Regolamento della pratica forense

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CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI Seduta del 3 novembre 2005 considerata l opportunità di individuare le modalità di applicazione del D.P.R. N.101/90, concernente il regolamento relativo alla pratica forense; visti gli artt.8 e 14 lettera c) del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578; visto l art.2, 2 comma della L. 24.07.1985 n.406; visti gli artt. 4 n.3, 6 n.3e7 del D.P.R. 10.04.1990 n. 101; sentita la proposta della Commissione Albo; dopo ampia e approfondita discussione, delibera di istituire il presente ARTICOLO 1 (Domanda) Regolamento della pratica forense Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, apposita dichiarazione scritta nella quale sia espressamente specificato se : - frequenta corsi post-universitari e/o scuole di specializzazione; - svolge qualsiasi attività retribuita a carattere continuativo. In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità in cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica. ARTICOLO 2 (Dichiarazioni dell'avvocato) Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui questo svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà: - indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti; - indicare la sistemazione all'interno dello Studio; - attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante); - garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche; - escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria. L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'albo degli avvocati con un'anzianità superiore agli anni due. ARTICOLO 3 (Presentazione del praticante) Al deposito della domanda di iscrizione nell apposito Registro, il praticante avvocato riceverà un codice contenente le norme deontologiche e la raccolta delle disposizioni relative alla pratica forense. Successivamente verranno comunicate al praticante la delibera di iscrizione, da cui decorre il primo semestre di pratica, e la data in cui il medesimo sarà presentato dall avvocato, che lo ha ammesso alla frequenza del proprio studio, al Consiglio dell Ordine in seduta ordinaria ovvero ad una Commissione all uopo incaricata.

In tale occasione il praticante avvocato dovrà sostenere un colloquio vertente sulle norme deontologiche e su quelle che disciplinano la pratica forense. ARTICOLO 4 (Libretto della pratica) Dopo il colloquio al praticante avvocato sarà consegnato il libretto della pratica contenente appositi spazi per le annotazioni previste dall art.6 del D.P.R. 101/90, nonché una fotografia del medesimo. Il libretto, vistato dal Presidente del Consiglio dell Ordine o da un Consigliere Delegato, potrà essere utilizzato anche come tessera di riconoscimento e dovrà essere esibito, depositato o, in ogni caso, messo a disposizione del Consiglio per gli adempimenti di Legge ogni qualvolta il praticante avvocato ne venga richiesto. Al praticante verrà anche consegnato un tesserino di riconoscimento, con foto, nel quale sono indicati il nome dello stesso praticante e dell avvocato che lo ha ammesso alla frequenza del proprio studio; il detto tesserino dovrà essere sempre portato dal praticante in maniera ben visibile quando questi si trovi all interno degli Uffici Giudiziari. In occasione della consegna del libretto della pratica, verrà altresì comunicato al praticante avvocato il nominativo del componente del Consiglio dell Ordine che lo seguirà durante l esercizio della pratica ed al quale potrà fare riferimento. ARTICOLO 5 (Adempimenti per la convalida dei semestri) 1) il libretto della pratica con le annotazioni di cui all art. 6 D.P.R. 101/90, sottoscritto dal praticante e vistato dall avvocato che lo ha ammesso alla frequenza del proprio studio, dovrà essere depositato presso la Segreteria del Consiglio dell Ordine Forense, nei termini previsti dal presente regolamento e con le seguenti prescrizioni: a) le udienze a cui il praticante ha assistito, devono essere almeno venti con esclusione di quelle di oggetto di mero rinvio e non più di una al giorno anche se dinanzi a giudici diversi; non sono valide le udienze in cui l avvocato dominus svolge l attività nella veste di sostituto processuale; b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti devono essere almeno cinque e diversi tra loro; c) le questioni giuridiche devono essere almeno cinque e diverse tra loro. 2) unitamente al libretto dovranno essere allegate copie informali dei verbali di udienza relativi ai procedimenti indicati nel libretto stesso comprovanti la presenza del praticante, annotata di suo pugno, ove possibile. In alternativa potrà essere prodotta idonea attestazione rilasciata dal segretario di udienza o dalla competente cancelleria. ARTICOLO 6 (Adempimenti dopo il primo anno di pratica) Al termine del primo anno di pratica, anche nell ipotesi in cui non richieda l autorizzazione al patrocinio, il praticante avvocato dovrà comunque depositare la relazione di cui all Art. 7, comma 1, D.P.R. 101/90. La predetta relazione dovrà contenere tre casi seguiti dal praticante avvocato con illustrazione degli aspetti giuridici e professionali, nonché due casi di argomento deontologico.

