Autorizzazione e Concessione Edilizia



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Autorizzazione e Concessione Edilizia Dove rivolgersi: Ufficio Urbanistica Edilizia Privata - Via Gen. Ciancio - 2 Piano Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00 Responsabile Amministrativo: Sig.ra Lina Riccobene Tel. 0935/982.323 Fax: 0935/982.355 Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti ovvero per procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione ogni soggetto, comunque interessato, deve essere in possesso preventivamente di un provvedimento che gli consenta di operare. Questo provvedimento è la concessione edilizia o l autorizzazione, quest ultime sostituita per molte opere dalla denuncia di inizio attività. Classificazione delle opere edilizie a) opere soggette a concessione edilizia; b) opere soggette ad autorizzazione edilizia; c) opere soggette a preventiva comunicazione; d) opere eseguibili previa denuncia di inizio attività; e) opere eseguibili senza alcuna formalità. Opere soggette a concessione edilizia a) nuove costruzioni, a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi costruttivi tradizionali, sia con metodi di prefabbricazione totale o parziale; b) demolizione totale o parziale, con contemporanea ricostruzione di manufatti esistenti; c) ampliamenti e sopraelevazioni (come definiti al precedente art. 2); d) opere di ristrutturazione (come definite al precedente art. 2); e) installazione di attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigianali ed agricoli; f) costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature; g) realizzazione, da parte degli enti istituzionalmente competenti, di impianti, attrezzature e di opere pubbliche o di interesse generale. In tali casi, secondo quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 1.9.1993 n. 25, la concessione edilizia è sostituita da una attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 9 della LR. 31.3.1972 n. 19; h) esecuzione, anche da parte dei privati, di opere di urbanizzazione in attuazione degli strumenti urbanistici; i) opere e costruzioni relative alla installazione di complessi turistici complementari, quali campeggi, villaggi turistici e simili;

j) opere e costruzioni relative alla apertura e coltivazioni delle cave e torbiere, estrazione di materiali inerti, discariche; Domanda di concessione La domanda per ottenere la concessione a eseguire e/o modificare le opere sopra indicate, redatte in carta da bollo, deve essere indirizzata al Sindaco o al Responsabile del Servizio urbanistica e deve indicare: a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente (se il richiedente non è proprietario dell'area la domanda deve riportare anche le generalità e la firma del proprietario; inoltre se proprietaria è una persona giuridica la domanda va avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza); b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere un tecnico (ingegnere, architetto, dottore in agraria, geometra, perito industriale, nei limiti della rispettiva competenza) iscritto al rispettivo albo professionale; c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori che deve essere un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale (tale indicazione e firma può essere differita all'atto del rilascio della concessione); d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale firma del costruttore (tale indicazione può essere differita alla comunicazione dell'inizio dei lavori); e) nel caso di lavori che si dichiari di voler eseguire in "diretta economia", quindi senza una impresa costruttrice, occorre precisare la persona che avrà la responsabilità del cantiere. Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente: 1) l'elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente; 2) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del Direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro 8 giorni eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadenza d'ufficio della concessione; 3) l'eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario dell'area, della persona od Ente cui deve essere intestata la concessione se diversa dal richiedente; 4) la documentazione attestante la qualità di proprietario o avente titolo da parte del titolare dell'istanza (proprietario, usufruttuario, beneficiario di occupazione d'urgenza, superficiario, assegnatario di terre incolte, titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza, concessionario di miniere o di beni demaniali, titolare del diritto reale di abitazione, concessionario a norma dell'undicesimo comma dell'art. 35 della L. 22.10.1971 n. 865, assegnatario di alloggi per l'edilizia economica e popolare, affittuario

