Allegato 1. Regolamento per le borse di ricerca

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Allegato 1 Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e ricerca per laureati previste in programmi di ricerca D.R. 11 giugno 2001, n.01/671 Emanazione D.R. 21 dicembre 2001, n.01/1591 Modifiche D.R. 26 giugno 2002, n.01/729 Modifiche D.R. 26 maggio 2004, n.01/8745 Modifiche D.R. 8 novembre 2005, n.19084 modifica art.7 D.R. 25 maggio 2007, n.8286 Modifica artt.6 e 11 D.R. 12 febbraio 2009, n. 2256 Modifica artt. 1 e 7 bis Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio e di ricerca previste all'interno di programmi di ricerca sviluppati presso i dipartimenti dell'università di Pisa, ovvero presso i centri interdipartimentali di ricerca di cui all'art. 36, commi 1-4-7, dello Statuto, anche finanziati da enti esterni sulla base di contratti o convenzioni. 2. Le borse di studio e di ricerca di cui al comma 1 sono conferite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 bis, a seguito di una procedura di selezione pubblica, a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea, o di titolo di studio equivalente conseguito all'estero, e di curriculum formativo e scientifico-professionale adeguato. 3. Il bando della selezione può restringere la partecipazione a laureati specialisti o a dottori di ricerca. Può anche, in via transitoria, estendere la partecipazione ai diplomati universitari. 4. Nel seguito si farà riferimento alle borse di studio e di ricerca di cui al comma 1 con il termine di "borse"; ai dipartimenti e centri con il termine "strutture"; ai titolari delle borse con il termine "borsisti"; al docente responsabile del programma di ricerca entro cui si svolge l'attività dei borsisti con il termine "responsabile". Articolo 2 - Finalità delle borse 1. Le borse sono finalizzate all'ulteriore qualificazione culturale, scientifica e Regolamento per le borse di ricerca Articolo 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio e di ricerca previste all'interno di programmi di ricerca sviluppati presso le strutture didatticoscientifiche dell'università di Pisa, ovvero presso i centri interdipartimentali di ricerca di cui all'art. 36, commi 1-4-7, dello Statuto, anche finanziate da enti esterni sulla base di contratti o convenzioni. 2. Le borse di studio e di ricerca di cui al comma 1 sono conferite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 bis, a seguito di una procedura di selezione pubblica, a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea, o di titolo di studio equivalente conseguito all'estero, e di curriculum formativo e scientifico-professionale adeguato agli studenti dei corsi di laurea magistrale, nell'ambito di specifiche attività formative, e/o agli iscritti ai corsi di dottorato, selezionati su criteri prevalentemente di merito. 3. Il bando della selezione può restringere la partecipazione a laureati specialisti o a dottori di ricerca. Può anche, in via transitoria, estendere la partecipazione ai diplomati universitari. 4. Nel seguito si farà riferimento alle borse di studio e di ricerca di cui al comma 1 con il termine di "borse"; ai dipartimenti e centri con il termine "strutture"; ai titolari delle borse con il termine "borsisti"; al docente responsabile del programma di ricerca entro cui si svolge l'attività dei borsisti con il termine "responsabile". Articolo 2 - Finalità delle borse 1. Le borse sono finalizzate all'ulteriore qualificazione culturale, scientifica e

professionale dei borsisti. 2. Le borse non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'università. 3. Le attività di studio e ricerca alle quali è finalizzata la borsa non possono essere attività proprie delle prestazioni libero-professionali o del lavoro dipendente. Articolo 3 - Diritti e doveri del borsista 1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di studio e di ricerca previste seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile del programma di ricerca. Ha altresì l'obbligo di presentare al direttore della struttura, con periodicità semestrale, una relazione sulle attività svolte vistata dal responsabile. 2. Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura. 3. Ai borsisti si applica il regolamento per le missioni fuori sede. 4. Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio e/o di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare con soggiorni all'estero l'attività del borsista. In particolare non sono cumulabili con le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato o di specializzazione, anche se nella forma di contratto di formazione-lavoro. 5. Gli iscritti ad un corso di dottorato o di specializzazione che non siano titolari di borsa di studio per la frequenza (o di contratto di formazione-lavoro) possono usufruire delle borse di cui al presente regolamento a condizione che il consiglio del corso esprima parere favorevole. 6. Le borse sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Sono altresì incompatibili con contratti stipulati con l'università di Pisa a qualunque titolo, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 7. Il borsista non può svolgere attività didattica universitaria, salvo professionale dei borsisti. 3. Le borse non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'università. 4. Le attività di studio e di ricerca alle quali è finalizzata la borsa non possono essere attività proprie delle prestazioni liberoprofessionali o del lavoro dipendente. Articolo 2 - Diritti e doveri del borsista 1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di studio e di ricerca previste seguendo le indicazioni e sotto la guida del responsabile del programma di ricerca. Ha altresì l'obbligo di presentare al direttore della struttura, con periodicità semestrale, una relazione sulle attività svolte vistata dal responsabile. 2. Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura. 3. Ai borsisti si applica il regolamento per le missioni fuori sede. 4. Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio e/o di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare con soggiorni all'estero l'attività del borsista. In particolare non sono cumulabili con le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato e con i contratti di formazione specialistica. 5. Gli iscritti a un corso di dottorato che non siano titolari di borsa di studio per la frequenza o di contratto di apprendistato e gli iscritti ad una scuola di specializzazione che non siano titolari di contratto di formazione specialistica possono usufruire delle borse di cui al presente regolamento a condizione che il consiglio del corso esprima parere favorevole. 6. Le borse sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Sono altresì incompatibili con contratti stipulati con l'università di Pisa a qualunque titolo, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 7. Il borsista non può svolgere attività universitaria, salvo eventualmente quella

eventualmente quella risultante dall'affidamento degli incarichi professionali di supporto alle attività didattiche previsti dai regolamenti dell'università di Pisa. 8. I borsisti possono far parte di commissioni di esami universitari solo se cultori della materia e in tale qualità. 9. Il borsista può svolgere seminari riguardanti le sue ricerche. Articolo 4 - Durata e importo delle borse 1. Le borse hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno; possono essere rinnovate una o più volte purché entro una durata complessiva massima di tre anni. 2. La stessa persona non può essere titolare di borse di cui al presente regolamento per più di tre anni complessivi. 3. L' importo netto della borsa non deve essere inferiore a quello fissato dal MIUR e quello massimo determinato di volta in volta dal Consiglio della struttura interessata, che dovrà tenere conto delle particolari condizioni in cui il borsista dovrà operare. Articolo 5 - Regime fiscale, previdenziale e assicurativo delle borse 1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 210/1998 le borse sono esenti dall'irpef, salvo quanto diversamente disposto dalla legge. 2. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a riconoscimenti automatici ai fini risultante dall'affidamento degli incarichi professionali di supporto alle attività didattiche previsti dai regolamenti dell'università di Pisa. 8. I borsisti possono far parte di commissioni di esami universitari solo se cultori della materia e in tale qualità. 9. Il borsista può svolgere seminari riguardanti le sue ricerche. Articolo 3 - Durata e importo delle borse 1. Le borse hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno; possono essere rinnovate prorogate una o più volte purché entro una durata complessiva massima di tre anni. 2. La stessa persona non può essere titolare di borse di cui al presente regolamento per più di tre anni complessivi. 3. L importo netto della borsa non deve essere inferiore a quello fissato dal MIUR a 3.600,00 semestrale e non superiore a 12.000,00 semestrale quello massimo determinato di volta in volta dal Consiglio della struttura interessata, che dovrà tenere conto delle particolari condizioni in cui il borsista dovrà operare. Articolo 4 - Regime fiscale, previdenziale e assicurativo delle borse 1. Le borse di cui al presente regolamento costituiscono base imponibile IRPEF per il percipiente ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e concorrono alla formazione della base imponibile IRAP per l'ateneo sulla base delle disposizioni del Decreto legislativo n.446/97. L'Università, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n.600/73 eserciterà quindi il ruolo di sostituto di imposta per l'assolvimento degli adempimenti IRPEF. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 210/1998 le borse sono esenti dall'irpef, salvo quanto diversamente disposto dalla legge. 2. Le borse di cui al presente regolamento sono altresì escluse da contribuzione INPS ai sensi

previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche. 3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dall'ateneo. Articolo 6 - Bando di selezione 1. La selezione dei candidati al conferimento di una borsa è effettuata mediante una procedura di bando pubblico e di valutazione dei titoli di coloro che hanno presentato domanda, integrata eventualmente da un colloquio. 2. Il bando deve specificare: le attività di studio e di ricerca che il borsista dovrà svolgere; il titolo di studio che deve essere posseduto; le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione; i documenti da allegare alla domanda, tra cui è obbligatorio il curriculum del candidato; ogni altro elemento utile ai candidati per la partecipazione alla selezione i criteri generali di valutazione che saranno utilizzati; le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti. 3. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata di norma il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo della struttura e non può in nessun caso essere fissata in data anteriore al quindicesimo giorno successivo alla stessa data. 4. Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono dell'articolo 2 comma 26 della legge n.335/2005. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche. 3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dall'ateneo. Articolo 5 - Bando di selezione 1. La selezione dei candidati, al conferimento di una borsa, è effettuata mediante una procedura di bando di concorso pubblico che prevede la e di valutazione dei titoli del curriculum di coloro che hanno presentato domanda, integrata eventualmente da un colloquio 2. Il bando deve specificare: le attività di studio e di ricerca che il borsista dovrà svolgere e, per gli studenti delle lauree magistrali, le attività formative cui l attività di ricerca si riferisce; per i dottorandi, il corso di dottorato al quale il candidato deve essere iscritto; per gli studenti delle lauree magistrali, la classe di laurea magistrale a cui il candidato deve essere iscritto; le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione; il curriculum del candidato; ogni altro elemento utile ai candidati per la valutazione partecipazione alla selezione; i criteri generali di valutazione che saranno utilizzati; le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti. 3. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata di norma il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo della struttura e non può in nessun caso essere fissata in data anteriore al quindicesimo giorno successivo alla stessa data. 4. Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono

essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. 5. Il bando è approvato dal consiglio della struttura interessata su proposta del responsabile del programma di ricerca e la selezione è indetta con decreto del direttore della struttura. Il bando e il decreto di indizione sono immediatamente trasmessi all'ateneo. 6. Nel caso di borse previste in programmi di ricerca finanziati da enti esterni, l'intero importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima dell'emanazione del decreto di indizione della selezione. 7. I bandi sono pubblicati all'albo della struttura interessata e sul sito web dell'ateneo e della struttura. Articolo 7 - Selezione dei candidati e conferimento delle borse 1. Per ogni bando la commissione di selezione è composta dal direttore della struttura, che la presiede, dal responsabile del programma di ricerca e da un altro componente nominato dal consiglio della struttura interessata tra i professori e i ricercatori dell'ateneo esperti delle tematiche della borsa. 2. La commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati in base ai criteri generali indicati dal bando ed eventualmente ad ulteriori criteri predeterminati dalla commissione stessa, con particolare riferimento alla formazione e alla produzione scientifica del candidato e alla loro adeguatezza alle attività di studi e di ricerca da svolgere. 3. Al termine della valutazione la commissione indica il vincitore e la graduatoria degli idonei, ovvero, se lo ritiene opportuno, seleziona un certo numero di candidati da invitare ad un colloquio. 4. Il colloquio dovrà tendere ad accertare l'adeguatezza del curriculum del essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. 5. Il bando è approvato dal consiglio della struttura interessata su proposta del responsabile del programma di ricerca e la selezione è indetta con decreto del direttore della struttura. Il bando e il decreto di indizione sono immediatamente trasmessi all'ateneo. 6. Nel caso di borse previste in programmi di ricerca finanziati da enti esterni, l'intero importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima dell'emanazione del decreto di indizione della selezione. 1. I bandi sono pubblicati all'albo della struttura interessata e sul sito web dell'ateneo e della struttura. Articolo 6- Selezione dei candidati e conferimento delle borse 1. Per ogni bando la commissione di selezione è composta dal direttore della struttura, che la presiede, dal responsabile del programma di ricerca e da un altro componente nominato dal consiglio della struttura interessata tra i professori e i ricercatori dell'ateneo esperti delle tematiche della borsa. 2. La commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati in base ai criteri generali indicati dal bando ed eventualmente a ulteriori criteri predeterminati dalla commissione stessa, con particolare riferimento alla formazione e alla produzione scientifica del candidato e alla loro adeguatezza alle attività di studi e di ricerca da svolgere. 3. Al termine della valutazione la commissione individua indica il vincitore e formula la graduatoria degli idonei, ovvero se lo ritiene opportuno, preseleziona e convoca, sulla base della maggiore adeguatezza del curriculum, un certo numero di candidati ad un colloquio. se lo ritiene opportuno, seleziona un certo numero di candidati da invitare a un colloquio. 4. Il colloquio dovrà tendere ad accertare l'adeguatezza del curriculum del

candidato alle attività di studi e di ricerca da svolgere. Al termine la commissione indica, in base alla valutazione dei curricula e all'esito dei colloqui, il vincitore e la graduatoria degli idonei. 5. Dei lavori della commissione viene redatto un verbale che costituisce gli atti della commissione. 6. Gli atti sono approvati, con proprio decreto, dal direttore della struttura interessata. Gli atti e il decreto di approvazione sono immediatamente trasmessi all'ateneo e pubblicati sul sito web dell'ateneo e della struttura. 7. La borsa è conferita con decreto rettorale. La decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal direttore della struttura sulla base di motivate esigenze del programma di ricerca o del borsista. Articolo 7 bis - Conferimento diretto delle borse 1. Il conferimento della borsa a cittadini extracomunitari che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni all'ateneo, nel quadro di rapporti convenzionali o di progetti di ricerca o di cooperazione internazionale, può prescindere dall'esperimento della selezione prevista dal presente regolamento. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque essere in possesso di un titolo accademico estero equivalente alla laurea italiana e di un curriculum formativo e scientifico professionale adeguato. L'equivalenza del suddetto titolo, ai soli fini del conferimento della borsa, è riconosciuta dal consiglio della struttura. Parimenti il consiglio della struttura verifica l'adeguatezza del curriculum. La borsa è conferita con decreto rettorale. 3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche ai cittadini comunitari non italiani selezionati dagli organi responsabili di programmi di ricerca comunitari ai quali l'ateneo partecipi. 4. Nel caso di borse previste in programmi di candidato alle attività di studi e di ricerca da svolgere. Al termine la commissione indica, in base alla valutazione dei curricula e all'esito dei colloqui, il vincitore e la graduatoria degli idonei. 5. Dei lavori della commissione viene redatto un verbale che costituisce gli atti della commissione. 6. Gli atti sono approvati, con proprio decreto, dal direttore della struttura interessata. Gli atti e il decreto di approvazione sono immediatamente trasmessi all'ateneo e pubblicati sul sito web dell'ateneo e della struttura. 7. La borsa è conferita con decreto rettorale con provvedimento del direttore della struttura. La decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal direttore della struttura sulla base di motivate esigenze del programma di ricerca o del borsista. Articolo 7 bis- Conferimento diretto delle borse 1. Il conferimento della borsa a cittadini extracomunitari che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni all'ateneo, nel quadro di rapporti convenzionali o di progetti di ricerca o di cooperazione internazionale, può prescindere dall'esperimento della selezione prevista dal presente regolamento. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque essere in possesso di un titolo accademico estero equivalente alla laurea italiana e di un curriculum formativo e scientifico professionale adeguato. L'equivalenza del suddetto titolo, ai soli fini del conferimento della borsa, è riconosciuta dal consiglio della struttura. Parimenti il consiglio della struttura verifica l'adeguatezza del curriculum. La borsa è conferita con decreto rettorale. 3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche ai cittadini comunitari non italiani selezionati dagli organi responsabili di programmi di ricerca comunitari ai quali l'ateneo partecipi. 4. Nel caso di borse previste in programmi

