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Comune di Renate Comune di Veduggio con Colzano Comune di Cassago Brianza COMANDO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE BEVERA BRIANTEA Comune Capofila: Renate Numero/data Ordinanza Estremi Pubblicazio ne Natura dell Ordinanza: Ordinanza relativa a: 1013 del 20.11.2015 dal 20.11.2015 al 20.12.2015 PERMANENTE OBBLIGHI PER I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI ANCHE TEMPORANEI DI CANI - Modifica / Integrazione di precedente Ordinanza N. 845 del 20/03/2012, sull osservanza di norme per la custodia dei cani a tutela dell incolumità pubblica igiene e decoro delle aree pubbliche. Estensione del Divieto di introdurre i cani all interno dei cortili delle scuole e delle mense scolastiche ( e comunque nelle pertinenze scolastiche - anche all aperto, di proprietà comunale). IL SINDACO AUTORITA DI PUBBLICA SICUREZZAD INDACIL RICHIAMATA la precedente Ordinanza N 845 del 20.03.2012, con cui si determinavano le sanzioni per la mancanza di idonei strumenti di pulizia per la raccolta delle deiezioni canine; RICHIAMATA la precedente Ordinanza N 612 del 25.06.2008, con cui si emanavano le norme per la custodia dei cani a tutela dell incolumità pubblica Igiene e decoro delle aree pubbliche; VALUTATO che con le ordinanze summenzionate, si era cercato di perseguire l obbiettivo di contenere il fenomeno dell abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, nonché sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, in quanto possono comportare infezioni agli animali e agli uomini, con particolare riferimento alle fasce piu esposte, quali i bambini, determinando la sanzione amministrativa a carico di proprietari e/o detentori di cani nel caso di mancanza di idonei strumenti di pulizia per la raccolta delle deiezioni organiche canine - pur essendone stato previsto in ogni caso l obbligo; PRESO ATTO che sono pervenute alcune lamentele circa la possibile presenza di cani nei cortili delle scuole e delle mense scolastiche ( e comunque nelle pertinenze scolastiche anche all aperto, di proprietà comunale), e che a tale proposito si rende necessario dover responsabilizzare civilmente i proprietari e/o i detentori di cani per motivi di pubblica sicurezza, nonche di decoro urbano ed igiene pubblica; RILEVATO altresì, che il Divieto di introdurre i cani era stato previsto limitatamente all interno dei cimiteri; TENUTO CONTO del crescente numero di cani da guardia e da compagnia posseduti nell'area urbana, con conseguente incompatibilità con il mantenimento dell'igiene ambientale del suolo pubblico determinata dalle deiezioni canine; RIBADITA la necessità di mantenere e migliorare il decoro dell ambiente urbano sensibilizzando il dovere civico sull uso e il rispetto degli spazi pubblici; Comuni associati: Renate. Veduggio con Colzano, Cassago Brianza

C.F. 85001370130 - Partita I.V.A. 00599220134 - C.C.P. 10263226 Pag. 2 VALUTATO quindi, di dover modificare la precedenza Ordinanza N. 845 del 20.03.2012, confermando l obbligo da parte di proprietari di cani / detentori - di dotarsi di idonei strumenti di pulizia per la raccolta delle deiezioni organiche animali e le sanzioni amministrative vigenti, anche estendendo il Divieto di introdurre i cani all interno dei cortili delle scuole e delle mense scolastiche ( e comunque nelle pertinenze scolastiche anche all aperto, di proprietà comunale), e prevedendo una sanzione amministrativa per l inosservanza di tale prescrizione; PRESO ALTRESI ATTO che pervengono anche altre lamentele, per quanto attiene all omessa custodia e malgoverno degli stessi; DATO ATTO che la presenza di cani lasciati liberi nei giardini pubblici, nelle zone destinate al verde, e su strade pubbliche o aperte al pubblico, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori che quella degli stessi animali; DATO ATTO che il proprietario di un cane, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, e che pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose, e che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo; RITENUTO assolutamente necessario dover imporre ai proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni e gli spazi prospicienti gli esercizi commerciali; VISTA la necessità di un nuovo intervento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla sicurezza delle persone, sulla salubrità dell ambiente e sul decoro del paese; SENTITO e acquisito preventivamente il parere favorevole del Dirigente Scolastico dell Istituto Comprensivo di Cassago Brianza, in persona del Dott. Domenico Rosa, come in atti Prot. N 11.867 del 19/11/2015, in ordine alla estensione del divieto di introduzione di animali ( cani ) negli edifici e nelle pertinenze scolastiche, contenuta nel presente provvedimento; Visto altresi : a) La vigente Ordinanza Ministeriale (Ministero della salute) del 03.03.2009 (G.U. 68 23.03.2009), come modificata con O.M. del 22.03.2011 e O.M. del 04.08.2011 (G.U. N 209 del 8/9/2011); l O.M. (Ministero della salute) del 14.01.2008 (G. U. 28 gennaio 2008, n. 23); l O.M. del 12.12.2006 (G.U. 13 gennaio 2007, n. 10) - come modificata dal D.M. 28.03.2007 (G.U. 07.05.2007, n. 104); l O.M. del 03.10.2005 ( G.U. 02.12.2005) e l O.M. n. 213 del 10.08.2004; b) La Legge Regione Lombardia del 12.07.2006 e ss.mm..ii, ad oggetto: Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione ; b) La precedente O.S. n. 444 in atti prot. n. 6878/pl del 01.06.2005 recante norme per la custodia dei cani e l igiene pubblica; c) Il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla agli artt. 7-bis e 50; d) La legge n. 689/1981 e ss.mm.ii; e) L art. 13, comma 2, della legge 23.12.1978, n. 833, recante Istituzione del servizio sanitario nazionale ; f) Il Regolamento di Polizia Veterinaria nr. 320 dell 08.02.1954; O R D I N A IL SINDACO IL SINDACIL SINDACO Art. 1 - Detenzione Cani 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell animale, e risponde sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall animale stesso. Comuni associati: Renate. Veduggio con Colzano, Cassago Brianza

