Allegato alla DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR 47 DEL 19/4/2007 DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO PER LE AREE FABBRICABILI E PER LE AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE Premesso che con deliberazione GC n.39 in data 13.03.03 venivano istituiti, ai sensi del D.Lgs. n 504/92 i valori d'imposta per il possesso di aree fabbricabili e per le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, successivamente aggiornati annualmente con appositi provvedimenti; che l'art. 2 del D.Lgs. 504/92, al comma 1 lett. b), dispone che "...per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbric abile in base si criteri stabiliti dalla presente lettera"; che per le aree fabbricabili, diversamente dalle altre categorie di immobili assoggettati all imposta, l art.5 comma 5, del citato D.Lgs.n. 504/1992 viene stabilito che il valore e costituito da quello venale in comune commercio dal 1 gennaio dell anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ; che per poter procedere all attività di accertamento inerente le dichiarazioni ed i versamenti ICI riguardanti le aree edificabili, necessita disporre dei valori di riferimento di ciascuna tipologia di area edificabile e per ciascun anno di imposta; ritenuta l opportunità, in conformità all art.6, comma 2, lett b) ed al fine di ridurre al minimo l insorgenza di contenzioso, di determinare i valori venali delle aree fabbricabili in modo tale che non siano sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato; dato atto che necessita determinare il valore d'imposta relativo all'anno 2007; visto l ultimo calcolo esplicativo e la relativa relazione redatta dall ufficio tecnico comunale, per l attribuzione del valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili e per le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, approvato con deliberazione GC n.39 in data 13.03.03;
ritenuto di dover rideterminare il suddetto valore utilizzando gli indici di mercato desunti dall ultima pubblicazione OMI dell Agenzia del Territorio riferita al semestre 1 2006 che il valore di mercato dell'area, espresso in /mq., è stato elaborato, per i terreni edificabili sia con destinazione residenziale che con destinazione industriale -artigianale; che per le aree soggette ad esproprio per pubblica utilità è stata predisposta una classificazione delle stesse e sono stati predisposti i criteri generali di valutazione sulla base delle specifiche destinazioni; Recepiti i pareri di cui all art. 49 comma 1 - della Dlgs 267/00; Con Voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese; DELIBERA 1) di determinare, in base all art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 ed in particolare all art.5, comma 5, per le aree fabbricabili, i valori di mercato al fine di avere un valore minimo tenuto a base per il calcolo dell imposta e per consentire l effettuazione delle operazioni di accertamenti dell ICI, quali definiti secondo i criteri evidenziati nell allegata relazione tecnica e anche assunti a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di stabilire che gli importi stabiliti nella presente deliberazione avranno decorrenza dal 1 gennaio 2007 e verranno applicati anche per i successivi anni di imposizione, fatti salvi eventuali futuri aggiornamenti; 3) di formulare il proprio indirizzo al Servizio Finanziario da utilizzare, al fine degli accertamenti dei valori delle aree fabbricabili, le stime che attribuiscono, sulla base delle destinazioni urbanistiche, previste dal P.R.G. vigente, il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili e per le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, secondo i criteri meglio evidenziati nell'allegata relazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
ATTRIBUZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO PER LE AREE FABBRICABILI E PER LE AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE VALORE TERRENO PER L ANNO 2007 Al valore precedentemente determinato è stato calcolato, a seconda degli indici edificatori dei terreni e delle destinazioni urbanistiche, il valore di decremento dato dai seguenti fattori: a) il valore computato per mq. di terreno corrisponde ai terreni con destinazione residenziale con un indice di circa 1 mc./mq., pertanto il valore di 180,00/mq. si applica ai terreni edificabili con indice maggiore di 0,8 mc,/mq. ricadenti nella zona centrale; b) per i terreni residenziali ricadenti nella zona centrale con un indice uguale od inferiore a 0,8 mc./mq. il valore è ridotto del 20%; c) per i terreni residenziali la cui modalità di intervento prevista dal P.R.G. è mediante piano attuativo il valore è ridotto di un ulteriore 20%; d) per i terreni residenziali soggetti a PEEP o ad interventi pubblici l ultimo valore è ridotto del 50%; e) per i terreni con destinazione industriale -artigianale ricadenti in zona centrale il valore base di. 180,00 è ridotto del 30%; f) per i terreni industriali-artigianali la cui modalità di intervento prevista dal P.R.G. è mediante piano attuativo il valore è stato ridotto di un ulteriore 25%; g) per i terreni industriali-artigianali soggetti Ad eventuali PIP o ad interventi pubblici l ultimo valore è ridotto del 50%; h) per i terreni ricadenti in zona periferica il valore è ridotto del 25% per la destinazione residenziale e del 30% per la destinazione industriale-artigianale.
