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Transcript:

Deliberazione N.55 Data: 26.09.2012 OGGETTO: COMUNE DI SOVICILLE Provincia di Siena Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU. APPROVAZIONE. L'anno duemiladodici il giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 08,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla I convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: +-----------+ Pres. Asse. -----+----- 1. MASI Alessandro Sindaco X 2. BIANCHI Francesca Consigliere X 3. BERNARDONI Filippo " X 4. BARILLA Antonino " X 5. FABBRINI Alessandro " X 6. FALERI Vincenzo " X 7. POMA Giovanna " X 8. PAGGETTI Giuseppe " X 9. PALLINI Fabrizio " X 10. PEPI Flavia " X 11. RESCINITI Ermido " X 12. SANCASCIANI Patrizia " X 13. BINDI Angela " X 14. INNOCENTI Lorenzo " X 15. GUERRINI Michela " X 16. MARIANI Maria Rosa " X 17. FANTI Massimiliano " X +-----------+ Presiede il Dott. ALESSANDRO MASI nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Comunale, la Dott.ssa ELEONORA COPPOLA (art.97 comma 4 lett.a Dec. Lgs. 267/00). Nominati scrutatori i Sigg.: BERNARDONI, BARILLA, FANTI. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con Dec. Lgs. n. 267del 18 agosto 2000;

VISTA la relazione tecnica rimessa dal Responsabile del Settore Affari Finanziari, Contabili e Servizi Demografici Dr. Rosu Pier Paolo, datata 24/09/2012, allegata; RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 5 aprile 2012, esecutiva ai sensi di legge con le quali sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l Imposta Municipale Propria IMU anno 2012; CONSIDERATO il differimento al 31 ottobre 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno 2012 da parte degli enti locali, approvato con Decreto del Ministero dell Interno del 2 agosto 2012, che estende i suoi effetti anche all approvazione delle tariffe e del regolamento di disciplina dell Imposta municipale propria; CONSIDERATO che la presente proposta di rideterminazione delle aliquote si rende necessaria per mantenere gli equilibri di bilancio a seguito dei minori trasferimenti erariali comunicati dal Ministero dell interno; VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche, con i quali viene istituita l imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; TENUTO CONTO che l applicazione a regime dell imposta municipale propria è fissata all anno 2015; RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l imposizione per l abitazione principale, intesa quale immobile, iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, comprese le pertinenze della stessa, intese come esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo; TENUTO CONTO che, ai sensi dell art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota di base dell imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, nei seguenti casi: 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino allo 0,1 per cento. 4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per

l'esercizio di arti e professioni. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. TENUTO CONTO che dall imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200; TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell importo della detrazione fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ; TENUTO CONTO che l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale ;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l aliquota ridotta per l abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: 56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale : a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ; b) nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata ; EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; CONSIDERATO che per l accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate; VISTO l allegato parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Affari Generali e Contratti, espresso ai sensi dell art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; RITENUTO di dover procedere in merito; CON VOTI FAVOREVOLI N. 9, ASTENUTI N. 0, CONTRARI N. 3 resi nelle forme di legge, accertati dai consiglieri scrutatori e proclamati dal Sindaco; DELIBERA - DI RIDETERMINARE le aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012 secondo il seguente schema: ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si dispongono le aliquote come riportate a fianco: Abitazione principale dei soggetti residenti e relative pertinenze come definite dall art.13 del D.L. 201/2011 0,4 PER CENTO Detta aliquota si applica anche a : - ex casa coniugale del soggetto passivo che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a

condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione posto nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; unitamente alle pertinenze come sopra definite; - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze come sopra definite; - unita'immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta'o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; Abitazioni,e relative pertinenze, cedute in comodato od uso gratuito a parente in linea retta di primo grado (figli, genitori) Abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto di tipo concordato di cui alla Legge 431/98 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all art.9 comma 3 bis del decreto legge 557/93 convertito con modifiche dalla legge 133 del 26/02/1994 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 0,86 PER CENTO 0,90 PER CENTO 0,15 PER CENTO 1,04 PER CENTO - DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l applicazione dell Imposta Municipale Propria anno 2012: a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad 200; -DI STABILIRE, come da disposizione regolamentare, che per usufruire della aliquota ridotta i possessori di : Abitazioni,e relative pertinenze, cedute in comodato od uso gratuito a parente in linea retta di primo grado (figli, genitori) Abitazioni, e relative pertinenze, locate con contratto di tipo concordato di cui alla Legge 431/98 dovranno presentare apposita comunicazione, entro il 1 Giugno 2013, sul modello predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito internet del comune stesso; - DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

- DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all Imposta Municipale Propria, al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; SUCCESSIVAMENTE stante l urgenza del presente atto deliberativo - correlata all esigenza che lo stesso acquisti immediata efficacia con voti FAVOREVOLI N. 9, CONTRARI N. 0, ASTENUTI N. 3 (Guerrini, Fanti, Innocenti) DELIBERA DI ADOTTARE la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: IL SINDACO F.to DOTT. MASI ALESSANDRO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA ELEONORA COPPOLA E copia conforme all originale per uso amministrativo. Dalla Residenza municipale lì, 27/09/2012 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 Dec. Lgs., viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. Dalla Residenza comunale, lì 27/09/2012 Il Vice Segretario Comunale DOTT. ROSU PIER PAOLO Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, A T T E S T A che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con Dec. Lgs. del 18 agosto 2000: [X]Viene affissa all albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.09.2012 al 12.10.2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dec. Lgs. 267/00 senza reclami. [X ]E' divenuta esecutiva il giorno _26 settembre 2012 [X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 - comma 4) [] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3); Dalla residenza Municipale lì, 27/09/2012 Il Vice Segretario Comunale DOTT. ROSU PIER PAOLO