CREDITAGRI ITALIA Società Cooperativa P.A., Ente di garanzia fidi ed assistenza tecnica e finanziaria nel settore agricolo e agroalimentare REGOLAMENTO INTERNO Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 04/12/2015 Pag. 1 a 7
Sommario TITOLO I - NORME GENERALI...3 ARTICOLO 1 (AMBITO)...3 ARTICOLO 2 (APPLICAZIONE)...3 ARTICOLO 3 (MODIFICHE)...3 TITOLO II ADESIONE A CREDITAGRI ITALIA...3 ARTICOLO 4 (DOMANDA DI ADESIONE)...3 ARTICOLO 5 (AZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE)...3 ARTICOLO 6 (AMMISSIONE A SOCIO)...4 ARTICOLO 7 (TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE)...4 ARTICOLO 8 (LIBRO DEI SOCI)...4 TITOLO III - PRESTAZIONI DI RILASCIO DELLA GARANZIA ED ALTRI SERVIZI...4 ARTICOLO 9 (CONCESSIONE DI GARANZIA)...4 ARTICOLO 10 (REGOLA GENERALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI GARANZIA)...5 ARTICOLO 11 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI GARANZIA)...5 ARTICOLO 12 (COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI RILASCIO GARANZIA)...5 ARTICOLO 13 (RECUPERO DELLE INSOLVENZE)...6 ARTICOLO 14 (ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI ED ATTIVITÀ RESIDUALE)...6 TITOLO IV ORGANI SOCIALI...6 ARTICOLO 15 (PROCEDURE ELETTORALI PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI)...6 ARTICOLO 16 (ASSEMBLEE SEPARATE)...6 TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI...7 ARTICOLO 17 (OBBLIGHI DEL SOCIO)...7 ARTICOLO 18 (CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI)...7 Pag. 2 a 7
TITOLO I - NORME GENERALI Articolo 1 (Ambito) Il presente Regolamento Interno, previsto dall art. 41 dello Statuto di CreditAgri Italia Società Cooperativa per azioni (di seguito, per brevità, indicata come CreditAgri Italia), viene elaborato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto ad approvazione dell Assemblea dei Soci, conformemente all art. 2521 codice civile. Esso ha lo scopo di informare i soci e/o clienti sulle modalità per usufruire dei servizi offerti dalla Società. Per quanto non previsto dal presente Regolamento interno, si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti ed alle disposizioni delle Autorità di vigilanza. Articolo 2 (Applicazione) Il presente Regolamento Interno ha l obiettivo di disciplinare i rapporti tra CreditAgri Italia ed i propri soci e aspiranti soci, le modalità di richiesta ed erogazione delle garanzie e di partecipazione agli organi sociali. I rapporti con i terzi non soci saranno disciplinati dai contratti stipulati per l erogazione dei servizi prestati dalla Società. Articolo 3 (Modifiche) Il presente Regolamento interno è modificabile con deliberazione dell Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l Assemblea straordinaria. TITOLO II ADESIONE A CREDITAGRI ITALIA Articolo 4 (Domanda di adesione) Possono presentare domanda di adesione a CreditAgri Italia tutte le imprese che rispettino i requisiti di cui all art. 4 dello Statuto. Le richieste di adesione devono essere presentate per iscritto, in conformità a quanto previsto dall art. 5 dello Statuto, e nel rispetto delle procedure e modulistica tempo per tempo vigenti. Articolo 5 (Azioni di partecipazione al capitale sociale) Ai sensi dell art. 6 dello Statuto, i soci ammessi a partecipare alla compagine sociale dovranno sottoscrivere e versare secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione: a) n. 50 azioni del valore unitario nominale pari a. 5,00 (cinque/00) per un importo non inferiore a. 250,00 (duecentocinquanta/00) se trattasi di ditta individuale o di società di persone b) n. 100 azioni del valore unitario nominale pari a. 5,00 (cinque/00) per un importo non inferiore a. 500,00 (cinquecento/00) se trattasi di società di capitali e società cooperative, quest ultime con esclusione di quanto indicato nel punto successivo; c) n. 200 azioni del valore unitario nominale pari a. 5,00 (cinque/00) per un importo non inferiore a. 1000,00 (mille/00) se trattasi di società cooperative con più di 9 (nove) soci; d) l eventuale ammontare del sovrapprezzo, così come determinato dall Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di amministrazione. In ogni caso, la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale, né inferiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa. Pag. 3 a 7
E possibile la partecipazione al capitale sociale del confidi da parte di imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dall art. 39 comma 7 del D.L. 201/2011, purché le imprese socie mantengano comunque la metà più uno dei voti esercitabili in assemblea e alla medesima assemblea sia riservata la competenza sulla nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di supervisione strategica e di gestione. Le azioni sono nominative e non sono frazionabili; né possono essere sottoposte a pegno o altro vincolo. Le azioni si considerano vincolate soltanto a favore della società a garanzia dell adempimento delle obbligazioni. All atto della presentazione della domanda di adesione, il soggetto interessato si impegna a versare la quota di capitale sociale sottoscritto, calcolata secondo i criteri specificati nel presente articolo, indipendentemente dalla eventuale