COMUNE di CURINGA Provincia di Catanzaro

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COMUNE di CURINGA Provincia di Catanzaro VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 82 DEL 31/05/2017 OGGETTO : Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l Avv. Antonino Tillieci per il pagamento delle competenze professionali relative al ricorso per Cassazione avverso sentenza n.134/2005 pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro e vertente tra Comune di Curinga c/mancini Anna L anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 19,10 nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. Sono presenti i Signori : Cognome Nome Carica Presente Assente PALLARIA Ing. Domenico Maria Sindaco X MAIELLO D.ssa Patrizia Giovanna Vice Sindaco X SERRATORE Stud. Univ. Barbara Ornella Assessore X FRIJIA Per. Agr. Giuseppe Assessore X MAIELLO Geom. Antonio Assessore X 5 0 Totale Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà. Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO : Che l Avv. Antonino Tillieci del Foro di Lamezia Terme (CZ), con studio in Lamezia Terme ( CZ), via L. Galvani n.8, ha rappresentato e difeso il Comune di Curinga, giusta deliberazione di G.C. n.57 del 07/04/2017, nella seguente vertenza: -Mancini Anna Maria /Comune di Curinga, giudizio iscritto al RGN 11255/06 presso la Suprema Corte di Cassazione ed avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza n.134/2005 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro; CHE il predetto Giudizio veniva definito con sentenza n. 24267 pronunciata in data 27 ottobre 2010 e depositata in cancelleria in data 30/11/2010, con la quale la suprema Corte di Cassazione, così statuiva: La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 6.200/00 di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge DATO ATTO che l Avv. Antonino Tillieci, a seguito dell espletamento dell incarico di cui sopra, con determina n.61 del 18.04.2011 a firma del responsabile dell Area Affari Generali, veniva incaricato di recuperare le spese legali del giudizio di cui trattasi; CHE successivamente la controparte, Sig.ra Mancini Anna, avendo proposto per il tramite del suo legale, Avv.to Francesco Sacchi, ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n.24267/2010 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione della vertenza sopra indicata, richiedeva all Ente di sospendere la procedura di pignoramento mobiliare avviata, nell interesse del Comune, dall Avv.to Antonino Tillieci, per il recupero delle somme di cui trattasi, in attesa della definizione del ricorso per la rettifica della sentenza. CHE, pertanto, con nota prot. n. 4526 del 12/08/2011, si richiedeva all avv.to Antonino Tillieci di sospendere la procedura esecutiva in attesa della definizione del ricorso sopra menzionato; CHE, in seguito, giusta nota prot. n. 4703 del 21 ottobre 2014, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sospensione della procedura esecutiva,l Avv.to Tillieci veniva invitato a compiere tutti gli atti necessari per il recupero delle spese legali come liquidate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.24267/2010; CHE il predetto avvocato, nel riavviare la procedura esecutiva, accertava l impossibilità di procedere al recupero delle spettanze dell Ente per mancanza di solvibilità della controparte e di questa ultima circostanza rendeva edotto l Ente trasmettendo la necessaria documentazione ; RILEVATO che, in esito a quanto, sopra descritto l Avv.to Antonino Tillieci richiedeva all Ente il pagamento delle proprie competenze professionali per l attività di difesa dell Ente nella vertenza in questione; che, ad oggi, non sono stati corrisposti i compensi maturati e richiesti dal professionista;

che le parti hanno stabilito di procedere alla liquidazione della parcella mediante accordo transattivo, al fine di addivenire ad una positiva risoluzione della situazione debitoria dell Ente e di evitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese; che, pertanto, nello specifico, l Amministrazione comunale, per le vie brevi, manifestava al professionista la volontà di addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell art. 1965 del Codice Civile; che il professionista comunicava la disponibilità ad accettare la definizione amichevole della posizione debitoria dell Ente; PRESO ATTO che tra il Comune di Curinga ed il professionista si è convenuto di procedere alla liquidazione del debito mediante un accordo transattivo alle seguenti condizioni: - totale rinuncia da parte dell Avv.to Antonino Tillieci alle competenze relative alla fase esecutiva di recupero delle spese di lite; - la rinuncia, altresì, da parte del professionista sopra indicato a richiedere al competente Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme la liquidazione delle competenze professionali con riferimento al giudizio di Cassazione accettando di vedersi corrisposti gli importi liquidati in quella sede a titolo di spese di lite; - la rinuncia, infine, all importo delle spese generali da calcolarsi nella percentuale prevista dalla legge ( 15%) sull onorario di causa liquidato in sentenza, con conseguente corresponsione da parte del Comune di Curinga, a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell Avv. Antonino Tillieci in relazione alle somme richieste per effetto dell attività professionale espletata nella vertenza sopra richiamata ed in esito alla stipula dell atto di transazione, dell importo complessivo lordo di 7812,80 a fronte di 8.954,72 ( con un risparmio per l Ente di 1141,92); - l impegno da parte dell Ente a garantire certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dall accordo transattivo così stabiliti: - euro 3.000,00 all atto della sottoscrizione della presente transazione; - euro 2.500,00 alla data del 15 settembre 2017; - euro 2312,80 alla data del 15 dicembre 2017. RICHIAMATO l art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro; DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all interesse pubblico del Comune che, diversamente, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese; APPURATO pertanto, in relazione all istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, ictu oculi, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere; VISTO il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/p/2008 che chiarisce che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio.

