COMUNICATO UFFICIALE N 4 DEL 08/08/2018 Procedimento disciplinare n. 8/

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COMUNICATO UFFICIALE N 4 DEL 08/08/2018 Procedimento disciplinare n. 8/2017-18 La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, composta dall avv. Alberto Albertini Presidente, dai signori Renzo Guidi e Marino Casadei Componenti, si è riunita il giorno 24 luglio 2018 ed ha assunto le seguenti decisioni in merito al deferimento del Procuratore Federale della FSGC nell ambito del procedimento disciplinare n. 08/2017-2018, avente ad oggetto: Denuncia dal sig. Dominici Mattia avente ad oggetto il presunto mancato pagamento da parte della società Virtus di importi previsti dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti per la stagione 2016/2017, a carico del signor: - Giulianelli Pier Domenico quale Presidente e legale rappresentante della società VIRTUS A.C. 1964; ed a carico della società: - VIRTUS A.C. 1964. Con atto del 04 luglio 2018 la Procura Federale della FSGC ha deferito: - il signor Pier Domenico Giulianelli, nella sua veste di Presidente della società VIRTUS A.C. 1964, per rispondere della violazione di cui all art. 1, comma 2, e di cui all art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplina della FSGC, per non aver provveduto al pagamento di quanto pattuito con il sig. Mattia Dominici con il contratto stipulato in data 01.07.2016 e depositato presso la FSGC; - la società VIRTUS A.C. 1964 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell art. 3, comma 2, del Regolamento Disciplina della FSGC, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante, sopra meglio descritte. Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita: La Procura Federale della FSGC, a seguito della segnalazione pervenuta in data 26 aprile 2018, dal signor Mattia Dominici, tesserato all epoca dei fatti della società 1

VIRTUS A.C. 1964, il quale lamentava il mancato pagamento della somma di 1.500,00, quale rimborso spese per la stagione agonistica 2016/2017, così come pattuito con contratto di collaborazione datato 01 luglio 2016, depositato presso la FSGC, ha convocato il signor Pier Domenico Giulianelli, quale presidente e legale rappresentante della società VIRTUS AC 1964 e lo stesso signor Mattia Dominici, per l audizione del giorno 8 giugno 2018. Presentatosi all audizione, il signor Mattia Dominici ha confermato il mancato pagamento a proprio favore da parte della società VIRTUS AC 1964 dell intero importo stabilito quale rimborso spese nel contratto di collaborazione sottoscritto all inizio della stagione 2016/2017 (aff. 9). Il signor Dominici ha altresì ribadito che la società VIRTUS AC 1964 non aveva nessuna intenzione di adempiere al pagamento, quantomeno in parte, di quanto dovuto a titolo di rimborso spese poiché, secondo quanto dallo stesso riferito, la società Virtus era stata costretta a pagare le spese dei propri legali nell ambito dei procedimenti disciplinari nei quali era stata chiamata a rispondere in conseguenza delle condotte poste in essere dai propri calciatori, fra i quali lo stesso Dominici. A tale riguardo il signor Dominici ha espressamente dichiarato la società nelle persone del Presidente Giulianelli e del Dirigente Mirco Montali, quando ho richiesto il pagamento di quanto mi spettasse da contratto mi risposero che non avevano nessuna intenzione di adempiere al pagamento, quantomeno in parte, poiché avrebbero dovuto sostenere le spese per gli avvocati e dunque volevano aspettare gli sviluppi della vicenda giudiziaria sportiva (aff. 10). Il presidente della società VIRTUS AC 1964, a sua volta, nel rispondere alle domande formulate dalla Procura Federale, ha confermato che per quanto riguardava la stagione sportiva 2016/2017 non erano stati corrisposti per intero gli importi pattuiti con alcuni dei calciatori che avevano subito sanzioni disciplinari nell ambito dei procedimenti già celebrati innanzi alla Giustizia Sportiva (aff. 8) e che, visto il grave danno di immagine subito, si stava altresì valutando l opportunità di proporre azione civile risarcitoria nei confronti degli stessi calciatori. 2