ricerca finanziati da enti esterni, l'intero importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima del conferimento della borsa. 5. La borsa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal responsabile della struttura sulla base di motivate esigenze del programma di ricerca o del borsista. 6. Alle borse conferite in base al presente articolo non si applicano gli artt. 6,7 e 8, comma 1 del presente regolamento. Articolo 8 - Recesso, sospensione e rinnovo delle borse 1. In caso di borse di durata annuale, se si verifica il recesso del borsista entro sei mesi dalla decorrenza della borsa, la borsa è conferita dal rettore, su proposta del responsabile e previo parere favorevole del direttore della struttura, al primo candidato in posizione utile nella graduatoria degli idonei, con scadenza eguale a quella della borsa originaria. 2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con decreto rettorale, previo parere favorevole del responsabile della ricerca. Nel caso di maternità, servizio di leva o gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista. 3. Il rinnovo della borsa è disposto con decreto rettorale, su proposta del responsabile previo parere favorevole del direttore della struttura. di ricerca finanziati da enti esterni, l'intero importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima del conferimento della borsa. 5. La borsa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal responsabile della struttura sulla base di motivate esigenze del programma di ricerca o del borsista. 6. Alle borse conferite in base al presente articolo non si applicano gli artt. 6,7 e 8, comma 1 del presente regolamento. Articolo 7 - Recesso, sospensione, rinnovo proroga e decadenza 1. In caso di borse di durata annuale, se si verifica il recesso del borsista entro sei mesi dalla decorrenza della borsa, la borsa è conferita dal rettore direttore della struttura, su proposta del responsabile della ricerca, al primo candidato in posizione utile nella graduatoria degli idonei, con scadenza eguale a quella della borsa originaria. 2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con decreto rettorale provvedimento del direttore della struttura, previo parere favorevole del responsabile della ricerca. Nel caso di maternità, servizio di leva o gravi motivi di salute la sospensione è disposta a semplice richiesta del borsista. 3. Il rinnovo della borsa è disposto con decreto rettorale provvedimento del direttore della struttura, su proposta del responsabile della ricerca previo parere favorevole del direttore della struttura. 4. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia quanto previsto ai doveri di cui al comma 1 dell articolo 2. La decadenza è disposta, sentito responsabile della ricerca, dal direttore della struttura didattico-scientifica con provvedimento adeguatamente motivato. Articolo 9 - Gestione decentrata delle borse Articolo 8 - Gestione decentrata delle borse 1. Ad eccezione dei decreti di 1. Tutti i procedimenti e provvedimenti

conferimento, sospensione e proroga della borsa e delle relative certificazioni, tutti i procedimenti e provvedimenti connessi con il presente regolamento sono gestiti dalla struttura interessata, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del direttore e del segretario amministrativo. 2. Spettano in particolare alla struttura le competenze in materia di pagamento dei ratei delle borse e di accesso agli atti. 3. Le borse sono corrisposte al borsista in rate mensili posticipate. Articolo 10 - Norme sovranazionali 1. Sono fatte salve, per quanto eventualmente difforme dal presente regolamento, le disposizioni normative previste da istituzioni pubbliche sovranazionali od internazionali in materia di attribuzione di borse di studio e ricerca attraverso le università. Articolo 11 - Norme finali 1. Il presente regolamento sostituisce integralmente tutti i regolamenti e le normative interne in materia di borse di studio o ricerca previste in programmi di ricerca. 2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'università di Pisa. È anche pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'università di Pisa e sul sito web di ateneo. 2.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica. connessi con il presente regolamento sono gestiti dalla struttura interessata, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del direttore e del segretario amministrativo. 2. Spettano inoltre in particolare alla struttura le competenze in materia di pagamento dei ratei delle borse e di accesso agli atti. 3. Le borse sono corrisposte al borsista in rate mensili posticipate. Articolo 9 - Norme sovranazionali 1. Sono fatte salve, per quanto eventualmente difforme dal presente regolamento, le disposizioni normative previste da istituzioni pubbliche sovranazionali o internazionali in materia di attribuzione di borse di studio e ricerca attraverso le università. Articolo 10 - Norme transitorie e finali 1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e ricerca per laureati previste in programmi di ricerca, emanato con decreto rettorale 11 giugno 2001, n.01/671. tutti i regolamenti e le normative interne in materia di borse di studio o ricerca previste in programmi di ricerca. 2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale alla sua pubblicazione all'albo dell'università di Pisa. È anche ed è pubblicato sul sito dell Università di Pisa: www.unipi.it È anche pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'università di Pisa e sul sito web di ateneo. 2.bis Le modifiche del presente regolamento sono pubblicate sul sito web di Ateneo ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di modifica. 3. Solo le procedure di selezione

emanate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine secondo il previgente regolamento, emanato con decreto rettorale 11 giugno 2001, n.01/671. Per dette selezioni si potrà procedere al conferimento della borsa ma non si potrà procedere a proroga o i rinnovi. Le parti scritte in grassetto sono integrazioni; quelle barrate sono le parti sostituite.