VISTA l allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione. ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00, per come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012. PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione non occorre acquisire il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, giusto parere espresso dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Regione Liguria n.5/2014 ( in tal senso vedi anche Sezione Regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n.345/2013 del 25/09/2013). VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. VISTO il vigente Statuto comunale; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; Con voti favorevoli : 3 ; astenuto 1 ( Maiello Patrizia Giovanna) resi nelle forme di legge, DELIBERA 1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. Di stipulare con l Avv. Antonino Tillieci con studio legale in Lamezia Terme in via Galvani n.8, apposito atto transattivo per il pagamento della parcella professionale relativa alla vertenza di cui in premessa, della quale l Avvocato ha accettato la riduzione da 8954,72 ad 7812,80, comprensivi degli accessori di legge dovuti. 3. Di approvare la bozza di transazione, allegata al presente deliberato sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale che prevede, a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell Avv. Antonino Tillieci in relazione alle somme richieste per effetto dell attività professionale espletata nella vertenza sopra richiamata, la corresponsione dell importo complessivo lordo di 7812,80. 4. Di demandare al responsabile dell Area Amministrativa/ Affari Generali la sottoscrizione della transazione in oggetto ed ogni altro adempimento conseguente, ivi compreso l impegno contabile su apposito capitolo del bilancio corrente 2017/2019, esercizio 2017. 5. Di dare atto che il presente atto dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell Ente Amministrazione Trasparente, sezione provvedimenti organi indirizzo-politico. 6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.-

Allegato A alla delibera di Giunta comunale n. 82 del 31/05/2017 ATTO DI TRANSAZIONE TRA Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Rosetta Cefalà, nata a Sambiase (ora Lamezia Terme prov. CZ) l 11/01/1961, nella sua qualità di Responsabile dell Area Amministrativa /Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione della G.M. n. del E L Avv. Antonino Tillieci del Foro di Lamezia Terme, con studio legale in Lamezia Terme alla via Galvani n.8, PREMESSO : Che l Avv. Antonino Tillieci del Foro di Lamezia Terme (CZ), con studio in Lamezia Terme ( CZ), via L. Galvani n.8, ha rappresentato e difeso il Comune di Curinga, giusta deliberazione di G.C. n.57 del 07/04/2017, nella seguente vertenza: -Mancini Anna Maria /Comune di Curinga, giudizio iscritto al RGN 11255/06 presso la Suprema Corte di Cassazione ed avente ad oggetto il ricorso avverso la sentenza n.134/2005 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro; CHE il predetto Giudizio veniva definito con sentenza n. 24267 pronunciata in data 27 ottobre 2010 e depositata in cancelleria in data 30/11/2010, con la quale la suprema Corte di Cassazione, così statuiva: La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 6.200/00 di cuii euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge DATO ATTO che l Avv. Antonino Tillieci, a seguito dell espletamento dell incarico di cui sopra, con determina n.61 del 18.04.2011 a firma del responsabile dell Area Affari Generali, veniva incaricato di recuperare le spese legali del giudizio di cui trattasi; CHE successivamente la controparte, Sig.ra Mancini Anna, avendo proposto per il tramite del suo legale, Avv.to Francesco Sacchi, ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza n.24267/2010 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione della vertenza sopra indicata, richiedeva all Ente di sospendere la procedura di pignoramento mobiliare avviata, nell interesse del Comune, dall Avv.to Antonino Tillieci, per il recupero delle somme di cui trattasi, in attesa della definizione del ricorso per la rettifica della sentenza. CHE, pertanto, con nota prot. n. 4526 del 12/08/2011, si richiedeva all avv.to Antonino Tillieci di sospendere la procedura esecutiva in attesa della definizione del ricorso sopra menzionato; CHE, in seguito, giusta nota prot. n. 4703 del 21 ottobre 2014, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla sospensione della procedura esecutiva,l Avv.to Tillieci veniva invitato a compiere tutti gli atti necessari per il recupero delle spese legali come liquidate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.24267/2010;