C.F. 85001370130 - Partita I.V.A. 00599220134 - C.C.P. 10263226 Pag. 3 2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo. 3) E fatto divieto ai proprietari o ai detentori, anche temporanei: a) di effettuare addestramento di cani o qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l aggressività; b) di sottoporre i cani a doping, così come definito all art. 1, comma 2 e 3, della Legge 14/12/2000, N 376; c) di sottoporre gli animali ad interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda; d) di effettuare la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera c). Art. 2 - (Conduzione degli animali sul suolo pubblico od aperto al pubblico) 1) Ai proprietari o ai detentori, anche temporanei, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, è fatto obbligo: a) di condurre i cani provvisti di guinzaglio nelle pubbliche vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico; b) di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dello animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, e di ridurla quando necessario per evitare molestie o pericolo ad altre persone o ad altri animali; c) di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; d) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e idonee al controllo; 2) Ai proprietari o ai detentori, anche temporanei, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, è fatto divieto: a) di lasciare i cani liberi di vagare per il territorio senza accompagnamento del proprietario o di chi ne ha la momentanea custodia. Art. 3 - (Igiene aree pubbliche) 1) E fatto obbligo ai proprietari o ai detentori, anche temporanei: a) di rimuovere le deiezioni prodotte dal cane in aree pubbliche o aperte al pubblico ed in particolare nei marciapiedi, nei porticati ed in ogni altro spazio pedonale di uso pubblico; Comuni associati: Renate. Veduggio con Colzano, Cassago Brianza

C.F. 85001370130 - Partita I.V.A. 00599220134 - C.C.P. 10263226 Pag. 4 b) di depositare le deiezioni nei cestini porta-deiezioni presenti nei giardini pubblici o smaltirle attraverso il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta (Umido-Biodegradabile), come indicato all art. 4/1 ) dell Ordinanza N 781 del 05/04/2011 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti tramite servizio porta a porta, o presso le piazzole ecologiche comunali, a tutela dell ambiente); c) di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni canine, costituita principalmente da una paletta o da un guanto di qualsiasi tipo - per la raccolta ed il contenimento (involucro a perdere in materiale plastico e impermeabile con provata tenuta all acqua). d) di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, gli strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni prodotte dai cani. 2) E fatto divieto ai proprietari o ai detentori, anche temporanei : a) di introdurre i cani, anche se condotti con il guinzaglio e con la museruola, all interno del cimitero locale, all interno dei cortili delle scuole e delle mense scolastiche ( e comunque nelle pertinenze scolastiche anche all aperto, - di proprietà comunale). Art. 4 - (Esenzioni) La presente Ordinanza, non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, agli Organi di Polizia, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco; Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3,,non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. Art. 5 - (Sanzioni) Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite, fatte salve le disposizioni penali in materia, con la sanzione amministrativa da. 25,00 ad. 500; In caso di recidiva, entro 2 anni dalla precedente, le sanzioni amministrative indicate sono raddoppiate; nel caso in cui l importo raddoppiato sia superiore alla sanzione massima trova applicazione quest ultima. Costituisce recidiva l accertamento di successiva violazione anche in caso di oblazione delle precedenti; Il Trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta, al Comune di Cassago Brianza, come previsto dall art. 16, comma 2, della Legge 24/11/1981, n. 689 di una somma sotto indicata entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della violazione; Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente, in relazione all Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009 e s.m.i., fatta salva ogni ulteriore ipotesi di responsabilità penale, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui alla Tabella seguente: Comuni associati: Renate. Veduggio con Colzano, Cassago Brianza

