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Art.2 Fonti Le premesse, la lettera di invito, l'offerta presentata dall' affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto. L'esecuzione del presente contratto è regolata: dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 5 ottobre 2010, n.207). Art.3 Oggetto e modalità di espletamento dell'incarico Oggetto del presente contratto è l'attuazione delle misure nazionali di sistema previste all'art. Il, comma lo del D.P.R. 263/2012, concernenti interventi di comunicazione e diffusione delle attività, di cui all' art. 26 comma 2 lett. c del D.M 435 del 16.6.2015. La comunicazione e la diffusione delle predette attività dovrà avvenire attraverso: opuscoli brochure a stampa organizzazione di convegni organizzazione di seminari organizzazione di congressi. Art.4 Durata Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione. Il presente contratto ha durata di 12 mesi dalla sua sottoscrizione. Art.5 Importo e modalità di pagamento Il corrispettivo dovuto all'affidatario del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 20 ottobre 2015 per 100.000,00 (centomilaloo) IVA inclusa. La forni tura di beni e servizi oggetto del presente è finanziata a valere sul cap.1194/8. Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: primo acconto pari al 30% dell'importo complessivo aggiudicato all'inizio delle attività; secondo acconto pari al 30% dell'importo complessivo aggiudicato allo stato avanzamento lavori; il restante 40% dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione un rendiconto completo della documentazione giustificativa a supporto (fatture, ricevute fiscali ecc.) e la relativa relazione. Art.6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, l' aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 2/5

L'aggiudicatario si impegna a: utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; comunicare alla Direzione Generale gli estremi identificati vi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell' incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; rispettare ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/20 l 0, non specificato in questa sede. Art.7 Obblighi dell'esecutore del contratto L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito e offerta, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza avere diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art.5. Sono a carico dell' affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempi menti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste. L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale. L'affidatario esonera la Direzione Generale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto. L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con la Direzione Generale. Art.8 Proprietà dei prodotti e servizi forniti La Direzione Generale acquisisce la titolarità esclusiva dei beni e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto alla Direzione Generale per l'utilizzo dei suddetti beni e servizi. La Direzione Generale, a fronte a tale di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti beni e servizi da parte dell'affidatario del presente contratto. Art.9 Inadempienze, ritardi e pena La Direzione Generale si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario che potrà affidarsi ad altri in subappalto. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell' offerta tecnica e nel presente contratto, fisserà, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3/5

1454 C.C., comma 2, il termine di 15 gg. entro cui l' affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, la Direzione Generale avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 giorni l'amministrazione, senza l'obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. Art. lo Trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell' atto medesimo. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto. Art. Il Risoluzione e recesso Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto: la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136; la perdita di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del contratto. Art. 12 Definizioni delle controversie I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'affidatario. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsto dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro di Roma. E' esclusa la clausola arbitrale. Art. 13 Disposizioni finali L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'amministrazione affidato e dall'affidatario accettato, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall' Amministrazione stessa. Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio: 4/5

il Direttore Generale dott.ssa Carmela Palumbo nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso il MIUR Viale Trastevere 76/ A 00153 Roma; il Dirigente Scolastico del CPIA2 "Metropolitano" di Bologna nella qualità di affidatario del contratto, presso la sede legale del medesimo CPIA. Letto, confermato e sottoscritto. Letto approvato e sottoscritto M.I.U.R D.G.O.S.V. illegale rappresentante il Direttore Generale Dott.ssar~ 5/5