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Assemblea straordinaria dei Soci del 30 marzo 2011 RELAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO

ORDINE DEL GIORNO Parte straordinaria 1. Proposta di modifica dello Statuto sociale concernente gli articoli 9, 10, 11, 12, 18, 23 e 30 e l introduzione di un nuovo Titolo VIII e di un nuovo articolo 33 con rinumerazione dei Titoli e degli articoli successivi all attuale Titolo VII e all attuale art. 32; delibere inerenti e conseguenti.

PUNTO N. 1 ALL ORDINE DEL GIORNO 1. Proposta di modifica dello Statuto sociale concernente gli articoli 9, 10, 11, 12, 18, 23 e 30 e l introduzione di un nuovo Titolo VIII e di un nuovo articolo 33 con rinumerazione dei Titoli e degli articoli successivi all attuale Titolo VII e all attuale art. 32; delibere inerenti e conseguenti. Signori Soci, nel quadro normativo recato dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativo all esercizio dei diritti degli azionisti di società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e dal D.Lgs. 27.1.2010 n. 39 relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, è stata elaborata una proposta di modifica dello Statuto della nostra Banca. Tale proposta di modifica dello Statuto sociale è volta in particolare all adeguamento alle disposizioni sopra richiamate nonché a formulare, con l occasione, alcuni articoli in modo più preciso e completo. Le singole proposte di modifica dello Statuto riguardano: - la modifica degli articoli 9, 10, 11, 12, 18, 23 e 30; - l introduzione di un nuovo Titolo VIII e di un nuovo articolo 33. Le proposte di variazioni sono state portate all attenzione del Consiglio di Amministrazione della Banca che, nella riunione del 16 dicembre 2010, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, le ha approvate. Per una più agevole analisi delle singole modifiche proposte, esse vengono illustrate nella tabella di seguito riportata, nella quale vengono messi a confronto, per ciascun articolo, il nuovo testo proposto e il testo vigente con indicate in neretto le parti modificate; per ogni articolo viene premessa una nota che descrive sinteticamente motivazioni e contenuti della proposta. Testo attuale Nuovo testo proposto Articolo 9 Articolo 9 Nota sulla modifica proposta: la seconda parte del comma 3 viene scorporata in un nuovo comma quarto relativo alle determinazioni di competenza dell Assemblea ordinaria. Tali competenze vengono inoltre integrate prevedendo che l Assemblea autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente. Al comma 5 viene modificata (da un decimo a un ventesimo) la quota del capitale sociale per richiedere la convocazione dell assemblea da parte dei soci ai sensi di quanto previsto dall art. 2367 cod. civ. così come modificato dal D. Lgs. 27-1-2010 n. 27. Si propone inoltre l inserimento: di un sesto comma che richiama il diritto previsto dal nuovo art. 126 bis del TUIF di richiedere l integrazione dell avviso di convocazione dell Assemblea; di un settimo comma che richiama la necessità di attestare con le apposite certificazioni previste dalla legge la legittimazione all esercizio dei diritti di cui ai commi quinto e sesto. 1. L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria. 1. L'Assemblea è ordinaria e/o straordinaria.

2. Essa è convocata, nei modi e nei termini di legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Società o in altro luogo, purché in territorio italiano, indicato nell'avviso di convocazione. 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, essa approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. 4. Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 2. Essa è convocata, nei modi e nei termini di legge, su delibera del Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Società o in altro luogo, purché in territorio italiano, indicato nell'avviso di convocazione. 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 4. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l Assemblea ordinaria assume le seguenti determinazioni: - approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; - autorizza il compimento di operazioni con parti correlate eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente. 5. Il Consiglio di Amministrazione può convocare l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 6. I Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l integrazione dell elenco delle materie da trattare in Assemblea, risultanti dall avviso di convocazione della stessa, con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. 7. Le richieste di cui ai precedenti commi cinque e sei devono essere accompagnate dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il possesso azionario dei Soci