C.F. 85001370130 - Partita I.V.A. 00599220134 - C.C.P. 10263226 Pag. 5 Articolo e comma VIOLAZIONE Sanzione MINIMA Sanzione MASSIMA 1, 3 a) Divieto di effettuare l addestramento di cani o qualsiasi operazione di 75,00 450,00 selezione o di incrocio di cani, con lo scopo di svilupparne l aggressività 1, 3 b) Divieto di sottoporre i cani a doping 75,00 450,00 1, 3 c) Divieto di sottoporre gli animali a interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, in 75,00 450,00 particolare recisione corde vocali, taglio delle orecchie, taglio della coda 1, 3 d) Divieto di effettuare la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti 75,00 450,00 agli interventi chirurgici di cui alla lettera c) 2, 1 a) Obbligo di condurre i cani provvisti di guinzaglio nelle pubbliche vie ed 25,00 200,00 in ogni altro luogo aperto al pubblico 2, 1 b) Obbligo di utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, e di ridurla quando è necessario per evitare molestie o pericolo ad altre persone o ad altri animali 2, 1 c) Obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti 2, 1 d) Obbligo di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente 50,00 270,00 2, 2 a) Divieto di lasciare i cani e gli altri animali domestici liberi di vagare 50,00 240,00 per il territorio senza accompagnamento del proprietario o di chi ne ha la momentanea custodia 3, 1 a) Obbligo di rimuovere le deiezioni prodotte dal cane in aree pubbliche o aperte al pubblico ed in particolare nei marciapiedi, nei porticati ed in ogni altro spazio pedonale di uso pubblico 3, 1 b) Obbligo di smaltire le deiezioni mediante conferimento nei cestini porta deiezioni presenti nei giardini pubblici e facilmente individuabili, o smaltito mediante il servizio porta a porta (Umido-Biodegradabile), come indicato all art. 4/1 ) dell Ordinanza N 781 del 05/04/2011 o s.m.i.; 3, 1 c) Obbligo di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni canine, costituita principalmente da una paletta o da un guanto di qualsiasi tipo - per la raccolta ed il contenimento (involucro a perdere in materiale plastico e impermeabile con tenuta all acqua) 3, 1 d) Obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, gli strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni.

3, 2 a) Divieto di introdurre cani, anche se condotti con il guinzaglio e con la museruola, all interno del cimitero locale, all interno dei cortili delle scuole e delle mense scolastiche ( e comunque nelle pertinenze scolastiche anche all aperto, di proprietà comunale). 50,00 240,00 Pag. 6 Art. 6 - (Percorsi formativi per i proprietari dei cani ) 3) Per favorire la formazione e l acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell incolumità pubblica identificati a livello territoriale, dovranno seguire dei percorsi formativi obbligatori, che prevedano il rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Art. 7 - (Responsabilità civile e penale dei proprietari) 4) Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani di cui è responsabile il proprietario, lo stesso risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che il cane arrechi a persone, animali o cose. R I C O R D A IL SINDACO IL SINDACIL SINDACO Obbligo di iscrizione all Anagrafe Canina Regionale (L.R. N 16 del 20/07/06 e s.m.i L.R. N 33 del 30/12/09 artt. 109 110) 5) L Anagrafe Regionale Animali d affezione procede alla registrazione della popolazione canina, attraverso l identificazione mediante microchip. 6) Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all anagrafe canina entro quindici giorni dall inizio del possesso o entra trenta giorni dalla nascita (e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo), rivolgendosi esclusivamente al Servizio di Sanità animale dell ASL di Lecco (tel. 0341 482429) oppure ad un Medico Veterinario libero professionista accreditato dall ASL stessa. 7) In caso di cessione definitiva, il cedente ed il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all anagrafe canina entro 15 giorni; 8) Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all anagrafe canina la morte dell animale e i cambiamenti di residenza entro quindici giorni. 9) La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. 10) Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di un ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, per l attivazione dell intervento di cattura.

Comuni associati: Renate. Veduggio con Colzano, Cassago Brianza C.F. 85001370130 - Partita I.V.A. 00599220134 - C.C.P. 10263226 Pag. 7 A V V I S A Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della relazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica. Il contenuto della presente ordinanza sarà reso pubblico mediante affissione all Albo Pretorio e verrà data la massima pubblicità e divulgazione tramite il sito comunale e l U.R.P., nonché gli ulteriori mezzi di informazione pubblica. La Polizia Locale è incaricata dell esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente Ordinanza. IL SINDACO ( F.TO Rosaura FUMAGALLI )

Comuni associati: Renate. Veduggio con Colzano, Cassago Brianza C.F. 85001370130 - Partita I.V.A. 00599220134 - C.C.P. 10263226