CHE il predetto avvocato, nel riavviare la procedura esecutiva, accertava l impossibilità di procedere al recupero delle spettanze dell Ente per mancanza di solvibilità della controparte e di questa ultima circostanza rendeva edotto l Ente trasmettendo la necessaria documentazione ; RILEVATO che, in esito a quanto, sopra descritto l Avv.to Antonino Tillieci richiedeva all Ente il pagamento delle proprie competenze professionali per l attività di difesa dell Ente nella vertenza in questione; CHE, ad oggi, non sono stati corrisposti i compensi maturati e richiesti dal professionista; CHE le parti hanno stabilito di procedere alla liquidazione della parcella mediante accordo transattivo, al fine di addivenire ad una positiva risoluzione della situazione debitoria dell Ente e di evitare procedure esecutive con inevitabile aggravio di spese; CHE, pertanto, nello specifico, l Amministrazione comunale, per le vie brevi, manifestava al professionista la volontà di addivenire ad un accordo transattivo ai sensi dell art. 1965 del Codice Civile; CHE il professionista comunicava la disponibilità ad accettare la definizione amichevole della posizione debitoria dell Ente; PRESO ATTO che tra il Comune di Curinga ed il professionista si è convenuto di procedere alla liquidazione del debito mediante un accordo transattivo alle seguenti condizioni: alle seguenti condizioni: - totale rinuncia da parte dell Avv.to Antonino Tillieci alle competenze relative alla fase esecutiva di recupero delle spese di lite; - la rinuncia, altresì, da parte del professionista sopra indicato a richiedere al competente Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme la liquidazione delle competenze professionali con riferimento al giudizio di Cassazione accettando di vedersi corrisposti gli importi liquidati in quella sede a titolo di spese di lite; - la rinuncia, infine, all importo delle spese generali da calcolarsi nella percentuale prevista dalla legge ( 15%) sull onorario di causa liquidato in sentenza, con conseguente corresponsione da parte del Comune di Curinga, a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte dell Avv. Antonino Tillieci in relazione alle somme richieste per effetto dell attività professionale espletata nella vertenza sopra richiamata ed in esito alla stipula dell atto di transazione, dell importo complessivo lordo di 7812,80 a fronte di 8.954,72 ( con un risparmio per l Ente di 1141,92); - l impegno da parte dell Ente a garantire certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dall accordo transattivo così stabiliti: - euro 3.000,00 all atto della sottoscrizione della presente transazione; - euro 2.500,00 alla data del 15 settembre 2017; - euro 2.312,80 alla data del 15 dicembre 2017. Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e nelle rispettive qualità, con il presente atto intendono stipulare così come in effetti stipulano la seguente convenzione alle presenti condizioni: ART.1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti. ART.2 Il Comune di Curinga e l Avv. Antonino Tillieci si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente satisfattivo delle rispettive posizioni e pretese. ART.3 Il Comune di Curinga a saldo, stralcio e transazione di tutti gli importi richiesti a titolo di spettanze professionali per le vertenze in premessa citate corrisponderà, pertanto, l importo complessivo lordo di 7812,80 ART.4 L Avv. Antonino Tillieci dichiara, altresì, di conoscere ed accettare che il Comune di Curinga provvederà a liquidare la somma transatta in n. 3 rate di pagamento, di cui la prima all atto della sottoscrizione della presente transazione, la seconda alla data del 15 settembre 2017 e la terza alla data del 15 dicembre 2017, ed, altresì, che la presente transazione assumerà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria per l Ente solvente all atto dell effettivo pagamento. ART.5 le parti concordemente considerano e dichiarano che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà la risoluzione ipso iure del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità. ART.6 Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia. Letto, confermato e sottoscritto Curinga lì Avv. Antonino Tillieci Per il Comune di Curinga Il Responsabile dell Area Amministrativa Affari Generali Dott. ssa Rosetta Cefalà

COMUNE DI CURINGA Provincia di Catanzaro Proposta di deliberazione per: Giu X Giunta Comunale Del n.82/2017 Consiglio Comunale OGGETTO : Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l Avv. Antonino Tillieci per il pagamento delle competenze professionali relative al ricorso per Cassazione avverso sentenza n.134/2005 pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro e vertente tra Comune di Curinga c/mancini Anna PARERI AI SENSI DELL ART. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012 PARERE DI REGOLARITA TECNICA Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. Curinga, 31/05/ 2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to D. ssa Rosetta Cefalà PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata. Curinga, 31/05/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto Il Presidente Il Segretario Comunale F. to : Ing. Domenico Maria Pallaria F. to : D. ssa Rosetta CEFALA PUBBLICAZIONE In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot.4881. Data 02/08/2017 Il Responsabile F. to D. ssa Rosetta CEFALA ATTESTAZIONE Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata all albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; è divenuta esecutiva il..., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). Data 02/08/2017 Il Responsabile F. to : D. ssa Rosetta CEFALA E copia conforme originale CURINGA, 02/08/2017 Il Segretario Comunale D.ssa Rosetta CEFALA