MODALITA DI ESERCIZIO VENATORIO ALL INTERNO DELLE AREE DI RISPETTO DELL ATC PS2 STAGIONE VENATORIA 2018/2019

Documenti analoghi
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE ##numero_data##

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2002/2003

REGIONE TOSCANA CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE VENATORIA (L.R.T. N 20/2002) Capo I. Art. 1 Stagione venatoria e giornate di caccia

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017. Articolo 1 (Caccia programmata)

MODALITA E PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI.

Cosa cambia: cultura della sicurezza pianificazione e programmazione regionale faunistico-venatoria nuovi organismi informativi e consultivi

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE PER LE AREE DI CACCIA SPECIFICA E PER LA CACCIA ALLA SPECIE VOLPE S.V. 2018/2019

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA GESTIONE E IL PRELIEVO DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DELL ATC PS2

R E G I O N E C A L A B R I A

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 10 giugno 2002, n Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 13

ATTIVITA VENATORIA STAGIONE 2017/2018 NELL A.T.C. AL 4

L esercizio venatorio nella stagione 2014/2015, è consentito con le seguenti modalità:

L esercizio venatorio nella stagione 2014/2015, è consentito con le seguenti modalità:

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2013/2014

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA SETTORE AGRICOLTURA E FORESTE SERVIZIO CACCIA E PESCA

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2014/2015. Articolo 1 (Caccia programmata)

R E G I O N E C A L A B R I A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

CAPO I. CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Articolo 1 (Caccia programmata)

Consiglio regionale della Toscana

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2015/2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MC 2 Val di Chienti

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

L esercizio venatorio nella stagione 2014/2015, è consentito con le seguenti modalità:

CALENDARIO VENATORIO

STAGIONE VENATORIA : APPROVATE DALLA GIUNTA LE NORME INTEGRATIVE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA AL CALENDARIO REGIONALE

AMBITO TERRITORIALE CACCIA LA SPEZIA SETTEMBRE 2014

CALENDARIO VENATORIO REGIONE TOSCANA. Settore Attività Faunistico Venatorie 2017/2018

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MC 2 Val di Chienti

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

R E G I O N E C A L A B R I A

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Articolo 2 (Modifiche all articolo 2 del r.r. 1/1997)

Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

PROVINCIA DI PESCARA SETTORE IV - POLITICHE AMBIENTALI, ENERGETICHE E GENIO CIVILE

PROVINCIA DI PISA. Cinghiale. Premessa

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MC 2 Val di Chienti

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga CAPO I

L esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità:

Comprensorio alpino n. 6 Bassano, Campolongo Valstagna, Conco, Lusiana e Marostica. Facoltà assentite per la stagione

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga CAPO I

Dott.ssa Maria Cristina Benassi Servizio Territorio Rurale, Organizzazione degli Ambiti Territoriali riali di Caccia e caccia programmata

APPOSTAMENTI. Descrizione Violazione Legge e Articoli Violati Sanzioni Sequestro (Art. 60) art. 58 lettera q. L. R.T.n. 3/94. art.

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE - ANNO 2011/2012

ALLEGATO 7.A 1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE. CARNIERE STAGIONALE 2 Non previsto

R E G I O N E C A L A B R I A

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2018/2019

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2015/2016

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002 n. 31

Art. 1 Finalità. Art. 2 Durata e validità

REGIONE TOSCANA. Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

PROVINCIA DI ANCONA DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA. n. 276 del 15/10/2015

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2019/2020

Consiglio Regionale della Puglia

51 - legge re alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 Calendario

VENATORIO CALENDARIO. Per la caccia da appostamento fisso. Sintesi Normativa 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI ASSESSORATO ALLA CACCIA

Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

PROVINCIA DI GENOVA Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale

Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

FORME DI CACCIA ED APPOSTAMENTI VENATORI

STAGIONE VENATORIA 2018/2019

LEGGE REGIONALE 01 Giugno 2011 n. 12

Calendario Venatorio Integrativo per la Zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE L.R.

CALENDARIO VENATORIO

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE - ANNO 2010/2011

ALLEGATO 4.A 1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE CARNIERE STAGIONALE MINILEPRE

Calendario Venatorio Integrativo per la Zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA DISEGNO DI LEGGE N. 179

STAGIONE VENATORIA 2017/2018

Allegato A) CALENDARI O VENATORI O

Annata 2010/2011 ART.1. Stagione venatoria

Annata 2018/2019. ART.1 Stagione venatoria

Decreto n. 120 del 11 agosto 2014

Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2 "Val di Chienti" Contrada Valleverde, Piediripa di Macerata (MC)

3) Il giorno 4 ottobre 2007 è vietato l'esercizio venatorio in tutto il Comune di Assisi.

APPROVA. Art. 1 (Caratteri generali)

Ambito Territoriale di Caccia ASCOLI PICENO Via Salaria Inferiore, Ascoli Piceno

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

CALENDARIO VENATORIO PUGLIA. Annata 2013/2014

ALLEGATO 4.A CARNIERE STAGIONALE MINILEPRE SPECIE PERIODO DI CACCIA CARNIERE GIORNALIERO

R E G I O N E C A L A B R I A

Buras n. 43. Parte prima

ALLEGATO 7 ALLEGATO 7.A

Relazione illustrativa

R E G I O N E C A L A B R I A

PROVINCIA DI GROSSETO

Transcript:

MODALITA DI ESERCIZIO VENATORIO ALL INTERNO DELLE AREE DI RISPETTO DELL ATC PS2 STAGIONE VENATORIA 2018/2019 (estratto del Programma di gestione degli Istituti di gestione faunistico-venatoria allegato al Programma annuale delle attività dell ATC PS2 2018) Specie cacciabili, forme, modalità e tempi di caccia consentiti per la S.V. 2018/2019 Ai sensi della D.G.R. 673/2015 si definiscono relativamente alla Stagione Venatoria 2018/2019 per quello che riguarda le Aree di Rispetto i periodi, i tempi e le modalità di caccia, le limitazioni, le specie la cui caccia è consentita e quelle la cui caccia è vietata e le modalità di accesso ai fini venatori. Per praticità di lettura si elencano sistematicamente di seguito tutte le limitazioni e le modalità consentite circa l esercizio venatorio all interno di tutte le Aree di Rispetto (denominate di seguito AR) che saranno presenti sul territorio dell ATC PS2 nel corso della Stagione Venatoria 2018/2019, istituite con finalità di tutela ed incremento della produttività della piccola selvaggina stanziale cacciabile: Per la S.V. 2018/209 in tutte le A.R. vige il divieto di addestramento ed allenamento cani ed il divieto di caccia a Lepre, Fagiano, Coturnice, Starna. In tutte le A.R. è vietato l esercizio venatorio all avifauna migratoria in forma vagante e da appostamento temporaneo. In tutte le A.R. è consentita la caccia all avifauna migratoria appartenente alle specie cacciabili previste dal vigente calendario venatorio regionale, esclusivamente da appostamento fisso pre-esistente alla data di istituzione dell AR, regolarmente autorizzato dagli Organismi competenti alla data del 01 ottobre 2018. L esercizio della caccia da appostamento fisso dovrà essere svolto secondo quanto dettato dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ii e dalle regolamentazioni specifiche. In tutte le A.R. è consentita la caccia da appostamento temporaneo alla Volpe secondo le seguenti disposizioni: sono ammessi ad esercitare tale forma di caccia tutti i cacciatori in regola con l iscrizione ad almeno un ATC regionale, esclusivamente previa comunicazione via fax o via e-mail da inoltrare alla segreteria dell ATC PS2 almeno 24 ore prima della giornata in cui si intende esercitare la caccia; la comunicazione suddetta dovrà essere accompagnata dall indicazione puntuale del sito in cui sarà localizzato l appostamento temporaneo;

