Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano. IL GLOSSARIO DELL EDILIZIA LIBERA (Conferenza Unificata

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Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 3/2018 IL GLOSSARIO DELL EDILIZIA LIBERA (Conferenza Unificata 22.02.2018) Disposizione tecnico organizzativa (DTO 3/2018) 1 (ai sensi dell articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) È stata raggiunta nella Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018, l'intesa sul Glossario, composto da 58 voci, contenente l'elenco puntuale degli interventi di edilizia realizzabili senza dover richiedere autorizzazioni o presentare comunicazioni. I c.d. interventi di edilizia libera, di cui: 1. a livello statale: articolo 6, comma 1 Attività edilizia libera, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ; 2. a livello regionale: articolo 7, comma 1 Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, Legge Regionale Emilia Romagna 30 luglio 2013, n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia. Si tratta di un elenco che non può essere considerato esaustivo e completo, ma che semplifica il riconoscimento di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio (di cui al D.Lgs. n. 42/2004). Il Glossario garantisce omogeneità di regime giuridico su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento si inquadra nell azione di Governo volta alla semplificazione e trasparenza delle procedure amministrative, all eliminazione degli ostacoli per le attività dei privati e all accrescimento della fiducia dei cittadini e degli operatori di settore, garantendo certezza sui regimi applicabili alle attività private e salvaguardando la libertà di iniziativa economica. Il Glossario già pubblicato sul sito: www.italiasemplice.gov.it è allegato (Allegato 1) ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture, messo a punto con il ministero per la Semplificazione, ed entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 2. Il Glossario non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni, ma diventa direttamente operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Glossario andrà ad interessare, inoltre, anche i molti contribuenti interessati ad effettuare lavori di ristrutturazione, allo scopo di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste nel 2018 3. L'adozione del glossario era prevista dal decreto legislativo 222 del 2016, cosiddetto "decreto Scia 2" 4, che demandava al decreto del Mit la costituzione dell'«elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte» 5. 1 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare. 2 La lista completa di tutti gli interventi liberi sarà definitivamente approvata con uno schema di decreto di attuazione del D.Lgs. n. 222/2016 (decreto SCIA 2) sulle attività e i procedimenti edilizi (articolo 1, comma 2) ed avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e, quindi, entro il 9 febbraio 2017. 3 Si richiama la DTO 2-2018 Novità in campo edilizio nella Legge di bilancio 2018. 4 Si richiama la DTO 28-2016 L'attività edilizia libera dopo il Decreto SCIA 2. 5 Tra i provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 222/2016 manca ancora il decreto del ministero della Salute che deve stabilire i requisiti igienico sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Il decreto doveva essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. "Scia 2" (entro quindi il 10 marzo 2017). In base alle norme in esso contenuto, in caso di rilascio del permesso di costruire, il professionista dovrebbe asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie. Settore Sviluppo Urbano Sportello Unico per l Edilizia Pagina 1

Con il D.Lgs. n. 222/2016: a) viene estesa la cosiddetta "edilizia libera" (che non necessita neppure di una comunicazione); b) in particolare rientrano oggi nel campo dell edilizia totalmente libera le seguenti opere, che in precedenza erano soggette a comunicazione: le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; c) restano invece soggette a comunicazione (non asseverata) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; d) il Decreto SCIA 2 ha omesso il riferimento all art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006, secondo cui «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera» che oggi invece viene ripresa nel Glossario; e) tra gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche realizzabili in edilizia totalmente libera, è stato eliminato il riferimento a quelli che non comportino la realizzazione di rampe; ne deriva che tali interventi sono oggi realizzabili senza alcuna comunicazione. Nei prossimi mesi si procederà al completamento del glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, Permesso di Costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire. Il Glossario, quando sarà completo, consentirà di individuare puntualmente quali opere edilizie rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria, quali nella manutenzione straordinaria e così via, eliminando l'incertezza e dunque la discrezionalità che ancora vige sul punto. Il Glossario per l'edilizia libera fa chiarezza su alcuni interventi, la cui classificazione destava ancora dei dubbi, riducendo eventuali contenziosi e l incertezza normativa. Il Glossario nel riprendere le voci relative agli interventi di "attività libera" inserite nell'allegato A al D.Lgs. n. 222 del 2016, in molti casi specifica in modo più chiaro e dettagliato quali attività sono da considerare "libere". Il Decreto "Scia 2" D.Lgs. n. 222/2016, ha provveduto a mappare le diverse attività private nei campi dell'edilizia, del commercio e dell'ambiente, specificando per ciascuna di esse quale procedimento occorra attivare, precisando, cioè se, per qualsiasi attività, dall'apertura di un qualsiasi esercizio commerciale alle diverse categorie di interventi edilizi, serva una Scia, una comunicazione preventiva oppure un'autorizzazione espressa. La categoria "edilizia libera" era stata ampliata proprio dal decreto "Scia 2", che vi aveva inserito alcuni interventi prima soggetti alla CIL (Comunicazione di inizio lavori), abolita dallo stesso decreto (con l introduzione della CILA Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata). Tale ampliamento viene recepito dal Glossario. Per effetto del decreto "Scia 2", infatti, sono diventate di edilizia libera anche le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, che siano contenute entro l'indice di permeabilità (se stabilito dallo strumento urbanistico comunale). Liberalizzati anche le intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati. Viene chiarito inoltre, ad esempio, che sono da considerarsi attività di edilizia libera: la sostituzione di pavimentazioni esterne ed interne; il rifacimento di intonaci interni ed esterni; il rinnovamento di opere di lattoneria, come grondaie e pluviali; la sostituzione di rivestimenti interni ed esterni e di serramenti; la sostituzione di inferriate e di altri elementi antintrusione, di parapetti e ringhiere; installazione di gazebo e altri arredi da giardino; se si rispettano le caratteristiche tipologiche e metriche, anche la riparazione e la sostituzione dei manti di copertura non richiedono comunicazioni o autorizzazioni di alcun tipo; lo stesso vale per il rinnovamento o la messa a norma degli impianti elettrici, di distribuzione del gas, igienicosanitari, di illuminazione esterna, di protezione antincendio e di climatizzazione; anche l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, al di fuori dei centri storici, è considerata come un'attività di edilizia libera; il passaggio dal regime di comunicazione a quello di edilizia libera è avvenuto anche per i pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici al di fuori dei centri storici, per le aree ludiche senza fini di lucro e per gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; le «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare delle necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni». Settore Sviluppo Urbano Sportello Unico per l Edilizia Pagina 2

Il Glossario va oltre e, per ciascuna voce di "edilizia libera", va ora a dettagliare quali attività non necessitano di comunicazione. Quindi, se il decreto "Scia 2" liberalizzava, ad esempio, gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, il Glossario, specifica che in tale voce vanno considerati: i gazebo, i ripostigli per attrezzi e i pergolati, purché di limitate dimensioni (in questo caso la discrezionalità è ancora presente) e non stabilmente infissi al suolo. Vi rientrano, inoltre, gli arredi da giardino, come i barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere e panche. Lo schema mette in evidenza i cambiamenti apportati all art. 6 del TUE dal D.Lgs. n. 222/2016, che ha liberalizzato alcune attività edilizie prima soggette a CIL La tabella del Glossario contiene la definizione dell intervento e i riferimenti normativi; nel dettaglio riporta: il regime giuridico dell attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del D.Lgs. n. 128/2006 "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239"; l elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all edilizia libera (art. 6, comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del D.Lgs. n. 222/2016; l elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 222/2016; l elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella. Ai sensi del vigente comma 1, dell art. 6, del TUE, le 12 macro categorie di intervento rientranti nel regime giuridico dell edilizia libera sono le seguenti: 1. manutenzione ordinaria; 2. pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw; 3. depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc; 4. eliminazione delle barriere architettoniche; 5. attività di ricerca nel sottosuolo; 6. movimenti di terra; 7. serre mobili stagionali; 8. pavimentazione di aree pertinenziali; 9. pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici; 10. aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza; 11. manufatti leggeri in strutture ricettive; 12. opere contingenti temporanee. Tali macro categorie vengono ora dettagliate dal Glossario in 58 tipi di intervento specifici. Questo primo stralcio consente di ottenere un risultato importante. Definisce, infatti, in modo univoco ben 58 fattispecie di opere edilizie (che a loro volta si articolano in 3 o 4 sottospecie) che un provvedimento statale, assunto d intesa con Regioni e Comuni, stabilisce essere liberalizzate e non necessitano di alcun titolo edilizio. Settore Sviluppo Urbano Sportello Unico per l Edilizia Pagina 3

Dal punto di vista metodologico, poi, questo decreto ha una importanza ancora più rimarcata: per la prima volta è stato costituito un gruppo di lavoro con la partecipazione a pieno titolo dei rappresentanti dei professionisti tecnici (architetti ingegneri e geometri), assieme a Regioni e Comuni. Tale metodo ha portato ad un testo discusso e condiviso da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore. sabato 24 febbraio 2018 Settore Sviluppo Urbano Sportello Unico per l Edilizia Pagina 4

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