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Transcript:

COMUNE DI CESENA Giunta Comunale Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale Seduta del 09/06/2015 - delibera n. 127 L'anno (2015), il mese di GIUGNO, il giorno NOVE, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: Presente LUCCHI PAOLO Sindaco X BATTISTINI CARLO Vice Sindaco X BENEDETTI SIMONA Assessore X CASTORRI CHRISTIAN Assessore X DIONIGI TOMMASO Assessore X LUCCHI FRANCESCA Assessore X MISEROCCHI MAURA Assessore X MORETTI ORAZIO Assessore X Assente Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI Poiché il numero degli intervenuti rende legale l adunanza, LA GIUNTA COMUNALE Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per OGGETTO: DICHIARAZIONI IMU E TASI ANNO 2014 SCADENTI IL 30/06/2015 DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI, IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE EFFETTUATA ENTRO I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA ED IN ASSENZA DI DEBITI TRIBUTARI RESIDUI 2014 DA RAVVEDERE.

LA GIUNTA RICHIAMATI: - gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale che disciplinano l introduzione dell Imposta municipale propria (denominata anche IMU); - l art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici, che disciplina l anticipazione in via sperimentale dell applicazione dell IMU a decorrere dall anno 2012, e successive modifiche ed integrazioni; - il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Norma istitutiva e disciplinante l ICI), per le parti espressamente richiamate dalle disposizioni sopra citate; RICHIAMATO ALTRESI l art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare i seguenti commi: - comma 639 prevede che, a decorrere dall anno 2014, è istituita l imposta unica comunale che si compone dell Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell utilizzatore; - comma 684 in cui è stabilito che i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione IUC entro il termine del 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; - comma 685 con il quale, in tema di dichiarazione IUC, è disposto che La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. - comma 687 prevede che ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU; - comma 703 stabilisce che L istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU. ; PRESO ATTO del contenuto della Risoluzione del Ministero dell Economia e delle Finanze (MEF) n. 3/DF/2015 del 25 marzo 2015 che, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti in materia di dichiarazioni TASI ritiene, dalla ricostruzione sistematica delle norme vigenti, che il modello di dichiarazione TASI debba essere emanato con Decreto del MEF sentita l ANCI, per cui dovrà essere unico e valido su tutto il territorio nazionale; PRESO ATTO ALTRESI del documento pubblicato dall IFEL - Fondazione ANCI datato 27 marzo 2015 avente il seguente oggetto: Dichiarazione Tasi. Nota di approfondimento, anche con riferimento alla Risoluzione Ministero dell Economia n. 3/DF del 25 marzo 2015, con il quale si esprimono criticità sul parere espresso dal Ministero, in quanto lo stesso non sarebbe supportato dalla normativa. A parere dell IFEL il Ministero, con la Risoluzione n. 3/DF, ha voluto cercare di risolvere un problema procedurale legato alla complessità di avere modelli di dichiarazione TASI diversi per ciascun Comune mentre, a suo avviso, il modello nazionale unico di dichiarazione non troverebbe alcun riscontro nella normativa; CONSIDERATO CHE ad oggi non è stato approvato alcun modello ministeriale unico di dichiarazione TASI mentre, anche a parere dell IFEL, ai fini di semplificare il più possibile gli adempimenti posti a carico dei contribuenti la regolamentazione della dichiarazione TASI, da parte