ARTICOLO 7 (Colloquio dopo il primo anno di pratica) Successivamente agli adempimenti di cui al precedente art.6, il praticante avvocato dovrà sostenere un colloquio con l apposita Commissione consiliare ed alla presenza dell avvocato che lo ha ammesso a svolgere la pratica nel proprio studio. Tale colloquio verterà sullo svolgimento della pratica, con particolare riferimento alle attività annotate nel libretto ed ai casi illustrati nella relazione, nonché sulle principali norme che regolano l esercizio della professione. ARTICOLO 8 (Scuole di Specializzazione) La frequenza dello Studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno dalla frequenza della Scuola di Specializzazione per le professioni legali o di uno dei corsi postuniversitari previsti dall'art. 18 del R.D L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell'indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori. In ogni caso la formazione professionale post laurea non può essere inferiore ai due anni solari. Chi abbia ottenuto il diploma presso una Scuola di Specializzazione prima dell iscrizione al Registro Speciale dei praticanti dovrà effettuare un anno di pratica professionale tradizionale prima di poter conseguire il certificato di compiuta pratica, valendo il diploma come attestato di compimento dell ulteriore anno di pratica richiesta dalla legge per l accesso all esame di abilitazione professionale. Chi si iscrive al Registro Speciale dei praticanti e contemporaneamente ad una Scuola di Specializzazione, dovrà indicare, al momento dell iscrizione al Registro, il periodo nel corso del biennio, nel quale intenda avvalersi dell esonero dalla frequenza delle udienze e dello studio del dominus. Tale periodo sarà considerato utile, ai fini del compimento della pratica se e solo se al termine del corso il frequentante consegua il relativo Diploma. Qualora al termine della Scuola di Specializzazione il praticante non ottenga il diploma, potrà tutt al più avvalersi della previsione di cui al DPR 101/1990, art. 1, comma 3, secondo il quale la frequenza di un corso post-universitario esonera il praticante dalla sola frequenza dello studio (e non dalle udienze) per il periodo di un anno, e dovrà di conseguenza integrare la pratica compiuta con l adempimento di tali attività. Chi si iscriva al Registro Speciale dei praticanti in costanza di frequenza ad una Scuola di Specializzazione, potrà conseguire il certificato di compiuta pratica al termine di un anno solare di iscrizione e di regolare compimento delle attività prescritte dal presente regolamento, se, e solo se, nel frattempo abbia conseguito il diploma; valendo in caso contrario quanto stabilito al comma precedente, e fermo, in ogni caso, il principio secondo il quale il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore ai due anni solari. ARTICOLO 9 (Autorizzazione al patrocinio) L autorizzazione al patrocinio, di cui all art.8 2 comma, D.P.R. 1578/1933, potrà essere concessa, su richiesta dell interessato, per un periodo non superiore ad anni sei, dopo aver sostenuto un colloquio con la Commissione di cui all art.7. Il patrocinio avrà inizio dalla data della delibera autorizzativa del Consiglio dell Ordine ed andrà a scadere improrogabilmente, qualunque sia la data di richiesta dell interessato, trascorsi sei anni ed un giorno dalla scadenza del primo anno di pratica.