coltivatore diretto di cui all'art. 14 della Legge 11.2.1971n. 11, titolare di servitù, enfiteuta, titolare in base a negozio giuridico fra vivi o per causa di morte, ecc.). Documenti a corredo della domanda di concessione In via generale, alla domanda di concessione deve essere allegata, in quattro copie la seguente documentazione: 1. relazione che illustri nel dettaglio l'intervento proposto, le opere da realizzare, con particolare riguardo alle strutture, ai materiali ed alle finiture esterne dei fabbricati, nonché gli accorgimenti tecnici adottati per assicurare la rispondenza del progetto alla normativa cui è soggetto; 2. documentazione fotografica relativa allo stato dell'area e/o dell'immobile oggetto di intervento, corredata da elaborato planimetrico riportante l'ubicazione dei punti di ripresa; 3. corografia in scala non inferiore a 1:2.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente, riportante i confini dell'area e/o immobile oggetto di intervento; 4. planimetria di rilievo, in scala non inferiore ad 1:200, estesa oltre i confini dell'area di intervento, riportante i limiti di proprietà, le quote altimetriche e planimetriche del terreno, di tutti i fabbricati circostanti, delle strade ed aree pubbliche limitrofe al lotto, le linee e gli estremi catastali del lotto, le proprietà confinanti ed i nomi dei relativi proprietari, lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive, la indicazione degli alberi d'alto fusto esistenti ed ogni eventuale particolare di rilievo; 5. planimetria generale di progetto, in scala non inferiore ad 1:200, estesa oltre i confini dell'area di intervento, che rappresenti l'opera progettata nelle sue linee, dimensioni e quote principali, ivi comprese le quote di sistemazione di progetto del terreno intorno all'edificio, indicando in particolare la distanza dagli edifici circostanti e dai confini, i parcheggi, le alberature, il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant'altro possa occorrere per chiarire i rapporti tra l'opera e l'area in cui è stata progettata; 6. almeno due sezioni verticali del lotto, in due direzioni diverse, in scala non inferiore ad 1:200, in corrispondenza dell'edificio in progetto, estese agli spazi adiacenti e riportanti la situazione del terreno prima dell'intervento e quella a sistemazione avvenuta; 7. piante quotate, in scala non inferiore ad 1:100, di tutti i piani della costruzione, compresi quelli interrati, e delle coperture, con l'indicaz ione delle costruzioni terminali (volumi tecnici), della destinazione dei singoli locali, delle superfici utili, del rapporto tra dette superfici e le superfici aeroilluminanti, delle dimensioni dei percorsi e del posizionamento dei sanitari; 8. almeno due sezioni verticali dell'edificio, in scala non inferiore ad 1:100, debitamente quotate, di cui almeno una in corrispondenza dei collegamenti verticali; 9. tutti i prospetti dell'edificio, in scala non inferiore ad 1:100, debitamente quotati

10. elaborato grafico riportante il computo analitico delle superfici e dei volumi di progetto e la verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente; 11. elaborati grafici, in scala adeguata, con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore; 12. domanda di autorizzazione allo scarico dei reflui, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 15.5.1986 n. 27, con allegata relazione tecnica ed elaborati grafici relativi al sistema di smaltimento da realizzare, che contengano la precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo, l'ubicazione del punto di scarico, l'indicazione del corpo ricettore e la descrizione dei presidi depurativi, ove richiesti, e che dimostrino la rispondenza del sistema di smaltimento progettato (per dimensioni, ubicazione e caratteristiche) alle norme tecniche di cui all'allegato 5 della deliberazione C.I.T.A.I. (Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento) del 4.2.1977; 13. dichiarazione del progettista, ai sensi dell'art. 1 della L. 9.1.1989 n. 13, corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici prescritti dall'art. 10 del D.M. 14.6.1989 n. 236, che descrivano le soluzioni progettuali e le opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche e gli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici previsti a tale scopo; 14. il progetto degli impianti elencati nell'art 4 del regolamento di attuazione della L. 5.3.1990 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti, approvato con D.P R. 6.12.1991 n. 447; 15. elaborati relativi alle reti tecnologiche (fognante, idrica, elettrica, telefonica, del gas, ecc.) eventualmente da realizzare a servizio della nuova costruzione, che indichino i punti di allacciamento alle reti esistenti; Devono altresì essere allegati alla domanda: 16. titolo di proprietà o atto, in copia autentica, che dimostri la disponibilità dell'area ai fini della concessione; 17. estratto di mappa catastale in copia autentica; 18. scheda tecnica dell'intervento, redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio tecnico comunale, riportante tutti i dati urbanistici dell'intervento, gli indici ed i parametri edilizi di progetto, confrontati con quelli ammissibili secondo lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente; 19. documentazione inerente il calcolo degli oneri concessori; 20. modello ISTAT; 21. parere igienico sanitario reso dall'ufficio di Igiene Pubblica competente per territorio; 22. nulla osta della competente Soprintendenza per interventi su aree e/o immobili soggetti a vincolo di tutela derivante da leggi statali e/o regionali o da prescrizioni dello strumento urbanistico; 23. parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove l'attività da insediare sia soggetta alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi;