è sempre comunque vietato l impiego di cane; le armi e munizioni consentite sono quelle previste dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii.; il sito di appostamento dovrà essere raggiunto con arma scarica in custodia; al termine del tempo utile per lo svolgimento dell esercizio della caccia il fucile dovrà essere scaricato e riposto in custodia prima di abbandonare il sito di appostamento; per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii. relativamente all esercizio da appostamento temporaneo. In tutte le A.R. è consentita la caccia alla Volpe con utilizzo di cani da seguita secondo le seguenti disposizioni: l esercizio della caccia è limitato alle giornate di lunedì e giovedì nel corso dell arco temporale definito dal calendario venatorio vigente; per ogni giornata sopradetta è consentito l esercizio venatorio ai cacciatori in regola con le disposizioni in materia con una capacità massima di accesso per ogni A.R. in ragione di un gruppo. Il gruppo può essere costituito da un massimo di n. 15 cacciatori; l accesso e relativo esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente previa comunicazione via telefono o via e-mail da inoltrare alla segreteria dell ATC PS2 da cinque a tre giorni antecedenti la data della giornata in cui si intende esercitare la caccia e solo a conferma avvenuta da parte della segreteria dell A.T.C.; le armi e munizioni consentite sono quelle previste dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii.; per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm.. In tutte le A.R. è consentita la caccia di selezione ai Cervidi secondo le medesime modalità previste per il Territorio a Gestione Programmata della Caccia, definite dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati. Nelle A.R. ricadenti nella Zona C relativa alla zonizzazione della gestione del Cinghiale è consentita la caccia al Cinghiale nella forma della selezione e della Girata, rispettivamente ai selecacciatori e ai Gruppi di Girata autorizzati specificamente per la Zona C, secondo le modalità definite dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati e secondo le seguenti disposizioni: l esercizio della caccia in forma di selezione è limitato alle prime due ore ed alle ultime due ore della giornata secondo gli orari specifici riportati dal calendario venatorio regionale vigente; nella caccia in forma di selezione non è ammesso il prelievo in forma vagante (cerca); nel caso della caccia di selezione è consentito il prelievo esclusivamente nelle modalità riconducibili alla caccia da appostamento temporaneo (aspetto);

i selecacciatori e/o i Gruppi di Girata autorizzati in Zona C sono ammessi all esercizio della caccia al Cinghiale esclusivamente previa comunicazione via fax o via e-mail da inoltrare alla segreteria dell ATC PS2 almeno 24 ore prima della giornata in cui si intende esercitare la caccia o, in eventuali situazioni che non consentano di rispettare la suddetta fattispecie, comunque previa comunicazione via telefono o SMS ai recapiti indicati dall A.T.C.; nel caso della caccia in forma selettiva è sempre comunque vietato l impiego di cane; le armi e munizioni consentite sono quelle previste dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii. e dalle specifiche norme relative alla caccia agli Ungulati nelle forme previste; nel caso della caccia di selezione il sito di appostamento dovrà essere raggiunto con arma scarica in custodia; è consentito effettuare la tracciatura con l ausilio di specifico cane esclusivamente tenuto a guinzaglio; l azione di caccia in Girata può essere svolta solo qualora la tracciatura abbia dato esito favorevole certo (presenza di cinghiali riscontrata); al termine del tempo utile per lo svolgimento dell esercizio della caccia o dell azione di caccia il fucile dovrà essere scaricato e riposto in custodia prima di abbandonare il sito; in caso di ferimento dell animale a cui si è sparato il selecacciatore e/o il responsabile del Gruppo di Girata è obbligato a contattare il personale abilitato al servizio di Recupero Ungulati Feriti per tentare il recupero, dandone preventiva comunicazione all ATC e al personale di vigilanza dell Amm. ne Prov. le ; nell ambito di eventuali azioni volte al recupero dell animale ferito solo il personale abilitato al servizio di Recupero Ungulati Feriti può essere armato; qualora l azione di recupero dell animale ferito abbia esito positivo, la spoglia dell animale è di proprietà dell autore del ferimento; per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm. e dalle regolamentazioni e disciplinari specifici. Nelle A.R. ricadenti nella Zona A e nella Zona B relative alla zonizzazione della gestione del Cinghiale è consentita la caccia al Cinghiale nella forma della selezione, ai selecacciatori autorizzati specificamente per i territori di competenza (UG-cinghiale che ricadono entro i limiti dell A.R.), secondo le modalità definite dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati. Nelle A.R. ricadenti nella Zona A e nella Zona B relative alla zonizzazione della gestione del Cinghiale è consentita la caccia al Cinghiale anche nella forma della braccata e della Girata agli aventi diritto secondo le seguenti disposizioni:

la squadra/gruppo è assegnataria del territorio della A.R. secondo i confini della UGcinghiale assegnata per la Stagione Venatoria; le braccate/girate si svolgono con le stesse modalità previste dal Disciplinare Prov. le e dai Regolamenti di riferimento; l azione di tracciatura è consentita esclusivamente senza il trasporto di fucile, ancorché in custodia; è consentito effettuare la tracciatura con l ausilio di specifico cane esclusivamente tenuto a guinzaglio; la braccata/girata può essere svolta solo qualora l azione di tracciatura abbia dato esito favorevole certo (presenza di cinghiali riscontrata); i cani impiegati per la caccia al cinghiale in braccata possono essere liberati esclusivamente dopo che le poste sono state adeguatamente posizionate e che è stato dato il segnale acustico di avvio battuta; il cane impiegato nell azione di caccia in girata non può mai essere liberato; in caso di segnalazioni da parte di agricoltori o delle loro associazioni relativamente alla presenza di cinghiali e di danneggiamenti alle produzioni all interno dell A.R. e nelle proprie adiacenze, inviata alla Segreteria dell ATC e, a sua volta, comunicata al Caposquadra, la squadra assegnataria è tenuta, ad intervenire tempestivamente (non oltre la prima giornata di caccia utile). Qualora l intervento non venga effettuato l ATC provvederà ad escludere la possibilità di esercitare la caccia in forma collettiva all interno di quella A.R.; oltre le giornate di caccia previste a seguito di segnalazione/comunicazione da parte dell ATC, la squadra/gruppo di girata ha a disposizione nel corso dell annata venatoria un numero massimo di n. 10 giornate in cui poter effettuare l azione di caccia al cinghiale all interno di una A.R.. In tutte le A.R. è consentita la caccia alla selvaggina migratoria esclusivamente da appostamento fisso specificamente autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 157/92 e ss. mm. ii., dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ii. e dalle ulteriori regolamentazioni in merito. La caccia da appostamento fisso in tutte le A.R. è comunque consentita esclusivamente nei seguenti casi: appostamenti fissi richiesti ad autorizzati a coloro in possesso dell opzione di caccia B ; appostamenti fissi richiesti ed autorizzati a coloro in possesso dell opzione di caccia C solo se pre-esistenti (ove per pre-esistenti si deve intendere la struttura) alla data di prima istituzione dell Area di Rispetto.

La caccia da appostamento fisso con uso di richiami vivi al Colombaccio è consentita comunque dal 1 ottobre al 15 novembre. Coloro autorizzati alla caccia da appostamento fisso sono tenuti a raggiungere il sito con arma scarica e in custodia. E vietata l introduzione di cani da caccia nell A.R. ad eccezione dei seguenti casi: azioni di caccia alla volpe secondo quanto definito dal precedente punto specifico; ricerca delle tracce di cinghiale prima dell effettuazione di eventuale braccata, comunque esclusivamente tenuto sempre a guinzaglio; azioni di caccia al cinghiale esercitate dai Gruppi di Girata autorizzati, comunque secondo le disposizioni specifiche in materia ed esclusivamente tenuto a guinzaglio; azioni di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso nel rispetto delle norme di riferimento; azioni di caccia al cinghiale in braccata; ricerca di ungulati feriti secondo le regolamentazioni e le autorizzazioni specifiche in merito. Eventuali azioni di controllo diretto di fauna selvatica (art. 25 L.R. 7/95) saranno effettuate sotto il controllo e coordinamento della Polizia Provinciale, nel rispetto delle specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti. Nelle A.R. l A.T.C. si riserva la possibilità di programmare e realizzare la cattura della fauna selvatica oggetto di gestione, a scopo di ripopolamento. - - -