Regolamento di Accesso agli atti amministrativi e trasparenza amministrativa



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Regolamento di Accesso agli atti amministrativi e trasparenza amministrativa Premessa e obiettivi Il presente regolamento ha per scopo la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'istituzione scolastica ed è redatto in attuazione della seguente normativa: L. 7 agosto 1990, N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche come da L. 15/2005, Dlgs 297/94, DPR 184/2006, DPR 115/02 T.U., DMEF 24/05/05 in materia di spese di Giustizia per gli importi. Art. 1. Norma definitoria Ai fini del presente regolamento si intende: documento amministrativo: qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica, telematica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'istituzione scolastica, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa della stessa; responsabile del procedimento: il Dirigente scolastico e/o il DSGA nei casi previsti dalla Legge; procedimento: qualsiasi procedura finalizzata all'emanazione di un provvedimento da parte dell'istituzione scolastica. Art. 2. Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi attivati d'ufficio o a richiesta di parte, di competenza dell'istituzione scolastica. Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'istituzione scolastica. L'Istituzione scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Art. 3. Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio Per i procedimenti che sono attivati d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'ufficio competente abbia ricevuto formale e documentata notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Art. 4. Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta relativa. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato le eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta entro 10 giorni dal suo ricevimento indicandone le cause. In tal caso il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. All'atto di presentazione della richiesta è rilasciata, a domanda, all'interessato, una ricevuta o comunque una documentata indicazione sugli estremi di protocollo. Art. 5. Termine finale del procedimento Il termine per la conclusione del procedimento coincide con la data d'adozione del relativo provvedimento o, nel caso di provvedimento ricettizio, con la data in cui il destinatario ne riceve comunicazione. Art. 6. Casi di sospensione del termine Il Termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il tempo necessario qualora per la prosecuzione: a. debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, b. debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni,

Art. 7. Definizione di atto L'art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L.15/2005, definisce, come già indicato all'art. 3 del presente regolamento, documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una P. A. e concernenti attività di pubblico interesse indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". In ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere i seguenti: Elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato; Compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali; Registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori di alunno respinto e con esclusione delle sole parti che concernono altri alunni; Atti formali emanati nel corso dell'istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale; Relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e o procedimento disciplinare; Atti relativi al fascicolo personale, a favore del docente interessato; Atti finalizzati alla stipula di contratti a seguito di trattativa privata per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi. Art. 8. Atti esclusi dal diritto di accesso Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del regolamento del Garante per la protezione dei dati personali e del DPR 12/4/2006 n. 184 (Nuovo regolamento nazionale sull'accesso): a) I documenti relativi alla carriera, al trattamento economico (fatta salva l accessibilità al trattamento tabellare) e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione delle informazioni circa la qualifica e la struttura di appartenenza; b) I documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari, compresi gli atti preparatori ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, comunque, in ogni caso i documenti che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; c) Gli atti Istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal Dirigente Scolastico; d) documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza; e) I documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. f) Atti esecutivi di provvedimenti giudiziari; g) Documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l'accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell'interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 Codice privacy); h) Corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non sia espressamente consentite dal mittente o dal destinatario; i) Atti meramente interni (comunicazioni, rapporti, esposti, ecc,). Art. 9. Interessati al diritto di accesso Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato riguardo ai documenti amministrativi e alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l'interesse di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il titolare. Art. 10. Controinteressati Per contro interessati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Qualora l'istituzione scolastica dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento) o mediante Posta Elettronica Certificata. I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'istituto, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla richiesta.