L autorizzazione al patrocinio non verrà concessa ai praticanti avvocati che sostituiranno il primo anno di pratica con il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all art. 16 del D.lgsl. n. 398/97, non frequentando lo studio e non assistendo alle udienze. L autorizzazione potrà essere concessa soltanto dopo il completamento del secondo anno di pratica. ARTICOLO 10 (Trasferimento di studio) Qualora il praticante abbandoni lo Studio dell avvocato presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di compiuta pratica. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, l avvocato presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'ordine. Su domanda (in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica stessa) e previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di un altro Studio. Il Consiglio dell'ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità in cui dovrà essere svolta la pratica integrata al fine di essere ritenuta valida. E' fatto salvo, in ogni caso, il limite massimo di due avvocati per ogni praticante. In caso di integrazione della pratica, entrambi gli avvocati saranno tenuti alla firma del libretto. ARTICOLO 11 (Pratica autonoma ex. Art. 8 D.P.R. 101/1990) A tutti gli adempimenti di cui agli articoli precedenti sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato; essi debbono inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comporteranno l'inefficacia dell'intero anno ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica. ARTICOLO 12 (Termini per il deposito del libretto della pratica) Il libretto della pratica e la documentazione ad esso allegata dovranno essere depositati presso la Segreteria del Consiglio dell Ordine, a pena di cadenza, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla scadenza del primo, del secondo e del terzo semestre cui si riferisce la convalida. ARTICOLO 13 (Quarto semestre e Certificato di compiuta pratica) Almeno trenta giorni prima della scadenza del quarto semestre, il praticante avvocato dovrà depositare, presso la segreteria del Consiglio dell Ordine, una relazione vertente su tre casi seguiti, di cui dovranno essere evidenziati gli aspetti giuridici e professionali, nonché su due casi di argomento deontologico Il libretto della pratica e la documentazione richiesta dovranno essere depositati, improrogabilmente, alla scadenza del semestre, al fine di consentire al Consiglio dell Ordine l esame dell attività svolta ed il tempestivo rilascio del certificato di compiuta pratica, soprattutto se la richiesta è effettuata in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione all esame di avvocato. ARTICOLO 14 (Mancata o tardiva presentazione del libretto o della relazione)

In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto, così come in caso di mancata convalida, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione al termine di entrambi gli anni di pratica. In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti ex tunc. Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali. ARTICOLO 15 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica) Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonchè convocare ed interrogare il praticante e l avvocato (o gli avvocati) presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta. ARTICOLO 16 (Pratica all estero) La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui Studio sarà accolto. Il Consiglio dell'ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta. Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dall avvocato presso il quale la pratica è svolta. Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero, o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato. ARTICOLO 17 (Responsabilità per le dichiarazioni rese) L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e dell avvocato presso il quale la pratica è svolta. In particolare, l avvocato sarà impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto ARTICOLO 18 (Cancellazione d ufficio dal registro dei praticanti) Il praticante avvocato autorizzato al patrocinio sarà cancellato dall Elenco dei praticanti abilitati, alla scadenza del periodo di patrocinio previsto dalla legge, con delibera da notificarsi a cura della Segreteria del Consiglio. Tutti i praticanti saranno cancellati dal Registro Speciale alla scadenza del settimo anno decorrente dalla data di iscrizione, a seguito di procedimento amministrativo. ARTICOLO 19 (Entrata in vigore e sostituzione delle norme precedenti) Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera e le sue norme sostituiscono quelle di cui alla delibera assunta dal Consiglio dell Ordine nella seduta del 27 febbraio 2003.

ARTICOLO 20 (Pubblicazione e divulgazione) Copia della presente delibera sarà pubblicata sul sito Internet del Consiglio e sarà comunque inviata a tutti gli iscritti all Albo, nonché a tutti i praticanti avvocati perché si adeguino alle disposizioni in essa contenute.