successiva richiesta di concessione garanzia e dall esito della stessa. Le azioni e l eventuale sovrapprezzo devono essere versati integralmente entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della domanda di ammissione a socio. Articolo 6 (Ammissione a socio) Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione accertando il soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto, comunicandone l esito al soggetto richiedente. L efficacia dell adesione decorre dall avvenuta iscrizione a libro soci. Qualora il Consiglio di amministrazione non accolga la domanda di adesione avanzata, è prevista l immediata restituzione della somma versata. Articolo 7 (Trasferibilità della quota di partecipazione) In riferimento a quanto disposto dall articolo 6 dello Statuto, la partecipazione è trasferibile in presenza di operazioni straordinarie che comportano il trasferimento di un impresa associata ad un terzo non socio in possesso dei requisiti di cui all articolo 4 dello Statuto, ovvero l assunzione, in capo allo stesso, in tutto o in parte, dei diritti e degli obblighi riconducibili alla precedente azienda ed il proseguimento nei rapporti, con particolare riferimento ai finanziamenti garantiti, in essere al momento del trasferimento. In ogni caso la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale della società, deve essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione. Articolo 8 (Libro dei soci) Il Libro dei soci è unico e unitario. La qualità di socio è provata dall iscrizione nel relativo Libro dei soci. TITOLO III - GARANZIA ED ALTRI SERVIZI Articolo 9 (Concessione di garanzia) In ossequio a quanto disposto dall art. 28 dello Statuto, l organo competente per la concessione di garanzie, cogaranzie, controgaranzie è il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può istituire il Comitato Esecutivo Nazionale (CEN), come previsto dall art. 30 dello Statuto, determinando i livelli di deliberazione della garanzia ad esso delegati. Pag. 4 a 7
E facoltà del Consiglio di Amministrazione, o degli organi delegati (CEN, Amministratore Delegato), nell ambito dei propri limiti di delega, deliberare sull acquisizione di garanzie fidejussorie di terzi a favore di imprese richiedenti la garanzia del Confidi. Nelle delibere esecutive attinenti le deleghe in materia di deliberazione di garanzia, il Consiglio di amministrazione potrà definire livelli specifici per particolari classi di rischio o tipologia di operazioni. La definizione puntuale delle modalità di erogazione e gestione delle garanzie è demandata al Regolamento credito. Articolo 10 (Regola generale per la presentazione della domanda di concessione di garanzia) Possono presentare domanda di concessione di garanzia le imprese socie e, in misura non prevalente, anche quelle non ancora socie che abbiano, tuttavia, inoltrato formale domanda di ammissione alla Società, anteriormente alla valutazione della domanda di finanziamento ed abbiano adempiuto agli obblighi di sottoscrizione della domanda di adesione e versamento della quota di partecipazione al capitale sociale. In tal caso, la Società potrà rilasciare la garanzia, la quale è da intendersi efficace, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 12. Resta comunque fermo il principio secondo cui il Consiglio di amministrazione della società esprimerà il proprio formale consenso alle domande di ammissione presentate. Nel rispetto della vigente normativa, il Consiglio di amministrazione della Società può definire limiti e modalità di svolgimento dell attività esercitata, anche a favore di imprese non socie. Articolo 11 (Modalità di presentazione della domanda di concessione di garanzia) Le richieste di rilascio garanzia devono essere presentate per iscritto, nel rispetto delle procedure e modulistica tempo per tempo vigenti e approvate dal Consiglio di amministrazione. Le richieste di garanzia possono essere analizzate e valutate dai competenti organi del confidi, esclusivamente nel caso in cui risulti completa la documentazione richiesta a supporto ed integrazione della modulistica interna compilata e sottoscritta dal soggetto presentante. Il Consiglio di amministrazione o gli organi specificatamente delegati possono inoltre richiedere, caso per caso, ogni altro documento ritenuto utile e/o necessario ai fini di una migliore valutazione della pratica. Articolo 12 (Competenze per il servizio di rilascio garanzia) L Impresa che ha presentato richiesta di rilascio garanzia è tenuta al versamento delle relative competenze a CreditAgri Italia, secondo le modalità e gli importi definiti dal Consiglio di amministrazione, e nel rispetto delle procedure tempo per tempo vigenti. L assunzione di efficacia della garanzia è subordinata all effettivo versamento di quanto dovuto da parte dell azienda beneficiaria dell intervento fidejussorio. CreditAgri Italia, in conformità alla normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, rende disponibili ai propri soci-clienti le condizioni economiche applicate al servizio di rilascio della garanzia ed alle attività connesse e strumentali. Pag. 5 a 7
