COMUNE DI MONTESERTOLI (rovincia di Firenze) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 269 del 20/12/2012 Oggetto: VENDITA DELLA STAMA QUOTIDIANA E ERIODICA - INDIRIZZI IN MERITO ALL'ALICAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.R. 28/2005 E SS. M M. L'anno 2012 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 13:00 convocata presso il alazzo Comunale di Montespertoli, previo invito diramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri: N.O. 1 2 3 4 5 6 COGNOME E NOME Mangani Giulio SINDACO Fiorentini Matteo VICE SINDACO Ciotti Graziano Bini Sara Ducei atrizia Lupi Susanna RESENTE A A artecipa all'adunanza il Segretario Generale Stefano Salani. Il Sindaco Sindaco Mangani Giulio assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE VISTA la L.R. del 7 febbraio 2005 n. 28 e s.s.m.i.i. "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", REMESSO che con L.R. 28 settembre 2012 n. 52 sono state apportate modifiche alla legge L.R. del 7 febbraio 2005 n. 28 e che tali modifiche hanno inciso anche sul capo IV della predetta legge rubricato "Vendita di stampa quotidiana e periodica"; RICHIAMATO, in particolare, l'art. 27 della L.R. 28 settembre 2012 n. 52, il quale abroga l'art. 28 della L.R. 28/2005 che attribuiva al Comune la funzione di definire la programmazione per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti esclusivi e non esclusivi per la vendita di stampa quotidiana e periodica; DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 261 del 20/11/2008 era stata adottata una bozza di programmazione comunale dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica; DATO ATTO, altresì, che detta programmazione non è mai stata sottoposta a concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, come meglio dettagliato nella suindicata deliberazione e non è mai stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale; CONSIDERATO, quindi, che nel Comune di Montespertoli non è in vigore una programmazione comunale per il rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita di stampa quotidiana e periodica; RITENUTO, alla luce delle intervenute modifiche normative sopra citate, di non procedere alla predisposizione di nuovi atti di programmazione commerciale in materia di stampa quotidiana e periodica; RAVVISATA comunque la necessità di fornire degli indirizzi relativamente all'apertura di nuovi punti vendita di stampa quotidiana e periodica in territori del comune o in frazioni di esso dove non esistono punti vendita; VISTO, a tal proposito, il comma 4 dell'ari. 25 della citata L.R. 28/2005 come modificato dalla L.R. 28 settembre 2012 n. 52 che così recita: "Qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l'attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli previsti all'articolo 24; DATO ATTO che al fine di stabilire una linea condivisa ai fini dell'applicazione della disposizione suindicata, è stato effettuato un incontro di concertazione con le associazioni di categoria in data 01/10/2012, il cui verbale è conservato agli atti d'ufficio; DATO ATTO che da detto incontro è emersa l'opportunità di procedere al rilascio di nuove autorizzazioni per punti vendita non esclusivi, anche in deroga all'elenco di esercizi individuati all'art. 24 della L.R. 28/2005, qualora ricorrano i presupposti individuati dall'ari.
25, comma 4 della citata L.R. 28/2005 come modificato dalla L.R. 28 settembre 2012 n. 52, ovvero qualora nel territorio del Comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita; DATO ATTO che si rende necessario ed opportuno individuare le frazioni potenzialmente idonee all'apertura di nuovi punti vendita non esclusivi anche in deroga all'elenco di esercizi individuati all'art. 24 della L.R. 28/2005, in quanto prive di punti vendita; CONSIDERATO che: il Comune di Montespertoli conta dieci frazioni, oltre ad un vasto numero di case sparse; in quattro di esse sono presenti punti vendita di stampa quotidiana e periodica (Martignana, Anselmo, San Quirico, Baccaiano); le restanti sei frazioni sono prive di punti vendita di stampa quotidiana e periodica (Ortimino, Lucardo, Fornacette, San ancrazio-lucignano, oppiano, Montagnana V..); DATO ATTO quindi che le suindicate frazioni sono potenzialmente idonee all'insediamento di nuovi punti vendita non esclusivi anche in deroga all'elenco di esercizi individuati all'art. 24 della L.R. 28/2005; Visto il D.Lgs. 170/2001; Acquisito il parere previsto all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica; Dato atto che il presente atto non comporta implicazioni finanziarie e non ha effetti né diretti né indiretti sul Bilancio e sul patrimonio dell'ente, pertanto non necessità del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; Con votazione unanime favorevole, DELIBERA 1) di fornire i seguenti indirizzi, ai competenti uffici del Settore Assetto del Territorio, in merito all'applicazione dell'art. 25, comma 4 della citata L.R. 28/2005 come modificato dalla L.R. 28 settembre 2012 n. 52 che così recita: "Qualora nel territorio del comune o in una frazione di esso non esistano punti vendita, l'attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli previsti all'articolo 24: Si individuano le frazioni di Ortimino, Lucardo, Fornacette, San ancrazio- Lucignano, oppiano, Montagnana V.., come potenzialmente idonee all'insediamento di nuovi punti vendita non esclusivi anche in deroga all'elenco di esercizi individuati all'art. 24 della L.R. 28/2005; II rilascio delle autorizzazioni dovrà comunque tener conto del rispetto di quanto indicato all'art. 25 della L.R. 28/2005 e ss. mm., in particolare dei seguenti criteri: a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate mediante un adeguato spazio espositivo; b) qualificazione, sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione
del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti di vendita; e) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio. Resta fermo il rispetto dei requisiti minimi di accesso stabiliti dalla vigente normativa, ivi compresi i requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. ì seguente atto immediatamente eseguibile DICHIARA
COMUNE DI MONTESERTOLI (rovincia di Firenze) ì Letto, confermato e sottoscritto. r Sindao^Mangani Giulio Segretario Gè alani CERTIFICATO DI ESECUT La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'alt. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00 x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 Montespertoli, lì Il Segr/4/0 Generale SW REFERTO DI UBBLICAZIO Certifico, che la presente deliberazione è stata affissa all'albo retorio per n. 15 giorni consecutivi dal al - Rep. n. ai sensi dell'alt. 124, primo comma, d.lgs 267/00 e contro di essa non sono state presentate opposizioni. Il Funzionario incaricato
ALLEGATO N...ALLA DELIBERAZIONE COMUNE DI MONTESERTQLI (rovincia di Firenze) SETTORE IV - ASSETTO DEL TERRITORIO OGGETTO; VENDITA DELLA STAMA QUOTIDIANA E ERIODICA - INDIRIZZI IN MERITO ALL'ALICAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.R. 28/2005 E SS.MM. Il sottoscritto Antonino Gandolfo, Responsabile del SETTORE IV - ASSETTO DEL TERRITORIO, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n 281 del 13/12/2012. Note: Montespertoli, 13/12/2012 II Responsàbile del Settore (Antonino Gandolfo)