STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL TERZO MONDO



Documenti analoghi
FACSIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97)

FACSIMILE STATUTO DI COMITATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA BENDANDIANA FAENZA

STATUTO SIENA BASEBALL MONTERIGGIONI A.S.D. TITOLO I - Denominazione sede

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97) 1

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Statuto dell'associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia

Statuto dell'associazione Culturale di Promozione Sociale

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto Associazione Asilo in Europa

STATUTO DELLA CROSSFIT FAENZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Atto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

A.S.D. SON GEN JUKU AIKIDO CUS BERGAMO

STATUTO LESTES - ASSOCIAZIONE DI STUDIO E RICERCA NELLE SCIENZE NATURALI

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

Statuto dell Associazione denominata GASBO - Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 Logo dell associazione. ART. 2 TITOLO II Scopo Finalità ART. 3

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DEI GIOVANI

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAMPANIA ADVENTURE TITOLO I

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Vela Club 33"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA YOGA JAY MA

FAC-SIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (L. 383/2000, L.R. 34/2002 e adeguato al D. Lgs. 460/97/art. 148 TUIR).

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHINAN KARATE KAI. TITOLO I Denominazione sede

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE T-ERRE TURISMO RESPONSABILE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GUARDARE LONTANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STRECCAPOGN. be-folk! be happy!

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO WHITEAM SCI CLUB VERONA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO Associazione di promozione sociale con indirizzo culturale RIMINI RICAMA

STATUTO SCUOLA DI ARTI MARZIALI SHODAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISITCA TITOLO I TITOLO II

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY ROGER. TITOLO I - Denominazione sede

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARCHEO 2.0

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMRITA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DIVERLIBERO STATUTO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ADOTTANDO Bologna - O.N.L.U.S.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STATUTO DEFINIZIONE E FINALITA COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. - ART. 1

STATUTO dell'associazione

STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I. Denominazione sede ART. 1

Statuto. STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UmanaMente

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE E TURISTICA VISIT GALLURA TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 E costituita, nello spirito

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GENITORI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO MASCAGNI

Statuto dell Associazione Astrofili Imolesi

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE A.S.D...

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO. della Associazione Polisportiva Dilettantistica CLUB ARIAPERTA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica Costituzione - denominazione-sede ART.

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

FAC-SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATTO COSTITUTIVO. In, via n, si sono riuniti il per costituire

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO COMITATO DI VOLONTARIATO P.E.T.- O.

STATUTO ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

associazione e scuola di vela e di marineria

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,RICREATIVA, CULTURALE SOTTOSOPRA. TITOLO I Denominazione sede. TITOLO II Scopo Oggetto

ASSOCIAZIONE NUOVA CIVILTA DELLE MACCHINE STATUTO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

Associazione culturale e sportiva

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica Paintball Elite School Bergamo

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

Transcript:

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL TERZO MONDO TITOLO I Denominazione - sede ART. 1 E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non commerciale, operante nei settori solidaristico, culturale, ricreativo e sportivo che assume la denominazione ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL TERZO MONDO L'associazione ha la sede legale in Piazza Medaglie d'oro 4 a Ravenna c/o Casa delle culture del Comune di Ravenna, e la sua durata è illimitata. TITOLO II Scopo- Oggetto ART. 2 L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con finalità solidaristiche, culturali, ricreative e sportive. Le finalità dell associazione apolitica e senza fini di lucro di volontariato, umanitario, culturale, sociale, sono: Promuovere il valore della solidarietà del volontariato, dell impegno per la pace, la cooperazione, lo sviluppo e la convivenza nell ambito di una società mondiale multietnica tramite progetti interculturali, i cui scopi principali sono quelli di rispettare la cultura di ciascuno aprendo al tempo stesso le porte ad una comprensione ed un interessamento di reciprocità. Inoltre: Promuovere lo sviluppo dell attività internazionale del volontariato nazionale e locale. Promuovere l adozione di leggi regionali, nazionali ed internazionali per lo sviluppo della cultura della pace e dei diritti umani nel mondo. Agire per la tutela dei diritti umani nel mondo per la piena attuazione dei principi d uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona umana in particolare per la tutela dei diritti umani, civili e sindacali degli immigrati (Studenti e lavoratori), rifugiato e profughi e d altri cittadini bisognosi in Italia ed ogni volta che è possibile nel mondo. Portare un assistenza materiale e morale ai cittadini immigrati, rifugiati e profughi siano donne, uomini che bambini per migliorare la loro condizione 1

