COMUNE DI OCCHIOBELLO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Deliberazione n. 185 del 23/10/2015 OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME E OBITORIO. L anno duemilaquindici addì ventitre del mese di ottobre alle ore 09:40 nella Sede del Comune di OCCHIOBELLO. La Giunta Municipale convocata con appositi avvisi si è oggi riunita CHIARIONI DANIELE DIEGOLI DAVIDE VALENTINI DAVIDE BONONI IRENE PASQUINI LAURA FUSO SILVIA Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore Presenti n. 6 Assenti n. 0 Non è presente il Presidente del Consiglio Comunale Dott. MARZOLA Claudio Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MEDICI Dott. ANGELO il Sig. CHIARIONI DANIELE in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: con precedente delibera di Giunta municipale n. 164 del 24/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la convenzione che regola l'utilizzo di locali concessi dalla Casa di Cura di S.M. Maddalena per camera ardente, sala d'attesa per familiari nonché locale per preparazione salme; si è provveduto alla sottoscrizione di detta convenzione per la durata di anni 1 (uno) con possibilità di rinnovo previa adozione di apposita deliberazione da parte degli organi competenti; Dato atto che: - la Casa di cura di S.M. Maddalena, scaduta la convenzione, si rende nuovamente disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, le salme di persone decedute presso le abitazioni ricadenti nel territorio del comune di Occhiobello, per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 del DPR 285/1990 e al Capo III dell art. 15 comma 4 della legge Regionale del Veneto n. 21 del 9 Marzo 2010 con le seguenti limitazioni: numero massimo di salme ospitate due; indisponibilità della camera mortuaria presso il cimitero di Occhiobello; - sono a carico della Casa di cura di S.M. Maddalena le spese di gestione (luce gas e pulizie ecc.) nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali anzidetti. La Casa di Cura si impegna a mantenerne la destinazione d uso per tutta la durata del rapporto; - il comune si impegna ad utilizzare e ad usufruire dei locali relazionandosi con il personale del punto di Primo Soccorso della struttura, privilegiando sempre un necessario preavviso telefonico e comunicando, appena possibile, la data delle funzioni funebri; - la salma deve essere sempre accompagnata dalla documentazione previste per legge, in particolare dal certificato di decesso redatto dal medico curante o necroscopo il quale assicura la morte per cause naturali ed esclude malattie infettive od ipotesi di reato; Vista la bozza di convenzione allegata che forma parte integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49 1 comma del D.Lgs. 267/2000 che forma parte integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto; Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, DELIBERA Di approvare, per quanto citato in premessa, la bozza di rinnovo della convenzione così come previsto ed approvarla. Di dare atto che al versamento del corrispettivo previsto in caso di uso per ogni servizio prestato agli utenti residenti sul territorio comunale di 80,00= oltre IVA 22%, si provvederà con opportuno atto di determinazione dal parte del Responsabile area LL.PP. con impegno di spesa a carico del capitolo 105301160/0. Di demandare al Responsabile LL.PP. la redazione di tutti gli atti necessari per la redazione della convenzione e della sottoscrizione della convezione medesima.
Di dare atto che con apposito elenco sarà comunicata ai Capogruppo Consiliari l adozione della presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all Albo Pretorio online, così come previsto dall art. 125 del D.Lgs. 267/2000 Testo unico degli Enti Locali e dall art. 32 della Legge n. 69/2009. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime favorevole. IL Sindaco CHIARIONI DANIELE IL Segretario Comunale MEDICI Dott. ANGELO Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.