Lo stesso signor Giulianelli ha infine precisato che la Società si era comunque riservata di assumere la decisione definitiva su questi pagamenti (aff. 8). Con propria memoria del 12 luglio 2018, la difesa della società VIRTUS AC 1964 e del suo Presidente signor Giulianelli Pier Domenico, ha ribadito che il mancato pagamento di quanto richiesto dal signor Mattia Dominici era giustificato per le motivazioni già esplicitate in sede di audizione dallo stesso signor Giulianelli e quale risposta alle gravi condotte, che avevano indubbiamente arrecato grave danno e pregiudizio alla società Virtus, poste in essere dal proprio tesserato signor Mattia Dominici, il quale era stato sanzionato da questa Commissione nell ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017 con la squalifica di anni 2 ed 1.000,00 di ammenda per la violazione prevista e sanzionata dall art. 6, primo comma (illecito sportivo) e dall art. 5, primo comma (divieto scommesse) del Regolamento Disciplina. In detta memoria veniva quindi sottolineato come fosse stato proprio il mancato rispetto da parte del Sig. Dominici del Regolamento di Disciplina, con tutto il pregiudizio che ciò ha comportato nei confronti della Virtus, ad indurre la società a venir meno a sua volta agli obblighi contrattuali assunti. (aff. 45) Nel corso dell udienza dibattimentale, tenutasi in data 24 luglio 2018, la Procura Federale ha ribadito quanto già sostenuto con il proprio atto di deferimento del 4 luglio 2018 ed, in replica alla memoria difensiva depositata agli atti, ha sottolineato come l eccezione di inadempimento contrattuale avanzata dai soggetti deferiti, e giustificata dalle condotte tenute dal signor Mattia Dominici, fosse del tutto irrilevante nella presente vicenda, indipendentemente dalle seppur gravi sanzioni disciplinari già irrogate a carico dello stesso tesserato nell ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017. La Procura Federale ha, in particolare, sottolineato: - che in questa sede si doveva esclusivamente verificare il rispetto o meno da parte della società Virtus delle disposizioni regolamentari che impongono alle società sportive di onorare e dare esecuzione agli accordi conclusi con i propri 3

calciatori, nel rispetto di quanto disposto dall art. 1, comma secondo, e dall art. 7, comma sesto, Regolamento Disciplina; - che, nel caso di specie, era stato contestato alla società Virtus il mancato pagamento del rimborso spese concordato per la stagione sportiva 2016/2017 e che doveva essere effettuato entro la fine della suddetta stagione sportiva; - che, anche per stessa ammissione del Presidente e legale rappresentante della società Virtus, risultava agli atti il mancato pagamento di quanto concordato con il signor Dominici; - che, al termine della stagione sportiva 2016/2017, il signor Mattia Dominici non era stato ancora deferito né tantomeno sanzionato da codesta Commissione Disciplinare, e pertanto non vi erano circostanze tali da poter in qualche modo giustificare il mancato pagamento di quanto dovuto; - che le doglianze che la società Virtus avesse voluto avanzare nei confronti del proprio tesserato non erano di tipo disciplinare e pertanto, in questo contesto, dovevano intendersi irrilevanti e semmai di competenza di altra autorità; - che non era possibile lamentare, in questa sede, danni di tipo economico riconducili alle condotte poste in essere da un proprio tesserato, seppur sanzionato al temine di un procedimento disciplinare sportivo. La stessa Procura Federale ha quindi contestato in toto il richiamo da parte della difesa dei soggetti deferiti all Accordo collettivo fra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A e Associazione Italiana Calciatori, ed a tale riguardo ha sottolineato: - che il contratto di cui si discute non andava a disciplinare un rapporto di lavoro, ma un rapporto di mera collaborazione con un calciatore dilettante che prevedeva, quale prestazione in capo alla Società, il pagamento di una somma forfettaria annuale a titolo di rimborso spese e non il pagamento di una retribuzione; 4

- che il caso di specie doveva, a prescindere dalla superiore precisazione, essere deciso in base e nel rispetto di quelle che sono le norme vigenti all interno dell ordinamento federale sammarinese ed alle disposizioni della UEFA e della FIFA a cui l ordinamento sammarinese si richiama. Al termine della propria requisitoria, la Procura Federale della FSGC ha quindi avanzato le seguenti richieste sanzionatorie: - a carico del signor Pier Domenico Giulianelli, nella sua veste all epoca dei fatti di Presidente della società VIRTUS A.C. 1964, in relazione alla condotta di cui all art. 1, comma 2, e di cui all art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplina della FSGC, per non aver provveduto al pagamento di quanto pattuito con il sig. Mattia Dominici con il contratto stipulato in data 01.07.2016 e depositato presso la FSGC, quale rimborso spese per la stagione 2016/17, la sanzione dell inibizione di mesi 6 (sei); - per la società VIRTUS A.C. 1964 a titolo di responsabilità diretta, ex art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentate, 500,00 di ammenda ed 1 (un) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza 2018 / 2019. La difesa dei soggetti deferiti, dopo essersi richiamata alle memorie depositate in atti, ha chiesto a codesta Commissione di fare particolare attenzione nel decidere sul deferimento in oggetto, a queste circostanze: - il signor Mattia Dominici non ha mai formalmente richiesto alla Società Virtus il pagamento del rimborso spese di cui si discute e non ha mai formalmente messo in mora la stessa Società; - la società Virtus è venuta formalmente a conoscenza della richiesta di rimborso spese solo una volta convocata all audizione richiesta dalla Procura Federale; - l eccezione di inadempimento contrattuale, di cui alla memoria difensiva, indipendentemente dalle questioni economiche che dovranno essere affrontate in altra sede dinnanzi ad altra competente autorità, non può essere considerata del tutto irrilevante per l ordinamento sportivo, viste le gravi condotte accertate in 5