24. eventuali altri pareri, autorizzazioni o nullaosta di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, se necessari in relazione all'intervento; 25. relazione geologica che evidenzi la fattibilità dell'opera sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Nei progetti relativi ad interventi su edifici esistenti occorre inoltre allegare all'istanza idonea documentazione attestante la regolarità urbanistica ed edilizia delle costruzioni su cui si interviene. Nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione degli edifici, devono essere indicate con particolare grafia convenzionale le demolizioni, gli scavi e le nuove opere. Nei progetti di demolizione e ricostruzione deve essere allegato il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:200, degli edifici da demolire con le piante di tutti i piani, riportanti le attuali destinazioni d'uso, e le sezioni più indicative. Nei progetti relativi ad interventi in fondi agricoli deve essere allegata una relazione tecnica agronomica con l'indicazione dei dati relativi all'azienda agricola, al tipo di conduzione, alla manodopera impiegata, all'ordinamento colturale praticato, il tutto al fine di giustificare l'intervento in funzione delle esigenze del fondo. Tutte le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti a concessioni già rilasciate, che, in particolare dovranno evidenziare attraverso gli elaborati di progetto la consistenza e le caratteristiche delle varianti proposte rispetto all'originaria concessione. Per le concessioni convenzionate deve essere allegata alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto unilaterale redatto sulla base della convenzione tipo, ai sensi della legislazione vigente, previ accordi con il Comune. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione, la relativa domanda per la realizzazione delle opere suddette deve essere presentata insieme con la domanda di concessione, previ accordi con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie. Opere soggette ad autorizzazione Conformemente all'art. 5 della L.R. 10.8.1985 n. 37, come modificato dall'art. 5 della L.R. 15.5.1986 n. 26, è subordinata ad autorizzazione comunale l'esecuzione delle seguenti opere: 1. interventi di manutenzione straordinaria (come definiti dall art. 2 del Regolamento Edilizio) con esclusione delle opere interne sempre che queste ultime non si riferiscano ad immobili vincolati ai sensi del Dlg 29/10/99 n. 490; 2. interventi di restauro e di risanamento conservativo (come definiti dall art. 2 del Regolamento Edilizio);

2 bis) il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Il recupero e il frazionamento sono regolati dal comma 8 dell'art. 20 della L.R. n. 4/03; 3. opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti. In questa categoria sono da comprendere: a) impianti in edifici esistenti come ad esempio scale di sicurezza, impianti di ascensori e montacarichi, impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per lo smaltimento delle acque reflue, ecc.; b) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; 4. impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo. In questa categoria sono da comprendere: a) costruzioni di tipo prefabbricato e di modeste dimensioni, quali chioschi, edicole, servizi igienici pubblici, cabine telefoniche, macchine per la distribuzione di fototessere, sigarette, prodotti sanitari e simili; b) modesti manufatti al servizio dell'agricoltura, quali piccoli depositi per attrezzi agricoli, piccoli silos, apiari e simili; c) baracche ed impianti di cantiere, limitatamente alla durata del cantiere; d) installazione, a tempo determinato, di strutture trasferibili, precarie, di tipo pneumatico o pressostatico, nonché di tendoni o similari per spettacoli e manifestazioni sportive, ricreative, culturali, ecc. o in occasioni di festività; 5. occupazione (temporanea o permanente) di suolo (pubblico o privato) mediante deposito di materiali o merci a cielo libero. In questa categoria sono da comprendere: a) esposizione o vendita a cielo libero di veicoli, materiali edili o merci in genere; b) chioschi e banchi a posto fisso per la vendita di generi vari e per la vendita di frutta stagionale; c) accumulo di rifiuti, relitti o rottami; d) occupazione di spazi pubblici antistanti esercizi pubblici ed esercizi commerciali, con collocazione di tende, tettoie, tavoli, vasi, fioriere e simili; 6. demolizioni; 7. escavazione di pozzi e realizzazione di strutture ad essi connesse; 8. costruzione di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici. In questa categoria sono da comprendere: a) costruzione o demolizione di muri di sostegno, di muri di cinta, di cancellate o qualsiasi recinzione in muratura o altri materiali; b) apertura e modifica di accessi a fondi privati su strada o area pubblica;