RIVALUTAZIONE SULLA BASE DEGLI INDICI ISTAT I valori riportati nella tabella a seguito sono desunti applicando quale valore di mercato l ultima pubblicazione OMI dell Agenzia del Territorio riferita al semestre 1 2006 I valori superiori allo 0,50 sono arrotondati al valore in euro superiore RESIDENZA TABELLA ANNO 2007 Indice > 0,8 mc/mq Indice < 0,8 mc/mq Piano Attuativo PEEP Zona centrale 180,00 144,00 115,00 Zona periferica 135,00 108,00 86,00 58,00 INDUSTRIALE - ARTIGIANALE Indice 0,55 mq/mq Piano Attuativo PIP Zona centrale 126,00 95,00 Zona periferica 88,00 66,00 63,00 IL RESPONSABILE DEL SERVIZI PER IL TERRITORIO Angelo MORO
LA GIUNTA COMUNALE Premesso Che con deliberazione GC n.39 in data 13.03.03 venivano istituiti, ai sensi del D.Lgs. n 504/92 i valori d'imposta per il possesso di aree fabbricabili e per le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, successivamente aggiornati annualmente con appositi provvedimenti; che l'art. 2 del D.Lgs. 504/92, al comma 1 lett. b), dispone che "...per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base si criteri stabiliti dalla presente lettera"; che per le aree fabbricabili, diversamente dalle altre categorie di immobili assoggettati all imposta, l art.5 comma 5, del citato D.Lgs.n. 504/1992 viene stabilito che il valore e costituito da quello venale in comune commercio dal 1 gennaio dell anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ; che per poter procedere all attività di accertamento inerente le dichiarazioni ed i versamenti ICI riguardanti le aree edificabili, necessita disporre dei valori di riferimento di ciascuna tipologia di area edificabile e per ciascun anno di imposta; ritenuta l opportunità, in conformità all art.6, comma 2, lett b) ed al fine di ridurre al minimo l insorgenza di contenzioso, di determinare i valori venali delle aree fabbricabili in modo tale che non siano sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato; dato atto che necessita determinare il valore d'imposta relativo all'anno 2007; visto l ultimo calcolo esplicativo e la relativa relazione redatta dall ufficio tecnico comunale, per l attribuzione del valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili e per le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, approvato con deliberazione GC n.39 in data 13.03.03; ritenuto di dover rideterminare il suddetto valore utilizzando gli indici di mercato desunti dall ultima
pubblicazione OMI dell Agenzia del Territorio riferita al semestre 1 2006 che il valore di mercato dell'area, espresso in /mq., è stato elaborato, per i terreni edificabili sia con destinazione residenziale che con destinazione industriale -artigianale; che per le aree soggette ad esproprio per pubblica utilità è stata predisposta una classificazione delle stesse e sono stati predisposti i criteri generali di valutazione sulla base delle specifiche destinazioni; Recepiti i pareri di cui all art. 49 comma 1 - della Dlgs 267/00; Con Voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese; DELIBERA 4) di determinare, in base all art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 ed in particolare all art.5, comma 5, per le aree fabbricabili, i valori di mercato al fine di avere un valore minimo tenuto a base per il calcolo dell imposta e per consentire l effettuazione delle operazioni di accertamenti dell ICI, quali definiti secondo i criteri evidenziati nell allegata relazione tecnica e anche assunti a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 5) di stabilire che gli importi stabiliti nella presente deliberazione avranno decorrenza dal 1 gennaio 2007 e verranno applicati anche per i successivi anni di imposizione, fatti salvi eventuali futuri aggiornamenti; 6) di formulare il proprio indirizzo al Servizio Finanziario da utilizzare, al fine degli accertamenti dei valori delle aree fabbricabili, le stime che attribuiscono, sulla base delle destinazioni urbanistiche, previste dal P.R.G. vigente, il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili e per le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, secondo i criteri meglio evidenziati nell'allegata relazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.