOSE Provincia di Rovigo Prot.n. 12305 BANDO DI CONCORSO ANNO 2018 PER L ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ( E.R.P.) Il Comune di Villadose (Rovigo) indice il presente bando di concorso per l'anno 2018 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune di Villadose nel periodo di efficacia della graduatoria, fatte salve eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità. Coloro i quali hanno già presentato istanza nell anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando. 1) REQUISITI PER L'ACCESSO ALL EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 25 L.R. n. 3972017). La partecipazione del bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all Unione Europea regolarmente soggiornati in Italia, e loro familiari, ai sensi del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ; c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 Attuazione della direttiva 2003/109/ce relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ; d) titolari dello status di rifugiato di protezione sussidiaria ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/ce recante norme minime sull attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta ; e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell articolo 40, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ; I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e 1

calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto dalla data di scadenza del bando; b) non essere stati condannati per reato di Invasione di terreni o edifici di cui all articolo 633 del Codice Penale, nei precedenti cinque anni; c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ; d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell assegnatario; e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall ISEE-ERP del valore non superiore al E. 20.000; f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato. I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettera b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento dell assegnazione dell alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data di assegnazione dell alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore ISEE-ERP per l accesso, vigente in tale momento. Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all art. 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grada, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto l ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente. 2) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (ART. 28 L.R. n. 39/2017) La graduatoria per l assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell art. 4, 1 comma D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive: 2

Condizioni soggettive: a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell indicatore ISEE-ERP: - indicatore ISEE-ERP da 0.00 a 2.000,00 punti 5 -indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 punti da 5 a 1 b) presenza di persone anziane di età: -compresa fra anni 65 e anni 75 punti da 1 a 3 -oltre i 75 anni punti 3 c) presenza di persone con disabilità: 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) punti 3 2. presenza di persone portatrici di Handicap ai sensi dell art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*) punti 5 (*) Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili. d) genitore solo con figli a carico: 1. per figli minorenni: - da 1 a 3 punti da 2 a 5 - oltre i tre figli punti 5 2. per figli maggiorenni: - da 1 a 3 punti da 1 a 3 - oltre i tre figli punti 3 e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l unione civile o la convivenza avvenga prima dell assegnazione dell alloggio: 1. senza figli punti 3 2. con figli minori di età inferiore a quattro anni punti 7 3. con figli minori di età superiore a quattro anni punti 5 f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto: - da dieci a trenta anni punti da 2 a 7 - oltre i trenta anni punti 7 g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza punti 2 h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni punti da 1 a 5 Condizioni oggettive: a) condizioni abitative improprie dovute a: 1.dimora procurata a titolo precario dall assistenza pubblica debitamente certificata dall ente che ha assegnato la dimora punti 10 2.coabitazione con altro o più nuclei familiari punti 1 3.presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio punti 2 4.sovraffollamento, documentato da certificato dell autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile ( esclusa la cucina inferiore a mq. 14) punti da 2 a 4 5.alloggio antigienico punti 2 b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l uso dell alloggio, debitamente documentate punti 12 3

c) mancanza di alloggio da almeno un anno punti 14 Ulteriori condizioni stabilite dal Comune con deliberazione G.C. n. del.. richiedente intestatario di contratto di locazione, regolarmente registrato relativo all alloggio occupato e ubicato nel territorio del Comune di Villadose, il cui canone di locazione incida in misura superiore al 40% del reddito annuo pro capite quale risulta dall ultima dichiarazione fiscale punti 6; richiedente con nucleo familiare di almeno di due persone, con residenza anagrafica in Comune di Villadose, compresa da oltre 10 anni fino a 15 anni: punti 4; richiedente, con nucleo familiare di almeno due persone, con residenza anagrafica in Comune di Villadose compresa tra oltre 15 anni e 20 anni compreso: punti 5; richiedente, con nucleo familiare di almeno due persone, con residenza anagrafica in Comune di Villadose compresa da oltre 20 anni e fino a 25 anni: punti 6; richiedente, con nucleo familiare di almeno di due persone, con residenza anagrafica in Comune di Villadose da oltre 25 anni: punti 8; 2) MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n. 1173 del 07.08.2018, è presentata, in fase di prima applicazione non risultando attivata la procedura informatica, in forma cartacea presso il Comune di Villadose. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all ultima dichiarazione dei redditi di cui all articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell attribuzione dei relativi punteggi: - documentazione attestante le condizioni di anti igienicità, sovraffollamento dell alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*); - documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, - documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*); - documentazione attestante la condizione di emigrato; - provvedimento esecutivo di rilascio dell alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*); - verbale di conciliazione giudiziaria (*); - ordinanza di sgombero (*): I documenti contrassegnati con asterisco (*)non possono essere resi mediante 4

autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FROMA DI AUTOCERTIFICAZIONE. La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure inoltrata- già firmata per posta o tramite terza persona. In ogni caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente. 4)TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande dovranno essere presentate nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso. In fase di prima applicazione, non risultando attivata la procedura informatica sopra prevista, le domande, rese in forma cartacea, dovranno pervenire all Ufficio Protocollo comunale, entro il suddetto termine. 5) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA l ATER, delegata, procede all istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 3000. A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare de richiedente. In caso di ulteriore parità l ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda. In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018. Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Entro dieci giorni dall approvazione, la graduatoria provvisoria, con l indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l ATER nella quale è istituita. La Commissione Alloggi di cui all articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi ricorsi pervenuti e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento trasmette le risultanze al Comune o all ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione. La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi. La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria. 6) MODALITA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI L assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dal Comune, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. 5

L assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all art. 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n. 1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n. 2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n. 2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n. 3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n. 3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone ( 4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all art. 49 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare o della tipologia dell alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi. 7) MODALITA PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. del 31 luglio 2018. Data 26.10.2018 F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA Geom. Francesca BELLAN 6