Art. 11. Modalità di accesso (formale - informale) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi va presentata mediante istanza scritta, utilizzando preferibilmente, il modello predisposto dall Amministrazione, scaricabile dal sito web dell Istituto. La richiesta deve essere rivolta al Dirigente Scolastico e motivata. II richiedente, deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale. Il richiedente avrà accesso per l'esamina dei documenti presso l'istituzione scolastica e negli orari indicati nell'atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto. I documenti per i quali è consentito l'accesso in via informale non possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione e non possono essere alterati. L'accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante stampa dei documenti richiesti. Nel caso in cui non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale di cui l'ufficio rilascia una ricevuta. Il Dirigente Scolastico, valutata la richiesta decide: Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente; Limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a disposizione del richiedente; Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento, indicato dalla Amministrazione; Rifiuto: la domanda non può essere accolta. Art. 12. Costi del diritto di accesso La presa visione dei documenti è gratuita; il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del costo di riproduzione sostenuto dalla Amministrazione come indicato nella tabella di seguito riportata. Copia semplice - Riproduzione fotostatica formato A4 0,25 a facciata Copia conforme all originale - Riproduzione fotostatica formato A3 0,50 a facciata Il rilascio di copia conforme all originale è soggetto all imposta di bollo come da disposizioni vigenti (Decreto MEF 24/05/05); è richiesta n.1 marca da bollo da 14,62 (anno 2010) per ciascuna copia conforme all originale. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quelli del servizio postale secondo le tariffe vigenti aumentati di 5 Euro per le spese amministrative. Tali importi sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in anticipo per l'avvio del procedimento. Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c.p. o su banca cassiera dell Istituto, prima del ritiro delle copie. Art. 13. Risposta dell'amministrazione scolastica Il Dirigente scolastico ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, accogliendo l'istanza dell'interessato e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando

la richiesta mediante diniego. Il diniego della domanda richiesta in via formale deve essere motivata a cura del Dirigente scolastico. Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare ricorso nel termine di 30 giorni alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al TAR e al Capo dello Stato. Art. 14 Disposizioni finali e transitorie L'intero regolamento o parti di esso sono in vigore dalla data di pubblicazione in albo della delibera di approvazione del Consiglio d'istituto. Il presente Regolamento viene singolarmente adottato su delibera del Consiglio d'istituto e revisionato solo nel caso di necessità urgenti dovute a motivi normativi o di diversa gestione, rimanendo in vigore fino alla necessità di modifica. Entro tale termine, il C.di I. dovrà provvedere alla rivalutazione del presente documento deliberandone l'adozione. Per quanto non previsto fanno fede le normative generali in vigore. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio dell'istituto e nella sezione regolamenti.

Modulo di richiesta di accesso agli atti. Al Dirigente scolastico dell Istituto Superiore Verona Trento- Majorana Oggetto: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Il sottoscritto Cognome Nome Nato il, residente a Via Tel: CF: documento di identificazione in qualità di: (barrare la casella che interessa) X diretto interessato X legale rappresentante (allegare documentazione) X legale di fiducia (allegare delega) X procuratore (allegare procura) (barrare la casella che interessa) X Esaminare la documentazione amministrativa C H I E D E D I X Esaminare ed estrarre copia di documentazione in carta libera X Esaminare ed estrarre copia di documentazione conforme all originale (in marca da bollo) Dei sottoindicati documenti amministrativi per i/il seguente/i specifico/i motivo/i:

Data: (Firma)

Modulistica per istruzione della pratica Per le procedure di accesso gli atti amministrativi si rimanda al regolamento emanato dal CdI con delibera n. ::::::::::::::::::::::::::::::::::: e scaricabile dal sito della scuola www.itiveronatrento.gov.it sotto la voce Regolamenti d'istituto Identificazione richiedente: documento di identificazione N rilasciato da il Identificazione eventuale accompagnatore: Cognome Nome Nato il / / a Prov. ( ) documento di identificazione N rilasciato da il X accoglimento X diniego X limitazione X differimento motivazione (nel caso di diniego, limitazione o differimento, specificando i caratteri della limitazione o della durata del differimento) estremi dell eventuale provvedimento di diniego Estrazione fotocopie n A3 A4 Altri formati Costi copie Spedizione documenti costi previsti Documenti visionati il / / (oppure) Documenti consegnati il / / per ricevuta (oppure) Documenti spediti il / / nota trasmissione Conclusione del procedimento Data / / Il responsabile del procedimento