9. costruzione di strade interpoderali o vicinali; 10. scavi e rinterri che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere. Conformemente all'art. 10 della L.R. 10.8.1985 n. 37 è inoltre subordinato ad autorizzazione sindacale il seguente intervento: 11. variazione della destinazione d'uso degli edifici, se la nuova destinazione è consentita dalle norme di piano regolatore, previo conguaglio del contributo di concessione, se dovuto; È altresì subordinata ad autorizzazione sindacale l'esecuzione delle seguenti opere: 12. costruzione e modificazioni di tombe a terra; 13. costruzione di passi carrabili su strade e piazze, pubbliche e private, soggette a pubblico transito; 14. collocamento, rimozione o modifica di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, corpi illuminanti, lapidi, statue o pezzi d'arte, tende, siti o aggettanti su spazio pubblico; 15. allacciamenti alle reti della fognatura comunale, dell'acquedotto e dell'energia elettrica, del gas, ecc., da parte di privati; 16. realizzazione di reti idriche e del gas, di cavidotti per le reti elettriche e telefoniche, ecc. da parte degli Enti istituzionalmente competenti; 17. realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel sottosuolo degli immobili o del lotto di pertinenza, o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, ai sensi dell'art. 9 della L. 24.3.1989 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; 18. abbattimento di alberi d'alto fusto; Opere non soggette a concessioni e/o autorizzazioni Conformemente all'art. 6 della L.R. 10.8.1985 n. 37 non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, o a preventiva comunicazione le seguenti opere: a) interventi di manutenzione ordinaria (come definiti al precedente art. 2); b) recinzione di fondi rustici; c) strade poderali; d) opere di giardinaggio; e) risanamento e sistemazione dei suoli agricoli, anche se occorrono strutture murarie; f) costruzioni di serre; g) cisterne ed opere connesse interrate; h) opere di smaltimento delle acque piovane; i) opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuare in zone agricole. Sono altresì eseguibili senza alcuna formalità le seguenti opere: j) opere e installazioni per la segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, da parte degli Enti proprietari delle strade, in applicazione del codice della strada;

k) opere temporanee per attività di ricerca del sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; Inoltre non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni le opere interne di cui ai commi 1, 3, 4, dell'art. 20 della L.R. n. 4/03. Opere soggette a preventiva comunicazione Conformemente all'art. 9 della L.R. 10.8.1985 n. 37 non sono soggette a concessione ne ad autorizzazione le opere inteme alle costruzioni che "non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, ne aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A) di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n 1444, rispettino le originarie caratteristiche costruttive". Non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume, ne modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie, purché non siano prospicienti su strade o spazi pubblici. Nei casi di cui sopra, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme urbanistiche e delle norme igienico - sanitarie vigenti anche ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.R. n. 4/03. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi del Dlg 29/10/99 n. 490. Opere eseguibili previa denuncia di inizio attività In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività i seguenti interventi: a) gli interventi edilizi minori seguenti: opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; recinzioni, muri di cinta e cancellate; aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili

compresi nelle zone omogenee "A" di cui al DM 2/4/68 n. 1444, non modifichino la destinazione d'uso; impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o istallazione di impianti tecnologici; varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso, e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; I suddetti interventi possono essere eseguiti previa denuncia di inizio attività soltanto se sussistono le seguenti condizioni: a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui al Dlg 29/10/99 n. 490, e non siano comunque assoggettati a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storicoarchitettoniche e storico-testimoniali; gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione o di programmazione immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con eventuali strumenti urbanistici adottati; b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti al precedente art. 2; c) gli interventi sottoposti a concessione edilizia, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; d) le sopraelevazioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla superiore lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio riguardo alle disposizioni planovolumetriche, tipologíche, formali e costruttive. Agli interventi di cui sopra, che vengono realizzati previa denuncia di inizio attività, si applicano le disposizioni dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 1 della legge 21/12/2001 n. 443. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in tre anni, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori. La denuncia di inizio attività, corredata dell'indicazione dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori, deve essere presentata venti giorni prima dell'inizio dei lavori e deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un tecnico progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici vigenti o adottati ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie. Dopo la conclusione dei lavori, il progettista abilitato deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. II progettista assume la

qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione che accompagna la denuncia di inizio attività, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. E possibile scaricare i modelli di riferimento seguenti direttamente accedendo al sito. Modello domanda Concessione Edilizia o Autorizzazione Modulo denuncia inizio attività edilizia