sociale economica culturale e sanitarie. Felicitare l inserimento e la promozione sociale e culturale nel rispetto dei loro diritti e dignità: uomini, donne, siano studenti o lavoratori, immigrati rifugiati o profughi ed altre categorie sociale deboli della società civile. Sensibilizzare l opinione pubblica attraverso l organizzazione di varie iniziative culturale e sportive (Conferenze, Seminari, Fiere, Convegni dibatti, Mostre, Spettacoli, Tornei, Raccolte nazionali ed internazionali) sulla situazione della comunità nei paesi d accoglienza. Sviluppo di attività ricreative culturali e sportive di volontariato all interno dei centri sociali, centri di accoglienza (d immigrati, profughi, orfani, anziani ) e nei carceri ed assicurare un assistenza volontaria negli ospedali. Aiutare a sostenere le popolazioni colpite dalle calamità e dai disastri sociali, mediante la raccolta di fondi, di donazioni a scopo di beneficenza e d aiuto umanitario. Avviare un attività di volontariato internazionale: a) Nel campo dello sviluppo e della promozione sociale. - Sensibilizzare le istituzioni per creare progetti pilota nel campo sociale. Agricolo, economico, culturale e sportivo nei paesi del terzo mondo. - Suggerire interventi alle istituzioni per garantire acqua potabile alle aree colpite dalla siccità scavando pozzi superficiali e profondi. - Promuovere iniziative atte a costruire centri specializzati di riabilitazioni e di assistenza ai bambini senza tetto e agli orfani. - Contribuire ai programmi nazionali ed internazionali di alfabetizzazione e di educazione: Costruire asili, scuole e centri di formazione tecnica e professionale. - Reperire con opportuna sensibilizzazione fondi atti a finanziare gli studenti bisognosi con borse di studio. - Trovare fondi con opportune campagne di sensibilizzazione, atti a dotare scuole ed istituti di attrezzature necessarie. - Promuovere iniziative volte a mandare operatori specializzati e volontari per l assistenza. b) Nel campo sanitario Tramite un progetto d assistenza sanitaria. - Suggerire alle istituzioni la messa in funzione e la gestione di ambulatori fissi e mobili e dei centri di assistenza. - Suggerire alle istituzioni la fornitura di attrezzature e medicinali per le strutture sanitarie dei paesi bisognosi. - Chiedere alle Istituzioni la loro partecipazione alla realizzazione dei programmi locali di educazione sanitaria e di prevenzione per i paesi bisognosi. - Partecipazione e organizzazione di campagne per la vaccinazione dei bambini contro le malattie infettive nei paesi bisognosi. - Partecipazione o progettazione di campi d assistenza e di pronto soccorso in caso di disastri naturali, di conflitti o di guerre. - Individuare e sollecitare dalle istituzioni la dotazione per le aree colpite da disastri, tende, medicinali ed altri materiali di pronto soccorso. - Per le operazioni di primo intervento e di soccorso, partecipazione con squadre di operatori sanitari volontari nelle aree sinistrate. Promuovere il gemellaggio tra regioni, province, comuni e località dei paesi del terzo mondo con i loro pari italiani ed europei nell ambito della cooperazione allo sviluppo. 2

Rafforzare i legami con i governi, le ONG degli altri paesi, adottando i sistemi più sofisticati, assicurando i propri mezzi e disponibilità. Patrocinare le attività sportive a scopi umanitari e sociali. Organizzare gite, colonie di vacanze, attività ricreative, per i bambini e i ragazzi a livello nazionale ed internazionale ed iniziative simili con i coetanei italiani ed europei nello spirito di diffondere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli. Rafforzare le iniziative rivolte alla difesa dell ambiente e dell ecosistema in collaborazione con gli enti pubblici nazionali ed internazionali e le organizzazioni non governative impegnate in questo campo. Pubblicare un bollettino d informazione destinato ai soci dell associazione, che si occupa di tutti i temi sopra elencati. TITOLO III Soci ART. 3 II numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Viene istituita anche la figura del socio onorario che può essere persona fisica e giuridica e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell Associazione. ART. 4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporaneo rilascio della tessera sociale, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci. In caso di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata previa restituzione della tessera associativa. ART. 5 La qualifica di socio da' diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione; - a godere dell'elettorato attivo e passivo. I soci sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; al pagamento del contributo associativo annuale. ART. 6 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei 3

programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio. Recesso - Esclusione ART. 7 La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. ART. 8 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione; b) che si renda moroso per un periodo di 30 giorni del versamento del contributo annuale; e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. ART. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. TITOLO IV Risorse economiche - Fondo Comune ART. 10 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; 4

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione ne all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Esercizio Sociale ART. 11 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. TITOLO V Organi dell'associazione ART. 12 Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; e) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. Assemblee ART. 13 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. ART. 14 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'assemblea ordinaria: a) elezione del Consiglio direttivo; b) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; e) approvazione del rendiconto economico-finanziario; d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; e) approvazione di eventuali Regolamenti; f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci. ART. 15 L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori. ART. 16 La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affìggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che 5

dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei' Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tré quarti degli associati. ART. 17 L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Consiglio Direttivo ART. 18 II Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ed e' formato da 4 a 9 membri eletti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno: 1. il Presidente 2. il Vice Presidente 3. il Tesoriere 4. il Segretario 5. il Vice-segretario 6. il Consigliere, responsabile dell'area solidarietà 7. il Consigliere, responsabile dell'area culturale 8. il Consigliere, responsabile dell'area ricreativa 9. Il Consigliere finanziario Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. 6

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico - finanziario; e) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. ART. 19 In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni 1 assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. Presidente ART. 20 II Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Collegio dei Revisori dei Conti Art. 21 II Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 22 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai 7

Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. TITOLO VI Scioglimento ART. 23 Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Clausola compromissoria ART. 24 Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Ravenna. Norma finale ART.25 Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. 8