Articolo 13 (Recupero delle insolvenze) In caso di escussione della propria garanzia da parte degli Istituti di Credito/finanziari convenzionati a seguito di insolvenza da parte dell Impresa, CreditAgri Italia potrà esperire tutte le azioni ritenute utili per il recupero del proprio credito. Articolo 14 (Attività connesse e strumentali ed Attività residuale) In conformità e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale sui Confidi ed in applicazione di quanto disposto dall articolo 106 TUB, nonché delle disposizioni dell Autorità di Vigilanza, CreditAgri Italia può: i. svolgere attività connesse e strumentali; ii. concedere altre forme di finanziamento nei confronti del pubblico; iii. garantire l emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie. Le modalità di erogazione di tali servizi, sia a favore di Imprese socie che non socie, sono definite dal Consiglio di amministrazione. TITOLO IV ORGANI SOCIALI Articolo 15 (Procedure elettorali per la nomina degli amministratori) Possono candidarsi alla carica di amministratore tutti coloro, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di esponenti aziendali degli intermediari finanziari vigilati, per i quali non sussistono cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge o dallo statuto sociale. Le candidature sono riportate su liste uniche contenenti l elenco completo dei candidati fino ad un numero compreso tra il minimo ed il massimo di consiglieri elettivi previsto dallo Statuto. Non sono ammesse liste con un numero di candidati inferiore al limite minimo o superiore a quello massimo. Affinché le liste siano ritenute valide è necessario che le stesse siano sottoscritte da tutti i candidati per accettazione e da almeno cinque soci (diversi da quelli inseriti nella lista proposta) e siano depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima dell Assemblea separata convocata per prima ai fini dell elezione. Ciascun candidato non può presentarsi in più di una lista. In sede assembleare ogni socio potrà votare per una sola delle liste partecipanti all elezione, ovvero ogni soggetto avente diritto di voto non può esprimere preferenze riguardanti candidati appartenenti a liste diverse. Articolo 16 (Assemblee separate) In conformità a quanto previsto dall art. 20 dello Statuto, le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data e, comunque, nella stessa settimana. In ogni caso tutte le Assemblee separate devono essere convocate almeno un giorno prima della data in cui è convocata l Assemblea generale. La convocazione di tutte le Assemblee separate e dell Assemblea generale, avviene attraverso la pubblicazione di un unico avviso che deve contenere l ordine del giorno, i luoghi di convocazione ed i criteri di legittimazione all intervento dei soci nelle Assemblee separate, ovvero e l area territoriale di riferimento per ogni singola Assemblea separata. Ciascun socio può intervenire e votare in un unica Assemblea separata. Pag. 6 a 7
Le Assemblee separate sono chiamate ad eleggere i propri delegati che partecipano all Assemblea generale, con titolo di mandato. I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all Assemblea generale; in tal caso, gli altri delegati esprimono solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni. Per le deliberazioni relative alla nomina dei componenti degli organi della Società i delegati sono portatori dei voti riportati da ciascuna lista di candidati. Possono essere nominati delegati, secondo le proporzioni ed i limiti fissati dallo Statuto, tutti i soci che hanno diritto di partecipare alle Assemblee separate, purché presenti personalmente o rappresentati per delega. Sono eletti delegati i soci che hanno raccolto più voti. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, anche per delega, il capitale da questi rappresentato, i nomi dei delegati eletti per l Assemblea generale con specifica indicazione di quelli che risultano essere portatori dei voti di maggioranza e di quelli dei voti di minoranza, il numero dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti relativi a ciascuna deliberazione. Non è in ogni caso possibile nominare delegati supplenti qualora i delegati titolari fossero impossibilitati ad intervenire all Assemblea generale, ad eccezione del caso in cui i delegati impossibilitati a partecipare siano gli unici portatori dei voti espressi da una parte dei soci partecipanti all Assemblea separata. Al verificarsi di tale ipotesi spetta al Presidente dell Assemblea separata nominare, tra i soci che risultano aver partecipato all Assemblea separata, un nuovo delegato quale portatore di tali voti. Tale nomina deve essere separatamente verbalizzata e tale documento costituisce parte integrante del verbale inerente la seduta dell Assemblea separata di riferimento. TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 17 (Obblighi del socio) I soci di CreditAgri Italia sono tenuti all osservanza di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento Interno Articolo 18 (consultazione dei documenti) Copia dello Statuto e del Regolamento Interno sono disponibili e consultabili presso ogni unità locale di CreditAgri Italia ed on line sul sito web www.creditagri.com Pag. 7 a 7