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Comune di Nave REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE, DELLE FIERE E DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA ai sensi della L.R. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni Art.1 Oggetto e finalità 1. il presente regolamento, in attuazione dell'art.18-ter della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n.6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2016, n.x/5519 (linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre), disciplina le modalità di organizzazione, autorizzazione, svolgimento e la durata delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'art.72 della L.R. 6/2010, anche in occasione di sagre di cui all'art. 16 comma 2 lettera G della richiamata legge regionale. Per tali sagre è altresì determinata la procedura per la compilazione e l'aggiornamento del calendario annuale delle fiere e delle sagre di cui all'art.18-bis L.R. 6/2010. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione e del commercio su aree pubbliche. Art.2 Definizioni Si definiscono: - sagra [art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010]: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h); - fiera [art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010]: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di articolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h); - calendario regionale delle fiere e delle sagre [art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010]: elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Art.3 Modalità di inserimento della sagra/fiera nel Calendario Regionale 1. i soggetti interessati all'organizzazione di sagre o fiere, nelle quali si effettua somministrazione di alimenti o bevande, devono presentare apposita istanza entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale si inserisce la manifestazione, al fine di consentire il necessario inserimento dell'evento nel calendario regionale di cui all'art.18-bis della L.R.6/2010. 2. L'istanza deve riportare, pena la non ammissibilità, le seguenti informazioni: a) dati anagrafici degli organizzatori, recapito telefonico o di posta elettronica; b) programma di massima della manifestazione con l'indicazione di: - denominazione della sagra, ubicazione, giorni e orari di svolgimento; - eventuale sito web dell'iniziativa; - indicazione della presenza di parcheggi (inclusi quelli per le persone disabili) - eventuale somministrazione o vendita di prodotti tipici della cultura locale - tipologia e numero indicativo degli operatori di cui si propone la partecipazione 3. l'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di: a) servizi igienici in numero adeguato ai partecipanti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza; b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; c) parcheggi riservati a soggetti disabili, con percorso accessibile alle aree destinate alla somministrazione 4. Non sono ammesse sagre o fiere non rientranti nel calendario regionale. 5. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri: a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc...) c) anni di svolgimento della sagra; d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza 6. L'istanza è sottoposta alla valutazione dell'amministrazione comunale che può, con provvedimento espresso e motivato, suggerire modifiche, richiedere integrazioni, nonché respingere le istanze di eventi che, seppur non in contrasto con le norme vigenti, siano da considerare comunque insostenibili. 7. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre. 8. Prima di esprimere le proprie valutazioni, il Comune deve necessariamente consultare le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore commercio su area pubblica e somministrazione ai sensi dell'art. 16 L.R. 6/2010. 9. Il comune redige l elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 novembre di ogni anno e lo approva con Delibera di Giunta. 10. Il comune carica l elenco annuale di cui al comma precedente sull apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art.4 Modifiche al calendario regionale 1. l'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, previo parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per il settore commercio su area pubblica e somministrazione. 2. gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono presentare istanza al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata manifestazione al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie. 3. Nel caso di modifiche di eventi già calendarizzati il termine di 30 giorni può essere derogato, con provvedimento espresso e motivato della Giunta Comunale, in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari, ferma restando la necessità di consultare le Associazioni di categoria di cui al comma 1 del presente articolo. Art.5 Modalità di presentazione dell'istanza Per le sagre regolarmente inserite nel calendario regionale e per gli eventi aperti al pubblico, di qualsiasi natura (sportiva, culturale, ricreativa, ecc...) in cui non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, gli organizzatori dovranno presentare al Comune di Nave, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, la seguente documentazione: a) dichiarazione di responsabilità che sollevi il Comune di Nave da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone causate durante lo svolgimento dell'evento b) copia della polizza assicurativa per rischi derivanti da responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali imputabili all'assicurato, a qualunque titolo verificatosi nell'ambito dell'evento L'assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per fatto doloso e/o colposo. In entrambi i casi il massimale non potrà essere inferiore a 1.000.000 (un milione). Gli eventi, di seguito individuati, sono esonerati dalla presentazione della polizza che verrà sottoscritta direttamente dall'amministrazione Comunale a titolo di parziale contributo. Sagra patronale di S.Marco Sagra della Mitria Sagra di Borano Festa dei Lavoratori Festa Gelso/Vendemmia Sagra patronale di S.Luigi Sagra di Monteclana Notte Bianca Sagra di S.Cesario Sagra di Dernago Sagra patronale di S.Francesco c) per tutte le strutture montate e gli impianti realizzati in occasione dell'evento (stand gastronomici, coperture, tensostrutture, palchi con altezza superiore a cm. 80, impianti elettrici, ecc...) dovrà essere prodotta la documentazione attestante la conformità delle strutture e degli impianti a norma di legge (collaudo, corretto montaggio, ecc...) d) La mancata produzione della predetta documentazione autorizza il Responsabile del Servizio Commercio a comunicare il diniego allo svolgimento dell'evento.

