Provincia Autonoma di Trento



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Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 17 Decreti - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg. Regolamento concernente "Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento" (Registrato alla Corte dei Conti il 19.01.2011, Registro n. 1, Foglio n. 1) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento ; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3036 di data 23 dicembre 2010 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il Regolamento concernente Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg recante "Approvazione del regolamento per l esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni dell articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. All articolo 2 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dopo le parole: storia locale sono aggiunte le seguenti: e storia dell alpinismo ; b) al comma 4 dopo le parole: il candidato che sono inserite le seguenti: ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o ; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. L esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi. d) il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. L esame pratico si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi nella media complessiva dei voti riportati nelle prove d esame. Art. 2

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 18 Modificazione dell articolo 6 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Il comma 2 dell articolo 6 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 è sostituito dal seguente: 2. Per la valutazione delle prove, la sottocommissione tecnica considera le tecniche di progressione e di assicurazione nelle varie specialità alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a sei decimi sia nelle tecniche di progressione che di assicurazione di ciascuna specialità. Art. 3 Modificazione dell articolo 7 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Alla lettera d) del comma 2 dell articolo 7 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: attestata da certificato medico sono soppresse. Art. 4 Modificazioni dell articolo 13 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. All articolo 13 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente: f) adeguata copertura assicurativa, a carico della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all esercizio della professione; ; b) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonché le modifiche all atto costitutivo, allo statuto o al regolamento della scuola. Art. 5 Modificazione dell articolo 14 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dell articolo 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: storia locale sono aggiunte le seguenti: e delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra. Art. 6 Modificazione dell articolo 17 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Alla lettera d) del comma 2 dell articolo 17 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: attestata da certificato medico sono soppresse. Art. 7 Modificazioni dell articolo 21 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. All articolo 21 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dopo le parole: storia locale sono aggiunte le seguenti: e storia dello sci ; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. E esonerato dal sostenere l esame scritto il candidato che ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o risulta in possesso dell abilitazione all esercizio della professione di maestro di sci in discipline diverse da quella oggetto della prova, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida o di accompagnatore di territorio. ; c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 19 6. L esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi. ; d) al comma 7 le parole: ventiquattro quarantesimi sono sostituite dalle seguenti: sei decimi ; e) nel comma 8 dopo le parole di accompagnatore di territorio, sono inserite le seguenti: di maestro di sci di altra disciplina,. Art. 8 Modificazioni dell articolo 24 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. All articolo 24 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente: g bis) l insegnamento del freeride, freestyle e new school. b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: 5 bis. L ammissione al corso per il conseguimento del diploma di specializzazione previsto dal comma 1, lettera a), è subordinata all iscrizione da almeno cinque anni all albo professionale dei maestri di sci. Art. 9 Modificazione dell articolo 25 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Alla lettera d) del comma 2 dell articolo 25 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: attestata da certificato medico sono soppresse. Art. 10 Modificazione dell articolo 29 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Dopo il comma 8 dell articolo 29 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 è inserito il seguente: 8 bis. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione sono quelli nominati ai sensi dell articolo 28, comma 3, ad esclusione dei componenti supplenti del presidente del collegio provinciale dei maestri di sci nelle sottocommissioni tecniche previste dai commi 3, 4 e 5, che sono nominati su designazione del presidente del collegio provinciale dei maestri di sci e scelti tra i maestri di sci iscritti all albo professionale provinciale dei maestri di sci rispettivamente delle discipline alpine, delle discipline del fondo e delle discipline dello snowboard. Art. 11 Modificazione dell articolo 30 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Alla lettera b) del comma 1 dell articolo 30 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, la parola: quattro è sostituita dalla seguente: due. Art. 12 Modificazioni dell articolo 31 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. All articolo 31 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera c) del comma 1 le parole: direzione della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine, nel caso la scuola pratichi prevalentemente l insegnamento di tali discipline, ad un maestro di sci delle discipline del fondo, nel caso la scuola pratichi prevalentemente tale insegnamento, ad un maestro di snowboard, nel caso la scuola pratichi prevalentemente tale insegnamento; sono soppresse; b) nella lettera g) del comma 1 dopo le parole: adeguata copertura assicurativa sono inserite le seguenti:, a carico della scuola,. c) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente: a bis) la qualifica di istruttore di telemark rilasciata dalla FISI; ;

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 20 d) al comma 6 sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonché le modifiche all atto costitutivo, allo statuto o al regolamento della scuola ; e) al comma 8 le parole: e scuola di snowboard sono sostituite dalle seguenti:, scuola di snowboard e scuola di sci e di snowboard. Art. 13 Modificazione dell articolo 32 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Nel numero 2) della lettera b) del comma 1 dell articolo 32 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono aggiunte in fine le seguenti parole: e di chi, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione alla prova attitudinale, abbia fatto parte ufficialmente di una squadra nazionale di sci o di snowboard. Art. 14 Inserimento dell articolo 32 bis nel Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Dopo l articolo 32 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 è inserito il seguente: Art. 32 bis Direzione dei corsi 1. Al fine di sovrintendere ai corsi di formazione previsti da questo regolamento, i Collegi provinciali nominano un direttore dei corsi con il compito di definire l organizzazione e l orario delle lezioni e di coordinare il corpo docente. 2. La nomina è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di turismo. 3. Il direttore dei corsi dispone in ordine alla sospensione, all annullamento, alla proroga, all anticipazione ed alla posticipazione del corso, nel caso risulti necessario per ragioni organizzative o per cause contingenti; tali decisioni sono comunicate alla struttura provinciale competente in materia di turismo. 4. L effettuazione delle lezioni, l utilizzo dei crediti formativi e le assenze dei candidati sono certificate dal direttore dei corsi. Art. 15 Modificazioni dell articolo 34 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. All articolo 34 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: e sostenuto esami e e gli esami sostenuti sono soppresse. b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1 bis. Chi intenda conseguire l abilitazione all esercizio della professione di maestro di sci ed abbia partecipato a gare di Coppa del Mondo o a gare olimpiche nelle discipline alpine, del fondo o dello snowboard può chiedere alla competente commissione esaminatrice il riconoscimento di un credito formativo per l esonero dalla frequenza di uno o più corsi tecnico-pratici. c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il Presidente della competente commissione esaminatrice, quando riconosce il credito formativo, indica quali corsi l interessato è esonerato dal frequentare. Art. 16 Modificazione dell articolo 38 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Al comma 1 dell articolo 38 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 le parole: comma 11 sono sostituite dalle seguenti: comma 3. Art. 17 Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 2, comma 4, e 21, comma 5, del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come rispettivamente modificati dall articolo 1, comma 1, lettera b) e dall articolo 7,

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 21 comma 1, lettera b), si applicano alle prove attitudinali indette dopo l entrata in vigore di questo regolamento. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 30 dicembre 2010 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 22 Nota al titolo - NOTE ESPLICATIVE - - Il decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg (b.u. 10 aprile 2007, n. 15, suppl. n. 2) concerne Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento". Nota alla premessa - L articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dall'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Nota all articolo 1 - L articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui annotato, recita: Art. 2 Prova attitudinale per aspirante guida 1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da sostenersi davanti alle competenti sottocommissioni previste dall articolo 12. 2. La prova attitudinale si compone di: a) un esame scritto, articolato per domande a risposta sintetica o multipla, vertente sulle seguenti materie: 1. turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica provinciale; 2. geografia ed ambiente della provincia di Trento; 3. storia locale e storia dell alpinismo; 4. flora e fauna presenti nel territorio della provincia di Trento; 5. meteorologia e topografia; 6. primo soccorso; b) un colloquio diretto a verificare se il candidato abbia svolto un attività alpinistica non inferiore a quella minima stabilita dalla Giunta provinciale; c) un esame pratico volto ad accertare la capacità tecnica e l attitudine del candidato a svolgere l attività specifica della professione di guida alpina. 3. Il superamento dell esame scritto è condizione per essere ammesso al colloquio previsto dal comma 2, lettera b); la verifi-

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 23 ca positiva circa lo svolgimento dell attività alpinistica minima è condizione per essere ammesso all esame pratico. 4. E esonerato dal sostenere l esame scritto il candidato che ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o risulta in possesso dell abilitazione all esercizio della professione di accompagnatore di territorio o di maestro di sci. 5. L esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi nella media complessiva dei voti riportati nelle materie d esame. 6. L esame pratico si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi nella media complessiva dei voti riportati nelle prove d esame. 7. Ai fini del raggiungimento della votazione minima richiesta per il superamento dell esame pratico, al candidato residente in un comune della provincia di Trento ed in possesso dell abilitazione all esercizio della professione di maestro di sci, di accompagnatore di territorio o di certificati attestanti la conoscenza di una lingua straniera, è attribuito un punteggio ulteriore da aggiungersi al voto conseguito nell esame pratico, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale. Nota all articolo 2 - L articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui annotato, recita: Art. 6 Esami di abilitazione per guida alpina-maestro di alpinismo e criteri di valutazione delle relative prove 1. Al termine di ciascuna tipologia di corsi indicati dall'articolo 4 il candidato sostiene il relativo esame davanti la sottocommissione tecnica prevista dall'articolo 12, comma 3; la sottocommissione valuta le prove d'esame applicando i criteri fissati dal comma 2 del presente articolo. 2. Per la valutazione delle prove, la sottocommissione tecnica considera le tecniche di progressione, e di assicurazione e di soccorso nelle varie specialità alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi in ciascuna voce sia nelle tecniche di progressione che di assicurazione di ciascuna specialità. Nota all articolo 3 - L articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui annotato, recita: Art. 7 Requisiti e modalità per l iscrizione agli albi professionali provinciali degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo 1. L'iscrizione all'albo professionale provinciale degli aspiranti guida o all'albo professionale provinciale delle guide alpinemaestri di alpinismo è disposta, su domanda dell'interessato, dal collegio provinciale delle guide alpine. 2. Per l iscrizione agli albi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all Unione europea; possono chiedere l iscrizione all albo anche i cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea, che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; b) la residenza o il domicilio in un comune della provincia di Trento; c) il diploma di istruzione secondaria di primo grado; per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri Stati si applica la normativa vigente in materia; d) l idoneità psico-fisica all esercizio della professione attestata da certificato medico; e) non aver riportato condanne penali, che comportino l interdizione, anche temporanea, dall esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.. 3. Per l'iscrizione all'albo professionale provinciale degli aspiranti guida, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida. 4. Per l'iscrizione all'albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, sono richieste: a) l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo; b) l'età non inferiore a ventuno anni. Nota all articolo 4 - L articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 24 Art. 13 Rilascio e revoca dell autorizzazione all apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo 1. L'autorizzazione all'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo previste dall'articolo 21 della legge provinciale è rilasciata, su domanda, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, alla condizione che: a) alla direzione della scuola sia preposta una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo; b) l'attività di insegnamento sia svolta esclusivamente da guide alpine-maestri di alpinismo e da aspiranti guida iscritti al rispettivo albo professionale provinciale; in ogni caso il numero degli aspiranti guida non deve superare quello delle guide alpine-maestri di alpinismo. 2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) elenco dei componenti della scuola; b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore; c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola; d) indicazione degli eventuali recapiti della scuola; e) riproduzione dell'insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola; f) adeguata copertura assicurativa, a carico della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all esercizio della professione; g) documento che attesti l'assunzione, da parte dei componenti della scuola, dell'impegno a prestare la loro opera nelle operazioni di soccorso straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nel territorio provinciale. 3. L'autorizzazione all'apertura della scuola è revocata qualora venga a mancare: a) il numero minimo di guide alpine richiesto dall'articolo 21, comma 1, della legge provinciale per l'istituzione della scuola; b) la copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi. 4. La scuola di alpinismo e sci-alpinismo è tenuta a comunicare alla struttura provinciale competente in materia di turismo la perdita di uno o più requisiti previsti per l'istituzione nonché le modifiche all atto costitutivo, allo statuto o al regolamento della scuola.. 5. Prima di disporre la revoca la struttura provinciale competente in materia di turismo comunica alla scuola i motivi che giustificano il provvedimento di revoca; la scuola può presentare entro il termine fissato nella comunicazione, eventuali osservazioni. Nota all articolo 5 - L articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Articolo 14 Prova attitudinale per accompagnatore di territorio 1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di territorio è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da sostenersi davanti alla commissione prevista dall articolo 20. 2. La prova attitudinale si compone di: a) un esame scritto, articolato per domande a risposta sintetica o multipla, vertente sulle seguenti materie: 1) turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica provinciale; 2) geografia ed ambiente della provincia di Trento; 3) storia locale e delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra; 4) flora e fauna presenti nel territorio della provincia di Trento; 5) meteorologia e topografia; 6) primo soccorso; b) un colloquio diretto a verificare il curriculum escursionistico dichiarato dal candidato e la conoscenza delle materie oggetto dell esame scritto. 3. Il superamento dell esame scritto è condizione per essere ammessi al colloquio. 4. Il candidato, che risulta in possesso dell abilitazione all esercizio della professione di maestro di sci, è esonerato dal sostenere l esame scritto. 5. L esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi nella media complessiva dei voti riportati nelle materie d esame. 6. Ai fini del raggiungimento della votazione minima richiesta per il superamento del colloquio, al candidato residente in un comune della provincia di Trento ed in possesso del diploma di laurea, dell abilitazione all esercizio della professione di maestro di sci, del titolo di accompagnatore di escursionismo del Club Alpino Italiano, di certificati attestanti la conoscenza di una lingua straniera, di certificati attestanti la conoscenza della cultura e della lingua ladina-mocheno-cimbra o di altri titoli connessi alla professione di accompagnatore di territorio, è attribuito un punteggio ulteriore da sommarsi al voto conseguito nel medesimo esame, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 25 Nota all articolo 6 - L articolo 17 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Articolo 17 Requisiti e modalità per l iscrizione all elenco speciale degli accompagnatori di territorio 1. L'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di territorio è disposta, su domanda dell'interessato, dal collegio provinciale delle guide alpine. 2. Per l'iscrizione all'elenco speciale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) l'abilitazione all'esercizio della professione come accompagnatore di territorio; b) la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'unione europea; possono chiedere l'iscrizione all'elenco speciale anche i cittadini di stati non appartenenti all'unione europea, che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; c) diploma di istruzione secondaria di primo grado o di istruzione secondaria di secondo grado per i nati dopo il 31 dicembre 1991; per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri stati si applica la normativa vigente in materia; d) l'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato medico; e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Nota all articolo 7 - L articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Articolo 21 Esami di abilitazione per guida alpina-maestro di alpinismo e criteri di valutazione delle relative prove 1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da sostenersi davanti alle competenti sottocommissioni secondo quanto stabilito dall articolo 29, comma 1. 2. La prova attitudinale si compone di: a) un esame scritto, articolato per domande a risposta sintetica o multipla, vertente sulle seguenti materie: 1) turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica provinciale; 2) geografia ed ambiente della provincia di Trento; 3) storia locale e storia dello sci; 4) flora e fauna presenti nel territorio della provincia di Trento; 5) meteorologia e topografia; 6) primo soccorso; b) un esame pratico volto ad accertare la capacità tecnica e l attitudine del candidato a svolgere l attività specifica della professione di maestro di sci. 3. A seconda dell abilitazione che il candidato intenda conseguire, l esame pratico risulta differenziato nelle discipline: a) alpine; b) del fondo; c) dello snowboard. 4. Il superamento dell esame scritto è condizione per essere ammessi all esame pratico. 5. E esonerato dal sostenere l esame scritto il candidato che ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o risulta in possesso dell abilitazione all esercizio della professione di maestro di sci in discipline diverse da quella oggetto della prova, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida o di accompagnatore di territorio. 6. L esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi. 7. L esame pratico si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi nella media complessiva dei voti riportati negli esercizi d esame. 8. Ai fini del raggiungimento della votazione minima richiesta per il superamento dell esame pratico, al candidato residente in un comune della provincia di Trento ed in possesso dell abilitazione all esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida, di accompagnatore di territorio, di maestro di sci di altra disciplina, o di certificati attestanti la conoscenza di una lingua straniera, è attribuito un punteggio ulteriore da aggiungersi al voto conseguito nel medesimo esame, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 26 Nota all articolo 8 - L articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Articolo 24 Specializzazioni per maestri di sci 1. La Giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per: a) direttore tecnico di scuola di sci; b) l insegnamento dello sci ai bambini; c) l insegnamento dello sci in lingua inglese; d) l insegnamento dello sci in lingua tedesca; e) l insegnamento dello sci in lingua francese; f) l insegnamento dello sci ai disabili; g) l insegnamento del telemark; g bis) l insegnamento del free ride, freestyle e new school. 2. In aggiunta alle specializzazioni previste dal comma 1, è riconosciuto quale diploma di specializzazione la qualifica di i- struttore nazionale per maestri di sci rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Invernali. 3. In aggiunta ai corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dal comma 1, la Giunta provinciale, sentito il parere del Collegio provinciale dei maestri di sci, può istituire altre tipologie di corsi e di esami di specializzazione. 4. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dal comma 1 comprendono lo svolgimento di attività culturali, tecnico-pratiche e didattiche relative alla singola specializzazione. 5. Per la valutazione di ciascun esame di specializzazione, la commissione esaminatrice prevista dall articolo 30 considera il grado di conoscenza delle materie oggetto di insegnamento nel relativo corso, attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi. 5 bis. L ammissione al corso per il conseguimento del diploma di specializzazione previsto dal comma 1, lettera a), è subordinata all iscrizione da almeno cinque anni all albo professionale dei maestri di sci. Nota all articolo 9 - L articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Articolo 25 Requisiti e modalità per l iscrizione all albo professionale provinciale dei maestri di sci 1. L'iscrizione all'albo professionale provinciale dei maestri di sci è disposta, su domanda dell'interessato, dal collegio provinciale dei maestri di sci. 2. Per l'iscrizione all'albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci; b) la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'unione europea; possono chiedere l'iscrizione all'albo anche i cittadini di stati non appartenenti all'unione europea, che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; c) il diploma di istruzione secondaria di primo grado; per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri stati si applica la normativa vigente in materia; d) l'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato medico; e) non aver riportato condanne penali, che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Nota all articolo 10 - L articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Art. 29 Sottocommissioni 1. Con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice previsto dall'articolo 28, sono costituite le seguenti sottocommissioni, nelle quali si articola la commissione medesima:

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 27 a) la sottocommissione culturale, con il compito di espletare l'esame scritto della prova attitudinale previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera a) e le prove culturali degli esami di abilitazione per maestro di sci previste dall'articolo 23, comma 2; b) la sottocommissione tecnica delle discipline alpine, con il compito di espletare l'esame pratico della prova attitudinale previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica e didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci, previste dall'articolo 23, commi 3 e 4, nelle corrispondenti discipline; c) la sottocommissione tecnica delle discipline del fondo, con il compito di espletare l'esame pratico della prova attitudinale previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica e didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci, previste dall'articolo 23, commi 3 e 4, nelle corrispondenti discipline; d) la sottocommissione tecnica delle discipline dello snowboard, con il compito di espletare l'esame pratico della prova attitudinale previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica e didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci previste dall'articolo 23, commi 3 e 4, nelle corrispondenti discipline. 2. La sottocommissione culturale è composta: a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera a), in qualità di presidente; b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci; c) dai cinque esperti previsti dall'articolo 28, comma 2, lettera f). 3. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine è composta: a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera a), in qualità di presidente; b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci; c) dai quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline alpine previsti dall'articolo 28, comma 2, lettera c). 4. La sottocommissione tecnica per le discipline del fondo è composta: a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera a), in qualità di presidente; b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci; c) dai quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline del fondo previsti dall'articolo 28, comma 2, lettera d). 5. La sottocommissione tecnica per le discipline dello snowboard è composta: a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera a), in qualità di presidente; b) dal presidente del collegio provinciale dei maestri di sci; c) dai quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline dello snowboard previsti dall'articolo 28, comma 2, lettera e). 6. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono svolte dal segretario della commissione esaminatrice. 7. Per la validità delle riunioni di ciascuna sottocommissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 8. Ciascuna sottocommissione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente. 8 bis. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione sono quelli nominati ai sensi dell articolo 28, comma 3, ad esclusione dei componenti supplenti del presidente del collegio provinciale dei maestri di sci nelle sottocommissioni tecniche previste dai commi 3, 4 e 5, che sono nominati su designazione del presidente del collegio provinciale dei maestri di sci e scelti tra i maestri di sci iscritti all albo professionale provinciale dei maestri di sci rispettivamente delle discipline alpine, delle discipline del fondo e delle discipline dello snowboard. 9. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo. Nota all articolo 11 - L articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Art. 30 Commissioni esaminatrici per le specializzazioni dei maestri di sci 1. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dall'articolo 24, comma 1, o istituiti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono espletati da apposite commissioni nominate, di volta in volta, dalla Giunta provinciale e composte da: a) un dipendente provinciale assegnato alla struttura competente in materia di turismo, in qualità di presidente; b) da due a sei membri esperti nelle materie oggetto della specializzazione. 2. Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 1 è nominato un componente supplente. 3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura provinciale competente in materia di turismo. 4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente. 5. I componenti supplenti della commissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo. 6. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi, non può essere superiore agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'accesso all'impiego in Provincia.

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 28 Nota all articolo 12 - L articolo 31 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Articolo 31 Scuole di sci e scuole di snowboard 1. Sono riconosciute come scuole di sci e scuole di snowboard, ai sensi dell articolo 40, comma 1, della legge provinciale le organizzazioni alle quali fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività e che risultino in possesso dei requisiti e soddisfino le condizioni di seguito indicati: a) adesione da parte di maestri di sci in numero minimo di diciotto e rispettivamente di quattro nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l insegnamento delle discipline del fondo e di cinque nel caso di scuole di snowboard che esercitino esclusivamente le discipline dello snowboard. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri costituenti l organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano di impegnarsi a prestare la loro opera presso la scuola per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica e di non aver assunto analogo impegno presso altra scuola. La sottoscrizione deve essere resa tramite dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione tra quelli previsti dall articolo 24 e disponibilità di maestri per almeno tre diverse specializzazioni; c) direzione della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine, nel caso la scuola pratichi prevalentemente l insegnamento di tali discipline, ad un maestro di sci delle discipline del fondo, nel caso la scuola pratichi prevalentemente tale insegnamento, ad un maestro di snowboard, nel caso la scuola pratichi prevalentemente tale insegnamento; il direttore, cui sono affidati il coordinamento tecnico-funzionale della scuola e la rappresentanza legale, deve essere in possesso del corrispondente diploma di specializzazione; d) disponibilità di una sede adeguata e stabile ed idonea a funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione; e) ordinamento interno ispirato a forme democratiche di partecipazione effettiva di tutti i soci alla gestione ed alla organizzazione della scuola stessa; f) impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci ed a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia; g) adeguata copertura assicurativa, a carico della scuola, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all esercizio della professione; h) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti nella medesima area sciabile. 