COMUNE DI OCCHIOBELLO Provincia di Rovigo OGGETTO: CONVENZIONE PER L UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME E OBITORIO. 1
Tra il Comune di Occhiobello con sede in Piazza G. Matteotti n. 15 codice fiscale 00131010290 Rappresentato dal Geom. Raffagnato Lorenzo nato a Stanghella PD il 03.10.1961 in qualità di Responsabile dell Area LLPP domiciliato, per la carica nella sede comunale e la Casa di Cura S. M. Maddalena con sede in Via Gorizia n. 2 P. IVA 00119690295 Rappresentata da... nato a... il giorno... e residente a... in Via... n...., il quale interviene in qualità di Amministratore delegato e in rappresentanza dell Ente suddetto, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione; Si conviene e si stipula quanto segue PREMESSO - che nei cimiteri di S.M. Maddalena e di Gurzone non sono disponibili camere mortuarie idonee a garantire il servizio di deposito e osservazione salme e obitorio; - che il Comune di Occhiobello dispone solo in orario di apertura cimiteriale di un locale adatto ma non sorvegliato, presso il cimitero di Occhiobello per il ricevimento e l osservazione salme, come riportato al capo III nel art. 19 del regolamento comunale di polizia mortuaria e previsto dagli art. 12 e 13 del DPR 285/90; - che da alcuni anni non esiste più la figura del necroforo comunale in grado di farsi carico di tutte le operazioni all accoglimento delle salme poiché i servizi cimiteriali sono stati affidati a cooperativa sociale di tipo B; - che presso la Casa di Cura S. M. Maddalena è altresì sempre disponibile un locale adeguato, attrezzato e già in uso allo scopo, come previsto dal DPR 10 Settembre 1990 n. 285; - che i decessi presso le abitazioni sono tornati ad essere un numero rilevante e che molto spesso si creano situazioni di forte disagio nelle famiglie (es. presenza di bambini piccoli); - che la casa di cura si è resa disponibile a sottoscrivere detta convenzione di proroga del servizio per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01 Novembre 2015 e sino al 31 Ottobre 2016; CIO PREMESSO La Casa di Cura di S.M. Maddalena concede al comune di Occhiobello l uso di locali posti nella sede di S.M. Maddalena in Via Gorizia n. 2 di seguito specificati: -camera ardente; -sala di attesa per i familiari nonché i servizi igienici -locale per preparazione delle salme La casa di cura garantisce l uso delle suddette strutture per accogliere le salme di persone decedute presso le proprie abitazioni ricadenti nel territorio del comune di Occhiobello, per le 2
finalità di cui agli articoli 12 e 13 del DPR 285/1990 e al Capo III dell art. 15 comma 4 della legge Regionale del Veneto n. 21 del 9 Marzo 2010 con le seguenti limitazioni: numero massimo di salme ospitate due; indisponibilità della camera mortuaria presso il cimitero di Occhiobello 1) sono a carico della Casa di cura di S.M. Maddalena le spese di gestione (luce gas e pulizie ecc.) nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali anzidetti. La Casa di Cura si impegna a mantenerne la destinazione d uso per tutta la durata del rapporto 2) Il comune si impegna ad utilizzare e ad usufruire dei locali relazionandosi con il personale del punto di Primo Soccorso della struttura, privilegiando sempre un necessario preavviso telefonico e comunicando, appena possibile, la data delle funzioni funebri; 3) La salma deve essere sempre accompagnata dalla documentazione previste per legge, in particolare dal certificato di decesso redatto dal medico curante o necroscopo il quale assicura la morte per cause naturali ed esclude malattie infettive od ipotesi di reato. 4) La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 01 Novembre 2015 e potrà essere rinnovata o prorogata previa adozione di apposita deliberazione da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti; 5) A titolo di corrispettivo del servizio in parola, il Comune di Occhiobello si obbliga a corrispondere alla Casa di Cura di S.M. Maddalena la somma di. 80,00 per ogni servizio prestato agli utenti residenti nel territorio del Comune. I predetti importi sono soggetti ad I.V.A. 6) La presente convenzione potrà essere anticipatamente risolta previa richiesta scritta di ciascuna delle parti, con preavviso di tre mesi da comunicare all altra parte. 7) Le spese imposte e tasse della presente convenzione sono a carico del Comune di Occhiobello. Occhiobello lì... per il Comune di Occhiobello Il Responsabile Area LLPP Raffagnato Geom. Lorenzo Per la Casa di Cura S.M. Maddalena L Amministratore delegato... 3
AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE Sulla proposta n. 2216/2015 ad oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME E OBITORIO. si esprime ai sensi dell art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile. Occhiobello lì, 23/10/2015 Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria (DE TOMAS CRISTINA) Sottoscritto digitalmente ai sensi dell art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
COMUNE DI OCCHIOBELLO SERVIZIO MANUTENZIONI PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Sulla proposta n. 2216/2015 dell'servizio MANUTENZIONI ad oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME E OBITORIO. si esprime ai sensi dell art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. Occhiobello lì, 23/10/2015 Sottoscritto dal Responsabile d'area (RAFFAGNATO LORENZO) Sottoscritto digitalmente ai sensi dell art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
COMUNE DI OCCHIOBELLO Ufficio Segreteria Relazione di Pubblicazione Delibera N. 185 del 23/10/2015 Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO E OSSERVAZIONE SALME E OBITORIO.. La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell art. 21 comma 2 dello Statuto vigente. Occhiobello li, 27/10/2015 Sottoscritta dal Segretario Comunale (MEDICI ANGELO) Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.