Art.7 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti 1. durante lo svolgimento delle sagre il Comune può, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante la propria attività o su un'area adiacente alla sagra 2. Il Comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata ad operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano la propria attività sul territorio comunale. Art.8 Patrocinio Per la concessione del patrocinio si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n.57 del 8.10.1993 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 9 Deroga emissioni sonore rumorose Per la concessione di deroghe alle emissioni sonore rumorose si rimanda al Regolamento Comunale in materia di acustica approvato con Deliberazione C.C. n.46 del 11.11.2015. Art.10 Occupazione suolo pubblico e utilizzo utenze Per la concessione di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico nonché la determinazione e l'applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa di smaltimento rifiuti si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazioni C.C. n.32 del 20.05.1944 e n.55 del 18.07.1994 e successive modifiche ed intergrazioni. Art.11 Durata Ogni evento non potrà avere una durata complessiva superiore a 20 giorni consecutivi, comprensivi di montaggio e smontaggio delle attrezzature. Allo scadere del termine l'area dovrà essere sgomberata entro 24 ore. Art.12 Orario massimo di svolgimento dell attività Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti disposizioni: - cessare alle ore 24.00 il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni; - attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 22.00; - gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini; L'amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

Art.13 Utilizzo attrezzature comunali Gli organizzatori di eventi sul territorio potranno chiedere l'utilizzo gratuito delle attrezzature comunali (pedane, transenne, sedie, tavoli, espositori, impianto amplificazione sonora) con le seguenti modalità: ritiro delle attrezzature con mezzi propri da parte degli organizzatori dell'evento, previo accordo con il Servizio Manutenzioni; riconsegna delle attrezzature prese in prestito nei tempi e con le modalità definite dal Servizio Manutenzioni; In caso di smarrimento o danneggiamento di tutta o parte dell'attrezzatura messa a disposizione, il Servizio Manutenzioni avrà diritto di rivalsa nei confronti degli organizzatori dell'evento. Le attrezzature mancanti o danneggiate verranno quindi riacquistate nuove o, se possibile, riparate ed il relativo costo sarà addebitato ai richiedenti il noleggio. In caso di più iniziative concomitanti per luogo o periodo di svolgimento le attrezzature verranno messe a disposizione secondo il seguente ordine di priorità: 1) iniziative organizzate dal Comune di Nave 2) iniziative patrocinate dal Comune di Nave 3) altre iniziative In caso di ulteriore concomitanza sarà data precedenza all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. Al termine dell'evento l'area dovrà essere riconsegnata nel medesimo stato in cui è stata consegnata (libera da oggetti, in ordine e pulita). Eventuali danni arrecati alle strutture comunali ed eventuali spese necessarie a riordino e alla pulizia dell'area saranno addebitate dal Servizio Manutenzioni agli organizzatori responsabili. Art.14 Cauzione/fideiussione bancaria Modalità e quantificazione di ogni possibile deposito cauzionale e/o garanzia saranno determinati dal funzionario responsabile del Servizio Manutenzioni in funzione della natura dell'evento, del luogo che lo ospiterà e delle attrezzature comunali concesse in uso. Art.15 Autorizzazioni I richiedenti potranno ritirare presso l'ufficio Commercio, nei 3 giorni antecedenti la manifestazione, ogni eventuale autorizzazione la natura dell'evento renda necessaria. Il rilascio di autorizzazioni comunali (occupazione di suolo pubblico, deroga emissioni sonore, autorizzazioni di pubblica sicurezza, ecc...) non esime gli organizzatori dell'evento dal rispetto di tutte le normative in materia commerciale, sanitaria, di sicurezza o di altra natura previste dalle normative vigenti. Art.16 Vigilanza e sanzioni 1. in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 2. In caso di svolgimento di sagre o fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'art.18-bis della L.R. 6/2010, gli organizzatori sono puniti con una sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra

3. in caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà più essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa. Art.16 Norme finali e transitorie Il presente Regolamento sostituisce ed annulla ogni precedente Regolamento in materia di svolgimento di eventi. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all interno della sagra e/o della fiera.