richiedenti, ai sensi della vigente normativa. Articolo 10 Articolo 10 Nota sulla modifica proposta: nei commi 2, 3 e 4 vengono fatte alcune modifiche al fine di renderli coerenti, sotto il profilo terminologico, con le innovazioni apportate dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 in materia di intervento e di diritto di voto nelle assemblee. 1. Ogni azione dà diritto ad un voto. 2. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. 3. Per l'intervento in assemblea è peraltro necessario che venga fatta pervenire presso la Sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione l apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare all'emittente. 4. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto delle norme di legge. 1. Ogni azione dà diritto ad un voto. 2. Possono intervenire all'assemblea coloro cui spetta il diritto di voto. 3. Per l intervento in Assemblea è necessario che venga fatta pervenire presso la sede sociale almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione la comunicazione che l intermediario incaricato della tenuta dei conti è tenuto ad effettuare all emittente, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi della normativa vigente. 4. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Articolo 11 Articolo 11 Nota sulla modifica proposta: nei commi 3 e 4 vengono fatte alcune modifiche al fine di renderli più coerenti, sotto il profilo terminologico, alla vigente normativa. 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo è presieduta da persona designata dagli intervenuti. 2. Il Presidente nomina il Segretario e, ove lo ritenga opportuno o ne ricorrono i casi di legge può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale. 3. Spetta al Presidente dell'assemblea accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto del Socio a partecipare all'assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni. 4. Il Presidente può nominare, tra i Soci intervenuti, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni. 1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza anche di quest'ultimo è presieduta da persona designata dagli intervenuti. 2. Il Presidente nomina il Segretario e, ove lo ritenga opportuno o ne ricorrono i casi di legge può richiedere l'intervento di un Notaio per la redazione del verbale. 3. Spetta al Presidente dell'assemblea accertare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, nonché di constatare la validità della costituzione dell'assemblea stessa e di regolare la discussione e lo svolgimento delle votazioni. 4. Il Presidente può nominare, tra coloro cui spetta il diritto di voto, due o più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni. Articolo 12 Articolo 12 Nota sulla modifica proposta: tenuto conto che alle società emittenti titoli diffusi si applicano gli articoli del TUIF relativi alla convocazione dell assemblea, i quali rinviano a disposizioni adottate dalla Consob in via regolamentare, pare più corretto il riferimento alla normativa vigente piuttosto che alle sole norme di legge. 1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in 1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in

prima che in seconda convocazione, si prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia applicano le disposizioni della vigente normativa. Articolo 18 Articolo 18 Nota sulla modifica proposta: nel comma 5 si sostituisce l espressione dai depositari con l espressione dagli intermediari, più corretta sotto il profilo tecnico. 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nell avviso di convocazione dell Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati; detti candidati devono essere qualificati come tali. 3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina di Amministratori. 4. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente alla data in cui la lista viene presentata almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. 5. Unitamente a ciascuna lista (corredata delle firme dei Soci presentatori) ed entro il termine di deposito della stessa devono essere depositati presso la sede sociale a pena di ineleggibilità: - le certificazioni rilasciate dai depositari delle azioni attestanti il possesso azionario dei Soci presentatori; - il curriculum professionale di ogni candidato; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nell avviso di convocazione dell Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati; detti candidati devono essere qualificati come tali. 3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina di Amministratori. 4. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente alla data in cui la lista viene presentata almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. 5. Unitamente a ciascuna lista (corredata delle firme dei Soci presentatori) ed entro il termine di deposito della stessa devono essere depositati presso la sede sociale a pena di ineleggibilità: - le certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il possesso azionario dei Soci presentatori; - il curriculum professionale di ogni candidato; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 6. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato a sua volta deve presentarsi in una sola lista, pena l ineleggibilità. Ogni Socio non può votare più di una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 7. Nell avviso con il quale si convoca l Assemblea per la nomina dell organo amministrativo, sono menzionate le modalità e i tempi prescritti per la formazione e la presentazione delle liste. 8. Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. 9. All elezione alla carica di Amministratore si procede come segue: - risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione tutti i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, con esclusione dell ultimo nominativo elencato nella lista; - risulta altresì eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che, fra le restanti liste, abbia ottenuto il maggior numero di voti. 10. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. 11. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa vengono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. 12. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nell ambito delle candidature che nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 6. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato a sua volta deve presentarsi in una sola lista, pena l ineleggibilità. Ogni Socio non può votare più di una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 7. Nell avviso con il quale si convoca l Assemblea per la nomina dell organo amministrativo, sono menzionate le modalità e i tempi prescritti per la formazione e la presentazione delle liste. 8. Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. 9. All elezione alla carica di Amministratore si procede come segue: - risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione tutti i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, con esclusione dell ultimo nominativo elencato nella lista; - risulta altresì eletto alla carica di Amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che, fra le restanti liste, abbia ottenuto il maggior numero di voti. 10. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci. 11. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa vengono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. 12. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nell ambito delle candidature che

siano state presentate nel corso dell Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui al precedente comma cinque. siano state presentate nel corso dell Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui al precedente comma cinque. Articolo 23 Articolo 23 Nota sulla modifica proposta: nel comma 2 vengono inserite, nell elenco delle decisioni riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, quelle concernenti l adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente. Inoltre vengono inseriti due nuovi commi, 5 e 6, in relazione a quanto previsto nelle procedure interne adottate dalla Banca in conformità alla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate. 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'assemblea. 2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: - gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e l'assetto generale dell'organizzazione della Banca; - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale; - lo scorporo, la cessione e l'acquisto di rami d'azienda; - l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze; - la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - la costituzione di comitati interni o di commissioni. 3. E' inoltre attribuita al Consiglio di 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'assemblea. 2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: - gli indirizzi generali di gestione, le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e l'assetto generale dell'organizzazione della Banca; - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale; - lo scorporo, la cessione e l'acquisto di rami d'azienda; - l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze; - la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - la costituzione di comitati interni o di commissioni; - l adozione e la modifica delle procedure volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile; - le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza come individuate dalle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente. 3. E' inoltre attribuita al Consiglio di

