IL MINISTRO DELLA SALUTE. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Documenti analoghi
MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 194

IL MINISTRO DELLA SALUTE. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 aprile Disciplina delle mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato. (GU n. 154 del ) IL MINISTRO DELL'INTERNO


Provvedimento del 02/03/ Agenzia del Territorio

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 194

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero dell Economia e delle Finanze

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

DECRETO 24 marzo 1998 Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017

Agenzia delle Entrate

Gazzetta n. 220 del 21 settembre 2011 MINISTERO DELLA SALUTE

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.

MINISTERO DELL'INTERNO

OGGETTO: modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali

DECRETO 9 ottobre 2015 Rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi. (15A08532) (GU n.264 del ) IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto del 27 dicembre Min. Economia e Finanze

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (1).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 17 dicembre 2009 (GU n. 58 del )

D.M. 6 ottobre Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

/* */ /* */ /* */ Creato: 14 Maggio 2013 Modificato: 21 Maggio 2013

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre (GU n.37 del ) *** ATTO COMPLETO ***

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(GU n. 301 del ) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ministero dell Economia e delle Finanze

Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017 (in Suppl. Ordinario 25 alla Gazz. Uff., 29 maggio 2017, n. 123). - Disposizioni per l

COMUNE DI LEDRO Provincia di Trento SETTORE FINANZIARIO. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO n. 430 di data 8 agosto 2014

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.

Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali. (2) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del )

Decreto Ministeriale del 23 giugno 2009 (1).

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 L.228 dicembre 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DM 01/06/2004 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Direzione Centrale delle Entrate Contributive

OGGETTO : Provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007 Autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017

MINISTERO DELLA DIFESA

REGIONE UMBRIA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Registro dei revisori contabili: competenze dell'ordine dei dottori commercialisti Decreto legislativo n. 28, G.U

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Art. 77-quater. Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa (479)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO l articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

MINISTERO DELLA SALUTE

Tratto da Gazzetta Ufficiale n. 9 del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

INTRODUZIONE DEL BONIFICO BANCARIO E POSTALE COME STRUMENTO PER EFFETTUARE I VERSAMENTI NELLA TESORERIA DELLO STATO

Il Ministro dell Economia e delle Finanze N DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO I.GE.P.A. - UFFICIO V

COMUNE DI SINALUNGA. Provincia di Siena REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI AGENTI CONTABILI

MINISTERO DELLA SALUTE

Ecco come funziona: Il bonus

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ministero della Salute. Ordinanza 22 marzo 2011

Gazzetta Ufficiale N. 289 del 13 Dicembre 2006

MINISTERO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO. di concerto con

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LEGGE 9 dicembre 1928, n (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 2783). - Modificazioni della legge per la contabilità generale dello Stato.

Tratto da Gazzetta Ufficiale n. 147 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Intesa, ai sensi dell articolo 1, comma 405, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 Punto 15) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

IL MINISTRO DELLA SALUTE. Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2014

COMUNE di MANOPPEPLLO. (Provincia di Pescara) REGOLAMENTO per l organizzazione del Servizio Notifiche

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. (2) IL MINISTRO DEL LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Misure di polizia veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionat

DECRETO 7 ottobre 2005

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1997, n Soppressione dei servizi autonomi di cassa

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLA SALUTE

Transcript:

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 24 gennaio 2011 Modalità tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. (11A05406) (GU n. 100 del 2-5-2011) IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194; Visti, in particolare gli articoli 10, comma 1 e 12, comma 1 del predetto decreto, i quali prevedono, rispettivamente, che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze vengano individuate le modalità tecniche di versamento delle tariffe e definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del medesimo decreto; Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, Decreta: Art. 1 1. L'ammontare delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, di seguito denominato "decreto legislativo", è determinato dai competenti servizi delle Aziende sanitarie locali mediante la compilazione dell'apposita bolletta contenente le indicazioni riportate nell'allegato 1, relativamente alla specifica attività svolta dall'operatore del settore interessato, tenendo conto delle avvertenze in essa contenute e nelle misure previste dagli allegati al decreto legislativo. 2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla applicazione da parte delle Aziende sanitarie locali delle tariffe di cui al comma 1. Art. 2 1. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo, dalla sezione 1 alla sezione 5, sono versati dall'operatore del settore interessato su conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale competente per territorio o con altra modalità analoga stabilita con disposizioni regionali prima dell'effettuazione delle prestazioni. 2. È possibile applicare il criterio del conto a scalare; in tal caso l'operatore del settore interessato versa in anticipo un importo calcolato dalla Azienda sanitaria locale sulla base della previsione della tariffazione per un periodo concordato con l'operatore stesso, scalando gli importi dovuti di volta in

volta in rapporto all'attività di controllo; in caso di insufficienza o di esaurimento degli importi versati ai fini dei successivi controlli, l'operatore del settore interessato provvede al reintegro del conto, in via anticipata rispetto all'effettuazione dei controlli stessi. 3. Quando è adottato il criterio del conto a scalare di cui al comma 2 e l'operatore del settore interessato cessa l'attività, l'azienda sanitaria locale restituisce gli importi residui sul conto. 4. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 6 del decreto legislativo, sono versati entro il 31 gennaio di ogni anno sul conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale competente per territorio o con altra modalità analoga, stabilita con disposizioni regionali. 5. Le somme affluite sul conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale competente per territorio o riscosse con altra modalità analoga stabilita con disposizioni regionali devono essere contabilizzate con periodicità trimestrale in un capitolo delle entrate correnti da istituire allo scopo nel bilancio dell'azienda sanitaria locale o sulla corrispondente voce del conto economico; gli importi scalati dalle somme versate in anticipo sono contabilizzate nel capitolo di entrata o sulla corrispondente voce del conto economico solo al momento in cui viene scalato l'importo dovuto; gli importi eccedenti la tariffa devono rimanere invece sul conto corrente a disposizione per i successivi addebiti o per la restituzione all'operatore in caso di cessazione dell'attività. 6. Gli importi di cui al comma 2, che risultassero a fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore del settore interessato o accreditati per l'anno successivo. Art. 3 1. L'importo complessivo delle tariffe definito dai Posti di Ispezione Frontaliera (di seguito "PIF") e dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (di seguito "USMAF") del Ministero della salute, sulla base dell'allegato 5, è versato dall'operatore del settore interessato, su specifico conto corrente postale intestato all'ufficio periferico che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale gestione on line. 2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dall'operatore prima dell'effettuazione delle prestazioni. 3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma 1, i PIF e gli USMAF possono consentire all'operatore che si avvale in modo ricorrente dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del "conto a scalare"; in tal caso si applicano le modalità di cui all'art. 2, commi 2, 3, e 6. Art. 4 1. L'Azienda sanitaria locale, entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la contabilizzazione di cui all'art. 2, comma 5, con imputazione su due distinti capitoli delle spese correnti da istituire nel bilancio ovvero su corrispondenti voci del conto economico, provvede alla ripartizione e al trasferimento delle quote di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, dandone comunicazione alla Regione, al Ministero della salute e al Ministero dell' economia e delle finanze, indicando altresì i dati individuati negli allegati 2 e 3 del presente decreto. 2. L'Azienda sanitaria locale trasferisce:

a) la quota del 2% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 12 del Capo 20 per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero della salute; b) la quota del 3,5% alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza della Azienda sanitaria locale; c) la quota del 3,5% all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; d) la quota dell'1% ai laboratori nazionali di riferimento per le spese di funzionamento è versata alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 18 del Capo 20. Il Ministero della salute provvede alla ripartizione della quota tra i laboratori nazionali di riferimento in relazione alle attività svolte in conformità all'art. 33 del Regolamento (CE) 882/2004. 3. In caso di mancato trasferimento delle quote di cui al comma 2, la Regione o Provincia autonoma provvede a diffidare l'azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale notizia al Ministero della salute e al Ministero dell' economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la Regioni o Provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'azienda sanitaria locale medesima. Art. 5 1. I PIF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo, dandone comunicazione, mediante il modello di cui all'allegato 6, al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e al Ministero dell' economia e delle finanze, trasferendo: a) la quota del 5% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ art. 14 del capo 20 per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero della salute; b) la quota dell'83% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01 del capo 20; c) la quota del 7% con versamento alla singola Regione o Provincia autonoma sulla base dei controlli a destino, effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dai PIF; d) la quota del 5% con versamento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, quest'ultimo si avvale di laboratori di altri Istituti zooprofilattici sperimentali, rimborsandone il costo al laboratorio che l'ha eseguita. Art. 6 1. Gli USMAF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui all'art. 7, comma 3 del decreto legislativo, dandone comunicazione, mediante il modello di cui all'allegato 7, al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Dipartimento della prevenzione e comunicazione e al Ministero dell' economia e delle finanze, trasferendo: a) la quota dell'8% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio e con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 20 del capo 20 per essere riassegnata allo stato di previsione del Ministero della salute;

b) la quota dell'80% con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio e con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 02 del capo 20; c) la quota del 7% con versamento alla singola Regione o Provincia autonoma sulla base dei controlli a destino effettuati in esecuzione dei provvedimenti adottati dalle Unità territoriali degli USMAF; d) la quota del 5% agli Istituti zooprofilattici sperimentali ed agli altri laboratori addetti al controllo ufficiale competenti per territorio; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'istituto zooprofilattico sperimentale o il laboratorio addetto al controllo ufficiale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale o di un altro laboratorio addetto al controllo ufficiale, rimborsandone al medesimo il costo. Art. 7 1. Le tariffe per la copertura dei costi relativi ai controlli rafforzati di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 4 del decreto legislativo effettuati dai PIF e dagli USMAF sugli operatori del settore sono aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di cui all'allegato B dello stesso decreto legislativo. I relativi importi sono versati in conformità agli articoli 5 e 6. 2. Le somme relative alla maggiorazione del 20% di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo sono versate con le stesse modalità di cui all'art. 4. 3. La maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo si applica al totale delle somme riscosse dai PIF e dagli USMAF ed è versata entro il 31 gennaio alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 17 del capo 20. 4. Le tariffe per la copertura dei costi relativi ai controlli supplementari, integrativi e su richiesta di cui al comma 1, lettera a) e al comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo, effettuati dalle Aziende sanitarie locali sugli operatori del settore interessato sono aggiuntive rispetto a quelle ordinarie di cui all'allegato A, sezioni da 1 a 6 dello stesso decreto legislativo. I relativi importi sono versati in conformità all'art. 4. 5. La maggiorazione di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo si applica al totale delle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali come indicato nella bolletta di cui all'allegato 1 ed è versata alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio con imputazione al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ art. 17, del capo 20. 6. Le tariffe di cui alla sezione 7 dell'allegato A del decreto legislativo, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento è spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute. Art. 8 1. Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo, le Regioni o Province autonome, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori di analisi destinatari delle

risorse di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo riportano tutte le informazioni indicate in allegato 4, tenendo conto di quanto previsto agli articoli 3 e 8, comma 1 dello stesso decreto legislativo e adempiono all'obbligo di trasmissione di cui al comma 2 dello stesso art. 8. 2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per quanto concerne la determinazione del costo del servizio, occorre fare riferimento esclusivamente ai costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli tariffati ai sensi del decreto legislativo. 3. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'art. 74 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 621 e seguenti del Regio Decreto 23 maggio1924, n. 827. Art. 9 1. Il Ministro della salute, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo, provvede, almeno ogni due anni, all'aggiornamento delle tariffe fissate dal presente decreto. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono rideterminate nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio, ai sensi degli articoli 3 e 8, comma 1 del decreto legislativo. Art. 10 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 22 aprile 1999. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 24 gennaio 2011 Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti Il Ministro della salute: Fazio Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 51