capo al signor Dominici ed al conseguente danno di immagine e reputazionale arrecato alla società Virtus; - la società Virtus non ha mai escluso categoricamente il pagamento di quanto concordato con i propri calciatori (fra i quali il signor Dominici) sanzionati nell ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017. La stessa difesa ha quindi concluso sostenendo l infondatezza del deferimento in oggetto di cui ne ha chiesto il non accoglimento. *** La Commissione Disciplinare, nel decidere sul presente deferimento, rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con evidenza le violazioni contestate. In particolare rileva: - che il signor Mattia Dominici ha prestato regolarmente la propria attività quale calciatore dilettante a favore della società Virtus per la stagione 2016/2017, ed aveva pertanto diritto ad ottenere da quest ultima il pagamento di quanto concordato a titolo di rimborso spese; - che, anche per stessa ammissione del Presidente della società Virtus, risulta accertato in atti il mancato pagamento, al termine della stagione sportiva 2016/2017, di quanto concordato a titolo di rimborso spese con il signor Mattia Dominici, e come da questo denunciato; - che, pertanto, la società Virtus si è resa inadempiente rispetto a quanto concordato con un proprio calciatore in forza del contratto di collaborazione sottoscritto il 1 luglio 2016 e che, di conseguenza, il comportamento tenuto assume rilevanza sotto il profilo disciplinare. Nella determinazione, in concreto, delle sanzioni da irrogare ai soggetti deferiti, questa Commissione ritiene di doversi discostare dalle richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale in quanto, anche per ragioni di equità, ritiene di dover dare rilevanza alle circostanze evidenziate dalla difesa dei soggetti deferiti. 6

Dette circostanze, seppur non siano state ritenute tali da escludere la responsabilità disciplinare in capo alla società Virtus ed al suo Presidente, ad avviso di questa Commissione debbono necessariamente essere considerate ai fini della concreta determinazione della sanzione disciplinare da irrogarsi. In particolare non si può non sottolineare che: - dagli atti non risulta che il signor Mattia Dominici abbia mai formalmente chiesto alla società Virtus il pagamento di quanto concordato; - che la società Virtus non ha neppure escluso categoricamente il pagamento di quanto dovuto, essendosi riservata di valutare quale posizione assumere nei confronti dei propri tesserati (fra i quali il signor Mattia Dominici) che si erano resi responsabili di gravi comportamenti sanzionati disciplinarmente da questa Commissione; - che, dalle dichiarazioni rese dal signor Giulianelli e dallo stesso signor Dominici, risulta presumibile che sulle questioni economiche in oggetto si stesse ancora discutendo e non fosse stata ancora presa una decisione in maniera definitiva. Si deve infine dare giusto rilievo al fatto che lo stesso signor Dominici aveva assunto, con la sottoscrizione del contratto di collaborazione del 1 luglio 2016, precisi obblighi fra cui l assunzione di tutte le norme della correttezza, della buona ragione e di tutte le necessarie norme deontologiche oltre all accettazione dei tutte le Carte Federali emanate dalla FSGC. (aff. 6), obblighi che sono stati palesemente violati dalle condotte poste in essere dallo stesso tesserato e sanzionate da questa Commissione nell ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017. La condotta e le dichiarazioni rese dal Presidente della società VIRTUS AC 1964 rendono infine possibile l applicazione dell art. 32 del Regolamento Disciplina (Collaborazione degli incolpati) ai fini della concreta determinazione delle sanzioni disciplinari a carico dei soggetti deferiti. 7

PQM La Commissione Disciplinare della FSGC - accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l effetto accertata la responsabilità a carico del signor Pier Domenico Giulianelli, nella sua veste di Presidente della società VIRTUS A.C. 1964, in relazione alla condotta di cui all art. 1, comma 2, e di cui all art. 7, comma 2, del Regolamento di Disciplina della FSGC, per non aver provveduto al pagamento di quanto pattuito con il sig. Mattia Dominici con il contratto stipulato in data 01.07.2016 e depositato presso la FSGC, quale rimborso spese per la stagione 2016/17, irroga, ai sensi e per gli effetti dell art. 7, comma 4, del Regolamento di Disciplina, la sanzione dell inibizione di mesi 1 (uno) a carico del Signor Pier Domenico Giulianelli, quale Presidente della Soc. Virtus A.C. 1964; - accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC a titolo di responsabilità diretta, ex art. 3 comma 2 del Regolamento di Disciplina della FSGC, a carico della società VIRTUS A.C. 1964, in relazione alle condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentate, ed irroga, ai sensi e per gli effetti dell art. 7 comma 6, l ammenda di 200,00 (duecento/00) a carico della società VIRTUS A.C. 1964. Così deciso in San Marino, il giorno 07 agosto 2018 Il Presidente della Commissione di Disciplina I Componenti La Segreteria Elisa Felici 8