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Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale. Art. 1 oggetto Art. 2 soggetti beneficiari Art. 3 presentazione della domanda Art. 4 spese ammissibili Art. 5 regime di aiuto Art. 6 divieto di cumulo Art. 7 concessione ed erogazione del contributo Art. 8 obblighi dei beneficiari Art. 9 ispezioni e controlli Art. 10 rinvio Art. 11 entrata in vigore Allegato A costi standard unitari per la determinazione delle spese del personale impiegato nell ambito delle iniziative finanziate Allegato B regime di aiuto de minimis. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 art. 1 oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell articolo 87, comma 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale, a fronte delle spese sostenute e strettamente connesse alle operazioni di fusione di cui all articolo 62, comma 3, della medesima legge regionale. art. 2 soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari dei contributi i consorzi di sviluppo economico locale di cui all articolo 62 della legge regionale 3/2015 e i consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale). art. 3 presentazione della domanda 1. La domanda di contributo è presentata, ai sensi dall articolo 87, comma 4 della legge regionale 3/2015: a) dai consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre quindici giorni antecedenti la fusione; b) dai consorzi di sviluppo economico locale entro sessanta giorni dalla conclusione del processo di riordino di cui all articolo 62, comma 3 della legge regionale 3/2015. 2. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull imposta di bollo, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore del Servizio sviluppo economico locale, a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo economia@certregione.fvg.it. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata. 3. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione: a) tabella di sintesi delle spese di cui all articolo 4;

b) la dichiarazione di cui all articolo 5, comma 5; c) una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi dell articolo 47 del DPR del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio di sviluppo economico locale o del consorzio di sviluppo industriale, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo in attuazione dell articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003 n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); d) la rendicontazione semplificata ai sensi dell articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). art. 4 spese ammissibili 1. Ai sensi dell articolo 87, comma 1, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse allo svolgimento delle operazioni di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, sostenute prima della presentazione della domanda, e successivamente alla deliberazione di avvio del processo di fusione, relative: a) agli oneri fiscali conseguenti alle operazioni di fusione; b) ai costi per l acquisizione di servizi professionali quali: 1) consulenze specialistiche per la redazione del progetto di fusione di cui all articolo 2501 ter del codice civile; 2) consulenze specialistiche per la redazione della relazione di cui all articolo 2501 sexies del codice civile; c) alle iscrizioni degli atti relativi al processo di fusione al Registro delle imprese; d) agli onorari notarili; e) ai costi per il personale assunto con rapporto di lavoro dipendente attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa, impegnato nello svolgimento delle operazioni di fusione Le spese di personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l applicazione della tabella dei costi standard unitari, approvati con deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823, come elencati nell allegato A. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nelle operazioni di fusione, per un ammontare massimo pari a 500 ore/uomo, per un limite massimo di sei dipendenti; f) ai costi generali della struttura, quali le spese postali, telefoniche, fax, fotocopie, beni di consumo e cancelleria, nella misura massima del 15 per cento delle spese di personale quantificate ai sensi della lettera e). art. 5 regime di aiuto 1. I contributi di cui al presente regolamento, ai sensi dell articolo 87 comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Fermo restando quanto previsto all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell Unione europea, richiamati nell allegato B. 3. Ai sensi dell articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013: a) l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una impresa unica, non può superare 200.000,00 euro nell arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una impresa unica, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell arco di

tre esercizi finanziari. 4. Ai sensi dell articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1407/2013, in caso di imprese che siano parte di fusioni o acquisizioni, la nuova impresa, risultante dalla fusione, ovvero l'impresa acquirente deve dichiarare tutti gli aiuti «de minimis» che siano stati precedentemente concessi a favore di ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione ovvero a ciascuna delle imprese acquisite. 5. La concessione del contributo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti ricevuti dall impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso. art. 6 divieto di cumulo 1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con contributi ottenuti per la stesse iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese. art. 7 concessione ed erogazione del contributo 1. Il contributo è concesso mediante procedimento valutativo a sportello ai sensi dell articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. 2. Il contributo è concesso, ai sensi dell articolo 87, comma 2, della legge regionale 3/2015, a titolo di aiuto de minimis, nella misura del cento per cento delle spese ammissibili, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda. 3. Il contributo concesso è liquidato a seguito dell esame della documentazione di cui all articolo 3 comma 3, lettera d), anche contestualmente al provvedimento di cui al comma 2, e nel rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità. art. 8 obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari dei contributi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell applicazione dell articolo 9. art. 9 ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, l Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e può essere chiesto la presentazione di documentazione o di chiarimenti. art. 10 rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni. art. 11 entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (Riferito all articolo 4, comma 1, lettera e) COSTI STANDARD UNITARI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL AMBITO DELLE INIZIATIVE FINANZIATE 1) personale inquadrato con il contratto di dirigente: costo orario euro 32,00 2) personale inquadrato con la qualifica di quadro euro: costo orario 21,00 3) personale inquadrato con la qualifica di impiegato: costo orario euro 20,00

Allegato B (riferito all articolo 5, comma 2) REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 1. Ai sensi dell articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti de minimis : a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio; b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione. In conformità all articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento. 2. Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per: a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000; b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. 3. Ai sensi dell articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.