Amministrazione la competenza ad assumere Amministrazione la competenza ad assumere deliberazioni di adeguamento dello Statuto a deliberazioni di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative. disposizioni normative. 4. Il Presidente può adottare, nei casi di 4. Il Presidente può adottare, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, su proposta assoluta e improrogabile urgenza, su proposta dell'amministratore Delegato o del Direttore dell'amministratore Delegato o del Direttore Generale, i provvedimenti che crede necessari Generale, i provvedimenti che crede necessari e che spetterebbero al Consiglio di e che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con Amministrazione o al Comitato Esecutivo, con l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio l'obbligo di portare a conoscenza del Consiglio nella sua prima adunanza le decisioni assunte. nella sua prima adunanza le decisioni assunte. 5. Fermo quanto previsto al comma che precede, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate possono essere concluse anche in deroga alle specifiche previsioni delle procedure interne della Società adottate in conformità alla normativa vigente. 6. Le operazioni con parti correlate concluse in virtù del comma cinque che precede sono successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione contenente un adeguata motivazione delle ragioni dell urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni dell urgenza. Articolo 30 Articolo 30 Nota sulla modifica proposta: nel comma 5 si sostituisce l espressione dai depositari delle loro azioni con un espressione più corretta sotto il profilo terminologico. 1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste, di almeno due candidati, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. 2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. 3. Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Non saranno valide quelle liste per le quali sia stato essenziale, ai fini del raggiungimento del quorum di presentazione di cui al comma successivo, il concorso di un Socio 1. Il Collegio Sindacale è nominato sulla base di liste, di almeno due candidati, presentate dai Soci, nelle quali i candidati stessi devono essere elencati mediante un numero progressivo. 2. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. 3. Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Non saranno valide quelle liste per le quali sia stato essenziale, ai fini del raggiungimento del quorum di presentazione di cui al comma successivo, il concorso di un Socio

che abbia concorso alla presentazione di altra lista. 4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli, o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. 5. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale le certificazioni emesse dai soggetti depositari delle loro azioni. 6. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco. 7. Ogni Socio può votare una sola lista. 8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente; b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa. 9. Qualora venga presentata o riceva voti una sola lista, risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due. 10. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. 11. Nel caso in cui non sia stata presentata o ammessa o votata alcuna lista, oppure non vi siano candidati in numero sufficiente, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nell ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell assemblea, fermo restando che i candidati dovranno presentare i requisiti che abbia concorso alla presentazione di altra lista. 4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli, o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. 5. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari che ne attestino il possesso azionario. 6. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco. 7. Ogni Socio può votare una sola lista. 8. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente; b) il terzo Sindaco effettivo ed il secondo Sindaco supplente sono tratti dalla lista che - fra le restanti liste - ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa. 9. Qualora venga presentata o riceva voti una sola lista, risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci supplenti i successivi due. 10. La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti. 11. Nel caso in cui non sia stata presentata o ammessa o votata alcuna lista, oppure non vi siano candidati in numero sufficiente, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa nell ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell assemblea, fermo restando che i

prescritti dalla legge. 12. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla stessa lista del Sindaco sostituito. 13. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 codice civile è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, salvo l'osservanza, per la nomina del Sindaco effettivo e/o supplente, espressione della minoranza, eventualmente mancanti, dei principi sopra enunciati, volti a consentire la partecipazione all'interno del Collegio di un Sindaco effettivo e di un supplente espressione della minoranza stessa. candidati dovranno presentare i requisiti prescritti dalla legge. 12. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla stessa lista del Sindaco sostituito. 13. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 codice civile è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, salvo l'osservanza, per la nomina del Sindaco effettivo e/o supplente, espressione della minoranza, eventualmente mancanti, dei principi sopra enunciati, volti a consentire la partecipazione all'interno del Collegio di un Sindaco effettivo e di un supplente espressione della minoranza stessa. Titolo VIII REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 33 Nota sulla modifica proposta: si propone di introdurre un nuovo Titolo VIII e un nuovo articolo 33 concernenti la revisione legale dei conti, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. In relazione a tale proposta i Titoli e gli articoli successivi all attuale Titolo VII e all attuale art. 32 dovranno essere rinumerati. 1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell apposito registro ai sensi della normativa vigente. 2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l intera durata dell incarico e gli eventuali criteri per l adeguamento di tale corrispettivo durante l incarico. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza, la Capogruppo Credito Valtellinese con lettera del 3 gennaio 2011 e con lettera integrativa del 20 febbraio 2011 ha fornito alla Banca d Italia la prescritta informativa preventiva sul progetto di modifica statutaria in esame.

Signori Soci, Vi chiediamo di approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale che abbiamo illustrato e di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci i più ampi poteri per il compimento di tutte le formalità occorrenti per rendere efficaci le presenti deliberazioni di modifica dello statuto, fatti salvi gli adempimenti e le valutazioni di competenza del notaio rogante ai sensi dell art. 2436 cod. civ. Acireale, 24 febbraio 2011 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE