LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere - ORDINANZA

Documenti analoghi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV. SESTA SEZIONE CIVILE - i ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA COOPERATIVA SOCIALE SANNTOMEDICAL 0

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

eu4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIVISIONE

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

SEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

11479/13 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Ogge

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2009. Spese di CTU: solidarietà tra le parti. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 20 Marzo :17

Cass /2011: il preavviso di fermo è impugnabile davanti al Giudice di Pace

Cass /2012. Liquidazione danno biologico - Applicabilità Tabelle Tribunale Milano

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 6248

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Consigliere

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA. sul ricorso proposto da: GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Rep.,// Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere - EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N ICI aree edificabili successione delle leggi nel tempo norma interpretativa retroattività - sussiste

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

depositato il 28/01/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, pe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE Consigliere - ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

fte 126/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto FALLIMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. C

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA INDUSTRIE AERONAUTICHE E MECCANICHE RINALDO PIAGGIO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA

SEZIONE LAVORO ORDINANZA. ultimo titolare del. , giusta delega in atti; contro. Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUNO BIANCHINI - Presidente - Dott.

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Con sig lie re Consigliere Consigliere Consigliere - Rel.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 ORDINANZA. SANTINA, elettivamente. piazza Cavour presso. contro

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA MAGIC S.N.C. DI PALLOTTINI MARIO VLADIMIRO E MATTEUCCI

- Malattie Professionali REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

CASSAZIONE. Rei. consigliere Rep. elettivamente MRNVCN66A70B118P, CASSAZIONE, domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI. dall'avv.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - elettivamente domiciliato in Roma, via

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 ORDINANZA. contro. domiciliati in ROMA,

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. MASSIMO DOGLIO1TI - Presidente - Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - SENTENZA

R PUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Revoca della patente: da quando decorre il triennio per il conseguimento della nuova?

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE SENTENZA CONDOMINIO DI VIA G D'ANNUNZIO 51. elettivamente domiciliato in.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. MARTIGNETTI S.R.L. (C.F ), in persona

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere - Rel.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI SENTENZA. FALLIMENTO ZETA OFFICE DISTRIBUZIONE S.R.L.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

Transcript:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I j 4 SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente - Oggetto FALLIMENTO FRANCESCO Dott. - Consigliere - ANTONIO GENOVESE Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - Ud. 24/11/2015 - CC Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - RJ.N. 19351/2013 Dott. MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19351-2013 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA iusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro INAIL CATANIA, in persona del Dirigente Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, procura in calce al controricorso; ', giusta

- controricorrente nonché contro FALLIMENTO INAIL ROMA;, COMUNE ACIREALE, INPS ROMA, - intimati- nonché contro INPS CATANIA, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, calce al ricorso notificato;, giusta procura in - resistente - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 04/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO; udito l'avvocato L A', difensore del controricorrente, che si riporta ai motivi e deposita copia ordinanza 4215/2015 della Corte di Cassazione; udito l'avvocato, delega allegata al verbale dell'avv.to difensore del resistente, che si riporta ai motivi. Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel procedimento civile iscritto al R.G. 19351 del 2013. "Con ricorso depositato il 6 aprile 2012 Serit Sicilia proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento Paisan innanzi al Tribunale di Catania. Si costituiva altresì l'inail. Il procedimento, Ric. 2013 rt. 19351 sez. M1 - ud. 24-11-2015-2-

originariamente assegnato al dott. La Mantia, è stato successivamente assegnato al dott. Marino, il quale fissava l'udienza di discussione e decisione per il giorno 24 giugno 2013. Quel giorno, tuttavia, il dott. Marino non teneva udienza, e comunicazione affissa alla porta 2 dell'aula del Giudice annunciava il rinvio delle cause che doveva discutere quel giorno all'udienza del primo luglio 2013. Purtuttavia, sempre in pari data (24 giugno 2013) il procedimento, che era stato precedentemente assegnato ad altro Giudice, dott.ssa Renda, veniva trattato da quest'ultima, la quale dichiarava improcedibile (provvedimento n. 19351 del 2013) l'opposizione allo stato passivo del Fallimento Paisan per mancata comparizione delle parti nessuno dei procuratori compariva, infatti. Contro il provvedimento del Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia S.p.a. (già SERIT Sicilia), affidandosi ai seguenti motivi: 1. vizio procedurale per mancata comunicazione da parte della cancelleria sez. 4 del Tribunale di Catania di nuova designazione di diverso magistrato, in quanto nessuna delle parti costituite era a conoscenza che il procedimento era stato assegnato alla dott.ssa Renda e, pertanto, essi non potevano che essere convinti che l'udienza sarebbe stata celebrata in data 1 luglio 2013 dal don. Marino; 2. errata applicazione della dichiarazione d'improcedibilità dell'opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto applicabili al giudizio di opposizione allo stato passivo le norme dettate per l'appello, e, pertanto, per avere pronunciato l'improcedibilità dell'opposizione per mancata comparizioni delle parti. Ric. 2013 n. 19351 sez. Ml - ud. 24-11-2015-3-

.shol <, L'INAIL ha notificato e depositato atto col quale aderisce all'impugnazione principale, confermando, in particolare, che nessuna comunicazione era stata inviata ai procuratori delle parti circa la designazione di nuovo magistrato (dott.ssa Renda in luogo del dott. Marino). Il secondo motivo, da trattarsi in via preliminare in quanto logicamente pregiudiziale, è manifestamente fondato. L'opposizione ex art. 99 L.F. non è equiparabile al procedimento d'appello ancorché abbia natura irnpugnatoria; da ciò discende che "[.. mancata comparizione della parte opponente, la quale si sia costituita nei termini, in udienza successiva alla prima [...] non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposkione" (cfr., Cass. civ., VI, n. 19145 del 2012). L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento della prima censura, non essendo necessario accertare se effettivamente non sia stato comunicato il mutamento della persona del Giudice assegnatario del fascicolo (dal dott. Marino alla dottssa Renda). Assorbito il primo motivo, qualora si condividano le suesposte considerazioni si converrà sull'accoglimento del ricorso". La Corte aderisce alla relazione depositata anche in considerazione del precedente in termini n. 4215 del 2015. Di conseguenza cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia al tribunale di Catania in diversa composizione anche per le spese di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 24 nov 'mbre 2015 Il Pre dente (Dr. Vitt nesi) fzic. 2013 n. 19351 sez. M1 - ud. 24-11-2015-4-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 26 GEN. 2016 11 Funzionario Giudiziario Cinzia LI SR/MA Pirnzionario GiudIziario Cinta 1P-