dei singoli Comuni, deve limitarsi ai casi in cui gli elementi impositivi (soggettività passiva e oggetto del prelievo) non coincidano con quelli dell IMU. Pertanto gli obblighi dichiarativi TASI dovrebbero costituire adempimenti residuali; ATTESO CHE ad oggi il Comune di Cesena, vista la situazione sopra esposta, non ha ancora approvato un proprio modello di dichiarazione TASI, sempre che ciò debba essere effettivamente fatto; ATTESO INOLTRE CHE, come evidenziato dall IFEL nella nota sopra richiamata, pur essendo prevista dalle norme IUC la presentazione di una dichiarazione unica per tutti tributi che la compongono, in realtà l art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 stabilisce che L istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l applicazione dell IMU.. Pertanto la disciplina relativa alla dichiarazione della IUC in realtà non dovrebbe comportare modifiche degli obblighi già vigenti in materia di dichiarazione IMU; DATO ATTO CHE a seguito delle incertezze normative ad oggi esistenti sulle dichiarazioni TASI e dell ingorgo di scadenze fiscali che comunque nel frattempo si è creato presso i centri di assistenza fiscale ed i professionisti, che in questo periodo sono oberati dagli adempimenti relativi al nuovo modello di dichiarazione precompilato 730 e da nuove e vecchie incombenze in materia di tributi locali; CONSIDERATO CHE nel Comune di Cesena è cambiata, con effetto dall anno d imposta 2014 e quindi con onere dichiarativo in scadenza al 30 giugno 2015, ove dovuto, la tassazione ai fini IMU dei terreni agricoli, per effetto dell entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 34 del 24 marzo 2015; PRESO ATTO della richiesta pervenuta dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori Forlì- Cesena, assunta in carico al PGN 43664 del 19/5/2015, che nel fare presente la situazione di difficoltà in cui in generale versano i contribuenti e le figure professionali deputate ad assisterli a causa di nuovi adempimenti fiscali (es. mod. 730 precompilato), ma anche delle modifiche normative IMU in particolare per quanto riguarda gli agricoltori, chiede al Comune di intervenire per disporre un rinvio, almeno al 30 ottobre 2015, delle dichiarazioni IMU e TASI per l anno 2014 i cui termini di presentazione scadono per legge al 30 giugno 2015; RICHIAMATE le disposizioni di cui all art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di Ravvedimento che prevedono, fra l altro, che l omessa dichiarazione possa essere sanata spontaneamente dal contribuente con l istituto del ravvedimento operoso entro 90 giorni dal termine previsto per la sua presentazione dalle norme vigenti, mentre successivamente a tale termine la dichiarazione anche se presentata è da ritenersi omessa; RITENUTO, in relazione a quanto sopra esposto, di accogliere parzialmente la richiesta della CIA prevedendo la disapplicazione delle sanzioni per omessa denuncia in caso di dichiarazioni IMU e TASI per l anno 2014, presentate entro i 90 giorni dalla scadenza del 30 giugno 2015, ovvero entro i termini del ravvedimento per omessa presentazione di denuncia, purché i contribuenti interessati non abbiano debiti tributari residui. In sostanza ai contribuenti che hanno assolto interamente i propri debiti IMU e TASI del 2014, che presenteranno rispettivamente dichiarazioni IMU e TASI per l anno 2014 entro il termine del 28 settembre 2015 non sarà applicata alcuna sanzione per omessa denuncia; RITENUTO PERTANTO di autorizzare il Funzionario Responsabile dell IMU e della TASI a non applicare le sanzioni per omessa denuncia (pari alla misura minima di legge) in caso di dichiarazioni IMU e TASI anno 2014 presentate entro il 28 settembre 2015, ove il contribuente non abbia debiti residui riferiti all anno 2014;

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell esercizio finanziario 2015, relativamente alle entrate di cui al competente capitolo, ancorché non quantificabili puntualmente; Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari; Acquisiti i pareri di cui all art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito riportati; A voti unanimi palesemente espressi; D E L I B E R A 1. DI STABILIRE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, che non saranno applicate sanzioni per omessa denuncia (pari alla misura minima di legge) ai contribuenti in caso di dichiarazioni IMU e TASI anno 2014, i cui termini di presentazione scadono il 30 giugno 2015, qualora le stesse siano presentate entro i termini del ravvedimento, ovvero entro i 90 giorni successivi alla citata scadenza di legge, purché i medesimi contribuenti interessati siano in regola con i pagamenti dei rispettivi tributi riferiti all anno 2014, non avendo debiti residui; 2. DI AUTORIZZARE il Funzionario Responsabile dei tributi IMU e TASI alla disapplicazione delle sanzioni di cui al punto precedente; Inoltre, LA GIUNTA Attesa l urgenza di provvedere; A voti unanimi palesemente espressi: D E L I B E R A - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

P A R E R I (ai sensi dell art. 49, D.L.vo n.267/2000) PARERE REGOLARITA TECNICA FAVOREVOLE PARERE REGOLARITA CONTABILE FAVOREVOLE SEVERI STEFANO SEVERI STEFANO Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE PAOLO LUCCHI MANUELA LUCIA MEI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 11 GIUGNO 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Cesena, 11/6/2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO MONIA AMADORI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 9/06/2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO MONIA AMADORI p.c.c. ad uso amministrativo Cesena, 9/6/2015 Il funzionario incaricato dr.ssa M. Amadori