2. In relazione ai requisiti previsti dal comma 1, lettera b), sono equiparate ai diplomi di specializzazione: a) la qualifica di allenatore nelle discipline alpine, nelle discipline del fondo e nelle discipline dello snowboard, rilasciata dalla FISI; a bis) la qualifica di istruttore di telemark rilasciata dalla FISI; ; b) il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida 3. Il riconoscimento è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo. 4. Un organizzazione può essere riconosciuta come scuola di sci e scuola di snowboard, anche nel caso in cui i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito al comma 1, lettera a), purché sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella medesima area sciabile altre scuole riconosciute. 5. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti o si verifichi l inosservanza di una delle condizioni previste dal comma 1. 6. La scuola è tenuta a comunicare alla struttura competente in materia di turismo la perdita dei requisiti o delle condizioni previsti per il riconoscimento nonché le modifiche all atto costituitivo, allo statuto o al regolamento della scuola. 7. Prima di disporre la revoca, la struttura competente in materia di turismo comunica alla scuola i motivi che giustificano il provvedimento; la scuola può presentare eventuali osservazioni, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 8. La denominazione scuola di sci, scuola di snowboard e scuola di sci e di snowboard può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute. Nota all articolo 13 - L articolo 32 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui 1. La Giunta provinciale con proprie deliberazioni: Art. 32 Modalità organizzative delle prove attitudinali, dei corsi e degli esami

Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 29 a) indice le prove attitudinali, i corsi e gli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alle figure professionali previste dal presente regolamento; b) stabilisce: 1) le modalità di ammissione alle prove attitudinali, ai corsi ed agli esami, determinando in particolare il numero massimo di candidati ammessi ai corsi in relazione alle disponibilità finanziarie; 2) i criteri e le modalità di ammissione alle prove attitudinali ed ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di maestro di sci da parte di chi è già in possesso dell'abilitazione di guida alpina-maestro di alpinismo o di maestro di sci in discipline diverse da quella oggetto della prova e dei corsi e di chi, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione alla prova attitudinale, abbia fatto parte ufficialmente di una squadra nazionale di sci o di snowboard ; 3) gli obblighi di frequenza e di comportamento dei partecipanti ai corsi; 4) le modalità di applicazione dei provvedimenti in caso di mancato rispetto degli obblighi di frequenza e di comportamento dei partecipanti ai corsi; 5) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami; 6) i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento; 7) i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di specializzazione per i maestri di sci. 2. In relazione alla tipologia di abilitazione interessata dal provvedimento, le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate sentito il parere delle competenti commissioni esaminatrici e dei collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci. Nota all articolo 15 - L articolo 34 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Articolo 34 Criteri per il riconoscimento di crediti formativi 1. Chi intenda conseguire l'abilitazione all'esercizio delle professioni previste dal presente regolamento ed abbia frequentato corsi e sostenuto esami aventi contenuto corrispondente o analogo a quelli previsti per il conseguimento della rispettiva abilitazione, può chiedere alla competente commissione esaminatrice il riconoscimento di un credito formativo. A tal fine l'interessato nella domanda di riconoscimento, indica i corsi frequentati e gli esami sostenuti. 1 bis. Chi intenda conseguire l abilitazione all esercizio della professione di maestro di sci ed abbia partecipato a gare di Coppa del Mondo o a gare olimpiche nelle discipline alpine, del fondo o dello snowboard può chiedere alla competente commissione esaminatrice il riconoscimento di un credito formativo per l esonero dalla frequenza di uno o più corsi tecnico-pratici. 2. Il Presidente della competente commissione esaminatrice, quando riconosce il credito formativo, indica quali corsi l interessato è esonerato dal frequentare. Nota all articolo 16 - L articolo 38 del decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come modificato dall articolo qui Art. 38 Concorso alla spesa per la partecipazione ai corsi ed agli esami 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge provinciale, trattandosi di servizi a domanda individuale per i quali deve essere tendenzialmente garantita la totale copertura dei costi, la quota di spesa a carico di ciascun partecipante ai corsi e agli esami previsti dal presente regolamento è stabilita annualmente dalla Giunta provinciale. 2. La quota di partecipazione è differenziata a seconda che il candidato sia residente o non residente in un comune della provincia di Trento; fermo restando che la quota posta a carico del candidato non residente non può essere superiore al doppio di quella stabilita per il candidato residente.